Language of document : ECLI:EU:T:2002:59

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

6 marzo 2002 (1)

«Aiuti concessi dagli Stati - Nozione di aiuto di Stato - Misure fiscali -

Carattere selettivo - Giustificazione attraverso la natura o la struttura del sistema fiscale - Compatibilità dell'aiuto con il mercato comune»

Nelle cause riunite T-127/99, T-129/99 e T-148/99,

Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava, rappresentato dagli avv.ti A. Creus Carreras e B. Uriarte Valiente,

ricorrente nella causa T-127/99,

Comunidad Autónoma del País Vasco,

Gasteizko Industria Lurra SA, con sede in Vitoria (Spagna),

rappresentate dagli avv.ti F. Pombo García, E. Garayar Gutiérrez e J. Alonso Berberena, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti nella causa T-129/99,

Daewoo Electronics Manufacturing España SA, con sede in Vitoria, rappresentata dagli avv.ti A. Creus Carreras e B. Uriarte Valiente,

ricorrente nella causa T-148/99,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. Santaolalla, G. Rozet e G. Valero Jordana, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Asociatión Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea Blanca (ANFEL), con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti M. Muñiz e M. Cortés Muleiro, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

e dal

Conseil européen de la construction d'appareils domestiques (CECED), rappresentato dall'avv. A. González Martínez, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente nella causa T-148/99,

avente ad oggetto la domanda diretta ad annullare la decisione della Commissione 24 febbraio 1999, 1999/718/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna a Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) (GU L 292, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. R.M. Moura Ramos e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 giugno 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Intensità massima di aiuto ammessa nel Paese Basco

1.
    Secondo la carta spagnola degli aiuti a finalità regionale proposta dalla Commissione (GU 1996, C 25, pag. 3), il massimale applicabile a questi ultimi nel Paese Basco è del 25% in equivalente sovvenzione netto (ESN).

Il programma di aiuti a finalità regionale Ekimen della Comunità autonoma dei Paesi Baschi

2.
    Con decisione 12 dicembre 1996 [SG (96) D/11028 (aiuto di Stato N 529/96)] di cui è stata data notizia (GU 1997, C 189, pag. 7), la Commissione ha approvato il programma di aiuti a finalità regionale Ekimen della Comunità autonoma del Paese Basco notificatole allo stato di progetto dalla Spagna il 28 giugno 1996. Tale programma è stato istituito dal decreto 17 dicembre 1996, n. 289 (in prosieguo: il «decreto Ekimen»), pubblicato nel Boletin Oficial del País Vasco 23 dicembre 1996, n. 246, pag. 20138.

3.
    Tale programma copriva il periodo compreso tra il 1996 ed il 1998. Esso intendeva favorire lo sviluppo regionale e la creazione di posti di lavoro nella Comunità autonoma del Paese Basco (art. 1 del decreto Ekimen). Gli aiuti potevano essere accordati sotto forma di sovvenzione o di prestito a tasso agevolato al fine di creare nuovi impianti o di estendere o modernizzare quelli esistenti (art. 9 del decreto Ekimen). I costi ammissibili comprendevano i terreni, gli edifici e gli impianti [art. 7, lett. a), del decreto Ekimen].

4.
    Le imprese industriali erano segnatamente idonee a fruire degli aiuti (art. 3 del decreto Ekimen). A tal fine l'art. 5 del decreto Ekimen prevedeva che gli investimenti dovessero soddisfare le seguenti condizioni:

-    il progetto d'investimento dev'essere redditizio da un punto di vista tecnico, economico e finanziario e realizzato in un periodo di tre anni dalla data di concessione dell'aiuto;

-    l'importo dell'investimento dev'essere superiore a pesetas spagnole (ESP) 360 milioni;

-    il progetto deve permettere la creazione di almeno 30 posti di lavoro;

-    sia gli investimenti, sia la creazione di posti di lavoro da prendere in considerazione vanno realizzati da una sola persona giuridica e, quanto alle imprese che dispongono di più unità di produzione, in una sola di tali unità, a meno che sia debitamente provato che si tratta di un solo progetto d'investimento;

-    l'impresa beneficiaria deve finanziare come minimo il 30% dell'investimento con risorse proprie.

5.
    A tenore dell'art. 10 del decreto Ekimen, gli aiuti accordati in base al programma di aiuti non potevano superare il 25% dell'investimento (v. infra, punto 112).

Vantaggi fiscali in vigore nel territorio storico di Álava

6.
    Il regime tributario vigente nel Paese Basco rientra nella disciplina della concertazione economica, istituita dalla legge spagnola 13 maggio 1981, n. 12, ulteriormente modificata dalla legge 4 agosto 1997, n. 38. In virtù di tale legislazione la Diputación Foral de Álava può, a determinate condizioni, istituire il regime tributario applicabile sul suo territorio.

7.
    Su tale base la Diputación Foral de Álava ha adottato diverse misure di aiuti fiscali sotto forma, segnatamente, di un credito d'imposta del 45% e di una riduzione della base imponibile per l'imposta sulle società.

Credito d'imposta del 45%

8.
    La sesta disposizione supplementare della Norma Foral 20 dicembre 1994, n. 22, recante esecuzione del bilancio del Territorio Histórico de Álava per il 1995 [Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (in prosieguo: il «BOTHA») n. 5 del 13 gennaio 1995], recita come segue:

«Gli investimenti in nuove immobilizzazioni materiali, effettuate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1995, superiori a ESP 2,5 miliardi in base all'accordo della Diputación Foral de Álava, fruiranno di un credito d'imposta del 45% dell'importo dell'investimento determinato dalla Diputación Foral de Álava, applicabile all'importo definitivo dell'imposta da pagare.

La detrazione non applicata per insufficienza dell'imposta potrà essere applicata nei nove anni successivi all'anno in cui è stato ottenuto l'accordo della Diputación Foral de Álava.

Tale accordo della Diputación Foral de Álava fisserà i termini e le restrizioni in ciascun caso applicabili.

I vantaggi riconosciuti a norma della presente disposizione saranno incompatibili con qualsiasi altro vantaggio fiscale esistente in ragione di quegli stessi investimenti.

La Diputación Foral de Álava determinerà anche la durata del processo d'investimento che potrà inglobare investimenti realizzati durante la fase di preparazione del progetto alla base degli investimenti».

9.
    La validità di tale disposizione è stata prorogata, per il 1996, dalla quinta disposizione supplementare della Norma Foral 20 dicembre 1995, n. 33 (BOTHA n. 4 del 10 gennaio 1996), come modificata dal punto 2.11 della disposizione derogatoria unica della Norma Foral 5 luglio 1996, n. 24 (BOTHA n. 90 del 9 agosto 1996). Per il 1997 la misura fiscale è stata prorogata dalla settima disposizione supplementare della Norma Foral 18 dicembre 1996, n. 31 (BOTHA n. 148 del 30 dicembre 1996). Il credito d'imposta del 45% dell'importo degli investimenti è stato mantenuto, sotto forma modificata, per gli anni 1998 e 1999, rispettivamente, dall'undicesima disposizione supplementare della Norma Foral 19 dicembre 1997, n. 33 (BOTHA n. 150 del 31 dicembre 1997) e dalla settima disposizione addizionale della Norma Foral 17 dicembre 1998, n. 36 (BOTHA n. 149 del 30 dicembre 1998).

Riduzione della base imponibile per l'imposta sulle società

10.
    L'art. 26 della Norma Foral 5 luglio 1996, n. 24, di cui al punto precedente, prevede quanto segue:

«1.    Le imprese che iniziano la loro attività fruiranno di una riduzione del 99, 75, 50 e 25%, rispettivamente, della base imponibile positiva corrispondente al loro risultato di esercizio, prima della compensazione con basi imponibili negative dei precedenti esercizi fiscali, nel corso dei quattro periodi d'imposizione consecutivi, a partire dal primo esercizio durante il quale, nei quattro anni che seguono l'avviamento della loro attività, registrano basi imponibili positive.

(...)

2.    Per fruire della presente riduzione, i contribuenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

a)    iniziare la loro attività con un capitale versato di almeno ESP 20 milioni;

b)    (...)

c)    (...)

d)    non aver esercitato in precedenza la nuova attività, in maniera diretta o indiretta, sotto un'altra denominazione;

e)    esercitare una nuova attività in un locale o uno stabilimento ove alcun'altra attività sia stata esercitata da altre persone fisiche o giuridiche;

f)    realizzare investimenti in immobilizzazioni materiali nel corso dei primi due anni di attività per un importo di almeno ESP 80 milioni, essendo inteso che tutti gli investimenti devono avere ad oggetto beni destinati all'attività, ad esclusione di quelli che sono affittati o ceduti per essere utilizzati da terzi. A tal fine vanno considerati quali investimenti anche i beni acquisiti tramite locazione finanziaria posto che l'acquirente si impegni ad esercitare l'opzione di acquisto;

g)    creare al minimo dieci posti di lavoro nei sei mesi successivi all'inizio della loro attività e mantenere a tale livello la media annua del personale a partire da tale momento e sino all'esercizio in cui il diritto di applicare la riduzione della base imponibile perviene a scadenza;

h)    (...)

i)    disporre di un piano d'impresa per un periodo di almeno cinque anni.

3.    (...)

4.    L'importo minimo di investimenti indicato al n. 2, lett. f), di cui sopra nonché il numero di posti di lavoro menzionato al n. 2, lett. g), saranno incompatibili con qualsiasi altro vantaggio fiscale istituito da tali investimenti.

5.    La riduzione stabilita nella presente disposizione sarà sollecitata presso l'amministrazione tributaria la quale, dopo verifica del rispetto delle condizioni inizialmente richieste, comunicherà all'occorrenza la sua autorizzazione provvisoria alla società ricorrente, autorizzazione che dovrà essere confermata dalla Diputación Foral de Álava.

(...)».

Fatti all'origine della controversia

11.
    Il 13 marzo 1996 le autorità basche e la Daewoo Electronics Co. Ltd (in prosieguo: la «Daewoo Electronics») hanno sottoscritto un accordo di cooperazione in base al quale la Daewoo Electronics si è impegnata a creare uno stabilimento di fabbricazione di frigoriferi nel Paese Basco. Dal canto loro, le autorità basche si sono impegnate a sostenere tale progetto tramite la concessione di sovvenzioni.

12.
    Conformemente a tale accordo il progetto di cui sopra era idoneo a fruire di una sovvenzione che poteva raggiungere il 25% degli investimenti in immobilizzazioni materiali e delle spese di installazione, nonché di qualsiasi altro aiuto statale disponibile per gli operatori che desiderassero investire nel Paese Basco nei settori dell'ambiente, della ricerca e dello sviluppo nonché del risparmio di energia.

13.
    L'impresa creata dalla Daewoo Electronics aveva l'obbligo di redigere un programma aziendale la cui approvazione da parte delle autorità basche costituiva una condizione preliminare all'attuazione dell'accordo. Tale programma, relativo al periodo compreso tra il 1996 ed il 2001, è stato presentato alle autorità basche nel settembre 1996. Esso prevedeva un investimento di ESP 11 835 600 000 e la creazione di 745 posti di lavoro. Le vendite dovevano iniziare nel 1997, principalmente sui mercati spagnolo, francese ed italiano, per estendersi, nel 1998, ai mercati tedesco e britannico. L'essenziale della cifra d'affari doveva in partenza essere realizzata sul mercato spagnolo. Le esportazioni dovevano aumentare ogni anno fino a rappresentare il 60% della cifra d'affari totale dopo tre-quattro anni.

14.
    Il 7 ottobre 1996 è stata costituita la Daewoo Electronics Manufacturing España SA (in prosieguo: la «Demesa»), società di diritto spagnolo e filiale al 100% della Daewoo Electronics.

15.
    Con lettera 10 ottobre 1996 l'impresa Gasteizko Industria Lurra SA (in prosieguo: la «Gasteizko Industria»), appartenente al settore pubblico, ha fatto pervenire alla Demesa un'offerta relativa alla vendita, al prezzo di ESP/m2 4 125, di un terreno dotato di infrastrutture viarie di 100 000 m2 situato a Vitoria-Gasteiz, nella zona industriale di Júndiz. La Demesa ha accettato tale offerta nel novembre 1996.

16.
    Verso il novembre 1996 la Demesa ha iniziato i lavori di costruzione del suo stabilimento di fabbricazione di frigoriferi.

17.
    Il 24 dicembre 1996 il consiglio del governo basco ha deciso di accordare alla Demesa, sulla base del decreto Ekimen (v. supra, punti 2-5), una sovvenzione corrispondente al 25% in equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'importo globale dell'investimento previsto, cioè ESP 2 958 900 000.

18.
    Ai sensi dell'accordo 21 ottobre 1997, n. 737, della Diputación Foral de Álava, la ricorrente ha ottenuto il credito d'imposta del 45% di cui ai punti 8 e 9 supra.

19.
    Il 30 dicembre 1997, giorno in cui è stato sottoscritto l'atto autentico di vendita, la Demesa ha versato alla Gasteizko Industria il prezzo di acquisto per il terreno che era stato fissato nell'offerta del 10 ottobre 1996 (v. supra, punto 15).

20.
    Il 30 dicembre 1997 si è anche stipulato l'atto autentico di vendita relativo al terreno in parola.

Procedimento amministrativo

21.
    Con lettera 11 giugno 1996 la Commissione ha ricevuto dall'Asociatión Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea Blanca (ANGEL) una denuncia secondo cui la Spagna avrebbe concesso un aiuto alla Demesa, sotto forma di sovvenzioni ed esenzioni fiscali eccedenti i limiti massimi applicabili agli aiuti regionali al Paese Basco. Al riguardo la Commissione ha ricevuto una denuncia anche da parte del Consiglio europeo dei costruttori di elettrodomestici (CECED) e dell'Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche ed Elettroniche (ANIE).

22.
    Con lettera 26 giugno 1996 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni alle autorità spagnole.

23.
    Con lettera 16 settembre 1996 le autorità spagnole hanno trasmesso un certo numero di informazioni alla Commissione. Con lettera 11 febbraio 1997 le autorità basche hanno comunicato informazioni complementari alla Commissione.

24.
    Con lettera 16 dicembre 1997 la Commissione ha comunicato alle autorità spagnole la propria decisione, segnatamente «di avviare il procedimento previsto all'art. 93, n. 2, del Trattato in relazione all'eventuale superamento del limite massimo di aiuti del 25% ESN, applicabile nella regione, per la concessione di (...) aiuti alla Demesa sotto forma di:

-    misure fiscali nel quadro del regime fiscale della provincia di Álava (Norma Foral 5 luglio 1996, n. 24, imposta sulle società);

-    credito fiscale applicabile sotto forma di riduzione del 45% della quota da versare dell'imposta sulle società [Sesta disposizione supplementare della Norma Foral del 20 dicembre 1994, n. 22, sull'esecuzione del bilancio del territorio storico di Álava per l'esercizio 1995, prorogata dalla Norma Foral del 20 dicembre 1995, n. 33 (Quinta disposizione supplementare), dalla Norma Foral del 5 luglio 1996, n. 24 (disposizione derogatoria, punto 2.11) e dalla Norma Foral del 18 dicembre 1996, n. 24 (Settima disposizione supplementare)];

-    utilizzazione gratuita da parte della Demesa di un terreno di 500 000 m2 nella zona industriale di Júndiz dal 1996, ed eventuale applicazione di un prezzo di vendita non in linea con i prezzi di mercato».

25.
    La Commissione ha invitato gli interessati a formulare le proprie osservazioni sugli asseriti aiuti (GU 1998, C 103, pag. 3). Le autorità spagnole hanno formulato le loro osservazioni con lettere 23 gennaio e 6 marzo 1998. La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte degli interessati e le ha trasmesse alle autorità spagnole che hanno comunicato i loro commenti su tali osservazioni con lettera 20 ottobre 1998.

26.
    Con lettera 4 giugno 1998 la Commissione ha comunicato alle autorità spagnole la sua decisione di estendere il procedimento in corso all'aiuto accordato alla Demesa nel contesto del programma Ekimen, quanto alla parte non compresa nella norma generale di cui all'art. 10, n. 1, del decreto Ekimen che consente un'intensità d'aiuto del 10% dei costi reali ammissibili (v. infra, punto 112).

27.
    Essa ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni al riguardo (GU 1998, C 266, pag. 6). Le autorità spagnole hanno presentato le loro osservazioni con lettere 22 e 24 luglio 1998. La Commissione ha trasmesso le osservazioni degli altri interessati alle autorità spagnole che hanno reagito a queste ultime con lettera 3 dicembre 1998.

28.
    Tra i servizi della Commissione ed i rappresentanti delle autorità basche si sono svolte due riunioni a Bruxelles ed a Vitoria-Gasteiz, rispettivamente il 29 ottobre ed il 15 dicembre 1998.

29.
    Il 24 febbraio 1999 la Commissione ha adottato la decisione relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna alla Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) (GU L 292, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

30.
    Quest'ultima comprende in particolare le seguenti disposizioni:

«Articolo 1

Sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato concessi dalla Spagna a Daewoo Electronics Manufacturing España SA e consistenti in:

a)    aiuto consistente nel differimento del pagamento del prezzo del terreno durante nove mesi, a partire dal momento in cui [Demesa] ha occupato un terreno nell'insediamento industriale di Júndiz (Vitoria-Gasteiz) per realizzare la costruzione fino al momento in cui il prezzo è stato pagato, per un importo pari a 184 075,79 EUR;

b)    aiuto equivalente alla differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo pagato da [Demesa] per un terreno ubicato nell'insediamento industriale di Júndiz (Vitoria-Gasteiz), per un importo pari a 213 960,31 EUR;

c)    aiuto risultante dalla maggiorazione di cinque punti percentuali della sovvenzione massima del 20% dei costi ammissibili in base al regime di aiuti Ekimen, escludendo da detti costi il valore delle attrezzature, stimato in 1 803 036,31 EUR nella relazione di audit presentata dalle autorità regionali in allegato alla lettera della Spagna del 24 luglio 1998;

d)    aiuto risultante dalla concessione di un credito fiscale per un importo pari al 45% del costo dell'investimento determinato dalla Diputación Foral di Álava nella sua decisione 737/1997 del 21 ottobre 1997;

e)    aiuto risultante dalla riduzione della base imponibile per le imprese di nuova creazione contemplata dall'articolo 26 della Norma Foral n. 24/1996, del 5 luglio.

