Language of document : ECLI:EU:T:2002:48

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

28 febbraio 2002 (1)

«Concorrenza - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Imputabilità del comportamento illecito - Ammenda - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Rinvio al Tribunale»

Nella causa T-354/94,

Stora Kopparbergs Bergslags AB, con sede in Falun (Svezia), rappresentata dagli avv.ti S. Lehr e A. Riesenkampff, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Curall e R. Lyal, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino) (GU L 243, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione ampliata),

composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, K. Lenaerts, J. Pirrung, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

vista la sentenza del Tribunale 14 maggio 1998,

vista la sentenza della Corte 16 novembre 2000,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 2 ottobre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

         

1.
    La presente causa verte sulla decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino) (GU L 243, pag. 1), rettificata prima della pubblicazione con decisione della Commissione 26 luglio 1994 [C(94) 2135 def.], (in prosieguo: la «decisione»). La decisione ha inflitto un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nella Comunità, riconosciuti responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE).

2.
    Il dispositivo della decisione ha il seguente tenore:

«Articolo 1

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH& Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato:

-    nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,

-    nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991,

-    nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,

-    negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,

ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986, nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:

-    hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza;

-    hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale;

-    hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità;

-    hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);

-    hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;

-    hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.

(...).

Articolo 3

Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1:

(...)

xvii)    Stora Kopparbergs Bergslags AB, un'ammenda di 11 250 000 di ECU;

(...)».

3.
    Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato «Product Group Paperboard» (in prosieguo: il «PG Paperboard»), costituito da diversi gruppi o comitati.

4.
    Verso la metà del 1986, tale organismo veniva affiancato da un «Presidents Working Group» (in prosieguo: il «PWG»), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).

5.
    Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori.

6.
    Il PWG riferiva alla «President Conference» (in prosieguo: la «PC»), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.

7.
    Alla fine del 1987 veniva istituito il «Joint Marketing Committee» (in prosieguo: il «JMC»). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.

8.
    Infine, l'«Economic Committee» (in prosieguo: il «COE») esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno.

9.
    Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha accertato che le attività del PG Paperboard erano sostenute da uno scambio d'informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioniperiodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità. Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti.

10.
    La ricorrente, Stora Kopparbergs Bergslags (in prosieguo: la «Stora»), un produttore europeo di cartoncino, acquisiva la società Kopparfors con effetto dal 1° gennaio 1987 (tabella 8 allegata alla decisione). Nel 1990, acquisiva il gruppo cartario tedesco Feldmühle-Nobel (in prosieguo: il «gruppo FeNo»), attraverso la società capogruppo di quest'ultimo, Feldmühle Nobel AG (in prosieguo: la «FeNo»). Al momento di tale acquisizione il gruppo FeNo comprendeva la società Feldmühle, la quale già deteneva a tale data la Papeteries Béghin-Corbehem (in prosieguo: la «CBC»).

11.
    Secondo la decisione, la Kopparfors, la Feldmühle e la CBC hanno preso parte all'intesa per tutto il periodo a cui si riferisce la decisione. Inoltre, la Feldmühle e la CBC avrebbero partecipato alle riunioni del PWG.

12.
    La decisione indica altresì che «[l]e precedenti attività di ”Kopparfors” e ”Feldmühle” sono attualmente integrate e compongono la Divisione Billerud di Stora» (punto 11 del preambolo).

13.
    Ai termini del punto 158 del preambolo della decisione, «Stora riconosce di essere responsabile per la partecipazione alla infrazione delle sue società controllate Feldmühle, Kopparfors e CBC sia prima che dopo la loro acquisizione da parte del gruppo». Inoltre, la Commissione ha ritenuto che, a seguito della partecipazione della Feldmühle e della CBC alle riunioni del PWG, la ricorrente fosse una delle imprese «capofila» e avesse, a tale titolo, una responsabilità specifica.

14.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 ottobre 1994, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto, in via principale, all'annullamento della decisione nei limiti in cui essa la riguarda e, in subordine, all'annullamento o alla riduzione dell'ammenda inflitta.

15.
    Con sentenza 14 maggio 1998, causa T-354/94, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (Racc. pag. II-2111; in prosieguo: la «sentenza del Tribunale»), il Tribunale ha parzialmente annullato l'art. 2 del dispositivo della decisione, respingendo il ricorso quanto al resto.

16.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 luglio 1998, la ricorrente ha proposto, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale.

17.
    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva tre motivi.

        

18.
    Il primo motivo verteva sulla violazione degli artt. 85 del Trattato e 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17: primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del trattato (GU 13, pag. 204), nonché dei principi generali di diritto comunitario. Nell'ambito della prima parte di tale motivo, la ricorrente sosteneva che il Tribunale fosse incorso in un errore di diritto dichiarando che le violazioni dell'art. 85 del Trattato commesse dalla sua controllata Kopparfors le dovevano essere imputate, senza considerare che la Commissione non era stata in grado di dimostrare che la ricorrente avesse esercitato un influsso effettivo sulla politica commerciale della Kopparfors. Nella seconda parte del motivo, l'errore di diritto sarebbe consistito nel dichiarare che le violazioni commesse dalla Feldmühle e dalla CBC prima e dopo la loro acquisizione da parte della ricorrente dovevano essere imputate alla ricorrente stessa, in quanto quest'ultima non poteva ignorare la loro partecipazione all'illecito e non ha adottato i provvedimenti idonei ad impedire la prosecuzione dell'illecito stesso (punto 83 della sentenza del Tribunale).

