Language of document : ECLI:EU:T:2005:125

Causa T‑2/03

Verein für Konsumenteninformation

contro

Commissione delle Comunità europee

«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Domanda relativa a un numero elevato di documenti — Rifiuto totale di accesso — Obbligo di procedere ad un esame specifico e concreto — Eccezioni»

Massime della sentenza

1.      Procedura — Intervento — Istanza avente ad oggetto il sostegno alle conclusioni di una delle parti — Istanza contenente argomenti complementari, che modificano l’ambito della controversia — Irricevibilità di questi argomenti

(Statuto della Corte di giustizia, art. 40, quarto comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 3)

2.      Comunità europee — Istituzioni — Diritto di pubblica consultazione dei documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame specifico e concreto dei documenti — Portata — Esclusione dell’obbligo — Presupposti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4)

3.      Comunità europee — Istituzioni — Diritto di pubblica consultazione dei documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame specifico e concreto dei documenti — Inadempimento dell’obbligo — Violazione del principio di proporzionalità — Esame che si riveli particolarmente gravoso e inadeguato — Deroga all’obbligo d’esame — Onere della prova incombente all’istituzione — Obbligo per l’istituzione di concertarsi con il richiedente

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4)

1.      Sebbene l’art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell’art. 53 del detto Statuto, e l’art. 116, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale non ostino a che l’interveniente presenti argomenti diversi da quelli della parte che esso sostiene, ciò vale, non di meno, purché questi non modifichino l’ambito della controversia e l’intervento miri sempre a sostenere le conclusioni presentate da quest’ultima parte. Questo presupposto non è soddisfatto, in particolare, quando gli argomenti complementari dell’interveniente, ammesso che siano fondati, consentirebbero di dichiarare l’illegittimità dell’atto impugnato, mentre le conclusioni della parte che si presume che l’interveniente sostenga mirano solo al rigetto del ricorso di annullamento. Poiché pertanto avrebbero l’effetto di modificare l’ambito della controversia quale definito nel ricorso e nel controricorso, questi argomenti complementari devono essere dichiarati irricevibili.

(v. punti 52, 53, 55)

2.      L’esame richiesto per il trattamento di una domanda di consultazione di certi documenti presentata in base al regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, deve rivestire un carattere concreto. Infatti, da un lato, la mera circostanza che un documento riguardi un interesse tutelato da un’eccezione non basta di per sé a giustificarne l’applicazione. In linea di principio, tale applicazione può essere giustificata solo nel caso in cui l’istituzione abbia previamente valutato, innanzi tutto, se la consultazione del documento avrebbe rischiato di arrecare, concretamente ed effettivamente, un pregiudizio all’interesse tutelato e, in secondo luogo, nei casi previsti dall’art. 4, nn. 2 e 3, del citato regolamento, in assenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione del documento in questione. Dall’altro, il rischio di arrecare un pregiudizio ad un interesse tutelato dev’essere ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico. L’istituzione interessata deve procedere pertanto a un esame specifico e concreto del contenuto di ciascun documento oggetto della domanda e indicare, quantomeno per categorie di documenti, le ragioni per le quali essa reputi che i documenti menzionati nella domanda ad essa indirizzata siano collegati ad una categoria di informazioni coperte da un’eccezione.

Tuttavia, detto esame può non essere necessario quando, a causa delle circostanze particolari del caso concreto, è evidente che la consultazione debba essere negata o al contrario, accordata. Ciò potrebbe avvenire, in particolare, nel caso in cui alcuni documenti ricadano manifestamente ed integralmente in un’eccezione al diritto di consultazione o, al contrario, qualora siano manifestamente consultabili nella loro interezza o, infine, nel caso in cui siano già stati oggetto di una valutazione specifica e concreta da parte dell’istituzione in analoghe circostanze.

(v. punti 69, 72-73, 75)

3.      Il rifiuto opposto da un’istituzione di esaminare in modo specifico e concreto i documenti che formano oggetto di una domanda di consultazione costituisce, in linea di principio, una violazione manifesta del principio di proporzionalità, il quale richiede che gli atti delle istituzioni comunitarie non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi perseguiti.

Tuttavia, l’istituzione destinataria della domanda deve sempre poter ponderare, nei casi particolari in cui l’esame specifico e concreto dei documenti comporti per essa un compito amministrativo inadeguato, da un lato, l’interesse alla pubblica consultazione dei documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari, l’interesse a un buon andamento dell’amministrazione. Una siffatta deroga all’obbligo di esame dev’essere ammessa in via eccezionale e unicamente nel caso in cui l’onere amministrativo causato dall’esame specifico e concreto dei documenti si rivelasse particolarmente gravoso, oltrepassando così i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto.

L’istituzione che si avvale di questa eccezione deve fornire la prova della portata di un siffatto onere amministrativo. Essa deve tentare eventualmente di trovare un accordo con il richiedente al fine, da un lato, di prendere conoscenza o di fargli precisare il suo interesse ad ottenere i documenti di cui trattasi e, dall’altro, di delineare concretamente le alternative ad essa disponibili, per adottare una misura meno restrittiva di un esame specifico e concreto dei documenti, privilegiando l’alternativa che, pur non oltrepassando i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto, resti la più favorevole al diritto di consultazione del richiedente.

(v. punti 99-100, 102, 112-114)