Language of document : ECLI:EU:T:2014:625

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

10 luglio 2014 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Responsabilità extracontrattuale – Danno personale dei familiari del funzionario deceduto – Danno subito dal funzionario prima del suo decesso – Competenze rispettive del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica – Regola di concordanza tra la domanda di risarcimento ed il reclamo diretto contro la decisione di rigetto di tale domanda»

Nella causa T‑401/11 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F‑50/09),

Livio Missir Mamachi di Lusignano, residente in Kerkhove Avelgem (Belgio), che agisce sia in nome proprio sia in qualità di rappresentante legale degli eredi di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, suo figlio, già funzionario della Commissione europea, rappresentato inizialmente da F. Di Gianni, R. Antonini, G. Coppo e A. Scalini, successivamente da F. Di Gianni, G. Coppo e A. Scalini, avvocati,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Commissione europea, rappresentata da D. Martin, B. Eggers e L. Pignataro‑Nolin, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, N.J. Forwood (relatore) e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: B. Pastor, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 dicembre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Livio Missir Mamachi di Lusignano, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F‑50/09; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione 3 del febbraio 2009, con cui la Commissione delle Comunità europee ha respinto la sua domanda di risarcimento dei danni materiali e morali derivanti dall’assassinio di suo figlio e di sua nuora, il 18 settembre 2006 a Rabat (Marocco), e, dall’altro, alla condanna della Commissione a versare a lui ed agli aventi causa di suo figlio diversi importi a risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da detti assassinî.

 Fatti

2        I fatti che sono all’origine della controversia sono esposti, ai punti da 16 a 34 della sentenza impugnata, nei seguenti termini:

«16      Entrato al servizio della Commissione come funzionario il 1° novembre 1993, Alessandro Missir Mamachi di Lusignano ha sposato nel 1995 Ariane Lagasse de Locht. La coppia ha avuto quattro figli, nati tra il 1996 e il 2002.

(…)

18      A partire dal 28 agosto 2006, Alessandro Missir Mamachi di Lusignano è stato assegnato alla delegazione della Commissione a Rabat, in qualità di consigliere politico e diplomatico. Prima del suo trasferimento, egli aveva segnalato che sua moglie ed i suoi figli l’avrebbero accompagnato in detta destinazione (…).

19      Tra il 28 e il 31 agosto 2006, la famiglia Missir Mamachi di Lusignano ha alloggiato in albergo e, a partire dal 1° settembre, provvisoriamente, in una casa ammobiliata presa in locazione dalla delegazione della Commissione (…).

20      Nella notte tra il 17 ed il 18 settembre 2006, verso mezzanotte e mezza, un rapinatore si è introdotto nella casa, scivolando tra le sbarre di una finestra del piano terra che affacciava su una delle facciate laterali. Bruscamente svegliato dalla presenza del rapinatore nella camera matrimoniale, al primo piano, Alessandro Missir Mamachi di Lusignano ha sorpreso l’intruso che stava rovistando nella stanza. Il malfattore ha quindi colpito con diverse coltellate il funzionario, lasciandolo sul pavimento. La moglie del sig. Missir Mamachi di Lusignano, anch’essa sveglia, è stata pugnalata alla schiena e pare sia deceduta molto rapidamente a causa delle lesioni riportate. Dopo aver immobilizzato ed imbavagliato il capofamiglia, l’intruso ha fatto una doccia ed ha ottenuto dal funzionario, gravemente ferito, il codice della sua carta di credito. Infine, il funzionario è deceduto a causa delle lesioni. L’assassino ha risparmiato i bambini. Egli ha lasciato i luoghi verso le quattro del mattino, a bordo dell’autovettura della famiglia Missir Mamachi di Lusignano, portando con sé diversi oggetti, tra i quali un televisore.

21      Il 19 settembre 2006 la polizia marocchina ha arrestato Karim Zimach, il quale ha confessato, durante il suo interrogatorio preliminare, di essere l’autore del duplice omicidio dei coniugi Missir Mamachi di Lusignano, perpetrato nella notte tra il 17 ed il 18 settembre. Karim Zimach è stato dichiarato colpevole di tali fatti e condannato alla pena capitale con sentenza 20 febbraio 2007 della sezione penale di primo grado della corte d’appello di Rabat, confermata in appello da una sentenza 18 giugno 2007 della sezione di appello penale della stessa corte. Va rilevato che, dal 1993, anno dell’ultima esecuzione di un condannato a morte in Marocco, le autorità di tale Stato non hanno più eseguito una tale condanna.