19.
    Il secondo motivo verteva sulla carenza di motivazione quanto al calcolo dell'importo dell'ammenda.

20.
    Il terzo motivo verteva su un errore di diritto, in quanto il Tribunale ha dichiarato che, ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione, non poteva avere rilievo l'insussistenza degli asseriti effetti dell'infrazione sui prezzi.

21.
    Con sentenza 16 novembre 2000, causa C-286/98 P, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (Racc. pag. I-9925; in prosieguo: la «sentenza della Corte»), la Corte ha respinto il secondo e il terzo motivo, nonché la prima parte del primo motivo.

22.
    Per contro, essa ha accolto il primo motivo nella sua seconda parte. In proposito, la Corte ha dichiarato quanto segue:

«35    Dal punto 81 della sentenza impugnata risulta che è stato soltanto nell'aprile 1990 che la ricorrente ha ”stipulato contratti di acquisto per il 75% circa delle azioni del gruppo FeNo a cui apparteneva la società Feldmühle, sebbene l'effettivo trasferimento delle azioni abbia avuto luogo soltanto nel settembre 1990”, e che la ricorrente ”ha essa stessa affermato di aver acquisito azioni presso alcuni piccoli azionisti alla fine dell'anno 1990 e deteneva quindi il 97,84% del pacchetto azionario della FeNo”.

36    Ora, il Tribunale ha imputato alla ricorrente i comportamenti illeciti della Feldmühle e della CBC per il periodo antecedente al settembre 1990.

37    A questo proposito, occorre rilevare come, in via di principio, la responsabilità per l'impresa di cui trattasi incomba alla persona fisica o giuridica che dirigeva la medesima al momento in cui l'infrazione è stata commessa, pur se, alla data di adozione della decisione che ha constatatol'infrazione, la gestione dell'impresa fosse stata posta sotto la responsabilità di un'altra persona.

38    Nella fattispecie, è pacifico che la Feldmühle e la CBC hanno continuato ad esistere anche dopo essere state acquisite dalla ricorrente nel settembre 1990, sicché, per il periodo antecedente a tale acquisizione, occorreva imputare la responsabilità per i comportamenti delle dette imprese alla persona giuridica che ne controllava allora la gestione.

39    Il fatto che la ricorrente non potesse ignorare, durante tale periodo antecedente, la partecipazione delle dette imprese all'intesa, avendovi essa stessa partecipato dal gennaio 1987 tramite la propria controllata Kopparfors, non è sufficiente - come esattamente rilevato dall'avvocato generale al punto 80 delle sue conclusioni - per imputare alla ricorrente stessa la responsabilità degli illeciti commessi dalle dette società prima della loro acquisizione.

40    Pertanto, occorre accogliere, in relazione a tale punto, il primo motivo e annullare, per quanto ne consegue, la sentenza impugnata».

23.
    Al punto 79 della sentenza, la Corte ha dichiarato che «[p]osto che dal fascicolo non emergono indicazioni in merito alla quota delle attività della Feldmühle e della CBC nell'ambito del fatturato della ricorrente nel 1990, occorre rinviare la causa al Tribunale affinché quest'ultimo valuti ex novo l'importo dell'ammenda, tenendo conto delle considerazioni svolte nei punti 37-40 della presente sentenza, e riservare la decisione sulle spese».

24.
    Di conseguenza, la Corte ha parzialmente annullato la sentenza del Tribunale «nella parte in cui imputa alla Kopparbergs Bergslags AB la responsabilità delle violazioni commesse dalla Feldmühle e dalla Papeteries Béghin-Corbehem anteriormente al mese di settembre 1990» (punto 1 del dispositivo), ha respinto il ricorso per il resto, ha rinviato la causa al Tribunale e ha riservato la decisione sulle spese.

25.
    La causa è stata attribuita alla Prima Sezione ampliata del Tribunale.

26.
    Ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura, la ricorrente e la convenuta hanno depositato una memoria contenente osservazioni scritte.

27.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha disposto l'apertura della fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato la ricorrente a rispondere per iscritto a diversi quesiti, cui essa ha risposto entro il termine impartito.

28.
    Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all'udienza del 2 ottobre 2001.

29.
    In udienza la ricorrente ha prodotto un documento che, dopo essere stato comunicato alla Commissione, è stato versato agli atti.

Conclusioni delle parti in sede di giudizio di rinvio

30.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia ridurre l'importo dell'ammenda inflittale in forza dell'art. 3 della decisione, ma non presenta domande relative alle spese.

31.
    Pur senza concludere esplicitamente, la Commissione ritiene, in via principale, che la Stora debba essere considerata responsabile dei comportamenti della Feldmühle e della CBC prima del settembre 1990, talché l'importo dell'ammenda non va modificato. In subordine, l'importo dell'ammenda dovrebbe essere fissato ad un livello adeguato. Non conclude in ordine alle spese.

In diritto

Argomenti delle parti

32.
    La Stora ritiene che, a seguito della sentenza della Corte (in particolare, punto 79), spetti al Tribunale valutare nuovamente l'importo dell'ammenda inflitta in forza dell'art. 3 della decisione, tenendo conto del fatto che la responsabilità delle infrazioni commesse dalla Feldmühle e dalla CBC prima della loro acquisizione nel settembre 1990 non può esserle imputata.