Articolo 2

1.    La Spagna adotta le misure necessarie per:

a)    esigere dal beneficiario il rimborso degli aiuti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, illegittimamente disposti;

b)    eliminare i benefici derivati dagli aiuti di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 1, illegittimamente disposti.

2.    Il recupero degli aiuti è effettuato in conformità alle procedure del diritto nazionale e comprende gli interessi maturati a partire dalla data in cui gli aiuti sono stati posti a disposizione del beneficiario fino al loro effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione la Spagna comunica alla Commissione i provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 4

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione».

Procedimento

31.
    Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente il 25 maggio, 26 maggio e 18 giugno 1999, le ricorrenti nelle cause T-127/99, T-129/99 e T-148/99 hanno proposto i presenti ricorsi di annullamento della decisione impugnata.

32.
    Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 17 novembre 1999, l'ANFEL ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione nelle cause T-127/99 e T-129/99.

33.
    Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 13 dicembre 1999, l'ANFEL ed il CECED hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione nella causa T-148/99.

34.
    Con ordinanze del presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale 25 febbraio 2000, tali domande di intervento sono state accolte.

35.
    L'ANFEL ed il CECED hanno presentato il 12 aprile 2000 le loro memorie d'intervento riguardo alle quali le parti principali interessate hanno presentato le rispettive osservazioni.

36.
    Con ordinanza 5 giugno 2001 le cause T-127/99, T-129/99 e T-148/99 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.

37.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale.

38.
    Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale all'udienza svoltasi il 26 giugno 2001.

Conclusioni delle parti

39.
    La ricorrente nella causa T-127/99 chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso ricevibile e fondato ed annullare gli artt. 1, lett. d) ed e), e 2, nn. 1, lett. b), e 2, della decisione impugnata;

-    condannare la Commissione alle spese.

40.
    Nella causa T-129/99 le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione impugnata;

-    condannare la Commissione alle spese;

-    condannare l'ANFEL alle spese relative all'intervento.

41.
    La ricorrente nella causa T-148/99 chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

-    annullare la decisione impugnata;

-    condannare la Commissione alle spese.

42.
    Nelle cause T-127/99 e T-148/99 le ricorrenti chiedono inoltre al Tribunale di ingiungere alla Commissione di comunicare i suoi documenti interni concernenti l'adozione della decisione impugnata. Nella causa T-129/99 le ricorrenti chiedono la comunicazione dell'integralità del fascicolo amministrativo riferentesi alla decisione impugnata.

43.
    Nella causa T-127/99 e nella causa T-148/99 la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

44.
    Nella causa T-129/99 la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile quanto all'art. 1, lett. e) ed e), della decisione impugnata e, in subordine, dichiararlo su tale punto infondato;

-    respingere il ricorso quanto all'art. 1, lett. a)-c), della decisione impugnata;

-    condannare le ricorrenti alle spese.

45.
    La Commissione ritiene inoltre che debbano essere respinte le domande delle ricorrenti nelle cause T-127/99, T-129/99 e T-148/99 aventi ad oggetto la comunicazione di taluni documenti o dell'integralità del fascicolo.

46.
    Nelle loro conclusioni, quali presentate all'udienza, l'ANFEL, nelle tre cause, ed il CECED, nella causa T-148/99, chiedono che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare le ricorrenti alle spese.

Sulla parziale irricevibilità del ricorso nella causa T-129/99

47.
    La Commissione sostiene che il ricorso nella causa T-129/99 è irricevibile nella parte in cui mira ad ottenere l'annullamento dell'art. 1, lett. d) ed e), della decisione impugnata. Infatti le ricorrenti non sarebbero direttamente ed individualmente riguardate ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE da tali disposizioni.

48.
    Le ricorrenti nella causa T-129/99 replicano che la decisione impugnata va considerata come un tutto indivisibile. Inoltre esse sostengono che la Commissione ha valutato globalmente gli sgravi fiscali di cui all'art. 1, lett. d) ed e), e quelli presi in considerazione dall'art. 1, lett. a)-c), ed ha concluso, su tale base, che l'importo totale degli aiuti accordati alla Demesa supera ampiamente l'intensità massima di aiuto ammessa nel Paese Basco. Infine la Comunità autonoma del Paese Basco disporrebbe, a norma del diritto spagnolo, di competenze nelle materie tributarie di cui all'art. 1, lett. d) ed e), della decisione impugnata. Occorrerebbe pertanto riconoscerle legittimazione ad agire per quanto riguarda tali disposizioni di detta decisione.

49.
    Il Tribunale constata anzitutto che le ricorrenti nella causa T-129/99, cioè la Comunità autonoma del Paese Basco e la Gasteizko Industria, non sono i destinatari della decisione impugnata. Va quindi esaminato se tali parti possano considerarsi direttamente ed individualmente riguardate, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, dalla decisione impugnata.

50.
    Occorre rilevare in proposito, da un lato, che l'art. 1, lett. a) e b), della decisione impugnata si riferisce ad aiuti che la Gasteizko Industria avrebbe concesso alla Demesa e, dall'altro, che l'art. 1, lett. c), della decisione impugnata concerne un aiuto che la Comunità autonoma del Paese Basco avrebbe accordato a tale stessa impresa. Le disposizioni in questione della decisione impugnata non soltanto incidono su atti di cui le ricorrenti nella causa T-129/99 sono gli autori, ma impediscono inoltre alle medesime di esercitare, con le modalità che esse intendono, le loro competenze rispettive di cui godono direttamente a norma del diritto nazionale spagnolo (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 30 aprile 1998, causa T-214/95, Vlaams Gewest/Commissione, Racc. pag. II-717, punti 29 e 30, e 15 giugno 1999, causa T-288/97, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione, Racc. pag. II-1871, punto 31).

51.
    Ne consegue che la Gasteizko Industria è riguardata direttamente ed individualmente dall'art. 1, lett. a) e b), della decisione impugnata e che la Comunità autonoma del Paese Basco è riguardata direttamente ed individualmente dall'art. 1, lett. c), della decisione impugnata.

52.
    Trattandosi di un unico ricorso, si può già quindi dichiarare che il ricorso nella causa T-129/99 è ricevibile, nella parte in cui è diretto all'annullamento dell'art. 1, lett. a)-c), della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punto 31).

53.
    Quanto alle misure di cui all'art. 1, lett. d) ed e), della decisione impugnata, cioè il credito d'imposta e la riduzione della base imponibile, è pacifico tra le parti che tali misure non sono state poste in essere da alcuna delle ricorrenti nella causa T-129/99.

54.
    Le ricorrenti in tale causa sostengono nondimeno che esse sono riguardate direttamente ed individualmente dalla decisione impugnata. A tal fine esse si riferiscono anzitutto alle competenze in materia tributaria spettanti alla Comunità autonoma del Paese Basco.

55.
    Tuttavia siffatto argomento non può reggere, dato che la Comunità autonoma del Paese Basco non ha dimostrato come l'art. 1, lett. d) ed e), della decisione impugnata le impedirebbe di esercitare come essa intende le sue competenze in materia tributaria (sentenza Vlaams Gewest/Commissione, citata al punto 50 supra, punto 29).

56.
    Le ricorrenti non possono nemmeno trarre argomento dall'asserita indivisibilità della decisione impugnata. Infatti la decisione impugnata va qualificata come un complesso di decisioni relative a diversi aiuti accordati alla stessa impresa da enti pubblici distinti.

57.
    Inoltre, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, la Commissione non ha tenuto conto, nella decisione impugnata, degli asseriti aiuti di cui all'art. 1, lett. d) ed e), della decisione stessa per valutare se i vantaggi accordati alla Demesa in base al programma Ekimen superassero il limite autorizzato ripreso nella decisione 12 dicembre 1996 (v. supra, punto 2). Peraltro, nella decisione impugnata, la Commissione non ha basato la sua valutazione, secondo cui gli asseriti aiuti di cui alla decisione impugnata sono incompatibili con il mercato comune, neppure sulla constatazione che l'insieme dei diversi vantaggi di cui avrebbe fruito la Demesa supererebbe il limite del 25% ESN fissato per il Paese Basco (v. supra, punto 1).

58.
    Va quindi concluso che il ricorso nella causa T-129/99 è irricevibile nella parte in cui è diretto ad ottenere l'annullamento dell'art. 1, lett. d) ed e), della decisione impugnata e, conseguentemente, anche nella parte in cui mira all'annullamento dell'art. 2, n. 1, lett. b), della decisione impugnata.

Sul merito

59.
    Tre motivi comuni possono essere individuati negli atti introduttivi relativi ai presenti ricorsi. Il primo è fondato sulla violazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE). Il secondo poggia sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto ed il terzo sulla violazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE).

60.
    Nelle cause T-129/99 e T-148/99 le ricorrenti adducono anche un motivo fondato sulla violazione dei diritti della difesa. Infine le ricorrenti nella causa T-129/99 fanno valere, peraltro, un motivo fondato sulla violazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato.

I - Sul primo motivo, fondato sulla violazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato

61.
    Tale motivo contiene sei parti. Le prime cinque attengono ai diversi, asseriti elementi di aiuto individuati nel dispositivo della decisione impugnata [art. 1, lett. a)-e)]. La sesta parte concerne le eventuali distorsioni della concorrenza e l'incidenza sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

62.
    Il Tribunale ritiene opportuno esaminare anzitutto la parte riferentesi all'asserito elemento di aiuto di cui all'art. 1, lett. b), della decisione impugnata prima di valutare la legittimità degli altri punti dell'art. 1 della decisione impugnata.

Sulla prima parte, attinente al prezzo di acquisto del terreno di 100 000 m2 di cui all'art. 1, lett. b), della decisione impugnata

63.
    Nella decisione impugnata la Commissione ha valutato a ESP/m2 4 481 il prezzo di mercato del terreno di 100 000 m2 che la Gasteizko Industria ha venduto alla Demesa (decisione impugnata, punto V.2.2, ultimo comma). Si trattava di un appezzamento di terreno urbanizzato, dotato di collegamenti all'acqua, al gas, all'elettricità ed alla rete fognaria.

64.
    Il prezzo di ESP/m2 4 481 su cui si è basata la Commissione è quello menzionato nella relazione della Price Waterhouse del gennaio 1997 (decisione impugnata, punto V.2.2, settimo comma). In effetti «in questo documento è indicato un prezzo unitario a m2 urbanizzato pari a ESP/m2 4 481 per terreni di 50 000 m2 situati nella stessa zona nella quale si trova quello occupato da Demesa» (decisione impugnata, punto III.2.1, quarto comma).

65.
    Dalla decisione impugnata emerge che la Commissione ha verificato l'attendibilità della valutazione della Price Waterhouse fondandosi su altre tre relazioni.

66.
    La Commissione si riferisce in primo luogo alle valutazioni di due periti immobiliari del 13 gennaio e 6 febbraio 1998, prodotte nel corso del procedimento amministrativo dalle autorità regionali basche. La decisione impugnata chiarisce in proposito:

«(...) nella prima valutazione si segnala che il prezzo di vendita di un terreno urbanizzato che misura più di 10 0002 dovrebbe oscillare tra 4 000 ESP/m2 e 4 500 ESP/m2. La seconda valutazione, che si basa su dati reali, cioè sui prezzi di vendita di terreni urbanizzati con caratteristiche simili venduti nei mesi precedenti, fissa un prezzo di 5 000 ESP/m2 per due terreni che misurano rispettivamente circa 33 000 m2 e 50 000 m2, dunque di superficie chiaramente superiore ai 10 000 m2, e conclude che sul mercato non ci sono esempi di terreni urbanizzati di 100 000 m2 e che un prezzo compreso tra 4 000 ESP/m2 e 4 800 ESP/m2 sembra essere giustificato in queste circostanze, dati i costi di urbanizzazione che possono esistere per i grandi terreni, sottolineando allo stesso tempo il carattere politico, vale a dire necessariamente influenzato da considerazioni di natura non economica, di questo tipo di vendita» (decisione impugnata, punto V.2.2, quinto comma).

67.
    La Commissione si è ancora basata su un audit della IDOM del luglio 1998. La decisione impugnata chiarisce che tale audit «indica che il prezzo per m2 di un terreno non urbanizzato nella stessa zona è nell'ordine di 5 000 ESP/m2. Il prezzo pagato da Demesa sarebbe giustificato da una riduzione concessa in relazione alle dimensioni del terreno. Tuttavia nelle conclusioni si conferma il prezzo di 5 000 ESP/m2 e si segnala la differenza tra la stima e il prezzo di 4 125 ESP/m2 fissato dalle autorità regionali» (decisione impugnata, punto V.2.2, sesto comma).

68.
    La Commissione conclude che «la media [delle] stime [contenute nelle tre citate relazioni] non differisce in maniera considerevole dal costo unitario medio di 4 481 ESP/m2 urbanizzato calcolato nel mese di gennaio 1997 dalla Price Waterhouse, che include i costi di urbanizzazione» (decisione impugnata, punto V.2.2, settimo comma). Tale prezzo è quindi, secondo la Commissione, il prezzo di mercato.

69.
    La Commissione aggiunge:

«Poiché Demesa ha pagato 4 125 ESP/m2 la società ha beneficiato di un aiuto che si può calcolare come la differenza tra i due importi (356 ESP/m2), pari a 213 960,31 EUR (35 600 000 ESP)» (decisione impugnata, punto V.2.2, ultimo comma).

70.
    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha qualificato, all'art. 1, lett. b), della decisione impugnata, aiuto di Stato «[l]'aiuto equivalente alla differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo pagato da [Demesa] per un terreno ubicato nell'insediamento industriale di Júndiz (Vitoria-Gasteiz), per un importo pari a 213 960,31 EUR».

71.
    Le ricorrenti nelle cause T-129/99 e T-148/99 fanno valere che la Commissione ha violato l'art. 92, n. 1, del Trattato allorché ha considerato che il prezzo di acquisto pari a ESP/m2 4 125 non corrispondesse al prezzo di mercato. Esse sostengono che la Commissione ha fissato in maniera arbitraria, nella decisione impugnata, il prezzo di mercato. Infatti la Commissione si sarebbe fondata su un prezzo di ESP/m2 4 481 stabilito dalla società di audit Price Waterhouse per un terreno di 50 000 m2, mentre le relazioni di periti indipendenti inviate alla Commissione stessa nel corso del procedimento amministrativo includerebbero tutte nella forbice dei prezzi di mercato il prezzo di vendita effettivo di ESP/m2 4 125.

72.
    Il Tribunale ricorda in proposito che la vendita di beni da parte di una pubblica autorità, quale ha avuto luogo per il tramite della Gasteizko Industria, a condizioni preferenziali può costituire un aiuto di Stato (sentenza della Corte 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., Racc. pag. I-3547, punto 59).

73.
    Per valutare se, nel caso di specie, la Demesa abbia ottenuto un aiuto di Stato in occasione dell'acquisto del terreno di 100 000 m2, occorre verificare se siffatta impresa abbia acquistato il terreno in questione ad un prezzo che non avrebbe potuto ottenere in condizioni normali di mercato (sentenze della Corte 29 aprile 1999, causa C-342/96, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-2459, punto 41, e 29 giugno 1999, causa C-256/97, DM Transport, Racc. pag. I-3913, punto 22).

74.
    Risulta dalla decisione impugnata (v. supra, punti 63-70) che la Commissione ha attribuito un peso decisivo al prezzo di ESP/m2 4 481 proposto nella relazione Price Waterhouse. Infatti, onde valutare se il prezzo effettivamente pagato dalla Demesa per il terreno di 100 000 m2 comportasse un elemento di aiuto, la Commissione ha comparato il prezzo di vendita all'unico prezzo risultante dalla relazione della Price Waterhouse. I prezzi fissati nelle altre tre relazioni menzionati nella decisione impugnata, cioè le relazioni del 13 gennaio e 6 febbraio 1998, sono state utilizzate al solo scopo di verificare l'attendibilità del prezzo proposto dalla Price Waterhouse.

75.
    Al fine di giudicare la legittimità dell'art. 1, lett. b), della decisione impugnata va quindi esaminato se la Commissione abbia potuto ragionevolmente attribuire un siffatto peso decisivo alla relazione della Price Waterhouse.

76.
    A tal fine va constatato come, nella decisione impugnata, la Commissione chiarisce «che il valore di due perizie [cioè quelle del 13 gennaio e 6 febbraio 1998] e di una relazione di audit [della IDOM] effettuate a posteriori non può essere equivalente ad una valutazione ex ante» (decisione impugnata, punto V.2.2, terzo comma).

77.
    Il Tribunale ricorda però che, con lettera 10 ottobre 1996, la Gasteizko Industria ha rivolto alla Demesa un'offerta di vendita di un terreno di 100 000 m2 nella zona industriale di Júndiz al prezzo di ESP/m2 4 125. Emerge inoltre dal fascicolo che, nel novembre 1996, la Demesa ha verbalmente accettato tale offerta. Occorre pertanto constatare che le quattro perizie menzionate nella decisione impugnata, ivi compresa quella della Price Waterhouse, sono successive al compromesso di vendita. Pertanto, anche se risulta dalla comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (GU 1997, C 209, pag. 3) che il prezzo di vendita corrispondente al prezzo determinato da un perito indipendente prima della vendita non contiene elementi di aiuto, la Commissione non ha potuto ragionevolmente fondarsi sulla data di redazione della relazione Price Waterhouse (gennaio 1997) per riconoscere a quest'ultima un peso decisivo.

