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Ricorso proposto il 18 settembre 2023 – Commissione europea / Repubblica di Estonia

(Causa C-577/23)

Lingua processuale: l’estone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Keidel e K. Toomus)

Convenuta: Repubblica di Estonia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione europea chiede che la Corte voglia,

dichiarare che la Repubblica di Estonia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/11 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018 o, in ogni caso, non avendone informato la Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 34 di tale direttiva;

condannare la Repubblica di Estonia a versare alla Commissione una somma forfettaria di EUR 600 al giorno dal 5 febbraio 2021 fino al momento della cessazione dell’infrazione da parte dello Stato membro oppure, nel caso in cui l’infrazione persista, fino al giorno della pronuncia della sentenza nel presente procedimento, somma comunque non inferiore a EUR 168 000;

qualora l’infrazione dello Stato membro di cui al [primo trattino] persista sino al giorno della pronuncia della sentenza nel presente procedimento, condannare la Repubblica di Estonia a versare alla Commissione una penalità pari a EUR 5 220 al giorno a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza nel presente procedimento sino alla data di adempimento degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2019/1;

condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 stabilisce prescrizioni minime in base alle quali le autorità nazionali garanti della concorrenza devono disporre delle garanzie di indipendenza, delle risorse e dei poteri di indagine e sanzionatori, che siano ampiamente comparabili con quelle della Commissione di cui al regolamento (CE) n. 1/20031 e necessarie per poter applicare efficacemente gli articoli 101 e 102 TFUE, in modo che la concorrenza nel mercato interno non sia falsata e che i consumatori e le imprese non siano svantaggiati dalle leggi e dalle misure nazionali che impediscano alle autorità nazionali garanti della concorrenza di applicare le norme con efficacia. L’articolo 34, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2019/1 prevede che la direttiva dovesse essere attuata entro il 4 febbraio 2021 e che gli Stati membri ne dovessero informare immediatamente la Commissione.

La Repubblica di Estonia non avrebbe rispettato tale obbligo. Il 18 marzo 2021 la Commissione ha pertanto inviato alla Repubblica di Estonia una lettera di costituzione in mora. La Repubblica di Estonia ha risposto alla lettera di costituzione in mora con lettere del 15 giugno e del 12 dicembre 2021 spiegando che il ritardo nell’attuazione della direttiva (UE) 2019/1 deriverebbe dal fatto che tale attuazione richiederebbe una riforma completa dell’attuale diritto processuale estone e la depenalizzazione del divieto di collaborazione tra imprese. Il 29 settembre 2022 la Commissione ha trasmesso alla Repubblica di Estonia un parere motivato, al quale quest’ultima ha risposto con lettera del 29 novembre 2022, in cui ha ammesso di non aver attuato la direttiva (UE) 2019/1 nei termini e ha reiterato i motivi suindicati per il ritardo nell’attuazione della direttiva, riferendosi alla necessità di una riforma fondamentale del diritto processuale estone.

La direttiva (UE) 2019/1 è stata adottata in base alla procedura legislativa ordinaria, cosicché la causa ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3 TFUE. La Repubblica di Estonia avrebbe violato il suo obbligo di cui all’articolo 34 della direttiva 2019/1/UE, di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 4 febbraio 2021 e di informarne immediatamente la Commissione. Di conseguenza, sarebbero soddisfatti i presupposti per l’applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE.

La Commissione chiede pertanto che la Repubblica di Estonia sia condannata a versare una somma forfettaria e una penalità ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE e che tali sanzioni siano determinate conformemente alla Comunicazione della Commissione relativa alle sanzioni pecuniarie nei procedimenti d’infrazione 1 .

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1 Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (GU 2019, L 11, pag. 3).

1 GU 2003 L 1, pag. 1.

1 GU 2023, C 2, pag. 1.