33.
    Essa rammenta anzitutto che l'ammenda, pari a ECU 11 250 000, è stata calcolata sulla base del fatturato che essa ha realizzato sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990 (ECU 375,5 milioni), che il livello di base dell'ammenda ammonta al 9% del fatturato di cui trattasi, che si è tenuto conto di una partecipazione all'infrazione di 60 mesi e che le è stata concessa una riduzione dei due terzi dell'ammenda per la sua collaborazione.

34.
    Inoltre, richiamandosi ai punti 37-40 della sentenza della Corte, sottolinea di non poter essere considerata responsabile della partecipazione della Feldmühle e della CBC all'intesa nel periodo precedente la loro acquisizione, avvenuta nel settembre 1990. Alla luce del punto 79 della sentenza della Corte, secondo il quale quest'ultima non è in grado di statuire in via definitiva in quanto non conosce la quota delle attività della Feldmühle e della CBC nell'ambito del fatturato realizzato dalla ricorrente sul mercato comunitario del cartoncino prima del settembre 1990, la quota di tali attività nel suo fatturato non dovrebbe essere presa in considerazione ai fini del calcolo dell'ammenda.

35.
    Nel fatturato globale che essa ha realizzato nel 1990 sul mercato comunitario del cartoncino, pari a ECU 375,5 milioni, e sul quale si fonda il calcolo dell'ammenda imposta dalla Commissione, la quota attribuita alla Kopparfors ammonterebbe a ECU 162 667 810 (al tasso di cambio pubblicato da Eurostat per l'anno 1990). Il resto del fatturato di riferimento, pari a ECU 212 832 190, sarebbe stato realizzato dalla Feldmühle e dalla CBC.

36.
    Dalla sentenza della Corte risulterebbe che il periodo precedente al settembre 1990 non può essere preso in considerazione per determinare la durata delle infrazioni commesse dalla Feldmühle e dalla CBC per le quali la ricorrente può essere considerata responsabile, cosicché ad essa potrebbero essere imputate le infrazioni commesse dalla Feldmühle e dalla CBC soltanto per il periodo di nove mesi compreso tra il settembre 1990 e il maggio 1991.

37.
    Inoltre, il livello di base dell'ammenda inflittale è stato fissato al 9% in quanto, a causa della sua partecipazione alle riunioni del PWG, essa è stata considerata una delle «capofila» dell'intesa. Tuttavia, soltanto i rappresentanti della Feldmühle avrebbero frequentato il PWG, mentre quelli della Kopparfors non vi avrebbero mai partecipato. Poiché essa non può essere considerata una «capofila» per il periodo precedente il settembre 1990, le infrazioni commesse dalla Kopparfors prima di tale data dovrebbero essere sanzionate con un'ammenda calcolata sulla base del 7,5% del fatturato di riferimento. L'aliquota del 9% sarebbe quindi applicabile soltanto a partire dal settembre 1990.

38.
    Tenuto conto di quanto precede, la formula della Commissione utilizzata per calcolare l'ammenda si applicherebbe nel modo seguente:

Periodo Impresa Fatturato

(Milioni di ECU)

Tasso (%) Durata Risultato

(Milioni di ECU)

Riduzione Ammenda

(Milioni di ECU)

6/86 -

8/90

KF 162,667 7,5 51/60 10,37 - 2/3 3,46
9/90 -

5/91

KF,

FM/CBC

375,500 9,0 9/60 5,07 - 2/3 1,69
Totale 5,15

39.
    L'ammenda dovrebbe pertanto ammontare a EUR 5,15 milioni.

40.
    In udienza, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di prendere in considerazione, in sede di determinazione dell'ammenda, il fatto che la Kopparfors è stata acquisita soltanto all'inizio del 1987.

41.
    La Commissione interpreta la sentenza della Corte in modo diverso dalla ricorrente. Da un lato, dal punto 79 di tale sentenza non risulterebbe che ilTribunale deve valutare - il che, per la Stora, significherebbe chiaramente «ridurre» - l'ammenda, bensì che la causa va rinviata al Tribunale affinché esso valuti nuovamente l'importo dell'ammenda. La Corte non indicherebbe quindi quale dovrebbe essere il risultato di tale valutazione. Dall'altro, il punto 39 della sentenza della Corte indicherebbe che la circostanza che la Stora non potesse ignorare la condotta della Feldmühle e della CBC in ragione della partecipazione della Kopparfors non è sufficiente a imputarle la responsabilità; non vi si direbbe, pertanto, che la responsabilità del comportamento di tali imprese prima del settembre 1990 non può essere imputata alla Stora.

42.
    Di conseguenza, essa ritiene che il Tribunale debba risolvere la questione se la Corte abbia ritenuto che la Stora non fosse responsabile della Feldmühle e della CBC prima della loro acquisizione e, in caso affermativo, se l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente debba essere ridotto. Sotto ciascuno di questi due profili essa deduce quanto segue.

43.
    In primo luogo, la Commissione afferma che la Corte non ha ritenuto che la Stora non fosse responsabile della Feldmühle e della CBC prima del settembre 1990. Vero è che la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale proprio su questo punto, ma non ha annullato la decisione della Commissione. In proposito, le parti si ritroverebbero nella stessa situazione esistente prima della sentenza del Tribunale, cosicché quest'ultimo potrebbe sempre decidere, alla luce delle due sentenze pronunciate nella presente causa, che la Stora era responsabile della Feldmühle e della CBC. La conclusione del Tribunale dovrebbe quindi fondarsi su motivi diversi da quelli che sono stati censurati dalla Corte.

