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Ricorso proposto il 30 giugno 2011 - Getty Images / UAMI (PHOTOS.COM)

(Causa T-338/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Getty Images (US), Inc. (Seattle, Stati Uniti) (rappresentante: avv. P. G. Olson)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 aprile 2011, nel procedimento R 1831/2010-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "PHOTOS.COM" per prodotti e servizi delle classi 9, 42 e 45 - domanda di marchio comunitario n. 8549991.

Decisione dell'esaminatore: rigetto parziale della domanda di marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), in combinato disposto con l'art. 7, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: i) ha erroneamente concluso che il marchio richiesto sia descrittivo dei prodotti/servizi per cui è stata chiesta la registrazione; ii) è incorsa in errore omettendo di tenere conto del fatto che il nome di dominio registrato della ricorrente corrisponde al marchio per cui è stata richiesta la registrazione e ha un effetto sulla valutazione del carattere distintivo del marchio; iii) ha erroneamente ritenuto che la documentazione fosse insufficiente a dimostrare che il marchio aveva acquisito carattere distintivo e ha basato la sua decisione su una comprensione e un'interpretazione errate delle prove prodotte. Violazione dei principi di parità di trattamento e di legittimo affidamento, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente negato l'importanza del fatto che l'UAMI, nell'ambito di una domanda precedente, avesse accettato il marchio "PHOTOS.COM" della ricorrente per prodotti e servizi simili.

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