78.
    In seguito ad un quesito scritto del Tribunale la Commissione ha chiarito che la stima della Price Waterhouse, controllore dei conti della società immobiliare venditrice, è la sola stima accettabile dato che è stata compiuta onde determinare il valore pecuniario del portafoglio immobiliare di quest'ultima. Si tratterebbe inoltre dell'unica stima effettuata prima della decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE). La Commissione mette poi in discussione l'attendibilità delle relazioni del 13 gennaio e 6 febbraio 1998 dato che la prima relazione non si baserebbe su dati reali di mercato e la seconda avrebbe proceduto ad una revisione del prezzo verso il basso sulla base di criteri politici.

79.
    Il Tribunale considera anzitutto che la circostanza che le perizie del 13 gennaio e 6 febbraio 1998 e la relazione dell'IDOM siano successive all'apertura del procedimento non consente, nel caso di specie, di accordare un peso preponderante alla relazione della Price Waterhouse del gennaio 1997. In effetti le quattro relazioni, ivi inclusa quella della Price Waterhouse, sono state redatte ad un'epoca in cui la Commissione aveva già iniziato un'inchiesta relativa agli asseriti aiuti concessi alla Demesa. La prima richiesta di informazioni in tale fascicolo risale infatti al giugno 1996.

80.
    In secondo luogo, va constatato che nessuna delle quattro relazioni menzionate nella decisione impugnata si basa direttamente sulla vendita di terreni di una superficie uguale a 100 000 m2. Come si indica nella decisione impugnata, in effetti «sul mercato non ci sono esempi di terreni urbanizzati di 100 000 m2» (punto V.2.2, quinto comma).

81.
    Nondimeno gli esperti che hanno redatto la relazione del 6 febbraio 1998 e la relazione di audit della IDOM hanno cercato, sulla base dei dati disponibili, di produrre una stima del prezzo di vendita di un terreno di una superficie siffatta. La relazione del 13 gennaio 1998 contiene, in maniera globale, una stima per qualsiasi terreno superiore a 10 000 m2.

82.
    Viceversa la relazione della Price Waterhouse propone una stima del prezzo di un terreno di 55 481 m2 e non prende in considerazione la superficie reale del terreno acquistato dalla Demesa.

83.
    Dato quanto precede, occorre considerare che la Commissione, facendo proprio nella decisione impugnata il prezzo indicato nella relazione della Price Waterhouse come prezzo di riferimento decisivo, ha agito in maniera arbitraria.

84.
    Il fatto che la Commissione abbia verificato il prezzo indicato dalla Price Waterhouse, mettendolo a confronto con la media dei prezzi indicati nelle altre tre relazioni, cioè le relazioni del 13 gennaio e 6 febbraio 1998 e la relazione di audit della IDOM, non è idoneo ad infirmare tale conclusione.

85.
    Da un lato, la Commissione doveva esaminare se il prezzo di vendita pagato dalla Demesa fosse un prezzo di mercato. Essa avrebbe dunque dovuto mettere a confronto il prezzo di vendita effettivamente pagato dalla Demesa, e non il prezzo determinato dalla Price Waterhouse, con i prezzi indicati nelle varie relazioni dei periti di cui disponeva nel corso del procedimento amministrativo al fine di valutare se il prezzo pagato dalla Demesa non si discostasse a tal punto dai prezzi indicati in siffatte relazioni da dover eventualmente concludere per l'esistenza di un aiuto di Stato.

86.
    Va constatato, dall'altro, che nella decisione impugnata (punto V.2.2, settimo comma) il calcolo della media dei valori contenuti nelle relazioni del 13 gennaio e 6 febbraio 1998 e nella relazione di audit dell'IDOM poggia su un'errata lettura di questi ultimi.

87.
    Va rilevato in proposito che la Commissione ha illustrato, in seguito ad un quesito scritto del Tribunale, come essa abbia calcolato la media delle stime indicate nella decisione impugnata (punto V.2.2, settimo comma) nel modo seguente:

«I valori minimi erano (...): 4 000 ESP/m2 (Agence Luis Perales [relazione del 13 gennaio 1998]), 4 000 ESP/m2 (Agence Juan Calvo [relazione del 6 febbraio 1998]) e 5 000 ESP/m2 (IDOM). Il valore minimo medio che ne risulta è di 4 333 ESP/m2. I valori massimi erano: 4 500 ESP/m2 (Agence Luis Perales [relazione del 13 gennaio 1998]) e 4 800 ESP/m2 (Agence Juan Calvo [relazione del 6 febbraio 1998]). Il valore massimo medio che ne risulta è quindi 4 650 ESP/m2. Conseguentemente, il valore medio risultante dalle tre stime è di 4 491 ESP/m2».

88.
    Occorre constatare, in primo luogo, che la Commissione ha commesso un errore di fatto considerando che dalla relazione di audit dell'IDOM emergesse un valore minimo del terreno acquistato dalla Demesa di ESP/m2 5 000. Certo la relazione di audit dell'IDOM avanza una cifra «intorno a ESP/m2 5 000» («entorno a las 5 000 pesetas») per un terreno non urbanizzato. Tuttavia la relazione conferma anche che il prezzo finale ottenuto dalla Demesa, cioè ESP/m2 4 125, è un prezzo di mercato a cui si è applicato un normale ribasso che tiene conto dell'entità della superficie del terreno («el precio final obtenido por DEMESA es un precio de mercado con un descuento normal, teniendo en cuenta el tamaño de la superficie comprada»). Inoltre le conclusioni finali, benché menzionino ancora una volta un prezzo di ESP/m2 5 000, confermano anche che, secondo le verifiche effettuate dall'IDOM, l'investimento della Demesa è stato effettuato agli attuali prezzi di mercato («la inversión realizada por DEMESA se ajusta a los precios de mercado actuales, tras las comprobaciones efectuadas por IDOM»). Risulta quindi dalla relazione di audit della IDOM che, benché il prezzo normale possa considerarsi essere ESP/m2 5 000, il prezzo pagato dalla Demesa è un prezzo di mercato qualora si tenga conto della superficie del terreno.

89.
    Va in secondo luogo constatato come anche dalle relazioni del 13 gennaio e 6 febbraio 1998 risulti che il prezzo di ESP/m2 4 125 è un prezzo di mercato. Infatti la prima relazione afferma che il prezzo di mercato di un terreno di più di 10 000 m2 si situa in una forbice compresa tra ESP/m2 4 000 e 4 500. La seconda relazione indica un prezzo di mercato situato tra ESP/m2 4 000 e 4 800. La Commissione, calcolando una media unica dei valori espressi nelle diverse relazioni, ha però effettuato un'errata lettura delle relazioni del 13 gennaio e 6 febbraio 1998. In effetti, poiché il prezzo pagato dalla Demesa, cioè ESP/m2 4 125, si avvicina, in entrambi i casi, al valore minimo della forbice espressa nelle relazioni del 13 gennaio e 6 febbraio 1998, la Commissione, calcolando una media unica dei valori, ha necessariamente accolto, sulla base delle relazioni del 13 gennaio e 6 febbraio 1998, un asserito prezzo di mercato superiore al prezzo pagato dalla Demesa quando proprio le stesse relazioni confermano che un prezzo di ESP/m2 4 125 è un prezzo di mercato.

90.
    Alla luce di tutto quanto precede, va concluso che l'approccio seguito dalla Commissione nella decisione impugnata per valutare se il prezzo di ESP/m2 4 125 che la Demesa ha pagato per il terreno di 100 000 m2 implichi un elemento di aiuto è arbitrario. Inoltre, nei suoi calcoli, la Commissione ha commesso errori di fatto.

91.
    Sulla base di tali elementi, la Commissione ha violato l'art. 92, n. 1, del Trattato ritenendo nella decisione impugnata che la differenza tra il prezzo di ESP/m2 4 481 indicato dalla Price Waterhouse ed il prezzo di ESP/m2 4 125 costituisse un aiuto di Stato.

92.
    La prima parte del presente motivo è dunque fondata. Va pertanto annullato l'art. 1, lett. b), della decisione impugnata nelle cause T-129/99 e T-148/99. Nelle medesime cause occorre annullare anche l'art. 2, n. 1, lett. a), della decisione impugnata nella parte in cui ingiunge al Regno di Spagna di recuperare presso la Demesa l'asserito aiuto di cui all'art. 1, lett. b), della decisione impugnata.

Sulla seconda parte, attinente al differimento del pagamento del prezzo di acquisto del terreno, di cui all'art. 1, lett. a), della decisione impugnata

93.
    All'art. 1, lett. a), della decisione impugnata, la Commissione qualifica aiuto di Stato l'«aiuto consistente nel differimento del pagamento del prezzo del terreno durante nove mesi, a partire dal momento in cui [Demesa] ha occupato un terreno nell'insediamento industriale di Júndiz (Vitoria-Gasteiz) per realizzare la costruzione fino al momento in cui il prezzo è stato pagato, per un importo pari a 184 075,79 EUR».

94.
    Poiché il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione, va interpretato tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione (sentenza della Corte 15 maggio 1997, causa C-335/95 P, TWD/Commissione, Racc. pag. I-2549, punto 21).

95.
    Orbene, risulta dal preambolo della decisione impugnata che l'elemento di aiuto di cui all'art. 1, lett. a), della medesima costituisce l'aiuto di cui avrebbe fruito la Demesa per effetto dell'uso a titolo gratuito di un terreno di 100 000 m2 per almeno nove mesi in conseguenza del differimento della stipula dell'atto autentico di vendita e quindi del pagamento del prezzo di vendita del terreno.

96.
    In effetti il punto V.2.1 della decisione impugnata riferentesi all'art. 1, lett. a), del dispositivo ha per titolo «Uso a titolo gratuito di un terreno di 100 000 m2». In tale punto la Commissione spiega che «non sono state fornite prove del fatto che Demesa abbia effettuato alcun pagamento durante il periodo trascorso da quando (...) l'impresa ha occupato il terreno per costruire la fabbrica fino a quando è stato effettivamente accreditato l'importo relativo al prezzo di vendita» (punto V.2.1, secondo comma). La Commissione aggiunge che «Demesa, almeno durante il periodo compreso tra febbraio 1997 e ottobre 1997, ha occupato [il] terreno [di 100 000 m2, vendutogli dall'impresa pubblica Gasteizko Industria], con l'obiettivo di costruire o far costruire una fabbrica senza aver pagato il prezzo del terreno e senza essersi fatta carico di alcun costo finanziario relativo all'uso del terreno in questione» (punto V.2.1, quinto comma). Essa ancora spiega:

«Demesa ha utilizzato un terreno senza essere obbligata a versare la contropartita di natura economica che la società venditrice avrebbe potuto esigere» (punto V.2.1, settimo comma).

97.
    Il Tribunale ricorda che, con lettera 10 ottobre 1996, la Gasteizko Industria ha indirizzato alla Demesa un'offerta di vendita di un terreno di 100 000 m2 nella zona industriale di Júndiz al prezzo di ESP/m2 4 125 e che tale offerta è stata accettata verbalmente dalla Demesa nel novembre 1996. Il prezzo di vendita convenuto per il terreno è stato saldato il 30 novembre 1997, giorno in cui l'atto autentico di vendita è stato sottoscritto.

98.
    In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la Demesa ha riconosciuto che aveva iniziato i lavori onde costruire uno stabilimento sul terreno in questione verso il novembre 1996.

99.
    Dato che il pagamento del prezzo di vendita è avvenuto solo il 30 dicembre 1997, la Commissione aveva il diritto di constatare nella decisione impugnata che, almeno per nove mesi, la Demesa ha occupato gratuitamente un terreno di 100 000 m2.

100.
    Tuttavia la Commissione non può inferire automaticamente da tale occupazione che la Gasteizko Industria ha concesso un aiuto di Stato alla Demesa. Tale ipotesi ricorrerebbe unicamente se il comportamento della Gasteizko Industria non corrispondesse al comportamento normale di un'impresa privata (v., in tal senso, sentenza della Corte 3 ottobre 1991, causa C-261/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4437, punto 8).

101.
    Orbene, al riguardo, le ricorrenti nelle cause T-129/99 e T-148/99 si riferiscono all'art. 1502 del codice civile spagnolo per giustificare il differimento della stipula dell'atto autentico e, conseguentemente, del pagamento del prezzo di vendita. Tale disposizione recita: «L'acquirente, qualora sia molestato nel possesso o nella proprietà del bene acquistato, o abbia fondati motivi di temere una siffatta turbativa a causa di un'azione di rivendicazione o ipotecaria, ha il diritto di sospendere il pagamento del prezzo fintantoché il venditore abbia fatto cessare la turbativa o la minaccia di turbativa (...)».

102.
    Le ricorrenti sostengono che, nel caso di specie, sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 1502 del codice civile spagnolo. Da un lato, la Gasteizko Industria avrebbe dovuto procedere alla delimitazione di un appezzamento di 100 000 m2 su due proprietà di maggiore estensione. Dall'altro, un gruppo di agricoltori avrebbe rivendicato l'applicazione di un accordo verbale concluso con la Gasteizko Industria, che conferiva loro il diritto di coltivare il terreno. Tali agricoltori avrebbero adito il Tribunale di Vitoria-Gasteiz ed il relativo procedimento si sarebbe concluso solo il 4 novembre 1997. L'aiuto derivante dall'occupazione del terreno prima del pagamento del prezzo di vendita non potrebbe essere qualificato aiuto di Stato dato che risulta dall'applicazione delle regole generali del sistema di diritto civile spagnolo.

103.
    In risposta a tale argomento, che è stato presentato anche dalle autorità basche nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione chiarisce nella decisione impugnata che «non sono state fornite prove del fatto che Demesa abbia effettuato alcun pagamento durante il periodo trascorso da quando (...) l'impresa ha occupato il terreno per costruire la fabbrica fino a quando è stato effettivamente accreditato l'importo relativo al prezzo di vendita» (punto V.2.1, secondo comma; v., anche, punto V.2.1, settimo comma).

104.
    Emerge quindi dalla decisione impugnata che la Commissione ha dedotto l'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato direttamente dalla sua constatazione secondo cui la Demesa ha occupato a titolo gratuito il terreno di 100 000 m2 per almeno nove mesi, senza aver esaminato la questione se il comportamento della Gasteizko Industria avrebbe potuto corrispondere al comportamento di un operatore privato.

105.
    Orbene, in seguito alle spiegazioni fornite nel corso del procedimento amministrativo che enunciava i motivi del differimento della stipula dell'atto autentico e del pagamento del prezzo di vendita sino al 30 dicembre 1997, la Commissione avrebbe dovuto esaminare se un operatore privato avrebbe potuto esigere il pagamento del prezzo di vendita prima di tale data e, nell'ipotesi in cui ciò non si fosse verificato, se avrebbe potuto esigere il pagamento di un corrispettivo per il periodo di occupazione del terreno anteriormente al pagamento del prezzo di vendita del medesimo.

106.
    In mancanza di un esame siffatto, va dichiarato che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato in diritto che la Demesa ha ricevuto un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato per effetto della sua occupazione a titolo gratuito del terreno di 100 000 m2 anteriormente al pagamento del prezzo di vendita, il 30 dicembre 1997.

107.
    Ne consegue che la seconda parte del presente motivo è fondata.

108.
    Alla luce di quanto precede, va annullato, nelle cause T-129/99 e T-148/99, l'art. 1, lett. a), della decisione impugnata. Occorre annullare, nelle medesime cause, anche l'art. 2, n. 1, lett. a), della decisione impugnata nella parte in cui ingiunge al Regno di Spagna di recuperare presso la Demesa l'aiuto di cui all'art. 1, lett. a), della decisione impugnata.

Sulla terza parte, riferentesi all'asserito superamento del limite fissato dal decreto Ekimen, di cui all'art. 1, lett. c), della decisione impugnata

109.
    All'art. 1, lett. c), della decisione impugnata, la Commissione qualifica aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune l'«aiuto risultante dalla maggiorazione di cinque punti percentuali della sovvenzione massima del 20% dei costi ammissibili in base al regime di aiuti Ekimen, escludendo da detti costi il valore delle attrezzature, stimato in 1 803 036,31 EUR nella relazione di audit presentata dalle autorità regionali in allegato alla lettera della Spagna del 24 luglio 1998».

110.
    Gli argomenti invocati dalle ricorrenti nelle cause T-129/99 e T-148/99 si riferiscono, da un lato, al tasso massimo di sovvenzione consentito dal programma Ekimen e, dall'altro, all'esclusione del costo di talune attrezzature dai costi ammissibili in base al regime di aiuti Ekimen.

Tasso massimo di sovvenzione consentito dal programma Ekimen

111.
    Con decisione del consiglio del governo della Comunità autonoma del Paese Basco 24 dicembre 1996, una sovvenzione equivalente al 25% degli investimenti in immobilizzazioni materiali è stata accordata alla Demesa nel contesto del programma Ekimen.

112.
    A quell'epoca l'art. 10 del decreto Ekimen recitava come segue:

«La sovvenzione non rimborsabile, il cui importo minimo è del 25% ESL, sarà concessa sulla base dei criteri seguenti:

1.    Sarà concessa a titolo generale una sovvenzione del 10% dell'investimento considerato ammissibile.

2.    Inoltre, per i progetti strategici e per i progetti di investimento che generino occupazione in misura significativa (ossia creino come minimo 50 posti di lavoro e realizzino investimenti per un importo di 750 milioni di pesetas), la percentuale menzionata sarà incrementata di 5 punti.

3.    Allo stesso modo, le imprese che realizzino il loro progetto in un'area di interesse preferenziale in virtù di quanto stabilito dall'articolo 4 del presente decreto riceveranno una sovvenzione complementare del 5% sull'investimento considerato ammissibile.

