Language of document : ECLI:EU:T:2002:57

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

5 marzo 2002 (1)

«Agricoltura - Riduzione di un contributo finanziario comunitario -

Obbligo di motivazione»

Nella causa T-241/00,

Azienda Agricola «Le Canne» Srl, con sede in Porto Viro, rappresentata dagli avv.ti G. Carraro, F. Mazzonetto e G. Arendt, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. E.de March e L. Visaggio, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto, da un lato, un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2000, C(2000) 1754, che riduce il contributo finanziario comunitario concesso alla ricorrente nell'ambito del progetto I/16/90/02, e, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, N.J. Forwood e H. Legal, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 novembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ambito normativo della controversia

1.
    L'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (GU L 376, pag. 7), attribuisce alla Commissione la competenza a concedere contributi finanziari comunitari alle azioni intraprese a tali fini.

2.
    L'art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86 così dispone:

«1. Per tutta la durata dell'intervento comunitario, l'autorità o l'organismo all'uopo designato dallo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, a richiesta di quest'ultima, tutti i documenti giustificativi e tutti i documenti atti a stabilire che le condizioni finanziarie o di altro genere prescritte per ciascun progetto sono soddisfatte. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 47, può decidere di sospendere, sopprimere o ridurre il contributo:

-    se il progetto non viene eseguito come previsto (...),

(...)

La decisione è notificata allo Stato membro interessato e al beneficiario.

La Commissione procede al recupero delle somme il cui versamento non era o non è giustificato.

(...)».

Fatti della causa

3.
    Con decisione 30 ottobre 1990, C(90) 1923/99, la Commissione ha concesso all'azienda agricola Le Canne Srl, ricorrente, un contributo finanziario di ITL 1 103 646 181 (euro 569 986), ossia il 40% dell'importo delle spese ammesse di ITL 2 759 115 453 (euro 1 424 964) nell'ambito del progetto I/16/90/02.

4.
    Tale progetto, diretto all'ammodernamento e alla sistemazione degli impianti di itticoltura di Le Canne, prevedeva la costruzione di infrastrutture idrauliche (canali, bacini e opere di presa a mare) e l'acquisto di macchinari.

5.
    Ai sensi dell'art. 1 della decisione C(90) 1923/99, «il contributo finanziario della Comunità per il progetto di investimento, le cui caratteristiche finanziarie sono indicate nell'allegato, è concesso alle condizioni stabilite nella decisione».

6.
    L'allegato di tale decisione conteneva, segnatamente, le due seguenti precisazioni:

-    «L'ammontare del contributo effettivo che la Commissione verserà a progetto ultimato dipende dalla natura dei lavori realizzati rispetto a quelli previsti nel progetto».

-    «Conformemente all'avvertenza riportata nella parte B) della domanda di contributo presentata dal beneficiario, i lavori previsti non possono subire cambiamenti o modifiche senza previo accordo dell'amministrazione nazionale e, se del caso, della Commissione. Modifiche importanti apportate senza l'accordo della Commissione possono comportare la riduzione o la soppressione del contributo, se venissero ritenute inaccettabili dall'amministrazione nazionale o dalla Commissione (...)».

7.
    Con decisione 27 luglio 1994, C(94) 1531/99, la Commissione ha concesso alla ricorrente un secondo contributo finanziario nell'ambito del progetto ITA/100/94.

8.
    Con lettera 12 dicembre 1994, inviata al Ministero italiano delle Risorse agricole, alimentari e forestali (in prosieguo: il «Ministero») e alla Commissione, Le Canne osservava che circostanze indipendenti dalla sua volontà avevano reso indispensabili alcune modifiche ai lavori previsti nell'ambito del progetto I/16/90/02. La ricorrente riteneva cionondimeno che tale progetto non avesse subito, nel suo complesso, modifiche sostanziali, salvo una diversa localizzazione e configurazione dei bacini di allevamento intensivo. Quindi, pur dichiarando di essersi resa conto, ma soltanto a lavori ultimati, di non aver osservato la formalità obbligatoria della previa comunicazione di tali modifiche, la ricorrente chiedeva alle autorità nazionali e, se del caso, alla stessa Commissione, di procedere ad un esame tecnico, seppure a posteriori, delle variazioni effettuate allo scopo di stabilire la correttezza della stessa oltre che la necessità e l'opportunità delle scelte operate.