22      La Commissione si è costituita parte civile dinanzi alla giustizia penale marocchina. Con la citata sentenza, la sezione penale di primo grado della corte d’appello di Rabat ha dichiarato ricevibile l’azione civile della Commissione ed ha condannato Karim Zimach a versare un dirham simbolico all’Unione europea.

23      In seguito alla tragica scomparsa dei loro genitori, i quattro figli di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano sono stati posti sotto la tutela dei loro nonni, tra i quali il ricorrente, con ordinanza 24 novembre 2006 del giudice di pace di Kraainem (Belgio).

24      Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006, la Commissione ha proceduto al versamento dovuto ai sensi dell’art. 70, primo comma, dello Statuto [dei funzionari delle Comunità europee; in prosieguo: lo “Statuto”].

25      La Commissione ha altresì versato ai figli ed eredi del funzionario deceduto l’importo di EUR 414 308,90 a titolo di capitale-decesso, conformemente all’art. 73 dello Statuto, nonché l’importo di EUR 76 628,40, a causa del decesso del coniuge, ai sensi dell’art. 25 dell’allegato X dello Statuto.

26      Inoltre, la Commissione ha riconosciuto ai quattro figli, a partire dal 1° gennaio 2007, il diritto alla pensione di orfano prevista all’art. 80 dello Statuto e all’assegno scolastico di cui all’allegato VII dello Statuto.

27      Peraltro, [la] Commissione ha concesso al funzionario deceduto una promozione post mortem al grado A*11, primo scatto, con effetto retroattivo al 1° settembre 2005. Tale promozione è stata presa in considerazione ai fini del calcolo della pensione di orfano e del capitale-decesso.

28      Peraltro, con decisione 14 maggio 2007, adottata sul fondamento dell’art. 76 dello Statuto, la Commissione ha accordato a ciascuno dei figli, fino all’età di 19 anni, un aiuto mensile straordinario per ragioni sociali, pari all’importo di un assegno per figlio a carico.

(…)

30      Con lettera 25 febbraio 2008, inviata al presidente della Commissione, il ricorrente, dopo aver ringraziato la Commissione per la cerimonia [di omaggio alle vittime del doppio assassinio] del 18 settembre 2007, ha innanzitutto comunicato il proprio dissenso sull’entità degli importi versati ai suoi quattro nipoti e la propria insoddisfazione sul fatto che la Commissione si fosse rifiutata di autorizzare l’assunzione permanente di una governante o un ausilio famigliare, reso a suo avviso indispensabile dall’età dei bambini e dei loro nonni. Il ricorrente ha poi chiesto se la Commissione avesse già avviato negoziati con il Marocco affinché quest’ultimo versasse un risarcimento adeguato, superiore al solo dirham accordato a titolo simbolico all’Unione europea dalla giustizia marocchina. Infine, il ricorrente ha attirato l’attenzione del presidente della Commissione sulla risposta fornita il 6 agosto 2007 dalla sig.ra Ferrero-Waldner, commissario incaricato delle relazioni esterne, ad un’interrogazione scritta del sig. Coûteaux, membro del Parlamento europeo (interrogazione scritta del 25 giugno 2007, P-3367/07, GU C 45 del 16 febbraio 2008, pag. 179), relativa all’“omicidio di un funzionario della [d]irezione generale per le relazioni esterne in Marocco” (in prosieguo: la “risposta scritta del 6 agosto 2007”). Secondo il ricorrente, le misure di sicurezza adeguate, normalmente previste dalla Commissione e ricordate nella risposta del commissario incaricato delle relazioni esterne, non sarebbero state adottate prima del duplice assassinio. La Commissione si sarebbe quindi resa colpevole di gravi negligenze, che giustificano il versamento ai figli minorenni di un risarcimento equivalente almeno alla totalità degli stipendi che il funzionario assassinato avrebbe percepito fino alla data presunta del suo pensionamento, nel 2032, pari a 26 annualità di stipendio.

