Language of document : ECLI:EU:T:2004:330

Causa T‑402/02

August Storck KG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Marchio figurativo che rappresenta la forma di una confezione attorcigliata (forma di farfalla) delle caramelle — Oggetto della domanda — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Carattere distintivo acquistato in seguito all’uso — Art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 — Diritto di essere sentiti — Art. 73, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 — Esame d’ufficio dei fatti — Art. 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Segni idonei a costituire un marchio — Rappresentazione grafica di un marchio, in particolare di un marchio a colori — Requisiti

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 4; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 3, n. 2)

2.      Marchio comunitario — Procedimento di registrazione — Ritiro, limitazione e modifica della domanda di marchio — Necessità di agire in maniera espressa e incondizionata — Limitazione proposta in subordine — Mancata presa in considerazione

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 44, n. 1)

3.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Marchio figurativo costituito dalla rappresentazione di una confezione attorcigliata (forma di farfalla)

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

4.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Valutazione da parte dell’Ufficio — Marchio richiesto per prodotti di consumo generale — Riferimento alla prassi abituale nel commercio di cui trattasi — Ammissibilità

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

5.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Marchio figurativo costituito dalla rappresentazione della forma di una confezione — Carattere distintivo — Criteri di valutazione – Costo di realizzazione della forma — Esclusione

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

6.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo, descrittivi o consueti — Eccezione — Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso — Criteri di valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 3)

7.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Eccezione — Acquisizione in seguito all’uso — Portata — Marchio privo di carattere distintivo in tutta la Comunità — Acquisizione in seguito all’uso parimenti in tutta la Comunità

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 3)

8.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Eccezione — Acquisizione in seguito all’uso — Esame da parte dell’Ufficio — Limitazione ai fatti dedotti dal richiedente del marchio

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 3, e 74, n. 1)

1.      La rappresentazione grafica di un marchio comunitario, ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 40/94 e della regola 3, n. 2, del regolamento n. 2868/95, deve permettere che il segno possa essere rappresentato visivamente, in particolare attraverso immagini, linee o caratteri, in modo da poter essere individuato con esattezza. Per poter assolvere la propria funzione, la rappresentazione grafica deve essere chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, costante e obiettiva.

In tal senso, un semplice campione di colore non risponde, di per sé, ai requisiti indicati, dato che può alterarsi con il tempo. L’associazione di un campione di colore e di una descrizione verbale del colore stesso può invece costituire una rappresentazione grafica, sempreché la descrizione sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile ed obiettiva. Qualora tale associazione non risponda – in particolare per mancanza di precisione o di costanza – ai requisiti necessari per costituire una rappresentazione grafica, tale mancanza può essere eventualmente compensata dall’aggiunta di una designazione del colore stesso per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto.

(v. punti 25‑26)

2.      Se è vero che, ai sensi dell’art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio comunitario o limitare l’elenco dei prodotti o servizi che essa contiene, e che, quindi, la facoltà di limitare l’elenco di prodotti e servizi spetta unicamente al richiedente, il quale può in qualsiasi momento presentare una domanda in tal senso all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), il ritiro, totale o parziale, di una domanda di marchio comunitario o la limitazione dell’elenco dei prodotti o servizi in essa contenuti devono essere effettuati in modo espresso e incondizionato.

Non può, pertanto, essere presa in considerazione una pratica mediante la quale un richiedente propone, nel ricorso proposto contro il rigetto della sua domanda di registrazione, la limitazione dell’elenco dei prodotti menzionati nella domanda a una sola parte di questi solo in via subordinata, vale a dire solo nell’ipotesi in cui la commissione di ricorso dovesse ritenere di respingere la detta domanda per l’insieme dei prodotti ivi indicati.

(v. punti 33‑34)

3.      È privo di carattere distintivo rispetto ai prodotti interessati, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, il segno figurativo costituito dalla rappresentazione di una confezione attorcigliata (forma di farfalla) di tono dorato destinata a imballare caramelle, di cui sia chiesta la registrazione per «caramelle» rientranti nella classe 30 ai sensi dell’accordo di Nizza, in quanto la confezione attorcigliata non diverge sostanzialmente dalle confezioni dei prodotti di cui trattasi, che sono comunemente impiegati nel commercio e ai quali si pensa quindi spontaneamente come a una forma di confezionamento tipico dei detti prodotti, cosicché le caratteristiche della combinazione di forma e di colore non sono idonee ad essere memorizzate dal pubblico rilevante come indicatori dell’origine commerciale.

(v. punti 57, 62)

4.      Nel valutare l’assenza di carattere distintivo intrinseco di un marchio comunitario richiesto rispetto a prodotti di consumo generale, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) può fare riferimento alla prassi abituale nel commercio dei prodotti considerati, senza che debbano essere forniti esempi concreti di tale prassi. Infatti, l’Ufficio può fondare la propria analisi su fatti risultanti dall’esperienza pratica generalmente acquistata nella commercializzazione di prodotti di consumo generale, fatti che possono essere conosciuti da chiunque e che sono noti, in particolare, ai consumatori di tali prodotti.

(v. punto 58)

5.      Non rientra fra i criteri rilevanti per giudicare il carattere distintivo di un marchio comunitario figurativo, costituito dalla rappresentazione della forma di una confezione, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il costo di realizzazione di tale forma. Infatti, una forma priva di carattere distintivo non può acquistare un siffatto carattere in ragione del costo della sua realizzazione.

(v. punto 59)

6.      L’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio comunitario, di cui all’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, richiede, in primo luogo, che almeno una frazione significativa del pubblico destinatario identifichi grazie al marchio i prodotti o servizi di cui trattasi come provenienti da un’impresa determinata. Tuttavia, le circostanze nelle quali la condizione collegata all’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono essere accertate solo in base a dati generali ed astratti, come percentuali determinate.

In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’Unione europea in cui esso ne era privo alla luce dell’art. 7, n. 1, lett. b)‑d), del detto regolamento.

In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, fra l’altro, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che, grazie al marchio, identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, nonché le dichiarazioni di camere di commercio e d’industria o di altre associazioni professionali.

In quarto luogo, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquistato in seguito all’uso, dev’essere valutato ugualmente in rapporto ai prodotti o servizi per cui viene richiesta la registrazione e prendendo in considerazione la presunta percezione che ne ha un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

(v. punti 77‑80)

7.      Un marchio comunitario, nei confronti del quale esista un impedimento assoluto alla registrazione, di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in tutta la Comunità, per essere registrabile ai sensi dell’art. 7, n. 3, dello stesso regolamento deve aver acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso parimenti in tutta la Comunità.

(v. punto 86)

8.      In sede di valutazione del carattere distintivo di un marchio comunitario acquistato in seguito all’uso, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è tenuto ad esaminare fatti idonei a conferire al marchio richiesto un siffatto carattere soltanto qualora il richiedente li abbia fatti valere.

Infatti, se è vero che, per quanto riguarda l’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, non esistono norme che dispongono che l’esame da parte dell’Ufficio (cioè dell’esaminatore o, eventualmente, della commissione di ricorso) debba essere limitato ai fatti dedotti dalle parti, contrariamente a quanto previsto dall’art. 74, n. 1, in fine, dello stesso regolamento per gli impedimenti relativi alla registrazione, tuttavia, in mancanza di un’affermazione del richiedente il marchio relativa al carattere distintivo acquistato da quest’ultimo in seguito all’uso, l’Ufficio si trova nell’impossibilità materiale di tener conto del fatto che il marchio richiesto ha acquistato un carattere siffatto.

(v. punto 96)