44.
    Facendo riferimento ai punti 37-40 e 79 della sentenza della Corte, la Commissione rileva che, al punto 38 di tale sentenza, la Corte non ha dichiarato che la persona giuridica che gestiva un'impresa incorsa in un'infrazione continua ad essere responsabile di tale infrazione se esiste ancora al momento dell'adozione della decisione, ma ha dichiarato che essa rimaneva responsabile «in via di principio» (punto 37 della sentenza della Corte). D'altronde, se questo punto 38 enunciasse una regola intangibile, la Corte avrebbe annullato la decisione sul punto.

45.
    Poiché la constatazione espressa nella decisione, secondo la quale la Stora era responsabile del comportamento della Feldmühle e della CBC prima del 1990, non è stata annullata dal Tribunale, la decisione resterebbe valida sul punto. Per ottenerne l'annullamento, la Stora dovrebbe dimostrare che la decisione era illegittima. L'unica conseguenza della sentenza della Corte sarebbe pertanto l'impossibilità di richiamarsi ad uno degli argomenti censurati dalla Corte.

46.
    Per determinare quale sia l'oggetto delle censure della Corte, la Commissione fa riferimento al punto 39 della sentenza della Corte. Tale punto si rifarebbe al punto 82 della sentenza del Tribunale, nel quale sarebbe stato sottolineato che la Stora era necessariamente al corrente del fatto che la Feldmühle e la CBC partecipavano all'intesa, poiché la Kopparfors, della quale la Stora era responsabile, vipartecipava anch'essa. Questa valutazione del Tribunale sarebbe stata censurata in quanto, pur ammettendo che la Stora era responsabile della Kopparfors, tale elemento non sarebbe stato sufficiente per imputarle altresì la responsabilità dei comportamenti della Feldmühle e della CBC.

47.
    Tuttavia, nella fattispecie, il Tribunale non si sarebbe fondato unicamente sulla conoscenza che la Stora aveva della partecipazione della Feldmühle e della CBC prima del settembre 1990 per imputare alla prima la responsabilità dei comportamenti delle seconde, ma avrebbe preso in considerazione svariati elementi, rinvenibili ai punti 84 e 85 della sua sentenza. Inoltre, la conclusione secondo la quale la Stora era responsabile della Feldmühle e della CBC prima del settembre 1990 rimarrebbe suffragata dalla risposta della Stora alla comunicazione degli addebiti, che confermerebbe che essa si considerava responsabile di tali imprese per l'insieme dell'infrazione, nonché dal fatto che la legittimità del punto 143 del preambolo della decisione - secondo il quale la Commissione si rivolge alla società capogruppo qualora diverse società di un gruppo abbiano partecipato all'infrazione - non sarebbe stata contestata dal Tribunale, la cui decisione, a sua volta, non è stata censurata sul punto.

48.
    In allegato alle sue osservazioni, la Commissione illustra gli elementi del fascicolo che confermerebbero la conclusione secondo la quale la Stora è responsabile delle attività della Feldmühle e della CBC prima del settembre 1990. In tale allegato la Commissione, fondandosi sugli enunciati della sentenza del Tribunale, commenta quello formulato al punto 38 della sentenza della Corte secondo il quale «[n]ella fattispecie, è pacifico che la Feldmühle e la CBC hanno continuato ad esistere anche dopo essere state acquisite dalla ricorrente nel settembre 1990 (...)». Essa fa riferimento agli scritti di parte nella causa conclusasi con la sentenza del Tribunale per dimostrare che non è accertato che la Feldmühle e la CBC abbiano continuato ad esistere, dopo essere passate sotto il controllo della ricorrente, in quanto persone giuridiche distinte e che, di conseguenza, la premessa del ragionamento della Corte è erronea in fatto.

49.
    Inoltre, nello stesso allegato, la Commissione afferma che, in ogni caso, non esiste alcuna persona giuridica esterna al gruppo Stora che possa essere destinataria della decisione. Indirizzare la decisione a una o a più imprese dotate di personalità giuridica all'interno del gruppo Stora non presenterebbe alcuna utilità, giacché l'ammenda dovrebbe essere sopportata economicamente dal gruppo Stora, rappresentato da una società capogruppo dotata di personalità giuridica.

50.
    Essa conclude che, nonostante la sentenza della Corte, la decisione dovrebbe esser confermata nella parte in cui la Stora vi viene dichiarata responsabile per il comportamento della Feldmühle e della CBC prima del settembre 1990, e che l'importo dell'ammenda dovrebbe restare invariato.

51.
    In secondo luogo, ma in subordine, supponendo che sia corretta l'interpretazione della sentenza della Corte propugnata dalla Stora, secondo la quale essa non sarebbe responsabile del comportamento della Feldmühle e della CBC prima del settembre 1990, l'importo dell'ammenda non potrebbe essere ridotto nella proporzione auspicata.

52.
    La Commissione ricorda infatti che l'importo dell'ammenda inflitta alla Stora è stato ridotto dei due terzi in ragione delle prove dell'esistenza dell'intesa che essa le ha fornito e della mancata contestazione dei fatti essenziali (punti 171 e 172 del preambolo della decisione), passando così da ECU 33 795 000 ad ECU 11 250 000. In tal modo, pur agevolando il compito della Commissione, la ricorrente si sarebbe assunta il rischio di vedersi imporre un'ammenda per tutta la durata dell'infrazione e per tutte le sue controllate.

