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Impugnazione proposta il 2 aprile 2021 dalla Ryanair DAC avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 17 febbraio 2021, causa T-259/20, Ryanair / Commissione

(Causa C-210/21 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (rappresentanti: E. Vahida e F.C. Laprévote, avocats, S. Rating, abogado, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, e V. Blanc, avocate)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

dichiarare nulla, ai sensi degli articoli 263 e 263 TFUE, la decisione C(2020) 2097 final della Commissione, del 31 marzo 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56765 (2020/N) – Francia – COVID‑19: Moratoria sul pagamento di tasse aeronautiche a favore delle imprese di trasporto pubblico aereo; e

condannare la Commissione a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Ryanair, e condannare le parti intervenienti in primo grado e nel presente procedimento di impugnazione (se del caso) a farsi carico delle loro spese;

in subordine:

annullare la sentenza impugnata;

rinviare la causa al Tribunale per il riesame; e

riservare le spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi.

Con il primo motivo, essa sostiene che il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione respingendo la sua censura secondo cui il principio di non discriminazione sarebbe stato ingiustificatamente violato.

Con il secondo motivo, essa sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha snaturato i fatti per quanto riguarda la sua censura sulla libera circolazione dei servizi.

Con il terzo motivo, essa sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella sua valutazione della proporzionalità dell’aiuto rispetto all’entità del danno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

Con il quarto motivo, essa sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha snaturato i fatti relativamente al difetto di motivazione da parte della Commissione.

Con il quinto motivo, essa sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha snaturato i fatti per quanto riguarda il mancato avvio di un procedimento di indagine formale da parte della Commissione.

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