9.
    Dopo aver proceduto, il 1° febbraio 1995, alla verifica dello stato finale dei lavori relativi al progetto I/16/90/02, il Ministero ha trasmesso alla ricorrente il verbale redatto il 24 maggio 1995 (in prosieguo: il «verbale»).

10.
    A parere del Ministero, tale controllo permetteva di riscontrare differenze tra il progetto e la sua realizzazione. Secondo il Ministero la ricorrente avrebbe dovuto chiedere, ai sensi della normativa comunitaria, un'autorizzazione prima di procedere a tali variazioni. Il Ministero concludeva che, oltre alla loro consistenza tecnica, tali variazioni avevano comportato un esubero di spese relativo alle singole voci previste nel computo metrico estimativo, in particolare per quanto concerne le opere di escavo.

11.
    Di conseguenza, il Ministero riduceva l'importo complessivo delle spese ammissibili sulla base del progetto I/16/90/02 a circa il 69,13% dell'importo inizialmente autorizzato dalla Commissione.

12.
    Pertanto, con ordine di pagamento finale emesso il 5 luglio 1995, la Commissione pagava alla ricorrente, a titolo di saldo del contributo comunitario relativo al progetto I/16/90/02, l'importo di ITL 419 822 440 (euro 216 820). La Commissione riduceva così, sulla base del verbale, l'importo complessivo del contributo da ITL 1 103 646 181 (euro 569 986) a ITL 762 940 040 (euro 394 026), per una differenza di ITL 340 706 141 (euro 175 960).

13.
    Con lettera 26 luglio 1995, pervenuta alla Commissione il 3 agosto seguente e indirizzata anche al Ministero, la ricorrente ha contestato il verbale e richiesto un riesame della sua situazione.

14.
    Le Canne ha sostenuto, in particolare, che le variazioni contestate, che escludevano qualsiasi modifica degli obiettivi, della redditività del progetto o del luogo di realizzazione di quest'ultimo, si erano rese necessarie in corso di esecuzione dei lavori relativi al progetto I/16/90/02 per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

15.
    Il 27 ottobre 1995 la Commissione ha comunicato, con telex n. 12497, alle autorità nazionali che dalle informazioni disponibili non appariva la necessità di rivedere il procedimento seguito dal Ministero per liquidare la pratica relativa al progetto I/16/90/02.

16.
    Il 14 novembre 1995 il Ministero ha anch'esso respinto la richiesta di riesame della ricorrente.

17.
    Con sentenza 7 novembre 1997, causa T-218/95, Le Canne/Commissione (Racc. pag. II-2055), il Tribunale ha respinto il ricorso proposto da Le Canne, che conteneva una domanda di annullamento del telex n. 12497, nonché una domanda di risarcimento danni.

18.
    In seguito all'impugnazione proposta dalla ricorrente, la Corte, con sentenza 5 ottobre 1999, causa C-10/98 P, Le Canne/Commissione (Racc. pag. I-6831), ha annullato la precitata sentenza 7 novembre 1997, Le Canne/Commissione. La Corte ha pronunciato l'annullamento del telex n. 12497 per inosservanza della procedura prevista dagli artt. 44, n. 1, e 47 del regolamento n. 4028/86, nonché dall'art. 7 del regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1988, n. 1116, recante modalità di esecuzione delle decisioni di contributo per progetti concernenti azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca, dell'acquicoltura e del riassetto della fascia costiera (GU L 112, pag. 1).

19.
    Tali disposizioni prevedono, segnatamente, che prima della riduzione di un contributo finanziario il beneficiario sia sentito circa le ragioni del mancato rispetto delle condizioni cui era subordinata la concessione del detto contributo e che ogni progetto di decisione di riduzione sia sottoposto al comitato permanente per le strutture della pesca (in prosieguo: il «comitato»).

20.
    Con lettera 23 novembre 1999, trasmessa in copia alle competenti autorità italiane, la Commissione ha comunicato alla ricorrente la sua intenzione di ridurre il contributo concesso nell'ambito del progetto I/16/90/02 e ha invitato la stessa a precisarle i motivi per cui le condizioni prescritte per la concessione del contributo non erano state rispettate.