31      Con lettera dell’11 giugno 2008, il sig. Kallas, vice presidente della Commissione, incaricato del personale, ha risposto al ricorrente. In tale lettera, il sig. Kallas sottolineava che non poteva essere constatato alcun comportamento negligente o colposo da parte delle autorità marocchine e che non erano soddisfatte le condizioni necessarie per avviare trattative diplomatiche con il Marocco al fine di ottenere un risarcimento. Egli vi segnalava che le misure di protezione del personale adottate dalla Commissione erano conformi alle condizioni di sicurezza relative alla delegazione di Rabat e che la domanda di risarcimento presentata a tale titolo dal ricorrente nella lettera del 25 febbraio 2008 non poteva essere accolta. Precisava inoltre che i versamenti già effettuati dalla Commissione (EUR 490 937,30 a titolo di capitale-decesso e di assicurazione contro gli infortuni, EUR 4 376,82 al mese per le pensioni di orfano e per gli assegni scolastici, EUR 2 287,19 al mese – compreso l’abbattimento fiscale – per gli assegni per i figli a carico, e EUR 1 332,76 al mese come aiuto straordinario, pari ad un assegno supplementare per figlio a carico a favore di ciascun figlio) erano stati calcolati correttamente.

32      Tuttavia, nella stessa lettera dell’11 giugno 2008, il commissario ha informato il ricorrente che la Commissione, tenendo conto delle circostanze particolarmente tragiche di tale caso, aveva deciso di adottare una misura supplementare e di aumentare, in via eccezionale, gli importi versati in applicazione dell’art. 76 dello Statuto. Con decisione 4 luglio 2008, a ciascuno dei nipoti è stato quindi concesso, a partire dal 1° agosto 2008 e fino all’età di 19 anni, un importo mensile corrispondente a due assegni per figlio a carico. Considerata tale decisione, il versamento mensile della Commissione ai figli del funzionario deceduto ammonta ad un importo superiore agli EUR 9 800 (EUR 9 862 nel febbraio 2009).

33      Con lettera del 10 settembre 2008, il ricorrente ha presentato un reclamo contro la lettera dell’11 giugno 2008, sul fondamento dell’art. 90, n. 2, dello Statuto. In tale reclamo, egli ha sostenuto che la responsabilità della Commissione era sorta per colpa, a causa di inadempimenti del suo obbligo di protezione del suo personale. Egli vi ha altresì sostenuto che la responsabilità della Commissione sarebbe sorta anche senza colpa, a causa del danno causato da un atto lecito. Infine, in via subordinata, egli ha fatto valere l’art. 24 dello Statuto, in forza del quale le Comunità sono tenute a risarcire in solido il danno causato da un terzo a uno dei propri agenti.

34      Con decisione 3 febbraio 2009, l’[autorità che ha il potere di nomina] ha respinto tale reclamo».

 Procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e sentenza impugnata

3        È in tale contesto che il ricorrente, agendo tanto in nome proprio quanto in qualità di legale rappresentante degli eredi di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano ha proposto, il 12 maggio 2009, un ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nell’ambito del quale chiedeva che tale Tribunale volesse:

–        annullare la decisione del 3 febbraio 2009 dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’ «AIPN»);

–        condannare la Commissione alla corresponsione, in favore degli aventi causa di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano:

–        la somma di EUR 2 552 837,96, ulteriormente rivalutata a EUR 3 975 329, corrispondente a 26 annualità di stipendio del funzionario assassinato, in funzione delle prospettive di carriera dello stesso, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito;

–        la somma di EUR 250 000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla vittima prima del suo decesso;

–        la somma di EUR 1 276 512 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dai figli della vittima in quanto testimoni del suo tragico assassinio;

–        condannare la Commissione alla corresponsione della somma di EUR 212 752 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ricorrente in quanto padre della vittima;

–        condannare la Commissione alla corresponsione degli «interessi compensatori e degli interessi di mora nel frattempo maturati»;

–        condannare la Commissione alle spese.

4        La Commissione ha chiesto in primo grado il rigetto del ricorso.

5        Con la sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato il ricorso infondato, condannando peraltro la Commissione a sopportare tutte le spese.