4.    Infine, la percentuale potrà subire una maggiorazione complementare di altri 5 punti sulla base dei seguenti criteri:

    -    livello di integrazione del progetto nel tessuto industriale basco;

    -    l'ubicazione in un settore strategico del Paese Basco;

    -    potenzialità di creazione di posti di lavoro prevista dal progetto».

113.
    Nella decisione 12 dicembre 1996, che autorizza gli elementi di aiuto contenuti nel programma Ekimen (v. supra, punto 2), la Commissione ha indicato quanto segue:

«La Commissione constata che la sovvenzione a fondo perduto, che non dovrà superare il massimale del 25% [ESL], sarà erogata in base alle aliquote seguenti: a) una quota del 10% a titolo generale, b) un supplemento di cinque punti percentuali per i progetti considerati strategici o per progetti che creano posti di lavoro, c) un supplemento di cinque punti percentuali per i progetti ubicati in zone prioritarie, d) un supplemento di cinque punti percentuali per i progetti che contribuiscono in misura significativa allo sviluppo regionale o alla creazione di posti di lavoro».

114.
    Nella decisione impugnata la Commissione sostiene che la sovvenzione pari al 25% del costo degli investimenti in immobilizzazioni materiali accordata alla Demesa in base al decreto Ekimen non osserva le condizioni del programma Ekimen quale da essa approvato. Essa chiarisce che «la corretta applicazione del programma Ekimen avrebbe dovuto comportare una sovvenzione massima non rimborsabile pari al 20% [ESL], calcolata sul totale dei costi ammissibili» (decisione impugnata, punto V.2.3, terzo comma). Infatti «[l]a Commissione ritiene che il progetto di investimento di Demesa soddisfi il criterio menzionato nell'articolo 10.1 del decreto (10% a titolo generale) così come il criterio dell'articolo 10.4 (maggiorazione di cinque punti percentuali)» (decisione impugnata, punto V.2.3, ottavo comma). Invece il criterio contemplato dall'art. 10.3 del decreto Ekimen non verrebbe soddisfatto dato che «Vitoria-Gasteiz, comune nel quale è realizzato l'investimento di Demesa, non è un'“area di interesse preferenziale” sulla base di quanto disposto nel programma Ekimen» (decisione impugnata, punto V.2.3, nono comma). Infine, «per quanto riguarda il criterio menzionato nell'articolo 10.2 del decreto, la Commissione ritiene che la concessione di una duplice quota del 5% ai sensi dello stesso costituisce un'applicazione non corretta del regime Ekimen nei termini autorizzati dalla Commissione nella [decisione del 12 dicembre 1996]» (decisione impugnata, punto V.2.3, decimo comma). Un progetto non potrebbe quindi ottenere una duplice quota del 5% quale erogazione aggiuntiva per un «progetto strategico» ed un «progetto di investimento che genera occupazione in misura significativa». Secondo la Commissione, l'applicazione dell'art. 10, punto 2, del decreto Ekimen può in effetti comportare un solo incremento del 5%.

115.
    Le ricorrenti nelle cause T-129/99 e T-148/99 fanno valere che la Demesa aveva il diritto di ottenere la sovvenzione del 25% ESL accordatale dal governo basco: 10% sulla base dell'art. 10, punto 1, del decreto Ekimen; 5% in quanto progetto strategico e 5% quale progetto generatore di occupazione, sulla base dell'art. 10, punto 2; 5% conformemente ai criteri fissati all'art. 10, punto 4. La Demesa avrebbe quindi diritto, a norma dell'art. 10, punto 2, del decreto Ekimen, a due maggiorazioni del 5% della sovvenzione, l'una perché l'investimento sarebbe un progetto strategico e l'altra in ragione del fatto che si tratterebbe di un progetto che contribuisce sensibilmente alla creazione di posti di lavoro, cioè un progetto che implica come minimo la creazione di 50 posti di lavoro ed un investimento di ESP 750 milioni. Nella decisione 12 dicembre 1996 che autorizza il programma Ekimen, la Commissione avrebbe constatato, a torto, che l'art. 10, punto 2, del decreto Ekimen autorizza una sovvenzione del 5% a favore dei progetti strategici «o» generatori di occupazione.

116.
    Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso un errore materiale nella sua decisione 12 dicembre 1996 che approva il regime Ekimen. Si dovrebbe ritenere che la Commissione ha approvato il regime quale le è stato notificato. In ogni caso la Commissione non avrebbe la competenza per modificare unilateralmente un regime di aiuti notificato. Se il programma Ekimen le avesse posto dei problemi, essa avrebbe potuto avviare il procedimento di esame previsto all'art. 93, n. 2, del Trattato e condizionare la sua decisione di approvazione; la Commissione non avrebbe però agito in tal modo.

117.
    Il Tribunale constata, in primo luogo, che è pacifico tra le parti che la Demesa ha ottenuto una sovvenzione del 25% ESL in base al programma Ekimen, cioè il 10% in forza dell'art. 10, punto 1, del decreto, due volte il 5% in forza dell'art. 10, punto 2, del decreto, ed il 5% in forza dell'art. 10, punto 4, del decreto. La duplice applicazione dell'art. 10, punto 2, è tuttavia rifiutata dalla Commissione nella decisione impugnata.

118.
    Il Tribunale constata, in secondo luogo, che l'art. 10, punto 2, del decreto Ekimen autorizza una sola maggiorazione pari al 5% della sovvenzione di cui può fruire un progetto d'investimento sulla base del regime di aiuti in questione.

119.
    Va in proposito rilevato che l'art. 10 del decreto Ekimen, che difende il principio di una sovvenzione massima del 25%, contiene quattro punti, menzionanti il primo una sovvenzione del 10%, e gli altri tre, rispettivamente, una maggiorazione del 5% (v. supra, punto 112). Al fine di non superare l'importo massimo della sovvenzione, i punti 2-4 dell'art. 10 del decreto possono soltanto conferire il diritto, rispettivamente, ad una maggiorazione del 5%.

120.
    Va inoltre constatato che il governo basco ha chiarito, nelle osservazioni presentate alla Commissione dalla Rappresentanza permanente della Spagna, il 23 gennaio 1998, che un progetto d'investimento il quale riunisce tutti i criteri di cui all'art. 10, punti 1, 2 e 3, del decreto Ekimen deve imperativamente ottenere una sovvenzione lorda del 20%. Se fosse corretta l'interpretazione dell'art. 10, punto 2, del decreto Ekimen avanzata dalle ricorrenti, un progetto corrispondente a tutti i criteri di cui all'art. 10, punti 1-3, dovrebbe ottenere una sovvenzione lorda del 25%, il che si è appena contestato.

121.
    Dal momento che l'art. 10, punto 2, del decreto Ekimen consente soltanto una maggiorazione del 5% della sovvenzione, va concluso che la lettura di tale disposizione, operata dalla Commissione nella decisione 12 dicembre 1996 [un supplemento «di cinque punti percentuali per i progetti considerati strategici o per progetti che creano posti di lavoro» (corsivo aggiunto)] e nella decisione impugnata, poggia su un'interpretazione corretta della disposizione in parola.

122.
    Conseguentemente il progetto d'investimento della Demesa poteva conferire il diritto ad una sola erogazione supplementare del 5% ai sensi dell'art. 10, punto 2, del decreto Ekimen qual è stato approvato dalla Commissione nella decisione 12 dicembre 1996.

123.
    Le ricorrenti nelle cause T-129/99 e T-148/99 fanno ancora valere che la Comunità autonoma del Paese Basco è la sola autorità a poter dare un'interpretazione autentica ai propri regolamenti.

124.
    Tale argomento va respinto. Infatti solo la Commissione è competente ad approvare aiuti di Stato rientranti nella sfera di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato. Dato che gli aiuti di Stato sono in linea di principio vietati a norma di tale disposizione, una normativa nazionale che implichi elementi di aiuto è legittima solo se detti elementi siano stati approvati dalla Commissione. Orbene, emerge dalla decisione 12 dicembre 1996 (v. punto 113 supra) che la lettura che la Comunità autonoma del Paese Basco dà all'art. 10, punto 2, del decreto Ekimen non è coperta dall'autorizzazione conferita in tale decisione. Inoltre, dall'esame più sopra condotto, risulta che l'interpretazione data dalla Commissione al decreto Ekimen nella decisione 12 dicembre 1996 e nella decisione impugnata è perfettamente compatibile con la lettera e con lo spirito del decreto Ekimen.

125.
    Infine le ricorrenti nelle cause T-129/99 e T-148/99 rilevano che la Commissione ha autorizzato, nel luglio 1999, il nuovo decreto Ekimen (decreto 8 giugno 1999, n. 241, recante modifica del programma Ekimen di aiuto finanziario agli investimenti industriali produttivi, generatori di posti di lavoro), il quale prevede che, «per i progetti strategici e per i progetti di investimento che generino occupazione in misura significativa (ossia creino come minimo 50 posti di lavoro e realizzino investimenti per un importo di 750 milioni di pesetas), la percentuale menzionata sarà incrementata di 5 punti».

126.
    Tuttavia tale argomento è irrilevante ai fini della valutazione della legittimità della decisione impugnata dato che l'autorizzazione della Commissione del luglio 1999 è stata emessa dopo l'adozione della decisione impugnata e ha per di più ad oggetto un nuovo testo legislativo (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2000, causa T-296/97, Alitalia/Commissione, Racc. pag. II-3871, punto 86).

127.
    Discende dalle considerazioni precedenti che la Commissione ha giustamente considerato nella decisione impugnata che la sovvenzione massima autorizzata in base al regime Ekimen - come approvato nella decisione 12 dicembre 1996 - è pari al 20% ESL. Essa ha quindi qualificato correttamente la sovvenzione di cinque punti in superamento di tale limite, di cui ha fruito la Demesa, quale nuovo aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato (decisione impugnata, punto V.2.3, quattordicesimo comma).

128.
    La censura attinente al tasso massimo di sovvenzione autorizzato dal programma Ekimen va quindi respinta.

Costi ammissibili nel contesto del programma Ekimen

129.
    Nella decisione impugnata la Commissione constata che, «ai sensi dell'articolo 7 del [decreto Ekimen], non sono ammissibili le attività fisse cedute a terzi. Peraltro, secondo la relazione di audit [presentata dal governo basco], una parte delle attrezzature produttive acquistate da Demesa (per un importo di ESP 300 000 000 = EUR 1 803 036,31) è stata installata in imprese terze. Di conseguenza queste attrezzature non sono sovvenzionabili nel quadro del programma Ekimen e il loro finanziamento costituisce parimenti un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del Trattato» (punto V.2.3, ultimo comma).

130.
    Le ricorrenti nelle cause T-129/99 e T-148/99 fanno notare che l'art. 7 del decreto Ekimen non vieta la sovvenzione di attività fisse cedute a terzi, ma si limita ad indicare che «come regola generale [possono essere sovvenzionati] [soltanto attivi che], con o senza corrispettivo, non siano stati ceduti a terzi». In ogni caso le attrezzature produttive (stampi e sigilli), stimati dalla Commissione in ESP 300 milioni (EUR 1 803 036,31) al punto V.2.3, ultimo comma, della decisione impugnata, sarebbero stati stoccati in quattro società che, per ragioni di efficacia, sarebbero state incaricate dalla ricorrente di fabbricare una parte del prodotto finale. Tuttavia la proprietà di tali attivi apparterrebbe esclusivamente alla Demesa e l'utilizzazione di tali attivi sarebbe esclusivamente riservata alla Demesa. Tali attivi, quindi, non sarebbero stati «ceduti».

131.
    Il Tribunale constata anzitutto come la decisione 12 dicembre 1996 che approva il programma Ekimen (v. supra, punto 2) non contenga alcun riferimento specifico all'art. 7, lett. d), del decreto Ekimen.

132.
    E' pacifico tra le parti che tale disposizione, non escludendo automaticamente il beneficio delle sovvenzioni per gli attivi ceduti a terzi, va interpretata nel senso che tende ad evitare abusi. Infatti l'art. 7, lett. d), del decreto Ekimen mira ad impedire che aiuti già erogati ad imprese a norma del decreto Ekimen siano trasferiti ad imprese che non soddisfano i presupposti di detto decreto. Un siffatto rischio di abuso può esistere non soltanto quando un'impresa che ha fruito di una sovvenzione in base al decreto Ekimen cede la proprietà di un bene il cui costo di acquisto è stato preso in considerazione per stabilire l'importo totale dell'aiuto, ma anche se l'attivo in questione è stato messo a disposizione di un'altra impresa a condizioni vantaggiose. In effetti, da un punto di vista economico, la disciplina giuridica del trasferimento non è determinante per valutare se un elemento di aiuto sia stato trasferito da un'impresa all'altra.

133.
    Data la finalità dell'art. 7, lett. d), del decreto Ekimen, occorre però considerare che, in assenza di un rischio di abuso connesso al trasferimento dell'aiuto in questione, i costi di acquisto di beni, pur se ulteriormente «ceduti», permangono costi ammissibili secondo il programma di aiuti a finalità regionale Ekimen quale approvato dalla Commissione nella decisione 12 dicembre 1996 (v. supra, punto 2).

134.
    Va quindi esaminato se la Commissione abbia sufficientemente dimostrato nella decisione impugnata che, nel caso di specie, il non contestato trasferimento di determinati beni a quattro società implicasse un rischio di abuso connesso al trasferimento di elementi di aiuto.

135.
    A tale riguardo è necessario constatare che la Commissione non ha condotto alcun esame, nella decisione impugnata, sul punto se il trasferimento di determinati beni per cui la Demesa ha fruito di aiuti in base al programma Ekimen avesse attribuito alle quattro società interessate un vantaggio che non avrebbero ottenuto in condizioni normali di mercato (v., in tal senso, sentenze SFEI e a., citata al punto 72 supra, punto 60, e Spagna/Commissione, citata al punto 73 supra, punto 41).

136.
    Va inoltre dichiarato che, nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione non ha mai esaminato tale aspetto. Infatti, nella comunicazione relativa alla presente causa, pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 266 del 25 agosto 1998, pag. 6, la Commissione non ha nemmeno fatto intravedere che intendeva prendere in considerazione come costi ammissibili determinati costi relativi a beni che fossero stati ceduti a terzi.

137.
    In assenza di qualsiasi prova di rischio di abuso connesso al trasferimento di elementi di aiuto, va concluso che la Commissione non ha dimostrato che i beni «ceduti» a terzi e stimati in EUR 1 803 036,31 potevano costituire un aiuto secondo il decreto Ekimen. Pertanto la Commissione, considerando che la sovvenzione ottenuta dalla Demesa per il finanziamento dei beni in questione costituisce un nuovo aiuto non coperto dalla decisione 12 dicembre 1996 che approva il decreto Ekimen, ha violato l'art. 92, n. 1, del Trattato.

138.
    Va quindi annullato, nelle cause T-129/99 e T-148/99, l'art. 1, lett. c), della decisione impugnata nella parte in cui esclude dai costi ammissibili in base al regime di aiuti Ekimen le attrezzature stimate in EUR 1 803 036,31. Occorre del pari annullare, nelle medesime cause, l'art. 2. n. 1, lett. a), della decisione impugnata nella parte in cui ingiunge al Regno di Spagna di recuperare presso la Demesa aiuti che avrebbe ricevuto in base al decreto Ekimen per il finanziamento dei beni stimati in EUR 1 803 036,31 che sono stati «ceduti» a terzi.

Sulla quarta parte, riferentesi al credito d'imposta di cui all'art. 1, lett. d), della decisione impugnata

139.
    All'art. 1, lett. d), della decisione impugnata, la Commissione qualifica aiuto di Stato «la concessione di un credito fiscale per un importo pari al 45% del costo dell'investimento determinato dalla Diputación Foral de Álava nella sua decisione (accordo) 737/1997 del 21 ottobre 1997».

140.
    Nel contesto di tale parte, le ricorrenti nelle cause T-127/99 e T-148/99 si riferiscono anzitutto ai diritti storici del Territorio Histórico de Álava in materia tributaria. Esse contestano poi la specificità del provvedimento tributario di cui trattasi. Esse asseriscono che la sesta disposizione supplementare della Norma Foral 20 dicembre 1994, n. 22, applicata dalla Diputación Foral, costituisce un provvedimento tributario di carattere generale che avvantaggia allo stesso modo tutti i contribuenti i quali effettuano investimenti di ESP 2,5 miliardi. Le medesime ricorrenti fanno ancora notare che il provvedimento, anche se dovesse avere un carattere specifico, è giustificato dalla natura e dal contesto globale del sistema tributario in questione. Esse sottolineano infine che, se la misura tributaria dovesse definirsi come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, dovrebbe essere considerata come un aiuto in essere.

Sui diritti storici del Territorio Histórico de Álava in materia tributaria

141.
    Le ricorrenti nelle cause T-127/99 e T-148/99 fanno valere che la Commissione ha omesso di tener conto, nella sua valutazione del credito d'imposta nell'ottica dell'art. 92, n. 1, del Trattato, dei diritti storici del Territorio Histórico de Álava in materia tributaria. Esse ricordano a tal fine che il Territorio Histórico de Álava dispone da centinaia di anni di un'autonomia tributaria riconosciuta e protetta dalla Costituzione dello Stato spagnolo.

142.
    Il Tribunale fa notare come il fatto che, nel presente caso, il credito d'imposta sia stato accordato sulla base di una legislazione adottata dal Territorio Histórico de Álava, e non dallo Stato spagnolo, è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato. In effetti tale disposizione, laddove menziona gli aiuti concessi «dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma», si riferisce a tutte le sovvenzioni finanziate con il pubblico denaro. Ne consegue che le misure adottate da enti parastatali (decentrati, federati, regionali o altri) degli Stati membri, indipendentemente dal loro statuto legale e dalla loro denominazione, rientrano, allo stesso titolo delle misure adottate dal potere federale o centrale, nel campo di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato, qualora ne ricorrano i presupposti (sentenza della Corte 14 ottobre 1987, causa 248/84, Germania/Commissione, Racc. pag. 4013, punto 17).