21.
    Nella sua risposta in data 14 dicembre 1999, indirizzata al Ministero e alla Commissione, Le Canne ha osservato che, come riteneva di aver dimostrato nelle sue osservazioni del 26 luglio 1995, le variazioni apportate al progetto I/16/90/02 non erano modifiche sostanziali, ma meri adattamenti.

22.
    Le Canne ha sostenuto, in particolare, che, secondo il disposto dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86, una decisione di ridurre il contributo finanziario è meramente discrezionale e non obbligatoria, persino quando il progetto non è stato eseguito come previsto. Quindi, secondo Le Canne, la Commissione doveva esporre chiaramente le ragioni per cui riteneva che le variazioni apportate al progetto fossero inaccettabili anche a posteriori. Le Canne ha inoltre fatto valere che una modifica di un progetto non poteva essere dichiarata inammissibile per il solo fatto di non essere stata previamente notificata.

23.
    Con sentenza 30 marzo 2000, n. 882/00, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (in prosieguo: il «TAR») ha annullato il rigetto che il Ministero aveva opposto, il 14 novembre 1995, alla domanda di riesame presentata dalla ricorrente. Secondo il TAR, tale reiezione, fondata nella sua integralità sulle considerazioni presentate dalla Commissione nel telex n. 12497, era inficiata dagli stessi vizi procedurali che invalidavano tale telex e che erano stati sanzionati nella citata sentenza 5 ottobre 1999, Le Canne/Commissione.

24.
    L'11 maggio 2000 il comitato, in conformità delle disposizioni dell'art. 47 del regolamento n. 4028/86, ha emesso il suo parere sulla riduzione del contributo finanziario previsto.

25.
    Con decisione 11 luglio 2000, C(2000) 1754, la Commissione ha ridotto l'importo del contributo comunitario inizialmente concesso nell'ambito del progetto I/16/90/02 nella misura di ITL 340 706 141 (euro 175 960).

26.
    A sostegno di tale riduzione la Commissione ha dichiarato, in particolare, quanto segue:

«(...)

considerando che soltanto in data 12 dicembre 1994 - 14 mesi dopo la fine dei lavori - il beneficiario ha comunicato al Ministero e alla Commissione la variante apportata al progetto, sebbene le condizioni per il versamento del contributo prevedano che i cambiamenti o modifiche non possono essere effettuati senza previo accordo dell'amministrazione nazionale e, se del caso, della Commissione;

(...)

considerando che, (...), con la lettera del 23 novembre 1999 la Commissione ha comunicato all'autorità nazionale competente e al beneficiario la sua intenzione di ridurre il contributo comunitario; la riduzione interviene in seguito alle modifiche sostanziali apportate nella realizzazione delle opere rispetto al progetto presentato ed approvato, modifiche effettuate senza previa comunicazione all'amministrazione nazionale e senza autorizzazione da parte di quest'ultima;

(...)

considerando che, al contrario di quanto presunto dal beneficiario nella lettera del 14 dicembre 1999,

-    la riduzione del contributo risulta dal certificato di verifica dello stato finale dei lavori redatto dai rappresentanti del Ministero in seguito alla visita di controllo svolta il primo febbraio 1995; questo verbale espone ampiamente i motivi per la riduzione dei contributi sia comunitario che nazionale;

-    peraltro risulta dal verbale di verifica sopracitato che le modifiche intervenute non sono meri adattamenti; si tratta invece di cambiamenti sostanziali realizzati senza previa comunicazione all'amministrazione nazionale. Infatti il beneficiario ha comunicato le modifiche con lettera del 12 dicembre 1994, vale a dire più di un anno dopo la fine dei lavori e alcuni mesi dopo la trasmissione al Ministero della domanda di pagamento del saldo del contributo; mentre le “condizioni per il versamento del contributo” allegate alla [decisione C(90) 1923/99] prevedono la necessità del previo accordo dell'amministrazione nazionale e, se del caso, della Commissione per gli eventuali cambiamenti o modifiche dei lavori previsti;

-    a giudizio dell'Amministrazione nazionale e della Commissione, tali modifiche hanno alterato considerevolmente il progetto medesimo e non sono pertanto accettabili; la concessione di contributo al successivo progetto ITA/100/94 non implica in alcun modo l'accettazione da parte della Commissione delle modifiche apportate nella realizzazione del primo progetto;

-    nell'ambito del progetto I/16/90/02 sono stati effettuati lavori previsti nel progetto ITA/100/94 e che non possono quindi essere ammessi al finanziamento comunitario a titolo del progetto I/16/90/02; invece, parte dei lavori previsti nel presente progetto non è stata realizzata e macchinari previsti non sono stati acquistati;

considerando che le autorità nazionali non hanno modificato il loro parere favorevole alla riduzione del concorso pubblico;

considerando che, a norma dell'articolo 44, paragrafo uno, del [regolamento (CEE) n. 4028/86], il contributo comunitario può essere sospeso, ridotto, o soppresso se il progetto non viene eseguito come previsto;

(...)».