6        Il Tribunale della funzione pubblica, richiamando la sentenza del Tribunale del 18 dicembre 1997, Gill/Commissione (T‑90/95, Racc.FP pagg. I‑A‑471 e II‑1231, punto 45), ha anzitutto affermato, ai punti 71 e 72 della sentenza impugnata, che le domande di annullamento formulate dal ricorrente non potevano essere valutate autonomamente rispetto alle domande di risarcimento, cosicché il ricorso doveva essere analizzato ritenendo che avesse come solo oggetto il risarcimento dei danni che il ricorrente, il funzionario deceduto e i figli di quest’ultimo avrebbero subito a seguito dei comportamenti della Commissione. Tale giudizio non è rimesso in discussione nell’ambito della presente impugnazione.

7        Dopo che la Commissione aveva sollevato, segnatamente, due eccezioni di irricevibilità nei confronti dei capi delle conclusioni del ricorrente intesi al risarcimento dei danni morali, eccezioni con le quali veniva fatto valere, da un lato, che la domanda di risarcimento del 25 febbraio 2008 non conteneva alcuna richiesta di risarcimento di un danno morale, e, dall’altro, che il reclamo del 10 settembre 2008 non conteneva neanch’esso una richiesta di risarcimento del danno morale subito dal ricorrente in persona, il Tribunale della funzione pubblica ha risposto nei termini seguenti ai punti da 82 a 91 della sentenza impugnata:

«82      A tal riguardo, va rammentato che, nel sistema dei mezzi di impugnazione previsto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, quando un ricorso è strettamente risarcitorio, nel senso che non contiene alcuna domanda diretta all’annullamento di un determinato atto, bensì è diretto esclusivamente al risarcimento di danni asseritamente causati da una serie di colpe o di omissioni che, in assenza di qualsiasi effetto giuridico, non possono essere qualificati come atti che arrecano pregiudizio, il procedimento amministrativo deve necessariamente, pena l’irricevibilità del ricorso ulteriore, iniziare con una domanda dell’interessato che invita l’APN a risarcire i danni lamentati e proseguire, eventualmente, con la presentazione di un reclamo nei confronti della decisione di rigetto della domanda (v., in particolare, sentenza del Tribunale di primo grado 13 luglio 1995, causa T‑44/93, Saby/Commissione, Racc.FP pagg. I‑A‑175 e II‑541, punto 31).

83      Peraltro, è giurisprudenza costante che le conclusioni presentate dinanzi al giudice dell’Unione devono avere il medesimo oggetto di quelle formulate nel reclamo e contenere soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo, atteso che tali censure possono, nella fase contenziosa, essere sviluppate mediante la deduzione di mezzi ed argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente (v., ad esempio, sentenza della Corte 23 aprile 2002, causa C‑62/01 P, Campogrande/Commissione, Racc. pag. I‑3793, punto 34).

84      Il Tribunale [della funzione pubblica] ha recentemente considerato che la nozione di “causa” doveva essere interpretata estensivamente (sentenza del Tribunale [della funzione pubblica] 1° luglio 2010, Mandt/Parlamento, F‑45/07, punto 119). Se è vero che tale orientamento giurisprudenziale è stato elaborato dal Tribunale [della funzione pubblica] a proposito di un ricorso di annullamento, ciò non esclude che esso sia applicabile in materia di risarcimento, a condizione di rispettare le specifiche caratteristiche di quest’ultimo contenzioso. Orbene, in materia strettamente risarcitoria, la nozione di “causa” non è definita con riferimento alle “contestazioni” ai sensi della giurisprudenza citata al punto precedente, bensì alle “voci di danni” fatte valere dal funzionario di cui trattasi nella sua domanda di risarcimento. Sono tali voci di danni che determinano l’oggetto del risarcimento richiesto dal funzionario e, di conseguenza, l’oggetto della domanda sulla quale deve pronunciarsi l’amministrazione.

85      Dalle considerazioni riportate ai tre punti precedenti emerge che le domande di risarcimento fondate sulle diverse voci di danni sono ricevibili dinanzi al Tribunale [della funzione pubblica] solo qualora siano state precedute, anzitutto, da una domanda, indirizzata all’amministrazione, avente il medesimo oggetto e fondata sulle medesime voci di danni, poi da un reclamo presentato avverso la decisione dell’amministrazione che statuisce, implicitamente o espressamente, su detta domanda.