53.
    Orbene, prosegue la Commissione, la posizione di un'impresa che cooperi con essa e che, ciò facendo, si esponga al rischio di un'ammenda molto elevata, è molto diversa da quella di un'impresa che non si accolla tale rischio. All'epoca del procedimento amministrativo, la Stora le aveva dato l'impressione di volersi accollare tale rischio. Tuttavia, il suo argomento attuale implicherebbe necessariamente che essa alla fine non si è assunta tale rischio, poiché l'essenziale del fatturato per il periodo anteriore al 1990 sarebbe escluso dal calcolo dell'importo dell'ammenda.

54.
    Se ne potrebbe concludere che il fatto che la Stora si comporti adesso come se non si fosse mai accollata il rischio, per l'essenziale, che era parsa assumersi (oppure come se non avesse cooperato tanto quanto la Commissione aveva creduto all'accertamento dell'infrazione che la riguardava) riduce ampiamente le circostanze attenuanti, quantomeno in proporzione al rischio percepito.

55.
    La Commissione opera una distinzione tra il contributo che la Stora ha apportato alla propria incriminazione essendosi astenuta dal contestare la sussistenza dell'intesa e la propria implicazione, da un parte, e la sua cooperazione nel dimostrare la partecipazione di altre imprese, dall'altra, e ritiene che soltanto questa seconda forma di cooperazione (punto 171 del preambolo della decisione) continui a giustificare una riduzione di un terzo dell'importo dell'ammenda. Per contro, la riduzione dell'ammenda di un altro terzo non sarebbe più giustificata.

56.
    Alla luce di quanto sopra, l'importo finale dell'ammenda ammonterebbe a EUR 10 700 000, pari a una riduzione di EUR 550 000 rispetto all'importo indicato nell'art. 3 della decisione.

Giudizio del Tribunale

57.
    Occorre preliminarmente ricordare che la Corte ha dichiarato che il Tribunale ha commesso un errore di diritto allorché ha considerato la Stora responsabile per le infrazioni commesse dalla Feldmühle e dalla CBC anteriormente alla loroacquisizione, e ha annullato la decisione del Tribunale per questo motivo. La Corte non ha tuttavia annullato la decisione, benché la ricorrente avesse concluso in tal senso nel suo ricorso (punto 19 della sentenza).

58.
    Occorre poi ricordare che la Corte, non disponendo di indicazioni nel fascicolo in merito alla quota delle attività della Feldmühle e della CBC nell'ambito del fatturato della ricorrente nel 1990, ha deciso di «rinviare la causa al Tribunale affinché quest'ultimo valuti ex novo l'importo dell'ammenda, tenendo conto delle considerazioni svolte nei punti 37-40 [della sentenza della Corte], e riservare la decisione sulle spese».

59.
    Tuttavia, in sede di giudizio di rinvio, le parti non concordano sulle conseguenze da trarre dalla sentenza della Corte. Infatti, mentre la Stora ritiene che l'importo dell'ammenda debba essere determinato tenendo conto del fatto che la responsabilità delle infrazioni commesse dalla Feldmühle e dalla CBC prima del settembre 1990 non può esserle imputata, a parere della Commissione invece la questione dell'imputazione dei comportamenti illeciti della Feldmühle e della CBC non è stata decisa dalla Corte. In proposito la Commissione invece sottolinea, da una parte, che la decisione non è stata annullata sul punto e, dall'altra, che l'imputazione dei comportamenti illeciti della Feldmühle e della CBC prima della loro acquisizione resta giustificata dalla motivazione della sentenza del Tribunale nonché dagli elementi agli atti.

60.
    In proposito, risulta da una lettura d'insieme dei punti 37-39 della sentenza della Corte (riportati supra, al punto 22) che non è sufficiente che l'acquirente sappia che le imprese acquisite hanno preso parte a un'infrazione prima dell'acquisizione perché si veda attribuire i comportamenti illeciti anteriori all'acquisizione. Infatti, questa circostanza materiale, consistente nel fatto che l'acquirente non ignorava i comportamenti illeciti delle imprese oggetto di acquisizione, non determina, di per sé, la disapplicazione della regola secondo la quale «in via di principio, la responsabilità per l'impresa di cui trattasi incomb[e] alla persona fisica o giuridica che dirigeva la medesima al momento in cui l'infrazione è stata commessa, pur se, alla data di adozione della decisione che ha constatato l'infrazione, la gestione dell'impresa fosse stata posta sotto la responsabilità di un'altra persona».

61.
    La Commissione sostiene che esistono, nella fattispecie, elementi di fatto e di diritto, diversi dalla conoscenza che la Stora aveva dei comportamenti della Feldmühle e della CBC prima della loro acquisizione, tali da giustificare che i detti comportamenti le siano imputati.

62.
    Essa rileva, in primo luogo, che soltanto «in via di principio» incombe alla persona fisica o giuridica che dirigeva l'impresa di cui trattasi al momento in cui l'infrazione è stata commessa la responsabilità per l'impresa, e che ciò non vale nella fattispecie. L'inapplicabilità di tale regola ai fatti di causa sarebbe corroborata dal fatto che la Corte non ha annullato la decisione.