27.
Con atto introduttivo depositato il 14 settembre 2000, Le Canne ha proposto il ricorso in esame.

28.
    Con atto separato, depositato in pari data, la ricorrente ha presentato una domanda cautelare, volta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell'esecuzione della decisione C(2000) 1754 e, dall'altro, l'adozione di provvedimenti urgenti.

29.
    Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale 15 gennaio 2001, causa T-241/00 R, Le Canne/Commissione (Racc. pag. II-37).

30.
    Con provvedimento del Tribunale il giudice relatore è stato assegnato alla Prima Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la causa.

31.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.

32.
    Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale nel corso dell'udienza del 28 novembre 2001.

Conclusioni delle parti

33.
    Le Canne conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare nulla e non avvenuta la decisione C(2000) 1754;

-    condannare la Commissione al risarcimento del danno, nella misura pari al tasso legale d'interesse vigente in Italia, decorrente dalla data del precedente pagamento parziale fino al saldo;

-    in subordine, ordinare, se del caso, una perizia intesa ad accertare se le variazioni apportate al progetto I/16/90/02 siano di natura tale da costituire modifiche sostanziali;

-    condannare la Commissione alle spese.

34.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Sugli effetti della sentenza 5 ottobre 1999, Le Canne/Commissione

35.
    Il Tribunale osserva, in via preliminare, che l'annullamento del telex n. 12497 pronunciato con la citata sentenza 5 ottobre 1999, Le Canne/Commissione, a causa della mancata audizione della ricorrente e della mancata consultazione del comitato, non ha inficiato la validità dei provvedimenti preparatori dell'atto annullato, anteriori al sopraggiungere delle accertate irregolarità.

36.
    Inoltre, dal fascicolo non risulta che la citata decisione del TAR 882/00, che ha annullato il rifiuto di riesame opposto dal Ministero, il 14 novembre 1995, alla ricorrente, abbia rimesso in discussione la legittimità del verbale stabilito il 24 maggio 1995.

37.
    Occorre dunque dichiarare che il verbale su cui si è basata la Commissione per adottare la decisione C(2000) 1754 non è stato oggetto né di annullamento, né di invalidazione da parte di un atto successivo e che esso poteva dunque essere preso in considerazione nel procedimento di adozione di tale decisione.

Sulla domanda di annullamento

Sul motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione

Argomenti delle parti

38.
    Le Canne ricorda che la sezione II/B degli orientamenti della Direzione generale della pesca per la gestione delle domande di contributi finanziari comunitari presentate sulla base del regolamento n. 4028/86 distingue tra, da un lato, le variazioni che non modificano né la ragione sociale, né gli obiettivi, né la redditività, né la sede di realizzazione del progetto e che sarebbero lecite in forza di tale regolamento e, dall'altro, le modifiche che snaturano il progetto iniziale da un punto di vista tecnico-economico, le quali sarebbero vietate.

39.
    Le Canne ritiene di aver dimostrato, a più riprese, che le variazioni apportate al progetto I/16/90/02 non configuravano modifiche sostanziali, bensì meri adattamenti che non hanno comportato alcuna alterazione degli obiettivi di detto progetto. Tali variazioni sarebbero state rese necessarie dalla modifica del regime idraulico dei luoghi e dell'attività ittica delle pescherie dovuta all'esecuzione contemporanea di altri lavori cofinanziati dalla Comunità nell'ambito dello stesso programma.

40.
    Orbene, la decisione C(2000) 1754 si limiterebbe a rinviare al verbale considerato. Tuttavia, tale documento sarebbe anteriore alle argomentazioni di natura tecnica presentate da Le Canne tanto nelle sue osservazioni del 26 luglio 1995 quanto in quelle del 14 dicembre 1999 e non avrebbe quindi potuto prendere in considerazione tali argomentazioni.