86      Ciò non impedisce al funzionario interessato di adeguare l’importo delle pretese riportate nella sua domanda all’amministrazione, segnatamente qualora i suoi danni si aggravino ulteriormente o l’entità di tali danni possa essere conosciuta o valutata solo dopo la presentazione di detta domanda (v., in tal senso, sulla possibilità di quantificare un danno nella fase del ricorso, sentenza della Corte 23 settembre 2004, causa C‑150/03 P, Hectors/Parlamento, Racc. pag. I‑8691, punto 62), ma a condizione che quest’ultima riportasse già le voci dei danni in forza delle quali egli chiede il risarcimento.

87      Nel caso di specie, se da un lato il ricorrente cerca di ottenere il risarcimento delle conseguenze dannose degli stessi fatti menzionati nella sua domanda del 25 febbraio 2008, dall’altro le sue domande risarcitorie sono fondate sulla riparazione di diversi danni morali che sarebbero stati causati, oltre che allo stesso ricorrente, a suo figlio deceduto nonché ai suoi nipoti.

88      Orbene, è pacifico che nella domanda risarcitoria contenuta nella sua lettera del 25 febbraio 2008, il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei soli danni materiali e non ha affatto dedotto le voci di danno morale fatte valere dinanzi al Tribunale [della funzione pubblica].

89      È vero che, in seguito, con il suo reclamo il ricorrente ha chiesto non solo il risarcimento dei danni materiali, ma anche quello dei danni morali, il che ha consentito all’amministrazione di prendere posizione su tali voci di danni nella decisione di rigetto del reclamo, prima della proposizione del ricorso. Tuttavia, tale parte della decisione di rigetto del reclamo deve essere analizzata come la prima decisione adottata dall’amministrazione sulle dette voci di danno. Orbene, il ricorrente non ha presentato, come avrebbe dovuto fare, un reclamo nei confronti di quest’ultima decisione e non ha quindi rispettato il procedimento amministrativo in due fasi che condiziona la ricevibilità delle domande di risarcimento fondate su tali voci di danno.

90      Quanto all’argomentazione attinente alla sentenza della Corte 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/Commissione, sviluppata dal ricorrente durante la seconda udienza, essa non può essere accolta. Infatti, se è vero che la Corte ha ammesso, in tale sentenza, che un funzionario può presentare per la prima volta dinanzi al giudice domande di risarcimento, essa lo ha fatto perché la contestazione, esposta nel reclamo, della legittimità dell’atto che arrecava pregiudizio all’interessato poteva comportare una domanda di risarcimento del danno causato da tale atto. Orbene, la presente controversia ha carattere puramente risarcitorio e non si ricollega alla contestazione della legittimità di una decisione che arreca pregiudizio al ricorrente.

91      Di conseguenza, le domande dirette ad ottenere il risarcimento dei danni morali non possono che essere dichiarate irricevibili nel presente giudizio, senza che occorra esaminare le altre eccezioni di illegittimità sollevate in proposito».

8        Pronunciandosi nel merito, sul motivo fondato sugli inadempimenti colposi della Commissione dell’obbligo ad essa incombente di garantire la protezione del proprio funzionario, il Tribunale della funzione pubblica ha anzitutto dichiarato che la Commissione aveva commesso una colpa tale da far sorgere la sua responsabilità, in quanto la mancata attuazione di misure di protezione adeguate all’alloggio provvisorio della famiglia Missir Mamachi di Lusignano a Rabat aveva integrato un inadempimento all’obbligo ad essa incombente di garantire la sicurezza del suo funzionario e della sua famiglia inviati in un paese terzo.

9        Quanto al nesso di causalità fra tale colpa ed il danno patrimoniale fatto valere, il Tribunale della funzione pubblica lo ha ritenuto sussistente.

10      A questo punto del suo ragionamento, il Tribunale della funzione pubblica ha illustrato, al punto 191 della sentenza impugnata, che restava da determinare la parte di responsabilità dell’assassino nella realizzazione dei danni.

11      Prendendo in considerazione i due danni fatti valere dal ricorrente, ossia il duplice assassinio e la perdita di una possibilità di sopravvivenza, e il fatto che tale secondo danno aveva una portata meno ampia del primo, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto, al punto 197 della sentenza impugnata, che alla Commissione dovesse essere attribuita la responsabilità del 40% dei danni subiti.

12      Quanto alla portata del danno patrimoniale, il Tribunale della funzione pubblica, al punto 200 della sentenza impugnata, ha dichiarato che il danno materiale legato alla perdita di redditi che doveva essere preso considerazione nella presente controversia ammontava a EUR 3 milioni.