143.
    Gli argomenti che le ricorrenti traggono dai diritti storici del Territorio Histórico de Álava in materia tributaria non sono quindi tali da pregiudicare la legittimità della decisione impugnata.

Sulla specificità del credito d'imposta

- Osservazioni preliminari

144.
    Va ricordato che l'art. 92, n. 1, del Trattato esige che una misura, per poter essere definita aiuto di Stato, favorisca «talune imprese o talune produzioni». La specificità o la selettività di una misura costituisce quindi una delle caratteristiche della nozione di aiuto di Stato (sentenza della Corte 1° dicembre 1998, causa C-200/97, Ecotrade, Racc. pag. I-7907, punto 40; sentenza del Tribunale 29 settembre 2000, causa T-55/99, CETM/Commissione, Racc. pag. II-3207, punto 39).

145.
    Orbene, nella decisione impugnata (punto V.2.4.1), la Commissione spiega che il carattere specifico della Norma Foral n. 22/1994 che istituisce un credito d'imposta del 45% sull'importo dell'investimento risulta da quattro elementi, cioè il potere discrezionale di cui disporrebbe la Diputación Foral «per determinare quali investimenti in immobilizzazioni materiali, per un importo superiore a 2 500 milioni di ESP, potevano beneficiare del credito fiscale, per decidere a quale parte degli investimenti poteva essere applicava la riduzione del 45% e per fissare i limiti temporali e i massimali applicabili per ogni caso» (punto V.2.4.1, quattordicesimo comma); l'importo minimo d'investimento (ESP 2,5 miliardi), che limiterebbe di fatto l'applicabilità del credito ai grandi investitori senza che la limitazione stessa fosse giustificata dalla natura e dall'economia del sistema tributario oggetto della deroga (punto V.2.4.1, sedicesimo comma); il carattere temporaneo del credito stesso che lascerebbe «all'arbitrio delle autorità la sua concessione a determinate imprese» (punto V.2.4.1, diciassettesimo comma) e «il parallelismo tra [la] misura [fiscale] e il regime Ekimen, tanto per quanto riguarda i rispettivi obiettivi (il finanziamento di nuovi investimenti) quanto in relazione all'ambito geografico (regionale in un caso, provinciale nell'altro); il regime è stato tuttavia considerato come un aiuto regionale dalle autorità spagnole ed è stato notificato come tale» (punto V.2.4.1, diciottesimo comma).

146.
    Contrariamente a quanto asseriscono le ricorrenti, la Commissione non si è quindi fondata, nella decisione impugnata, sulla constatazione che la misura tributaria di cui trattasi sia applicabile ad una parte soltanto del territorio spagnolo, cioè l'Álava, onde concludere per la selettività della misura. Le ricorrenti non possono dunque sostenere che la decisione impugnata mette in discussione la competenza normativa del Territorio Histórico de Álava ad adottare misure tributarie di carattere generale.

147.
    Occorre esaminare, alla luce degli argomenti invocati dalle ricorrenti, se gli elementi su cui la Commissione si è effettivamente fondata nella decisione impugnata permettano di concludere che il credito d'imposta istituito dalla Norma Foral n. 22/1994 costituisce una misura specifica che favorisce «talune imprese o talune produzioni» ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

- Sull'asserito potere discrezionale della Diputación Foral

148.
    Le ricorrenti nelle cause T-127/99 e T-148/99 fanno valere che la Diputación Foral non dispone di alcun potere discrezionale, che si tratti del livello della scelta delle imprese beneficiarie del credito d'imposta, della modulazione dell'intensità del vantaggio o del periodo di applicazione della misura fiscale. La Diputación Foral avrebbe l'obbligo di applicare il credito d'imposta in maniera uniforme ed automatica, dopo aver accertato che l'impresa beneficiaria risponda ai presupposti regolamentari richiesti. Riferendosi ad un'attestazione del direttore generale delle finanze di Álava, esse sottolineano che nessuna impresa osservante i presupposti regolamentari si sarebbe vista rifiutare il beneficio della misura litigiosa.

149.
    Il Tribunale ricorda che misure di portata meramente generale non rientrano nell'art. 92, n. 1, del Trattato. Tuttavia la giurisprudenza ha già precisato che anche interventi i quali a prima vista sono applicabili alla generalità delle imprese possono presentare una certa selettività e, quindi, essere considerati come misure destinate a favorire talune imprese o talune produzioni. Ciò accade, segnatamente, quando l'amministrazione chiamata ad applicare la regola generale dispone di un potere discrezionale quanto all'applicazione dell'atto (sentenze della Corte 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione, Racc. pag. I-4551, punti 23 e 24; Ecotrade, citata al punto 144 supra, punto 40, e 17 giugno 1999, causa C-295/97, Piaggio, Racc. pag. I-3735, punto 39; conclusioni dell'avvocato generale La Pergola nella causa Spagna/Commissione, citata al punto 73 supra, Racc. pag. I-2461, punto 8). Così, nella citata sentenza Francia/Commissione (punti 23 e 24), la Corte ha dichiarato che il sistema di partecipazione del fondo francese per l'occupazione all'accompagnamento dei programmi sociali di imprese in difficoltà era «atto a porre talune imprese in una situazione più favorevole di altre e configura quindi un aiuto» ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, poiché il fondo in questione «dispone[va] [in virtù delle norme regolamentari relative alla partecipazione dello Stato all'accompagnamento dei piani sociali] di un potere discrezionale che gli consenti[va] di modulare l'intervento finanziario sulla scorta di diverse considerazioni come, in particolare, la scelta dei destinatari, l'importo dell'intervento finanziario e le condizioni di intervento».

150.
    Orbene, va constatato che, a norma delle disposizioni della Norma Foral n. 22/1994, la Diputación Foral de Álava dispone di un certo potere discrezionale quanto all'applicazione del credito d'imposta. Risulta infatti dalla Norma Foral n. 22/1994 (v. supra, punto 8) che il credito d'imposta è pari al 45% «dell'importo dell'investimento determinato dalla Diputación Foral de Álava». Pertanto la Norma Foral n. 22/1994 che permette alla Diputación Foral di fissare l'importo dell'investimento ammissibile permette, al tempo stesso, a quest'ultima di modulare l'importo dell'intervento finanziario. Va poi constatato che, a tenore della Norma Foral n. 22/1994, la Diputación Foral è autorizzata a fissare «i periodi di tempo e i limiti applicabili in ciascun caso».

151.
    Attribuendo alla Diputación Foral de Álava un potere discrezionale, le disposizioni della Norma Foral n. 22/1994 relative al credito d'imposta sono idonee a porre talune imprese in una situazione più favorevole rispetto a quella di altre imprese. Conseguentemente la misura fiscale controversa dev'essere considerata soddisfare la condizione di specificità.

152.
    Le ricorrenti nelle cause T-127/99 e T-148/99 non possono trarre argomento dalla circostanza che nessuna impresa osservante le condizioni regolamentari richieste si sarebbe vista rifiutare il beneficio del credito d'imposta. Infatti un'affermazione siffatta non dimostra che tutte le domande sono state approvate dalla Diputación Foral alle medesime condizioni.

153.
    Le ricorrenti interessate aggiungono ancora che il potere discrezionale di cui disporrebbe la Diputación Foral de Álava non può comunque considerarsi come un potere di adottare decisioni arbitrarie. Infatti l'esercizio arbitrario del potere da parte delle pubbliche autorità sarebbe vietato dall'art. 9 della Costituzione spagnola.

154.
    Tuttavia, come sottolinea la Commissione, per disattendere la definizione di misura generale, non occorre verificare se il comportamento dell'amministrazione tributaria configuri un carattere arbitrario. E' sufficiente provare, come si è fatto nel caso di specie, che detta amministrazione dispone di un potere di valutazione discrezionale che le consente segnatamente di modulare l'importo o le condizioni di erogazione dell'agevolazione fiscale in questione in funzione delle caratteristiche dei progetti d'investimento soggetti al suo apprezzamento.

- Sull'importo minimo d'investimento

155.
    Nella decisione impugnata si illustra (punto V.2.4.1, sedicesimo comma) quanto segue:

«La Commissione considera che l'importo minimo d'investimento (2 500 milioni di ESP), che permette di accedere al beneficio di detto credito, è sufficientemente elevato da limitare di fatto l'applicabilità del credito a quegli investimenti che implicano l'impiego di ingenti mezzi finanziari, senza essere giustificato dalla natura o dall'economia del sistema tributario oggetto della deroga. Il fatto che solo i grandi investitori possano accedere al credito fiscale attribuisce a quest'ultimo un carattere specifico, che lo porta a essere qualificato come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del Trattato».

156.
    Le ricorrenti nelle cause T-127/99 e T-148/99 sostengono che l'esigenza di un investimento minimo di ESP 2,5 miliardi è una condizione obiettiva che non istituisce alcuna discriminazione tra operatori o settori economici. Esse ricordano che, globalmente, la pressione fiscale nel Paese Basco è superiore a quella esistente nel resto della Spagna. Tutti i sistemi tributari comporterebbero misure la cui concessione o osservanza sono subordinate ad un criterio quantitativo. Inoltre la stessa Commissione avrebbe fatto ricorso a criteri quantitativi in numerose direttive, raccomandazioni o comunicazioni nel settore della fiscalità. Il criterio quantitativo sarebbe il mezzo più obiettivo per limitare la sfera di applicazione di una determinata misura fiscale. Nel caso di specie il requisito relativo all'importo dell'investimento non avvantaggerebbe alcuna impresa né alcun settore particolare. Inoltre la Commissione non avrebbe indicato il livello al di sotto del quale un requisito di tal genere non vada considerato come un elemento selettivo. Peraltro, se il provvedimento contestato dovesse essere considerato tale da attribuire un vantaggio alle grandi imprese, andrebbe tenuto conto dell'esistenza di numerosi programmi comunitari di aiuto alle piccole e medie imprese (PME) nonché delle condizioni di applicazione più flessibili di cui queste ultime fruiscono quanto alla normativa sugli aiuti di Stato.

157.
    Il Tribunale dichiara che, limitando l'applicazione del credito d'imposta agli investimenti in nuove immobilizzazioni materiali superiori a ESP 2,5 miliardi, le autorità basche hanno riservato de facto il vantaggio fiscale in parola alle imprese che dispongono di risorse finanziarie importanti. La Commissione ha quindi potuto giustamente concludere che il credito d'imposta previsto nella Norma Foral n. 22/1994 è destinato ad essere applicato in maniera selettiva a «talune imprese» ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

158.
    Pur ammettendo che, globalmente, la pressione fiscale nel Paese Basco sia superiore a quella del resto della Spagna, ciò non toglie che la Norma Foral n. 22/1994 riserva il vantaggio fiscale di cui trattasi a talune imprese rientranti nella disciplina tributaria basca.

159.
    Inoltre, neppure il fatto che i regimi tributari comportino spesso vantaggi a favore delle PME o che la Commissione ricorra a criteri quantitativi in numerose direttive, raccomandazioni o comunicazioni consente di concludere che la Norma Foral n. 22/1994, istituendo un vantaggio fiscale che si limita a favorire le imprese le quali dispongono di risorse finanziarie importanti, esulerebbe dall'applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato. Si deve sottolineare a tal fine che le misure selettive a favore delle PME non esulano neppure dalla definizione di aiuto di Stato (v. la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, GU 1996, C 213, pag. 4).

160.
    Risulta da quanto precede che la Norma Foral n. 22/1994 che istituisce il credito d'imposta costituisce un vantaggio a favore di «talune imprese» ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato. Alla luce di tale circostanza non occorre più esaminare ulteriormente se il carattere temporaneo della Norma Foral n. 22/1994 e l'asserito parallelismo tra il credito d'imposta ed il regime Ekimen siano anche tali da conferire un carattere specifico alla misura esaminata.

161.
    A meno che la misura non si giustifichi per la natura o la struttura del sistema tributario - il che sarà esaminato in prosieguo ai punti 162-170 -, occorrerà quindi concludere che il credito d'imposta previsto nella Norma Foral n. 22/1994 costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

Sulla natura o la struttura del sistema tributario

162.
    Le ricorrenti nelle cause T-127/99 e T-148/99 sostengono che il credito d'imposta istituito dalla Norma Foral n. 22/1994 è giustificato dalla natura e dalla struttura del sistema tributario dato che risponde a criteri obiettivi e serve a realizzare gli scopi perseguiti dalle disposizioni fiscali che l'istituiscono. Tali ricorrenti si riferiscono infatti alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale (sentenze della Corte 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. pag. 709, punto 27, e 17 giugno 1999, causa C-75/97, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-3671, punto 34; sentenza CETM/Commissione, citata supra al punto 144, punto 52) ed alla decisione della Commissione 13 marzo 1996, 96/369/CE, concernente un aiuto fiscale sotto forma di ammortamento a favore delle compagnie aeree tedesche (GU L 146, pag. 42).

163.
    Il Tribunale ricorda che, anche se la misura fiscale in parola determina la sua sfera di applicazione sulla base di criteri obiettivi, ciò non toglie ch'essa presenta carattere selettivo (v. supra, punti 144-161). Tuttavia, come fanno notare le ricorrenti, il carattere selettivo di una misura può, a determinate condizioni, essere giustificato «dalla natura o dalla struttura del sistema». Se ciò si verifica, la misura esula dall'applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato (sentenze 2 luglio 1974, Italia/Commissione, citata supra al punto precedente, punto 27, e Belgio/Commissione, citata supra al punto precedente, punto 34; sentenza CETM/Commissione, citata al punto 144 supra, punto 52).

164.
    Va però sottolineato che la giustificazione basata sulla natura o sulla struttura del sistema tributario rimanda alla coerenza di una misura fiscale specifica con la logica interna del sistema fiscale in generale (v., in tal senso, sentenza Belgio/Commissione, citata al punto 162 supra, punto 39, e conclusioni dell'avvocato generale La Pergola in tale causa, Racc. pag. I-3675, punto 8; v. anche conclusioni presentate dall'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa C-6/97, Italia/Commissione, decisa con sentenza 19 maggio 1999, Racc. pagg. I-2981, I-2983, punto 27). Così una specifica misura tributaria che è giustificata dalla logica interna del sistema tributario - quale la progressività dell'imposta che è giustificata dalla logica ridistributiva di quest'ultimo - esulerà dall'applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

165.
    Le ricorrenti nelle cause T-127/99 e T-148/99 sostengono che il credito d'imposta di cui all'art. 1, lett. d), della decisione impugnata partecipa della natura e della struttura del sistema tributario spagnolo. Il credito d'imposta sarebbe ispirato dai principi di progressività ed efficacia nella riscossione dell'imposta.

166.
    Tuttavia, fissando l'importo minimo dell'investimento a ESP 2,5 miliardi, il credito d'imposta istituito dalla Norma Foral n. 22/1994 favorisce unicamente le imprese che dispongono di mezzi finanziari importanti. La misura contravviene pertanto ai principi di progressività e ridistribuzione, inerenti al sistema tributario spagnolo. Inoltre le ricorrenti in questione non hanno affatto dimostrato come la misura controversa potrebbe contribuire all'efficacia della riscossione dell'imposta.

167.
    Per il resto le ricorrenti si limitano ad affermare che il credito d'imposta ha per oggetto di favorire lo sviluppo economico del Paese Basco, situato nello Stato membro dell'Unione europea caratterizzato dal più forte tasso di disoccupazione. Esse si riferiscono pertanto ad obiettivi di politica economica esterni al sistema tributario interessato.

168.
    Tuttavia, se si dovesse ritenere che motivi attinenti alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro fossero tali da sottrarre misure specifiche all'applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato, tale disposizione diverrebbe priva di effetto utile. Infatti gli aiuti di Stato sono accordati, nella maggior parte dei casi, al fine di creare o salvaguardare posti di lavoro. Conformemente alla giurisprudenza costante, va quindi dichiarato che l'obiettivo perseguito dalla misura controversa non è sufficiente a sottrarla alla qualificazione come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato (sentenze Francia/Commissione, citata al punto 149 supra, punto 20; Belgio/Commissione, citata al punto 162 supra, punto 25, e CETM/Commissione, citata al punto 144 supra, punto 53).

169.
    Ne discende che l'argomento delle ricorrenti nelle cause T-127/99 e T-148/99 fondato sulla natura e sulla struttura del sistema tributario spagnolo va respinto.

170.
    Dalle considerazioni precedenti emerge che la Commissione ha potuto a buon diritto ritenere nella decisione impugnata che il credito d'imposta corrispondente al 45% dell'importo dell'investimento costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

Sull'asserito carattere di aiuto esistente dell'aiuto di cui trattasi

171.
    Le ricorrenti fanno valere che, pur ammettendo che il credito d'imposta previsto dalla Norma Foral n. 22/1994 costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, esso dovrebbe ottenere la qualifica di aiuto esistente dato che l'origine del vantaggio fiscale controverso è precedente all'adesione della Spagna alla Comunità europea. Il credito d'imposta sarebbe stato, in effetti, istituito dalla decisione delle Juntas Generales de Álava 30 luglio 1984 e sarebbe stato da allora prorogato da successive Normas Forales, cioè la Norma Foral 18 luglio 1988, n. 28, la Norma Foral 14 febbraio 1990, n. 9, la Norma Foral 5 luglio 1993, n. 18, e la Norma Foral 20 dicembre 1994, n. 22.