41.
    Inoltre, poiché la Commissione dispone, a termini dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86, di un potere discrezionale in materia di riduzione dei contributi finanziari, le sarebbe spettato spiegare perché tale o talaltra modifica apportata al progetto non fosse accettabile neanche a posteriori.

42.
    La decisione C(2000) 1754 non evidenzierebbe neppure che Le Canne aveva comunicato gli adattamenti di cui trattasi tanto al Ministero quanto alla Commissione e che gli stessi adattamenti sarebbero stati poi segnalati successivamente, al momento della richiesta della verifica dello stato finale dei lavori.

43.
    Pertanto, la motivazione relativa alla mancata previa autorizzazione delle modifiche sostanziali del progetto sarebbe ancor meno sufficiente in quanto la decisione C(2000) 1754 riduce ex post l'importo di un contributo finanziario inizialmente concesso (sentenza della Corte 4 giugno 1992, causa C-181/90, Consorgan/Commissione, Racc. pag. I-3557, punto 18).

44.
    Secondo la Commissione, una decisione di riduzione di un contributo finanziario si può considerare debitamente motivata allorché si riferisce in modo sufficientemente chiaro ad un atto delle autorità nazionali nel quale queste ultime abbiano inequivocabilmente illustrato i motivi di siffatta riduzione (sentenza del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T-85/94, Branco/Commissione, Racc. pag. II-45, punto 36).

45.
    La decisione C(2000) 1754 risponderebbe alle argomentazioni addotte dalla ricorrente nelle sue osservazioni del 14 dicembre 1999, richiamandosi espressamente al verbale. Tale documento indicherebbe le modifiche apportate al progetto senza previa comunicazione all'amministrazione nazionale. Le particolareggiate delucidazioni che esso contiene a sostegno della dichiarazione di inammissibilità delle spese non giustificabili esporrebbero succintamente, ma con adeguata chiarezza, i motivi che giustificano la decisione C(2000) 1754 (sentenza della Corte, 4 giugno 1992, causa C-189/90, Cipeke/Commissione, Racc. pag. I-3573, punto 18).

46.
    Il verbale del Ministero preciserebbe le opere eseguite in aggiunta a quelle indicate nel progetto I/16/90/02, quelle che non sono state eseguite, nonché le spese che si considerano ammissibili e quelle non ammissibili.

47.
    La decisione C(2000) 1754 evidenzierebbe che le variazioni accertate non sono meri adattamenti, ma modifiche di carattere sostanziale, comunicate oltre un anno dopo la fine dei lavori, ch'esse non sono accettabili e che le autorità nazionali non hanno modificato il loro parere favorevole alla riduzione del contributo in esame.

48.
    Tenuto conto del sistema di collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri, sul quale è imperniata la concessione dei contributi finanziari (sentenza Branco/Commissione, citata, punto 36), la decisione C(2000) 1754 non si discosterebbe dal verbale del Ministero; dalle osservazioni presentate da Le Canne non si può dedurre alcun motivo valido per dubitare della fondatezza delle conclusioni di tale documento.

Valutazione del Tribunale

49.
    L'art. 44, n. 1, primo comma, seconda frase, del regolamento n. 4028/86 conferisce alla Commissione il potere di sospendere, sopprimere o ridurre il contributo finanziario, se il progetto non è eseguito come previsto.

50.
    Dalla lettera di tale disposizione, secondo l'interpretazione che ne ha dato la Corte, risulta che la Commissione non è tenuta ad esercitare tale potere (sentenza 5 ottobre 1999, Le Canne/Commissione, citata, punto 25).

51.
    La prassi della Commissione è, del resto, conforme a tale interpretazione. Infatti, ai termini stessi dell'allegato alla decisione C(90) 1923/99 (v. supra, punto 6), delle modifiche apportate ad un progetto senza l'accordo della Commissione comportano la riduzione o la soppressione del contributo finanziario solo alla duplice condizione che si tratti di modifiche, da un lato, di rilevante entità e, dall'altro, giudicate inammissibili dall'amministrazione nazionale o dalla Commissione.