13      Dopo aver rammentato, al punto 201 della sentenza impugnata, che la Commissione era tenuta a risarcire il 40% di tale danno, ossia EUR 1,2 milioni, il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato, al punto 202 di detta sentenza, che le somme che la Commissione aveva già versato e che avrebbe continuato a versare agli aventi causa, al di là delle prestazioni normalmente previste dallo Statuto, erano di quasi EUR 1,4 milioni, importo che potrebbe giungere a circa EUR 2,4 milioni se le prestazioni di cui trattasi fossero versate fino al ventiseiesimo compleanno di ciascuno dei quattro figli. Il Tribunale della funzione pubblica ha pertanto constatato, al punto 203 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva già interamente risarcito il danno materiale di cui era responsabile.

14      In conclusione, sulla base di quanto precede, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, al punto 205 della sentenza impugnata, che il motivo del ricorso, pur fondato, non gli consentiva di accogliere le domande del ricorrente dirette ad ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti.

 Procedimento dinanzi al Tribunale

15      Con memoria pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2011, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione.

16      La Commissione ha depositato la memoria di risposta il 16 dicembre 2011.

17      La fase scritta è stata chiusa il 23 gennaio 2012.

18      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° febbraio 2012, il ricorrente ha presentato una domanda indicando i motivi per i quali chiedeva di essere sentito, in conformità dell’articolo 146 del regolamento di procedura del Tribunale.

19      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sezione delle impugnazioni) ha accolto tale domanda e ha aperto la fase orale, rilevando d’ufficio un motivo di ordine pubblico e invitando le parti, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, a rispondere per iscritto a determinati quesiti relativi a tale motivo. La Commissione ha ottemperato a tale invito entro il termine impartito.

20      A tal riguardo, il Tribunale ha anzitutto ricordato alle parti che, come aveva esposto al punto 57 del suo ricorso in primo grado, il ricorrente chiede il risarcimento di quattro danni distinti, vale a dire:

–        «il danno patrimoniale subito dagli eredi di Alessandro [Missir Mamachi di Lusignano], costituito dal mancato guadagno del funzionario assassinato che sarebbe stato destinato ai medesimi dal momento della sua morte fino a quello del suo presumibile pensionamento;

–        il danno morale subito da Alessandro [Missir Mamachi di Lusignano], costituito dall’ingiusta sofferenza fisica patita fra il momento dell’aggressione e quello della morte, nonché dalla sofferenza psichica derivante dalla consapevolezza della propria imminente fine, dalla coscienza dell’avvenuto assassinio dell’amata consorte e dal senso di terribile angoscia e preoccupazione per il destino dei quattro figli;

–        il danno non patrimoniale (morale ed esistenziale) subito dai figli del funzionario ucciso, costituito dall’ingiusto dolore e patimento per aver perso entrambi gli amati genitori, nonché dal tremendo e orribile trauma psicologico costituito dall’aver visto con i propri occhi i genitori morenti sulla scena del delitto, uno dei più orribili e tragici spettacoli cui un essere umano possa assistere nella propria vita;

–        il danno non patrimoniale (morale ed esistenziale) subito dal ricorrente in quanto padre della vittima, costituito dall’ingiusto dolore e patimento per aver perso il figlio in così tragiche circostanze».

21      Il Tribunale ha poi, in primo luogo, invitato le parti a pronunciarsi per iscritto sulla questione se il diritto al risarcimento del danno materiale subito dagli eredi di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano (come contemplato al primo trattino del punto 20, supra), da calcolarsi con riferimento alla parte dei redditi professionali di quest’ultimo, della quale essi potevano sperare di beneficiare se il padre fosse rimasto in vita, fosse stato trasmesso a detti eredi per devoluzione ereditaria, e fosse dunque stato fatto valere in giudizio dagli stessi nella loro qualità di eredi, al pari del risarcimento del danno morale subito da Alessandro Missir Mamachi di Lusignano stesso fra il momento della sua aggressione e quello della sua morte (come contemplato al secondo trattino del punto 20, supra), o se non si trattasse, piuttosto, di un diritto al risarcimento di un danno proprio dei medesimi, fatto valere in giudizio iure proprio, e che non era pertanto stato trasmesso loro per devoluzione ereditaria (come i danni contemplati al terzo e al quarto trattino del punto 20, supra).