63.
    Questa prima obiezione va disattesa. Infatti, a parte il fatto che l'inciso «in via di principio» compare in tutte le altre sentenze rese dalla Corte in sede di impugnazione contro le sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, nelle quali essa ha enunciato tale regola di diritto (sentenze della Corte 16 novembre 2000, causa C-248/98 P, KNP BT/Commissione, Racc. pag. I-9641, punto 71; causa C-279/98 P, Cascades/Commissione, Racc. pag. I-9693, punto 78, e causa C-297/98 P, SCA Holding/Commissione, Racc. pag. I-10101, punto 27), la circostanza che la Corte non abbia annullato la decisione sul punto non è determinante.

64.
    In tal senso, la Corte, pronunciandosi su una questione analoga nella causa che ha dato luogo alla sentenza emessa dal Tribunale in data odierna (sentenza 28 febbraio 2002, causa T-308/94, Cascades/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta), nella sua sentenza 16 novembre 2000, Cascades/Commissione, citata, non ha annullato la decisione, ma si è limitata a rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché fissasse l'importo dell'ammenda. Inoltre, in una delle altre cause aventi ad oggetto una domanda di annullamento della decisione, la Corte, statuendo essa stessa in via definitiva sulla controversia, ha ridotto l'importo dell'ammenda senza aver previamente annullato la decisione (sentenza 16 novembre 2000, KNP BT/Commissione, citata). Infatti, dopo aver annullato il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-309/94, KNP BT/Commissione (Racc. pag. II-1007) in quanto il Tribunale si era astenuto dal prendere posizione sull'argomento della ricorrente secondo il quale essa non doveva comunque considerarsi responsabile del comportamento illecito di un'impresa (la Badische) se non a far data dalla sua acquisizione, la Corte ha deciso di statuire sul ricorso di annullamento della decisione. Orbene, pur avendo constatato che la KNP BT non era responsabile dell'infrazione commessa dalla Badische per il periodo compreso tra la metà del 1986 e il 1° gennaio 1987, la Corte non ha annullato la decisione per questo motivo, bensì ha ridotto l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

65.
    In secondo luogo, la Commissione afferma che gli elementi presi in considerazione dal Tribunale ai punti 84 e 85 della sua sentenza restano validi. Secondo i punti 84 e 85 della sentenza del Tribunale:

«84    Questa conclusione non è in alcun modo inficiata dall'argomento della ricorrente secondo cui essa non disponeva, in base alla normativa tedesca, del potere di influire in modo determinante sulla politica commerciale della Feldmühle e, pertanto, della CBC. Infatti, la ricorrente non ha mai sostenuto di aver anche soltanto tentato di porre fine all'infrazione di cui trattasi, rivolgendo per esempio un semplice invito in tal senso al consiglio di amministrazione della Feldmühle.

85    Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la Commissione poteva legittimamente imputare alla ricorrente il comportamento delle società in questione. Questa conclusione è ulteriormente avvalorata dal comportamento adottato dalla ricorrente durante il procedimentoamministrativo, nell'ambito del quale essa si è presentata, per quanto riguarda le società del gruppo Stora, come l'unico interlocutore della Commissione in relazione all'infrazione in esame (v., per analogia, sentenza della Corte 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/Commissione, Racc. pag. 3283, punto 6). Infine, è giocoforza constatare che la scelta della ricorrente come destinataria della decisione è conforme ai criteri generali stabiliti dalla Commissione al punto 143 del preambolo della decisione (v. supra, punto 58), dal momento che numerose società del gruppo Stora hanno partecipato all'infrazione di cui alla decisione stessa».

66.
    Tuttavia, il punto 84 della sentenza del Tribunale non conferma la tesi della Commissione, in quanto la valutazione ivi contenuta riguarda l'impossibilità di influenzare in maniera determinante la politica commerciale della Feldmühle e, pertanto, della CBC, dopo l'acquisizione delle azioni della FeNo da parte della Stora.

67.
    Il punto 85, recante due valutazioni distinte formulate a titolo integrativo, non può essere neanch'esso utilmente invocato.

68.
    La prima valutazione (seconda frase del punto 85) mira ad avvalorare una constatazione e non può quindi essere considerata determinante in ordine all'imputabilità dei comportamenti illeciti anteriori all'acquisizione. Il motivo principale che ha indotto il Tribunale ad imputare tali comportamenti alla ricorrente è infatti enunciato al punto 82 della sentenza del Tribunale, secondo il quale «considerato che il comportamento della Kopparfors andava imputato alla ricorrente, è stato corretto da parte della Commissione sottolineare nelle informazioni individuali della comunicazione degli addebiti (...) che la ricorrente non poteva non essere a conoscenza del comportamento anticoncorrenziale della Feldmühle e della CBC». Il fatto che, in sede di procedimento amministrativo, la ricorrente si sia presentata, con riferimento alle società del gruppo Stora, come il solo interlocutore della Commissione per quanto riguarda l'infrazione di cui trattasi, presenta quindi soltanto carattere subordinato rispetto a tale motivo principale.

69.
    Quanto alla seconda valutazione (terza frase del punto 85), relativa al destinatario giusto della decisione, essa vale unicamente per la situazione esistente alla data in cui la decisione è stata adottata.