172.
    Il Tribunale ricorda che il Trattato istituisce procedimenti distinti a seconda che si tratti di aiuti esistenti oppure nuovi. Mentre i nuovi aiuti vanno, in conformità dell'art. 93, n. 3, del Trattato, preliminarmente notificati alla Commissione e non vi si può dare esecuzione prima che il procedimento abbia condotto ad una decisione finale, gli aiuti esistenti possono, a norma dell'art. 93, n. 1, del Trattato, essere regolarmente erogati fintantoché la Commissione non li abbia dichiarati incompatibili con il mercato comune (sentenza della Corte 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de España, Racc. pag. I-877, punto 20). Gli aiuti esistenti possono quindi essere oggetto, all'occorrenza, soltanto di una decisione d'incompatibilità produttiva di effetti per il futuro.

173.
    Secondo una consolidata giurisprudenza costituiscono aiuti esistenti gli aiuti che esistevano prima della data di entrata in vigore del Trattato e quelli cui sia stata regolarmente data esecuzione alle condizioni previste dall'art. 93, n. 3, del Trattato (sentenza Piaggio, già citata al punto 149 supra, punto 48). Devono, per contro, considerarsi nuovi aiuti, soggetti all'obbligo di notifica previsto dall'art. 93, n. 3, del Trattato, i provvedimenti diretti ad istituire o modificare aiuti, con la precisazione che le modifiche possono vertere vuoi su aiuti esistenti vuoi su progetti iniziali notificati alla Commissione (v. sentenze della Corte 9 ottobre 1984, cause riunite 91/83 e 127/83, Heineken Brouwerijen, Racc. pag. 3435, punti 17 e 18, e 9 agosto 1994, causa C-44/93, Namur-Les assurances du crédit, Racc. pag. I-3829, punto 13).

174.
    Orbene, è pacifico che l'aiuto di cui all'art. 1, lett. d), della decisione impugnata è stato accordato sulla base di uno strumento giuridico adottato a un'epoca in cui la Spagna era già uno Stato membro, cioè la Norma Foral 20 dicembre 1994, n. 22.

175.
    Va inoltre sottolineato che, sul territorio storico di Álava, gli strumenti giuridici relativi al credito d'imposta sono leggi di applicazione temporanea limitata. Pertanto, anche se, come asseriscono le ricorrenti, il vantaggio fiscale previsto dalla Norma Foral n. 22/1994 costituiva solo il «prolungamento» di una misura fiscale già istituita nel 1984, ciò non toglierebbe che, in ragione della modifica della durata dell'aiuto controverso, quest'ultima dovrebbe del pari considerarsi come un nuovo aiuto.

176.
    Occorre quindi concludere che l'aiuto di cui all'art. 1, lett. d), della decisione impugnata costituisce un nuovo aiuto che doveva essere notificato alla Commissione a norma dell'art. 93, n. 3, del Trattato e che non poteva venire erogato prima che la Commissione avesse adottato una decisione finale sulla misura in questione.

177.
    Risulta dalle considerazioni precedenti che la quarta parte del presente motivo non può essere accolta.

Sulla quinta parte, attinente alla riduzione della base imponibile di cui all'art. 1, lett. e), della decisione impugnata

178.
    All'art. 1, lett. e), della decisione impugnata, la Commissione constata che l'«aiuto risultante dalla riduzione della base imponibile per le imprese di nuova creazione contemplata dall'articolo 26 della Norma Foral n. 24/1996, del 5 luglio», è stato concesso dalla Spagna alla Demesa e che tale vantaggio va qualificato come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

179.
    Le ricorrenti nelle cause T-127/99 e T-148/99 fanno valere che l'art. 1, lett. e), della decisione impugnata si fonda su una valutazione errata dei fatti. Infatti, secondo tali ricorrenti, la Demesa non ha mai fruito della riduzione della base imponibile prevista dall'art. 26 della Norma Foral n. 24/1996.

180.
    La Commissione ribatte che la qualifica di elemento di aiuto della riduzione della base imponibile di cui all'art. 26 della Norma Foral n. 24/1996 non dipende dal fatto che il destinatario della misura ne abbia effettivamente fruito o meno, ma dalla circostanza che si trovano riuniti i criteri definiti all'art. 92 del Trattato.

181.
    Secondo la Commissione, il fatto di dare esecuzione a un aiuto di Stato deve intendersi non come la concessione di quest'ultimo ai beneficiari, ma come l'adozione del meccanismo legislativo che permette la concessione stessa senz'altra formalità. La misura fiscale di cui all'art. 1, lett. e), della decisione impugnata sarebbe dunque un aiuto illegittimo.

182.
    La circostanza che la ricorrente non abbia ancora fatto uso del suo diritto alla detrazione fiscale non potrebbe, qualunque ne sia la causa, occultare il fatto che essa dispone di un diritto siffatto sin dall'inizio delle sue attività.

183.
    Il Tribunale ricorda che, conformemente all'art. 93, n. 3, del Trattato, i nuovi aiuti vanno notificati alla Commissione. Ai sensi della medesima disposizione, a questi ultimi non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato una decisione finale sulla loro compatibilità con il mercato comune.

184.
    L'art. 93, n. 3, non opera alcuna distinzione tra aiuti individuali e regimi generali di aiuti.

185.
    Ne consegue che, quando uno Stato membro o un'autorità regionale o locale di uno Stato membro istituisce un meccanismo legislativo e/o amministrativo implicante un regime generale di aiuti, quest'ultimo dev'essere imperativamente notificato alla Commissione.

186.
    In un contesto siffatto, se la decisione cui si riferisce il presente ricorso avesse ad oggetto, in maniera generale, l'asserito regime di aiuti istituito dall'art. 26 della Norma Foral n. 24/1996, la questione se la Demesa o altre imprese abbiano effettivamente fruito dell'applicazione di tale disposizione sarebbe irrilevante onde valutare la legittimità della decisione.

187.
    Tuttavia la decisione impugnata non riguarda, in maniera generale, l'asserito regime di aiuti istituito dall'art. 26 della Norma Foral n. 24/1996. Infatti essa attiene unicamente ad aiuti individuali che avrebbe ricevuto la Demesa.

188.
    La Commissione constata infatti, nel dispositivo della decisione impugnata, che la Spagna ha «concess[o] (...) alla [Demesa]» diversi aiuti (art. 1 della decisione impugnata), e segnatamente l'«aiuto risultante dalla riduzione della base imponibile per le imprese di nuova creazione contemplata dall'articolo 26 della Norma Foral n. 24/1996, del 5 luglio» [art. 1, lett. e)]. L'art. 2, lett. b), della decisione impugnata obbliga la Spagna ad adottare le misure necessarie per «eliminare i benefici derivati da[lla riduzione della base imponibile], illegittimamente disposti».

189.
    La decisione impugnata constata dunque che la riduzione della base imponibile prevista dall'art. 26 della Norma Foral n. 24/1996 è stata concessa alla Demesa. Tale constatazione costituisce un addebito rivolto sia alle autorità spagnole che avrebbero erogato un aiuto individuale in violazione delle disposizioni del Trattato, sia alla Demesa che avrebbe ricevuto un aiuto illegittimo, la quale è, inoltre, riguardata dall'ingiunzione di recupero indirizzata alla Spagna all'art. 2, n. 1, lett. b), della decisione impugnata.

190.
    Proprio l'esattezza, quanto ai fatti, di tale constatazione viene contestata dalle ricorrenti nelle cause T-127/99 e T-148/99.

191.
    Occorre constatare che la decisione impugnata non contiene alcun elemento atto a dimostrare che le autorità di Álava avrebbero concesso alla Demesa il vantaggio previsto all'art. 26 della Norma Foral n. 24/1996.

192.
    Va rilevato in proposito come dall'art. 26, n. 5, della Norma Foral n. 24/1996 (v. supra, punto 10) che, affinché un'impresa possa fruire della riduzione della base imponibile, essa deve formulare una richiesta preliminare all'amministrazione tributaria. Quest'ultima darà, ai sensi di tale disposizione, «se del caso la propria autorizzazione [provvisoria], che dovrà essere adottata mediante accordo della Diputación Foral de Álava».

193.
    Nel corso del procedimento amministrativo, il governo basco ha confermato, in una lettera trasmessa dalla Rappresentanza permanente della Spagna alla Commissione, il 6 marzo 1998, che, «se la Demesa ne facesse richiesta, le riduzioni della base imponibile di cui all'art. 26 della Norma Foral relativa all'imposta le sarebbero applicabili conformemente a tale disposizione» (corsivo aggiunto).

194.
    Tuttavia la Commissione non ha esaminato il punto se la Demesa avesse effettivamente formulato una richiesta ai sensi dell'art. 26, n. 5, della Norma Foral n. 24/1996. Essa non ha neppure verificato se le autorità di Álava avessero accordato l'autorizzazione prevista della disposizione medesima.

195.
    Inoltre, in occasione del procedimento dinanzi al Tribunale, le parti nelle cause T-127/99 e T-148/99 hanno chiarito, senza essere contraddette su tale punto dalla Commissione, che, al momento dell'adozione della decisione impugnata, la Demesa non poteva più fruire della riduzione della base imponibile prevista all'art. 26 della Norma Foral n. 24/1996. Per dimostrare tale assunto, esse si riferiscono all'art. 25 del regolamento dell'imposta sulle società (Reglamento del Impuesto sobre Sociedades) secondo cui un'impresa che desideri beneficiare della riduzione della base imponibile deve presentare una richiesta in un termine di tre mesi a decorrere dall'inizio dell'attività.

196.
    Da quanto precede deriva che la Commissione ha commesso un errore di fatto affermando, nella decisione impugnata, che la riduzione della base imponibile prevista all'art. 26 della Norma Foral n. 24/1996 era stata concessa alla Demesa.

197.
    Ne consegue che l'art. 1, lett. e), della decisione impugnata va annullato nelle cause T-127/99 e T-148/99. Nelle stesse cause occorre annullare anche l'art. 2, n. 1, lett. b), della decisione impugnata nella parte in cui ingiunge al Regno di Spagna di eliminare i benefici a favore della Demesa derivati dall'asserito aiuto di cui all'art. 1, lett. c), della decisione impugnata.

Sulla sesta parte, fondata sull'assenza di distorsione della concorrenza e di incidenza sugli scambi intracomunitari nonché sulla carenza di motivazione su tali punti

198.
    Tale parte è stata invocata nella causa T-148/99 e, sotto l'apparenza di una censura per violazione dell'art. 190 del Trattato, anche nella causa T-127/99.

199.
    La ricorrente nella causa T-148/99 fa valere che una misura la quale non altera la concorrenza in maniera reale e sensibile non costituisce un aiuto di Stato vietato dall'art. 92, n. 1, del Trattato. Essa rimanda in proposito alla giurisprudenza della Corte (sentenze della Corte 25 giugno 1970, causa 47/69, Francia/Commissione, Racc. pag. 487, punto 16; Germania/Commissione, citata al punto 142 supra, punto 18, e 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy, Racc. pag. 219, punto 58), alla comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU 1996, C 68, pag. 9) ed alla pubblicazione della Commissione «Illustrazione delle regole applicabili agli aiuti di Stato, Situazione al dicembre 1996», Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, volume II B. Orbene, la Commissione non avrebbe sufficientemente esaminato il punto se le misure di cui ha fruito la Demesa abbiano comportato, in maniera sensibile, una distorsione della concorrenza che ha inciso sugli scambi intracomunitari ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato. La ricorrente nella causa T-127/99 considera che la Commissione ha omesso di effettuare un esame concreto degli effetti delle misure litigiose sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.

200.
    Le ricorrenti nelle cause T-127/99 e T-148/99 fanno valere che, su tali punti, la decisione impugnata è insufficientemente motivata.

201.
    Il Tribunale ricorda che, a norma dell'art. 92, n. 1, del Trattato, soltanto gli aiuti di Stato che «incidano sugli scambi fra Stati membri» e che «falsino o minaccino di falsare la concorrenza» sono incompatibili con il mercato comune. Benché, in taluni casi, possa evincersi dalle circostanze stesse in cui l'aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad evocare queste circostanze nella motivazione della sua decisione (sentenza della Corte 19 ottobre 2000, cause riunite C-15/98 e C-105/99, Italia e Sardegna Lines/Commissione, Racc. pag. I-8855, punto 66, ed i riferimenti citati).

202.
    Al punto V.1 della decisione impugnata, la Commissione illustra perché considera che gli aiuti percepiti dalla Demesa incidono sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri. Essa rileva anzitutto che, secondo il programma aziendale della Demesa, tale società fabbricherà 600 000 apparecchi combinati frigorifero/congelatore all'anno (punto V.1, primo comma). Essa chiarisce che il mercato dei frigoriferi e congelatori è saturo in Europa occidentale (decisione impugnata, punto V.1, quarto comma). Vi sarebbe un eccesso di capacità produttiva stimato nell'ordine di 5 000 000 unità per il 1997 (punto V.1, sesto comma). Tenuto conto del fatto che la Demesa «avrà, al più tardi nel 1999, una capacità produttiva annuale di 600 000 unità, di cui il 30% sarà commercializzato sul mercato spagnolo e il 70% su altri mercati (principalmente Francia e Regno Unito)» (decisione impugnata, punto V.1, primo comma), e che «esistono ingenti scambi commerciali intracomunitari», la Commissione conclude che «qualsiasi misura di aiuto avrà necessariamente ripercussioni sugli scambi e sulla concorrenza» (decisione impugnata, punto V.1, ultimo comma).

203.
    Ne deriva che la decisione impugnata espone in maniera sufficiente i motivi per cui la Commissione ritiene che le contestate misure falsino o minaccino di falsare la concorrenza ed incidano sugli scambi intracomunitari. Tale parte della decisione impugnata soddisfa quindi i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato.

204.
    Circa la fondatezza della valutazione della Commissione secondo la quale gli aiuti di cui ha fruito la Demesa falsano o minacciano di falsare la concorrenza ed incidono sugli scambi intracomunitari ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, va ricordato come risulti dalla giurisprudenza (sentenze della Corte 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671, punti 11 e 12; 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 809, e Belgio/Commissione, citata al punto 162 supra, punti 47-48; sentenza Vlaams Gewest/Commissione, citata al punto 50 supra, punti 48-50) che qualsiasi aiuto concesso ad un'impresa che eserciti le sue attività sul mercato comunitario è idoneo a causare distorsioni di concorrenza e ad incidere sugli scambi fra Stati membri.

205.
    Orbene, è già stato assodato che a buon diritto la Commissione ha potuto concludere che la Demesa ha fruito di diversi elementi di aiuto di Stato. Non è stato poi posto in discussione che la Demesa si prefigge, nel suo programma aziendale, di produrre annualmente 600 000 apparecchi combinati frigorifero/congelatore. Neppure è contestato che altri produttori di frigoriferi e congelatori sono attivi sul mercato comunitario e che, secondo il programma aziendale della Demesa, essa esporterà la gran parte della sua produzione verso altri Stati membri, segnatamente verso la Francia ed il Regno Unito.

206.
    Inoltre il programma aziendale della Demesa sottolinea l'esistenza di un «mercato interno con un eccesso di capacità».

207.
    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha potuto concludere, a buon diritto, che gli aiuti concessi alla Demesa «incidono sugli scambi fra Stati membri» e «falsano o minacciano di falsare la concorrenza» ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

208.
    Anche se la Commissione ha riconosciuto nella sua pubblicazione «Illustrazione delle regole applicabili agli aiuti di Stato», di cui al punto 119 supra, che «l'aiuto deve avere un impatto sensibile sulla concorrenza» affinché rientri nell'art. 92, n. 1, del Trattato, ciò non toglie che la Commissione, riferendosi alla sua comunicazione relativa agli aiuti de minimis, di cui al punto 199 supra, ha fissato tale soglia ad un livello di aiuto di EUR 100 000, soglia manifestamente superata nella fattispecie (v., in tal senso, sentenza della Corte 19 settembre 2000, causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I-6857, punti 39-41).

209.
    Quanto all'argomento delle ricorrenti nelle cause T-127/99 e T-148/99 secondo cui la concorrenza sarebbe stata rafforzata dall'arrivo di un nuovo produttore di frigoriferi/congelatori sul mercato spagnolo, va rilevato che la creazione di una nuova impresa si ripercuote sempre sulla struttura della concorrenza. Tuttavia, nel caso di specie, la concessione da parte delle autorità basche di diversi aiuti ad un nuovo operatore è tale da falsare il gioco della concorrenza sul mercato in questione.

210.
    Nel corso della fase scritta, la ricorrente nella causa T-148/99 ha chiarito che la sua produzione è principalmente destinata a paesi terzi, cioè il Nordafrica ed i paesi arabi. I vantaggi che le sarebbero stati attribuiti non sono tali da incidere sugli scambi e da falsare la concorrenza sul mercato comunitario.

211.
    Emerge però dal programma aziendale della Demesa del settembre 1996 che era previsto, a tale epoca, che l'impresa avrebbe esportato tra il 60 ed il 65% della sua produzione, in particolare verso la Francia ed il Regno Unito. All'udienza la ricorrente nella causa T-148/99 ha posto in evidenza che le esportazioni si sono sviluppate diversamente da quanto inizialmente previsto nel programma aziendale.

212.
    Il Tribunale ricorda in proposito che, nell'ambito di un ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato, la legittimità di un atto comunitario dev'essere valutata in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l'atto è stato adottato (sentenza Alitalia/Commissione, citata al punto 126 supra, punto 86).

213.
    Pertanto, in assenza di qualsiasi intervento della Demesa durante il procedimento amministrativo, la Commissione ha potuto ragionevolmente basarsi, nella decisione impugnata, sul programma aziendale della Demesa per valutare gli effetti degli aiuti accordati alla Demesa sugli scambi tra gli Stati membri e sulla concorrenza.

214.
    In ogni caso la ricorrente nella causa T-148/99 non contesta il fatto che la gran parte della sua produzione è venduta sul mercato spagnolo. All'udienza essa ha avanzato un importo tra il 50 ed il 60%. Orbene, dato che le importazioni dei frigoriferi/congelatori rappresentano il 30% del mercato spagnolo (secondo il programma aziendale della Demesa), la produzione della Demesa ha necessariamente influenzato le opportunità delle imprese concorrenti stabilite in altri Stati membri di esportare i loro prodotti verso il mercato spagnolo. Inoltre la Demesa, pur se la gran parte della sua produzione è destinata a paesi terzi, si trova in diretta concorrenza con altre società stabilite nella Comunità quanto alle esportazioni verso gli stessi paesi terzi.