22      Senza pregiudizio per la soluzione da dare a tale questione, ma in stretto rapporto con la medesima, il Tribunale, in secondo luogo, ha rilevato d’ufficio un motivo di ordine pubblico, fondato sull’incompetenza del Tribunale della funzione pubblica a conoscere della domanda di risarcimento dei danni presi in considerazione al primo, al terzo e al quarto trattino del punto 20, supra.

23      In particolare, il Tribunale ha rammentato alle parti la giurisprudenza costituita dall’ordinanza della Corte del 7 maggio 1980, Fournier/Commissione (da 114/79 a 117/79, Racc. pag. 1529), dalla sentenza della Corte dell’8 ottobre 1986, Leussink e a./Commissione (169/83 e 136/84, Racc. pag. 2801), dalle conclusioni dell’avvocato generale Sir Gordon Slynn in relazione a detta sentenza (Racc. pagg. 2818-2819), nonché dalla sentenza del Tribunale del 3 marzo 2004, Vainker/Parlamento (T‑48/01, Racc. FP pagg. I‑A-51 e II‑197).

24      Il Tribunale ha ritenuto che, alla luce di tali considerazioni, si ponesse la questione se dal ristretto ambito giuridico delimitato dagli articoli 268 TFUE e 270 TFUE, dall’articolo 1 dell’allegato I dello statuto della Corte di giustizia, e dagli articoli 90 e 91 dello Statuto, non risulti che i familiari di un funzionario siano necessariamente tenuti a presentare due ricorsi, uno dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, l’altro dinanzi al Tribunale, a seconda se essi subentrino nei diritti del funzionario di cui trattasi o se chiedano il risarcimento di un danno, materiale o morale, personale.

25      Infine, il Tribunale ha invitato le parti a pronunciarsi sulle conseguenze che avrebbero dovuto essere eventualmente tratte, ai fini della presente impugnazione e in risposta al motivo di ordine pubblico rilevato d’ufficio al punto 22 supra, qualora avesse dovuto essere accolta la seconda parte dell’alternativa menzionata al punto 21 supra, e qualora, inoltre, la questione sollevata al punto 24 supra avesse dovuto essere risolta affermativamente.

26      All’udienza del 12 dicembre 2013 le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale.

 Conclusioni delle parti

27      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        condannare la Commissione alla corresponsione, in favore degli aventi causa di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, della somma di EUR 3 975 329 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito;

–        previa declaratoria di ricevibilità della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, condannare la Commissione a versare:

–        agli aventi causa di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, da un lato, la somma di EUR 250 000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla vittima prima della sua morte, e, dall’altro, la somma di EUR 1 276 512 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da essi subito in quanto figli della vittima e testimoni del suo tragico assassinio;

–        al ricorrente, la somma di EUR 212 752 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dallo stesso in quanto padre della vittima;

–        condannare la Commissione alla corresponsione degli interessi compensatori e degli interessi di mora nel frattempo maturati;

–        condannare la Commissione alle spese.

28      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali;

–        in ogni caso, respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e/o infondata;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 Sull’impugnazione

 Sulla competenza del Tribunale della funzione pubblica per conoscere del ricorso in primo grado

 Osservazioni delle parti in risposta alla misura di organizzazione del procedimento

29      Nelle sue osservazioni scritte, depositate nella cancelleria il 10 settembre 2013, la Commissione inizia con il far valere, in risposta al primo quesito del Tribunale (v. punto 21 supra), che il diritto al risarcimento del danno materiale subito dagli eredi di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano è un diritto iure proprio, che essi traggono direttamente, in particolare, dall’articolo 73, paragrafo 2, lettera a) e dagli articoli 76 e 80 dello Statuto.

30      In risposta al motivo d’ordine pubblico rilevato d’ufficio (v. punto 22, supra), la Commissione fa poi valere che tutte le controversie che scaturiscono da un’asserita omissione di un’istituzione nei confronti di uno dei suoi funzionari, nell’ambito del rapporto di lavoro disciplinato in via esclusiva dallo Statuto, sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale della funzione pubblica in virtù dell’articolo 270 TFUE.

31      A tal riguardo, la Commissione sostiene, in primo luogo, che, in caso di decesso di un funzionario, l’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto sostituisce la relazione sinallagmatica tra tale funzionario e la sua istituzione, interrotta dal decesso conformemente all’articolo 47, lettera g), dello Statuto, con quella statutaria dell’istituzione di cui trattasi con le persone menzionate in tale disposizione, tra cui gli aventi causa.