70.
    Di conseguenza, alla luce dei fatti di causa, la sentenza della Corte va intesa nel senso che spetta, in via di principio, alla «persona giuridica» che dirigeva le imprese in discussione, vale la dire la Feldmühle e la CBC, prima della loro acquisizione da parte della ricorrente, rispondere dell'infrazione che esse hanno commesso nel corso di tale periodo. Ne deriva che l'esistenza, al giorno dell'adozione della decisione, cioè il 13 luglio 1994, della persona giuridica che dirigeva la Feldmühle e la CBC prima del settembre 1990 è sufficiente perché la responsabilità dei loro atti non possa essere imputata alla Stora. In proposito,l'affermazione della Corte secondo la quale «è pacifico che la Feldmühle e la CBC hanno continuato ad esistere anche dopo essere state acquisite dalla ricorrente nel settembre 1990» (punto 38) non può essere considerata determinante, giacché ciò che importa, ai fini dell'applicazione della regola che essa ha enunciato al punto 37 della sentenza, è l'esistenza, al giorno dell'adozione della decisione, della persona giuridica responsabile della loro gestione nel periodo precedente la loro acquisizione da parte della ricorrente.

71.
    Per assicurarsi che tale persona giuridica esistesse ancora alla data del 13 luglio 1994, il Tribunale ha posto diversi quesiti scritti alla ricorrente. Nelle sue risposte, la ricorrente ha indicato che la capogruppo della Feldmühle, e della sua controllata CBC, era la FeNo, e che quest'ultima esisteva alla data di adozione della decisione sotto la denominazione sociale FPB Holding AG. Essa ha inoltre affermato che la Feldmühle e la CBC hanno continuato ad esistere in quanto persone giuridiche fino alla data di adozione della decisione.

72.
    Ciò considerato, spettava alla Commissione dimostrare che non esisteva, alla data di adozione della decisione, alcuna persona giuridica cui potevano essere imputati i comportamenti illeciti delle imprese Feldmühle e CBC prima della loro acquisizione da parte della Stora. Orbene, una prova del genere non è stata fornita dalla Commissione, la quale non ha dimostrato che le società FeNo, Feldmühle o CBC si fossero sciolte prima della data di adozione della decisione.

73.
    Pertanto, il Tribunale si trova nella situazione di dover valutare di nuovo l'importo dell'ammenda imposta alla ricorrente, che in forza dell'art. 3 della decisione ammonta a ECU 11 250 000, tenendo conto del fatto che la responsabilità delle infrazioni commesse dalla Feldmühle e dalla CBC prima del settembre 1990 non può esserle imputata.

74.
    Giacché i comportamenti illeciti della Feldmühle e della CBC prima del settembre 1990 non sono imputabili alla Stora, quest'ultima, per il periodo precedente la loro acquisizione, deve rispondere unicamente dei comportamenti della Kopparfors. Come risulta dalla tabella 8 della decisione, la Kopparfors è stata acquisita dalla Stora con effetto dal 1° gennaio 1987. Orbene, secondo l'art. 1 della decisione, la Stora ha partecipato all'infrazione dalla metà del 1986. Ne consegue che, in ossequio ai principi sanciti dalla Corte, la Stora non può vedersi imputare la responsabilità del comportamento della Kopparfors per il periodo compreso tra il giugno 1986 e il 1° gennaio 1987, poiché la Kopparfors ha continuato ad esistere in quanto persona giuridica alla data di adozione della decisione, come la ricorrente ha confermato senza essere contraddetta dalla Commissione sul punto.

75.
    Nell'ambito della competenza anche di merito riconosciutagli dagli artt. 229 CE e 17 del regolamento n. 17, il Tribunale è competente a valutare l'adeguatezza dell'importo delle ammende. Nella specie, tale valutazione impone di prendere in considerazione il fatto che la responsabilità delle infrazioni commesse dalla Kopparfors prima del 1° gennaio 1987 non può essere imputata alla Stora.

76.
    Quanto alle modalità di fissazione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente, occorre anzitutto rilevare che la sentenza della Corte non indica alcun metodo in proposito.

77.
    Inoltre le parti, pur sostenendo tesi opposte quanto alla portata della riduzione giustificata dalla cooperazione durante il procedimento amministrativo, concordano sulle modalità di calcolo dell'ammenda.

78.
    Infine, conformemente al principio di parità di trattamento, occorre determinare l'importo delle ammende inflitte ad imprese che abbiano partecipato a un accordo o a una pratica concordata in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, secondo un medesimo criterio, salvo fornire una giustificazione obiettiva che autorizzi a non seguire tale metodo (v., in tal senso, sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C-280/98 P, Weig/Commissione, Racc. pag. I-9757, punti 63-68). Nella specie, il Tribunale ritiene che non sussista una giustificazione obiettiva del genere, cosicché l'importo dell'ammenda inflitta alla Stora deve essere determinato accogliendo, nel suo principio, il metodo applicato dalla Commissione all'insieme delle imprese sanzionate da un'ammenda con l'art. 3 della decisione, sul quale le parti sono concordi.

79.
    Secondo le dettagliate spiegazioni che essa ha fornito nel 1997 in risposta a un quesito scritto del Tribunale, sono state inflitte ammende di un livello di base del 9 o del 7,5% del fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990, rispettivamente, alle imprese considerate «capofila» dell'intesa, tra le quali la Stora, e alle altre imprese. La durata dell'infrazione accertata in capo alla Stora è stata di 60 mesi (dal giugno 1986 alla fine del maggio 1991). Quest'ultima si è giovata di una riduzione dei due terzi dell'importo dell'ammenda in ragione della sua cooperazione con la Commissione durante il procedimento amministrativo (punto 171 del preambolo della decisione). L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente, quale risulta da questa operazione, ammonta a ECU 11 250 000 (art. 3 della decisione).

