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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Everlast World's Boxing Headquarters Corporation contro l'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 7 gennaio 2003

(Causa T-3/03)

Lingua processuale: il tedesco

Il 7 gennaio 2003 la Everlast World's Boxing Headquarters Corporation, New York, rappresentata dall'avv.ta A. Barth, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede:

-di annullare i punti 2 e 3 del dispositivo della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio di armonizzazione a livello di ricorso dell'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno 30 ottobre 2002, R 391/2001-1;

-condannare alle spese l'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario richiesto:Il marchio denominativo "Choice of Champions" Domanda n. 1508498

Prodotti o servizi:Prodotti delle classi 18, 25 e 28

Decisione impugnata dinanzi alla

commissione di ricorso:Rifiuto della registrazione da parte dell'esaminatrice

Decisione della commissione di

ricorso:Annullamento della decisione dell'esaminatrice per "Cuoio e sue imitazioni; articoli in queste materie non compresi in altre classi"; "pelli di animali"; "bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio" nonché "giocattoli, decorazioni per alberi di Natale".

Rigetto del reclamo per "fruste, finimenti per cavalli ed articoli di selleria", "capi di vestiario, calzature, copricapo" nonché "giochi, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi" e

Rigetto della domanda in quanto fondata sull'acquisizione del carattere distintivo per tali merci in seguito all'uso.

Motivi del ricorso:-Al marchio non osta alcun impedimento assoluto alla registrazione ex art. 7, n. 1, lett. c) e b) dal regolamento (CE) n. 40/94 1.

-Il marchio ha carattere distintivo quanto alle merci in questione in seguito all'uso commerciale in conformità dell'art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14 gennaio 1994, pag. 1).