215.
    I vantaggi accordati alla Demesa sono idonei ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri ed a falsare la concorrenza (v., in tal senso, sentenze della Corte 8 marzo 1988, cause riunite 62/87 e 72/87, Exécutif régional wallon/Commissione, Racc. pag. 1573, punto 13; 13 luglio 1988, causa 102/87, Francia/Commissione, Racc. pag. 4067, punto 19, e Belgio/Commissione, citata al punto 162 supra, punto 47).

216.
    La ricorrente nella causa T-148/99 denuncia ancora il fatto che la Commissione ha esaminato gli effetti delle misure contestate sulla concorrenza fondandosi esclusivamente su informazioni fornitele dai denuncianti nel corso del procedimento amministrativo. Sulla base di tali dati, la Commissione avrebbe ritenuto a torto, nella decisione impugnata, che il mercato spagnolo dei congelatori si trovasse in una situazione di eccesso di capacità. Riferendosi ad un rapporto di Master Cadena del 1° luglio 1998, la ricorrente nella causa T-148/99 fa valere che il mercato si trovava in realtà in una fase di espansione, facendo immediatamente seguito ad una crisi generale del mercato degli elettrodomestici.

217.
    Il Tribunale ricorda che, nella presente fattispecie, la Commissione ha avviato un'inchiesta dopo aver ricevuto numerose denunce concernenti gli aiuti che erano stati concessi alla Demesa. Avendo nutrito seri dubbi quanto alla compatibilità di tali aiuti con il mercato comune, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato, al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie per essere in grado di adottare una decisione definitiva in tale fascicolo. La Demesa, la quale non ha ritenuto necessario presentare osservazioni nel corso del procedimento amministrativo, non può addebitare alla Commissione di essersi basata nella decisione impugnata su elementi d'informazione contenuti nelle suddette denunce, elementi che non sono stati contraddetti dalle informazioni raccolte in seguito alla decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato.

218.
    Quanto alla relazione di Master Cadena, va constatato che contiene unicamente importi di vendite relative alla Spagna e non contiene informazioni sulle capacità di produzione. Va inoltre constatato che il programma aziendale della Demesa menziona come «punto debole» l'esistenza di un «mercato interno con un eccesso di offerta».

219.
    Comunque, anche se la relazione di Master Cadena dovesse dimostrare che non v'è un eccesso di capacità sul mercato sul quale opera la Demesa - il che non accade -, tale situazione non sarebbe idonea ad influenzare la conclusione della Commissione secondo la quale gli aiuti di cui ha fruito la Demesa incidono sugli scambi e sulla concorrenza. Occorre ricordare al riguardo che un aiuto significativo, come quello del caso di specie, accordato a un'impresa al fine di consentirle di intraprendere la produzione di un certo prodotto in uno Stato membro ha per conseguenza, in un mercato concorrenziale, che le possibilità delle imprese stabilite in altri Stati membri di esportare i loro prodotti sul mercato di questo Stato membro diminuiscono. Un aiuto siffatto è quindi idoneo ad incidere sul commercio tra Stati membri ed a falsare la concorrenza (v., in tal senso, sentenze Exécutif régional wallon/Commissione, citata al punto 215 supra, punto 13; 13 luglio 1988, Francia/Commissione, citata al punto 215 supra, punto 19, e Belgio/Commissione, citata al punto 162 supra, punto 47).

220.
    Le ricorrenti nelle cause T-127/99 e T-148/99 affermano che la Demesa è la sola impresa a dedicarsi esclusivamente alla fabbricazione di frigoriferi «no frost». La Commissione avrebbe dovuto tener conto di tale circostanza nella decisione impugnata. Le ricorrenti nella causa T-129/99 sostengono che il mercato dei congelatori è distinto da quello dei frigoriferi.

221.
    Pur supponendo che il mercato dei congelatori sia distinto da quello dei frigoriferi e che la Demesa si dedichi esclusivamente alla fabbricazione dei frigoriferi «no frost», le ricorrenti non spiegano come tali fatti sarebbero idonei a rimettere in questione la conclusione della Commissione secondo cui gli aiuti accordati alla Demesa incidono sugli scambi fra Stati membri e falsano la concorrenza. L'argomento va quindi disatteso.

222.
    La ricorrente nella causa T-148/99 fa valere che la Commissione ha del tutto omesso l'esame del mercato in un'ottica verticale. La Commissione non avrebbe esaminato l'effetto prodotto dalle misure contestate sui fornitori e sui subappaltatori, nonché l'effetto di dette misure sui consumatori di apparecchi elettrodomestici.

223.
    Tuttavia, come sottolinea la Commissione, la verifica della conformità di un aiuto di Stato al Trattato non implica la valutazione dei motivi che potrebbero all'occorrenza giustificare un'esenzione individuale di un accordo, di una pratica o di una decisione anticoncorrenziale, conformemente all'art. 85, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 3, CE). Orbene, dato che la Commissione ha sufficientemente provato in diritto che gli aiuti accordati alla Demesa falsano o minacciano di falsare la concorrenza (orizzontale) ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato e che gli aiuti in questione sono tali da incidere sugli scambi tra Stati membri, essi sono, salvo eccezione, incompatibili con il mercato comune.

224.
    Infine le ricorrenti nelle cause T-127/99 e T-148/99 fanno osservare che, per valutare l'effetto delle misure contestate, la Commissione avrebbe dovuto esaminare come il mercato abbia reagito alla comparsa della Demesa su quest'ultimo e non come il mercato funzionasse in precedenza.

225.
    Anche siffatta censura va disattesa. Infatti, se la Commissione dovesse dimostrare nella sua decisione le effettive conseguenze di aiuti già concessi, verrebbero favoriti gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell'obbligo di notifica di cui all'art. 93, n. 3, del Trattato a detrimento di quelli che notificano il progetto di aiuti (sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I-307, punto 33). La Commissione non era quindi tenuta a procedere ad una valutazione aggiornata delle conseguenze causate alla concorrenza ed al commercio tra Stati membri dagli aiuti istituiti e di cui non era stato notificato il progetto (sentenze 14 febbraio 1990, Francia/Commissione, citata, punto 33, e Belgio/Commissione, citata al punto 162 supra, punto 48).

226.
    Risulta dalle considerazioni precedenti che anche l'ultima parte del primo motivo va respinta.

II - Sul secondo motivo, fondato sulla violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto

227.
    In primo luogo, quanto alla sovvenzione di cui all'art. 1, lett. c), della decisione impugnata, le ricorrenti nelle cause T-129/99 e T-148/99 fanno valere che la decisione 12 dicembre 1996 la quale ha autorizzato il regime generale di aiuti Ekimen nei termini in cui è stato notificato alla Commissione dalle autorità nazionali, cioè nei termini del decreto pubblicato nel Boletin Oficial del País Vasco, rappresenta una garanzia particolare della compatibilità con il mercato comune di qualsiasi sovvenzione consentita nel contesto di tale regime. Le ricorrenti insistono sulla circostanza che la Commissione ha approvato il programma Ekimen assai poco tempo prima che la Demesa si fosse stabilita nel territorio di Álava.

228.
    Il Tribunale ricorda che la Commissione, quando si occupa di un aiuto individuale che si sostiene essere stato concesso in base ad un regime già autorizzato, non può subito esaminarlo direttamente rispetto al Trattato. Essa deve limitarsi anzitutto, prima dell'inizio di qualsiasi procedimento, a stabilire se l'aiuto rientri nel regime generale e soddisfi le condizioni fissate dalla decisione di approvazione dello stesso. Se non procedesse in tal modo, la Commissione potrebbe modificare, in occasione dell'esame di ciascun aiuto individuale, la sua decisione di approvazione del regime di aiuti, la quale presupponeva già un esame alla luce dell'art. 92 del Trattato. I principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto in tal caso sarebbero posti a repentaglio tanto per gli Stati membri quanto per gli operatori economici, poiché aiuti individuali rigorosamente conformi alla decisione di approvazione del regime di aiuti in qualsiasi momento potrebbero essere rimessi in discussione dalla Commissione (sentenza della Corte 5 ottobre 1994, causa C-47/91, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4635, punto 24; sentenza del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-442/93, AAC e a./Commissione, Racc. pag. II-1329, punto 86).

229.
    Tuttavia la Commissione ha constatato a buon diritto che l'aiuto individuale concesso in base al programma Ekimen non rientrava completamente nella sua decisione 12 dicembre 1996 che approva tale regime generale di aiuti (v. supra, punto 127). Data tale situazione, essa ha potuto considerare, senza violare i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, che la sovvenzione accordata sulla base del programma Ekimen costituiva un aiuto nuovo nella misura in cui superava il limite fissato nella sua decisione di approvazione (v., in tal senso, sentenza 5 ottobre 1994, Italia/Commissione, citata al punto 228 supra, punto 26).

230.
    Le ricorrenti non possono sostenere che la decisione 12 dicembre 1996 che approva il programma Ekimen e la decisione impugnata poggiano su un'errata interpretazione del decreto stesso. Infatti la lettura del decreto effettuata dalla Commissione nelle due decisioni in parola è compatibile con il tenore letterale e lo spirito del decreto (v. supra, punti 118-124).

231.
    Occorre infine constatare che le ricorrenti non avanzano alcun elemento idoneo a dimostrare che la Commissione ha fornito alle medesime assicurazioni precise che avrebbero fatto sorgere in loro fondate aspettative quanto alla compatibilità con il mercato comune dell'elemento di aiuto non rientrante nella decisione 12 dicembre 1996 che approva il programma Ekimen (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 31 marzo 1998, causa T-129/96, Preussag Stahl/Commissione, Racc. pag. II-609, punto 78).

232.
    Da quanto precede deriva che il primo argomento va respinto.

233.
    In secondo luogo, trattandosi del credito d'imposta, le ricorrenti nelle cause T-127/99 e T-148/99 chiariscono che la Commissione ha adottato la decisione 10 maggio 1993, 93/337/CEE, relativa ad un sistema di aiuti fiscali agli investimenti nel Paese Basco (GU L 134, pag. 25), e segnatamente la Norma Foral n. 28/1988, in cui essa ha dichiarato che taluni vantaggi fiscali previsti in siffatta Norma Foral, segnatamente un credito d'imposta per gli investimenti realizzati, costituiscono aiuti incompatibili con il mercato comune per il motivo che erano contrari all'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE). Si sarebbero poi adottate le disposizioni necessarie per adattare la legislazione regionale alla decisione 93/337 e la Commissione, con lettera 3 febbraio 1995, avrebbe comunicato ufficialmente alle autorità spagnole il proprio accordo alla soluzione adottata. Data l'eliminazione dell'incompatibilità, sia le autorità spagnole, sia la Commissione medesima avrebbero considerato che il problema connesso a tali aiuti di Stato era chiuso. Dette ricorrenti asseriscono che, per questa ragione, la Commissione non ha mai avviato i procedimenti relativi agli aiuti di Stato né formulato obiezioni contro le analoghe norme tributarie successivamente emanate. Ne consegue, secondo dette ricorrenti, che la Commissione ha fatto sorgere una legittima aspettativa nella Demesa, nonché in qualsiasi operatore soggetto alla normativa nazionale riguardata, secondo cui le misure fiscali adottate dalla Diputación Foral de Álava erano autorizzate dalla Commissione in quanto non implicano la violazione dell'art. 52 del Trattato.

234.
    Tuttavia il Tribunale constata che, anche se la lettera della Commissione 3 febbraio 1995 dovesse interpretarsi come constatante il fatto che la Norma Foral n. 28/1988 era oramai compatibile con il mercato comune, il credito d'imposta di cui all'art. 1, lett. d), della decisione impugnata non è stato istituito da codesta Norma Foral e non è quindi coperto né dalla decisione 93/337, né dalla lettera 3 febbraio 1995. Infatti il credito d'imposta di cui alla decisione impugnata è stato istituito dalla Norma Foral n. 22/1994. Il credito in parola costituisce quindi un nuovo aiuto che avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione, conformemente all'art. 93, n. 3, del Trattato (v., in tal senso, sentenza Namur/Les assurances du crédit, citata al punto 173 supra, punto 13).

235.
    Orbene, non è controverso che il credito d'imposta di cui alla decisione impugnata è stato istituito senza previa notificazione in violazione dell'art. 93, n. 3, del Trattato.

236.
    Tali constatazioni sono sufficienti per disattendere il presente argomento. Risulta infatti da una consolidata giurisprudenza che il riconoscimento del legittimo affidamento presuppone, in linea di principio, che l'aiuto sia stato concesso nel rispetto dell'art. 93 del Trattato, il che non è avvenuto nella fattispecie. Si ritiene infatti che un operatore economico ed un'autorità regionale diligenti debbano, normalmente, essere in grado di garantire che tale procedura sia stata osservata (sentenza della Corte 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3437, punto 17; sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T-126/96 e T-127/96, BFM e EFIM/Commissione, Racc. pag. II-3437, punto 69).

237.
    Va ancora constatato ad abundantiam che le ricorrenti, avanzando un argomento siffatto, danno un'errata lettura della decisione 93/337. Infatti, in tale decisione, la Commissione ha qualificato gli aiuti controversi incompatibili con il mercato comune non soltanto perché erano in contrasto con l'art. 52 del Trattato, ma anche perché non rispettavano le varie discipline di aiuti, segnatamente la disciplina degli aiuti regionali, la disciplina degli aiuti settoriali, quella degli aiuti alle PME nonché le disposizioni comunitarie relative al cumulo degli aiuti (punto V della decisione 93/337). Quanto alla lettera 3 febbraio 1995, occorre dichiarare che la Commissione si limita con la medesima a prendere atto della circostanza che la normativa tributaria in questione non viola più l'art. 52 del Trattato senza pronunciarsi sul punto se la normativa stessa osservi le varie discipline di aiuti di cui alla decisione 93/337.

238.
    Ne consegue che la Commissione non ha potuto far sorgere nelle ricorrenti una legittima aspettativa secondo cui il credito d'imposta istituito dalla Norma Foral n. 22/1994 sarebbe ritenuto compatibile con il mercato comune anche se dovesse emergere che fosse analogo al credito d'imposta istituito dalla misura fiscale oggetto della decisione della Commissione 93/337 e della lettera di quest'ultima del 3 febbraio 1995.

239.
    Nemmeno il secondo motivo può quindi essere accolto.

III - Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 190 del Trattato

240.
    Le ricorrenti nelle cause T-127/99, T-129/99 e T-148/99 sostengono che la valutazione in base all'art. 92, n. 1, del Trattato delle diverse misure di cui al dispositivo della decisione impugnata è insufficientemente motivata.

241.
    Si deve preliminarmente rammentare che la motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo. Emerge tra l'altro dalla giurisprudenza che la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza della Corte 29 febbraio 1996, causa C-56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-723, punto 86, e la giurisprudenza citata).

242.
    Applicato alla qualificazione di un provvedimento di aiuto, tale principio impone che siano indicate le ragioni per le quali la Commissione considera che il provvedimento di aiuto in esame rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato (sentenze del Tribunale Vlaams Gewest/Commissione, citata al punto 50 supra, punto 64; 30 aprile 1998, causa T-16/96, Cityflyer Express/Commissione, Racc. pag. II-757, punto 66, e CETM/Commissione, citata al punto 144 supra, punto 59).

243.
    In primo luogo, le ricorrenti nelle cause T-129/99 e T-148/99 fanno notare che la decisione impugnata non fornisce definizione alcuna del mercato riguardato dall'aiuto di Stato assertivamente concesso alla Demesa. La decisione impugnata non si spiegherebbe se il mercato in questione fosse il mercato degli elettrodomestici in generale, del bianco, dei frigoriferi o un altro mercato. La ricorrente nella causa T-148/99 aggiunge che la definizione del mercato in questione è un presupposto indispensabile per valutare l'effetto che una misura idonea ad essere qualificata come aiuto di Stato possa avere sulla concorrenza.

244.
    Le ricorrenti nelle cause T-127/99 e T-148/99 affermano che la Demesa è l'unica impresa che si dedica esclusivamente ai frigoriferi «no frost». Tuttavia la decisione impugnata non terrebbe conto di tale circostanza. Le ricorrenti nella causa T-129/99 sostengono che il mercato dei congelatori è distinto da quello dei frigoriferi.

245.
    Il Tribunale constata come dal preambolo della decisione impugnata (punto V.1) emerga che la Commissione ha definito il mercato dei frigoriferi e dei congelatori in Europa come il mercato rilevante. Si tratterebbe di un unico mercato dal momento che la «tendenza è di sostituire i frigoriferi e i congelatori separati con un apparecchio combinato (frigorifero/congelatore)» (decisione impugnata, punto V.1, quarto comma). Il punto V.1 della decisione impugnata contiene una descrizione dettagliata del mercato in questione e soddisfa quindi i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato.

246.
    In secondo luogo, la ricorrente nella causa T-127/99 fa valere che la Commissione enuncia, nella decisione impugnata, gli elementi che l'hanno portata a considerare le misure fiscali di cui all'art. 1, lett. d) ed e). La decisione impugnata non preciserebbe se il complesso degli elementi messi in risalto a proposito, rispettivamente, del meccanismo del credito d'imposta e della riduzione della base imponibile contribuisca a conferire a tali misure un carattere selettivo o se uno solo di tali elementi sia sufficiente a determinare la qualifica di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

247.
    Anche siffatto argomento va rigettato. Risulta infatti dalla decisione impugnata (punto V.2.4.1, dodicesimo-diciottesimo comma, e punto V.2.4.2, sedicesimo e diciassettesimo comma) che l'esistenza di un elemento caratterizzante la natura selettiva della misura è sufficiente a disattendere la qualifica di misura generale.