80.
    Di conseguenza, il calcolo dell'ammenda inflitta alla ricorrente sarà effettuato tenendo conto: per il periodo precedente l'acquisizione della Feldmühle e della CBC, compreso tra il gennaio 1987 e il 1° settembre 1990, soltanto del fatturato realizzato nel 1990 dalla Kopparfors sul mercato comunitario del cartoncino - pari a ECU 162 667 000 - e, per il periodo in cui la ricorrente è considerata responsabile della partecipazione all'intesa della Feldmühle e della CBC, compreso tra il 1° settembre 1990 e la fine di maggio 1991, del fatturato globale che la Stora ha realizzato nel 1990 sullo stesso mercato, pari a ECU 375 500 000.

81.
    Quanto al livello dell'aliquota applicabile ai fatturati di cui trattasi, esso dipende dalla qualificazione della ricorrente come «capofila» dell'intesa. In proposito la Commissione non contesta che soltanto i rappresentanti della Feldmühle hanno frequentato il PWG e che quelli della Kopparfors non vi hanno mai preso parte.Pertanto, la ricorrente non può essere considerata «capofila» per il periodo precedente l'acquisizione della Feldmühle e della CBC. L'aliquota del 9%, pertanto, è applicabile unicamente a partire dalla data di acquisizione della Feldmühle e della CBC, mentre le infrazioni commesse dalla Kopparfors tra il 1° gennaio 1987 e il 1° settembre 1990 saranno sanzionate con un'ammenda calcolata sulla base del 7,5% del fatturato di quest'ultima.

82.
    Nelle sue osservazioni, la Commissione chiede al Tribunale di concedere una riduzione che non ecceda un terzo dell'importo dell'ammenda per le ragioni indicate supra, ai punti 53-55. Questa domanda non può essere accolta.

83.
    Anzitutto, la distinzione tra gli effetti della cooperazione della Stora, menzionata dalla Commissione nelle sue osservazioni, non risulta dal tenore dei punti 171 e 172 del preambolo della decisione. La ricorrente non compare, infatti, tra le imprese espressamente indicate al punto 172 del preambolo.

84.
    Inoltre, la Corte ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale - in mancanza di indicazioni nel fascicolo sulla quota delle attività della Feldmühle e della CBC nell'ambito della fatturato della Stora per il 1990 - affinché esso valuti ex novo l'importo dell'ammenda «tenendo conto delle considerazioni svolte nei punti 37-40 della presente sentenza» (punto 79). Orbene, la portata della cooperazione della Stora con la Commissione durante il procedimento amministrativo, che ha giustificato la riduzione dei due terzi dell'ammenda inflittale, non è affatto affrontata in tali punti della sentenza della Corte.

85.
    Infine, il Tribunale ritiene, in forza della sua competenza anche di merito, che non occorra, in sede di giudizio di rinvio, ritornare sulla portata della riduzione che la Commissione ha concesso a fronte della cooperazione durante il procedimento amministrativo. Infatti, il rischio che un'impresa che si è avvalsa di una riduzione dell'ammenda come corrispettivo della propria cooperazione presenti successivamente ricorso d'annullamento contro la decisione che ha constatato l'infrazione alle regole della concorrenza e ha sanzionato l'impresa responsabile a tale titolo, e risulti vittoriosa dinanzi al Tribunale di primo grado o dinanzi alla Corte in sede di impugnazione è una conseguenza normale dell'esperimento dei mezzi di ricorso previsti dal Trattato e dallo Statuto. Pertanto, il mero fatto che l'impresa che ha cooperato con la Commissione e fruito di una riduzione dell'ammenda a tale titolo sia risultata vittoriosa non può giustificare una nuova valutazione della portata della riduzione concessale.

86.
    Sulla scorta dei criteri accolti per determinare l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente, il Tribunale, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, fissa tale importo a EUR 4 670 000.

Sulle spese

87.
    Nella sentenza della Corte, quest'ultima ha riservato le spese. Spetta quindi al Tribunale statuire, nella presente sentenza, sull'insieme delle spese nei vari gradi del giudizio, conformemente all'art. 121 del regolamento di procedura.

88.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del suo regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese ove le parti soccombano rispettivamente su uno o più capi. Nella fattispecie, la ricorrente è risultata soltanto parzialmente vittoriosa dinanzi alla Corte in sede di impugnazione, ma le sue conclusioni sono state accolte nell'ambito del giudizio di rinvio.

89.
    Risulta quindi conforme a un equo apprezzamento delle circostanze disporre che la parte ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese e di quelle della Commissione e che quest'ultima sopporterà un terzo delle spese della ricorrente e delle proprie spese, sostenute dinanzi alla Corte e dinanzi al Tribunale.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)     L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/C/33.833 - Cartoncino) è fissata a EUR 4 670 000.

2)    La ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese e di quelle della Commissione, sostenute dinanzi alla Corte e al Tribunale.

3)    La Commissione sopporterà un terzo delle spese della ricorrente e delle proprie spese, sostenute dinanzi alla Corte e al Tribunale.

Vesterdorf
Lenaerts
Pirrung

Vilaras

Forwood

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 febbraio 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: l'inglese.