52.
    Pertanto la Commissione, anche in presenza di modifiche rilevanti apportate al progetto I/16/90/02 senza il suo accordo, disponeva, per pronunziarsi sull'ammissibilità o meno di tali modifiche, di un potere discrezionale nel valutare la conformità, rispetto all'oggetto, all'economia e alla finalità di tale progetto, delle variazioni rilevate tra le previsioni del progetto e gli interventi effettivamente realizzati.

53.
    Nei casi in cui, come nella fattispecie, le istituzioni comunitarie dispongano di un potere discrezionale, è di fondamentale importanza il rispetto nei procedimenti amministrativi delle garanzie offerte agli operatori economici dall'ordinamento giuridico comunitario (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C-269/90, Technische Universität München, Racc. pag. I-5469, punto 14).

54.
    In tale ipotesi, rientra nel novero di dette garanzie anche l'obbligo dell'istituzione interessata di motivare sufficientemente le sue decisioni. Tale motivazione ha lo scopo di portare a conoscenza del destinatario della decisione i motivi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda, per permettere all'interessato di valutare, in particolare, l'opportunità di sottoporla al sindacato dell'organo giurisdizionale competente.

55.
    Nel caso di una decisione che riduce un contributo finanziario comunitario ad un progetto non eseguito come previsto, la motivazione di tale atto doveva comportare l'indicazione delle ragioni per cui le variazioni considerate sono state dichiarate inamissibili. Considerazioni riguardanti l'entità di tali variazioni o la mancanza di previa autorizzazione alla loro realizzazione non possono di per sé costituire una motivazione sufficiente a tale proposito.

56.
    Orbene, la decisione C(2000) 1754, esposta supra al punto 26, si limita a rinviare al riguardo ai motivi di riduzione del contributo finanziario indicati nel verbale in parola, affermando che le modifiche che vi sono descritte «hanno alterato considerevolmente il progetto medesimo e non sono pertanto accettabili».

57.
    La decisione C(2000) 1754 non indica quindi motivi di riduzione del contributo finanziario diversi dalla rilevante entità delle modifiche apportate al progetto senza previa notifica; tale decisione, se presenta effettivamente tali modifiche come inammissibili, omette di indicare, a parte le considerazioni relative all'ampiezza di tali modifiche, cosa determini, secondo la Commissione, tale inamissibilità. Essa non specifica, segnatamente, le ragioni per cui il progetto modificato sarebbe meno idoneo del progetto iniziale a beneficiare di un contributo finanziario comunitario.

58.
    La decisione C(2000) 1754 non consente pertanto al beneficiario del contributo finanziario di conoscere la valutazione che la Commissione ha compiuto circa la conformità delle accertate variazioni rispetto all'oggetto, all'economia e alla finalità del progetto. Orbene, tale conformità determina il carattere ammissibile o meno delle variazioni apportate in sede di realizzazione del progetto.

59.
    La decisione C(2000) 1754 priva pertanto la ricorrente e il Tribunale di un'informazione necessaria, in particolare, al sindacato giurisdizionale dell'atto in questione; essa è perciò insufficientemente motivata.

60.
    Di conseguenza, si deve accogliere il motivo in esame e annullare la decisione C(2000) 1754 senza che occorra statuire sugli altri motivi di annullamento dedotti da Le Canne e sulla sua richiesta di perizia.

Sulla domanda di risarcimento

61.
    Nel secondo capo delle sue conclusioni Le Canne chiede al Tribunale di condannare la Commissione a risarcire il danno patrimoniale che essa afferma di avere subito a causa della riduzione contestata, nella misura pari al tasso legale di interesse vigente in Italia, decorrente dalla data del primo pagamento parziale fino al saldo.

62.
    Tuttavia è compito della Commissione, in forza dell'art. 233 CE, determinare i provvedimenti che l'esecuzione della presente sentenza comporta e adottare, se del caso, una nuova decisione corredata di una motivazione sufficiente.

63.
    Ne consegue che il Tribunale non può pronunciarsi, nell'ambito del ricorso in oggetto, sulla domanda di Le Canne, senza pregiudicare il merito di una nuova decisione da emettere.

64.
    Tale domanda deve pertanto essere respinta.

Sulle spese

65.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, essendo risultata essenzialmente soccombente, deve essere condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    La decisione C(2000) 1754 dell'11 luglio 2000 è annullata.

2)     Il ricorso è respinto per il resto.

3)    La Commissione è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Vesterdorf

Forwood
Legal

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 marzo 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: l'italiano.