248.
    In terzo luogo, le ricorrenti nelle cause T-127/99 e T-148/99 sostengono che le affermazioni della Commissione, secondo cui le misure fiscali litigiose non sono giustificate dalla natura o dall'economia del sistema, non sono sufficientemente motivate. La Commissione non avrebbe infatti condotto alcun esame di tale questione.

249.
    Il Tribunale constata al riguardo, al punto V.2.4.2, diciassettesimo comma, della decisione impugnata come la Commissione chiarisca che una misura fiscale selettiva, in quanto persegue un obiettivo di politica industriale, non può considerarsi conforme alla natura o all'economia del sistema fiscale in questione.

250.
    Inoltre, come sottolinea la Commissione, una giustificazione relativa alla natura o all'economia del sistema fiscale di cui trattasi costituisce un'eccezione al principio del divieto degli aiuti di Stato e deve quindi essere intesa in maniera restrittiva. Nella misura in cui le autorità spagnole non hanno sollevato, nel corso del procedimento amministrativo, alcun argomento relativo alla conformità delle misure litigiose ai principi che disciplinano il sistema fiscale in questione, la Commissione non era neppure in grado di motivare su tale punto la sua decisione (v., in tal senso, conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa all'origine della sentenza 19 maggio 1999, Italia/Commissione, citata al punto 164 supra, punto 27).

251.
    Anche quest'ultimo argomento va dunque disatteso.

252.
    Risulta da quanto precede che nemmeno il terzo motivo può essere accolto.

IV - Sul quarto motivo, fondato sulla violazione dei diritti della difesa

253.
    La ricorrente nella causa T-148/99 fa rilevare che, anche se un procedimento a norma dell'art. 93, n. 2, del Trattato non è un procedimento idoneo a sfociare in sanzioni, ciò non toglie ch'esso può implicare conseguenze economiche pregiudizievoli alle imprese beneficiarie in questione. Riferendosi alla giurisprudenza (sentenze della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffman-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, e 29 giugno 1994, causa C-135/92, Fiskano/Commissione, Racc. pag. I-2885; sentenze del Tribunale 6 dicembre 1994, causa T-450/93, Lisrestal e a./Commissione, Racc. pag. II-1177, e 19 giugno 1997, causa T-260/94, Air Inter/Commissione, Racc. pag. II-997), essa sostiene che la Commissione doveva notificarle l'apertura del procedimento a norma dell'art. 93, n. 2, del Trattato e che la Commissione doveva impartirle un termine nel corso di tale procedimento allo scopo di far conoscere in tempo utile il suo punto di vista sulla realtà dei fatti presi in considerazione e delle circostanze invocate, nonché sui documenti cui la stessa si è riferita onde fondare e corroborare i suoi argomenti quanto ad una violazione del diritto comunitario. Essa ritiene anche che un'audizione speciale avrebbe dovuto essergli accordata.

254.
    Il Tribunale ricorda in proposito che il procedimento amministrativo in materia di aiuti di Stato è avviato soltanto nei confronti dello Stato membro interessato. Nel caso di specie la Spagna è il destinatario della decisione impugnata e non è controverso che i suoi diritti della difesa sono stati rispettati nel corso del procedimento amministrativo.

255.
    Il beneficiario dell'aiuto, quale la ricorrente nella causa T-148/99, è considerato come un «interessato» ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato in un procedimento amministrativo in materia di aiuti di Stato. Orbene, gli «interessati» non sono titolari del diritto fatto valere nel contesto del presente motivo. In effetti, gli interessati, lungi dal potersi valere dei diritti della difesa spettanti a coloro nei cui confronti è aperto un procedimento, dispongono soltanto del diritto di essere associati al procedimento amministrativo (sentenza del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, British Airways e a. e British Midland Airways/Commissione, Racc. pag. II-2405, punti 60 e 61). Al riguardo essi dispongono, a norma dell'art. 93, n. 2, del Trattato, del diritto di presentare osservazioni durante la fase di esame considerata da tale disposizione.

256.
    Orbene, è certo che la Commissione ha invitato gli «interessati» a presentare osservazioni circa le misure di cui alla decisione impugnata tramite comunicazioni che sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale (v. supra, punti 25 e 27).

257.
    Pur se la ricorrente nella causa T-148/99 non ha reagito a tali comunicazioni, va constatato che essa è stata invitata, al pari di qualsiasi altra interessata, a presentare osservazioni nel contesto del procedimento amministrativo. Si sono dunque rispettati i diritti in materia di procedura che alla ricorrente nella causa T-148/99 derivano dall'art. 93, n. 2, del Trattato.

258.
    Le ricorrenti nella causa T-129/99 fanno valere la violazione dei loro diritti della difesa connessa al fatto che la Commissione, nel corso del procedimento amministrativo, non avrebbe operato alcun riferimento all'eventuale inosservanza dell'art. 7, lett. d), del decreto Ekimen.

259.
    Va ricordato che, secondo la decisione impugnata, la Commissione ha considerato che le attrezzature cedute a terzi dalla Demesa non potevano fruire, a norma dell'art. 7, lett. d), del decreto Ekimen, di sovvenzioni in base a tale decreto (decisione impugnata, punto V.2.3, ultimo comma).

260.
    Poiché si è già dichiarato che l'art. 1, lett. c), della decisione impugnata va annullato nella misura in cui esclude tali attrezzature dai costi ammissibili in base al regime di aiuti Ekimen (v. supra, punto 138), tale argomento è privo di oggetto.

261.
    Deriva dalle precedenti considerazioni che il quarto motivo non è fondato.

V - Sul quinto motivo, fondato sulla violazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato

262.
    In primo luogo, le ricorrenti nella causa T-129/99 sostengono che la Commissione ha, a torto, rifiutato di considerare gli elementi di cui all'art. 1, lett. a)-c), della decisione impugnata come aiuti regionali ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato. Esse sottolineano a tal fine che l'intensità massima dell'aiuto ammesso nel Paese Basco è pari al 25% in ESL (decisione impugnata, punto II.3, terzo comma). La sovvenzione corrispondente al 25% in ESL concessa alla Demesa corrisponderebbe, in termini di ESN, ad un'intensità del 18,76% (decisione impugnata, punto II.4, sesto comma). Alla luce di tali elementi, la sovvenzione pari al 20% in ESL, ammessa dalla Commissione nel contesto del programma Ekimen, corrisponderebbe ad una sovvenzione pari, in termini di ESN, al 15%, talché la concessione di una sovvenzione supplementare del 10% in termini di ESN avrebbe dovuto essere autorizzata in conformità dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato.

263.
    E' necessario constatare che la Commissione riconosce, nella decisione impugnata, che «Vitoria Gasteiz è situata in una regione che può beneficiare di aiuti a carattere regionale ai sensi d[ell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato]. L'intensità massima di aiuto nel Paese Basco è del 25% in ESN (35% nel caso delle PME)» (decisione impugnata, pag. 20, secondo comma).

264.
    Tuttavia il limite del 25% in ESN fissato dalla Commissione per il Paese Basco implica unicamente che la Commissione sarà portata ad adottare una decisione favorevole relativa agli aiuti regionali baschi, rientrante nella sfera di applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. a) o c), del Trattato, che rispettino tale limite. Ciò non implica come conseguenza che qualsiasi aiuto individuale concesso nel Paese Basco che si trovi al di sotto di tale limite sia automaticamente compatibile con il mercato comune.

265.
    Va rilevato che il solo regime di aiuti regionali approvato dalla Commissione di cui ha fruito la Demesa nel presente caso di specie è il regime di aiuti istituito dal decreto Ekimen. Tuttavia una parte della sovvenzione concessa alla Demesa in base a tale decreto «assume il carattere di un nuovo aiuto, non rientrando in un regime precedentemente approvato» (decisione impugnata, punto V.2.3, quattordicesimo comma). Gli altri aiuti di cui alla decisione impugnata non rientrano in alcun regime generale di aiuti regionali approvato dalla Commissione.

266.
    Dato quanto precede, occorre ritenere che la Commissione abbia potuto con ragione constatare, nella decisione impugnata (pag. 20, terzo e quarto comma), che gli aiuti di cui essa ha dovuto esaminare la compatibilità con il mercato comune rivestono un carattere ad hoc.

267.
    Un aiuto ad hoc non può tuttavia escludere la sua qualificazione come aiuto regionale a norma dell'art. 92, n. 3, lett. a) o c), del Trattato (v., in tal senso, sentenza della Corte 14 settembre 1994, cause riunite da C-278/92 a C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punto 49).

268.
    Va in proposito constatato che le ricorrenti nella causa T-129/99 non sostengono che l'aiuto concesso alla Demesa avrebbe dovuto fruire della deroga prevista all'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato. Secondo tali ricorrenti, la Commissione a torto avrebbe rifiutato di considerare gli aiuti in questione come aiuti regionali rientranti nella sfera dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato.

269.
    Nella decisione impugnata la Commissione ha considerato che gli aiuti concessi alla Demesa non possono considerarsi aiuti regionali che riuniscono le condizioni previste all'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato per varie ragioni. Essa ha anzitutto constatato un eccesso di capacità produttiva su scala comunitaria sul mercato dei frigoriferi/congelatori che ha occasionato ristrutturazioni le quali hanno a loro volta portato a riduzioni di capacità o a trasferimenti di produzione con forti perdite di posti di lavoro all'interno della Comunità. Gli aiuti concessi alla Demesa contribuirebbero quindi ad un deterioramento della situazione (decisione impugnata, pag. 20, quinto comma). In un contesto economico siffatto, la Commissione ritiene che gli aiuti di cui trattasi non si risolveranno nella creazione di posti di lavoro né a livello comunitario, né in Spagna e nemmeno nei Paesi Baschi, e neppure produrranno altri benefici di natura economica (decisione impugnata, pag. 20, sesto comma). La Commissione aggiunge che «[i]l fatto che durante il 1998 si sia osservata una certa evoluzione favorevole della domanda nel mercato comune non altera per nulla il fatto che l'industria sia ancora in una fase di adattamento all'eccesso di capacità produttive installate nella Comunità, come dimostrano i tagli di posti di lavoro» estremamente importanti (decisione impugnata, pag. 20, sesto comma). Essa si riferisce al taglio da parte del gruppo MCC, con sede nel Paese Basco, di 120 posti di lavoro connessi alla fabbricazione di frigoriferi a causa della cattiva congiuntura (decisione impugnata, pag. 20, sesto comma).

270.
    Le ricorrenti nella causa T-129/99 contestano però l'esame condotto dalla Commissione su tale punto nella decisione impugnata e su cui si è basata la conclusione dichiarante l'incompatibilità degli aiuti. Da un lato, l'esame del settore spagnolo degli elettrodomestici illustrato nella relazione di Master Cadena, leader della distribuzione in tale settore in Spagna, dimostrerebbe che il mercato dei beni di consumo durevoli avrebbe subìto un incremento del 5% nel 1997 rispetto al 1996. Il mercato del bianco sarebbe così aumentato del 51% e quello dei frigoriferi/congelatori del 3,8%. L'arrivo della Demesa sul mercato spagnolo avrebbe quindi potuto essere assorbito senza difficoltà. Dall'altro, una serie di dati trasmessi alla Commissione relativi al settore dei frigoriferi farebbe risultare che, ad eccezione della Germania e dell'Austria, il mercato europeo ha registrato, tra il 1996 ed il 1997, una crescita importante dell'ordine di circa il 10% nella maggior parte dei paesi europei, persino di più nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Spagna ed in Norvegia. La crescita media annua del mercato dei frigoriferi sarebbe dell'1,7%. Il mercato sarebbe in forte espansione in Scandinavia e nell'Europa dell'Est. La produzione di frigoriferi sarebbe aumentata del 10% in Spagna tra il 1995 ed il 1997.

271.
    Tali informazioni sarebbero in concordanza con i dati forniti da Eurostat e confermerebbero che la produzione di frigoriferi combinati è considerevolmente aumentata in Spagna. Inoltre, secondo le previsioni della rivista «Consumer Europe», le vendite unitarie di frigoriferi sarebbero aumentate del 10% tra il 1996 ed il 2001.

272.
    Sulla base di tali diversi elementi, le ricorrenti nella causa T-129/99 concludono che l'investimento della Demesa è benefico per il Paese Basco, confrontato a gravi problemi strutturali di occupazione e di competitività delle sue imprese, e che i vantaggi accordati a tali società non incidono sugli scambi intracomunitari in misura contraria al comune interesse ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato. Gli aiuti concessi alla Demesa dovrebbero pertanto essere dichiarati compatibili con il mercato comune, in conformità di tale disposizione.

273.
    Il Tribunale rammenta al riguardo che il sindacato giurisdizionale su una decisione concernente la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, che presupponga una valutazione economica complessa, deve limitarsi alla verifica dell'osservanza delle norme relative alla procedura e alla motivazione, dell'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata, dell'insussistenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell'insussistenza di sviamento di potere. In particolare non spetta al Tribunale sostituire la sua valutazione economica a quella dell'autore della decisione (sentenza 29 febbraio 1996, Belgio/Commissione, citata al punto 241 supra, punto 11; sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-380/94, AIUFFASS e AKT/Commissione, Racc. pag. II-2169, punto 56).

274.
    Occorre constatare che la Commissione ha fondato le affermazioni riprese al punto 269 supra su documenti che sono stati tutti individuati nella decisione impugnata (punto V.1). Le ricorrenti non fanno valere che la Commissione avrebbe snaturato il contenuto di tali documenti.

275.
    Va poi constatato che nessuno degli elementi forniti dalle ricorrenti nella causa T-129/99 contraddice l'asserzione della Commissione secondo cui il mercato dei frigoriferi/congelatori nella Comunità è caratterizzato da un eccesso di capacità produttiva. Da un lato, occorre ricordare che l'eccesso di capacità produttiva del mercato è confermato dal programma aziendale della Demesa (v. supra, punto 218). Dall'altro, la constatazione secondo cui le vendite sul mercato hanno conosciuto un incremento non implica necessariamente l'eliminazione degli eccessi di capacità produttiva in Europa. La Commissione constata anche nella decisione impugnata che il «fatto che durante il 1998 si sia osservata una certa evoluzione favorevole della domanda nel mercato comune non altera per nulla il fatto che l'industria sia ancora in una fase di adattamento all'eccesso di capacità produttive installate nella Comunità, come dimostrano i tagli di posti di lavoro» estremamente importanti (decisione impugnata, pag. 20, sesto comma).

276.
    Dette ricorrenti non contestano l'esistenza dei tagli di posti di lavoro subiti dal settore in questione.

277.
    Va pertanto concluso che le asserzioni delle ricorrenti nella causa T-129/99 non dimostrano affatto che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione considerando che aiuti importanti concessi alla Demesa in occasione dell'installazione di nuove capacità produttive sul mercato dei frigoriferi/congelatori sarebbero incompatibili con il mercato comune.

278.
    Neppure il quinto motivo è dunque fondato.

Sulla domanda diretta alla produzione di documenti relativi alla decisione impugnata

279.
    Le ricorrenti nelle cause T-127/99 e T-148/99 chiedono che sia ingiunto alla Commissione di produrre i documenti interni relativi all'adozione della decisione impugnata. Nella causa T-129/99 le ricorrenti sollecitano la comunicazione dell'integralità del fascicolo amministrativo riferentesi alla decisione impugnata.

280.
    Va però constatato che le ricorrenti non forniscono alcun indizio idoneo a provare che i documenti per cui è richiesta la comunicazione sarebbero utili per la loro argomentazione o per il sindacato di legittimità della decisione impugnata.

281.
    Alla luce di quanto precede, le domande dirette alla produzione di documenti vanno respinte (v., in tal senso, sentenza Cityflyer Express/Commissione, citata al punto 242 supra, punti 102-106).

Sulle spese

282.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Poiché le ricorrenti e la Commissione sono risultate parzialmente soccombenti, occorre statuire che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

283.
    Conformemente all'art. 87, n. 4, ultimo comma, del regolamento di procedura, va statuito che le intervenienti sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    Nella causa T-129/99 il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto ad ottenere l'annullamento dell'art. 1, lett. d) ed e), della decisione della Commissione 24 febbraio 1999, 1999/718/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna alla Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa), e dell'art. 2, n. 1, lett. b), della medesima decisione.

2)    Nelle cause T-129/99 e T-148/99, l'art. 1, lett. a), della decisione 1999/718 è annullato.

3)    Nelle cause T-129/99 e T-148/99, l'art. 1, lett. b), della decisione 1999/718 è annullato.

4)    Nelle cause T-129/99 e T-148/99, l'art. 1, lett. c), della decisione 1999/718 è annullato nella misura in cui esclude le installazioni valutate in EUR 1 803 036,31 dei costi ammissibili coperti dal regime di aiuti Ekimen.

5)    Nelle cause T-127/99 e T-148/99, l'art. 2, n. 1, lett. e), della decisione 1999/718 è annullato.

6)    Nelle cause T-129/99 e T-148/99, l'art. 2, n. 1, lett. a), della decisione 1999/718 è annullato nella parte in cui rinvia all'art. 1, lett. a) e b), della stessa decisione e nella parte in cui ingiunge al Regno di Spagna di esigere dalla Demesa il rimborso degli aiuti di cui alla parte annullata dell'art. 1, lett. c), della stessa decisione.

7)    Nelle cause T-127/99 e T-148/99, l'art. 2, n. 1, lett. b), della decisione 1999/718 è annullato nella parte in cui rinvia all'art. 1, lett. e), della stessa decisione.

8)    I ricorsi sono per il resto respinti.

9)    Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Azizi
Lenaerts
Tiili

Moura Ramos

Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 marzo 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

M. Jaeger


1: Lingua processuale: lo spagnolo.