32      La Commissione sostiene, in secondo luogo, che la competenza del Tribunale della funzione pubblica è giustificata dal fatto che è in questione l’eventuale comportamento lesivo ed omissivo dell’istituzione nei confronti del suo funzionario o ex funzionario.

33      La Commissione osserva, al riguardo, che è pacifica la competenza del Tribunale della funzione pubblica a statuire su tutte le controversie relative all’applicazione degli articoli 73, 76 e 80 dello Statuto. Soltanto qualora le prestazioni del regime statutario non siano sufficienti a garantire la piena riparazione del danno subìto, gli aventi causa potrebbero chiedere un risarcimento diverso, il quale potrebbe essere solo complementare a quello già ottenuto in forza dell’articolo 73 dello Statuto e non potrebbe sovrapporsi al primo (sentenze della Corte Leussink/Commissione, cit., punto 13, nonché del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione, C‑257/98 P, Racc. pag. I‑5251, punti 21 e 22). Il Tribunale della funzione pubblica sarebbe competente a pronunciarsi anche su tale eventuale risarcimento complementare, tanto più qualora i danni siano causati dallo stesso comportamento omissivo dell’istituzione nei confronti del funzionario in questione.

34      La tesi della Commissione sarebbe altresì giustificata tanto dalla necessità di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda la determinazione del giudice competente quanto dall’interesse dell’economia processuale, il quale esige che sia competente un solo giudice (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 27 maggio 2004, IAMA Consulting/Commissione, C‑517/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 17).

35      Quanto alla giurisprudenza invocata dal Tribunale e citata al punto 23 supra, essa non sarebbe pertinente nella specie, in quanto, nelle cause in relazione alle quali è stata elaborata, il funzionario era in vita. In un caso del genere, infatti, l’articolo 73, paragrafo 2, lettere b) e c), dello Statuto riconoscerebbe un diritto al risarcimento soltanto al funzionario invalido, e non ai suoi aventi causa. Per contro, gli aventi causa di un funzionario deceduto sarebbero espressamente contemplati dall’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto, il quale conferirebbe loro un diritto proprio.

36      Qualora il Tribunale dovesse considerare che il Tribunale della funzione pubblica non era competente a statuire sulle domande di risarcimento del danno fatto valere iure proprio dagli aventi causa di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, la Commissione sostiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata, salvo nella parte in cui essa si pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno morale di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano. Poiché quest’ultima domanda era stata dichiarata irricevibile – correttamente secondo la Commissione – per violazione del procedimento precontenzioso previsto dagli articoli 90 e 91 dello Statuto, la sentenza impugnata dovrebbe essere confermata sul punto.

37      Per il resto, la Commissione ritiene che il Tribunale, quale giudice dell’impugnazione, non potrebbe continuare a trattare la causa nel merito. A suo avviso, il Tribunale dovrebbe pertanto essere nuovamente adito mediante un ricorso ordinario di primo grado, e ad esso spetterebbe dunque decidere sulla sorte sia di tale nuovo ricorso sia del ricorso nella causa parallela T‑494/11.

38      Il ricorrente non ha risposto per iscritto alle questioni del Tribunale nel termine assegnato. In udienza esso si è rimesso, al riguardo, al giudizio del Tribunale.

 Giudizio del Tribunale

39      In via preliminare, occorre determinare quali siano i diversi tipi di danno di cui il ricorrente chiede il risarcimento, nonché in che qualità esso agisce rispetto a ciascuno di essi.

40      A tal riguardo, il Tribunale rileva che, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri in materia di responsabilità extracontrattuale, la maggior parte dei regimi distinguono, in caso di decesso della vittima in circostanze come quelle del caso di specie, almeno tre tipi di danno che dovranno essere risarciti, in generale, dal responsabile o dai responsabili e che corrispondono sostanzialmente alla seguente tipologia:

–        il danno morale, talvolta definito «ex haerede», subito dalla vittima stessa, in seguito alla sofferenza morale che ha preceduto il suo decesso, qualora si dimostri che essa ne è stata cosciente;

–        il danno materiale subito dai familiari della vittima, e che dipende dai redditi che essi ricevevano dal defunto; nel caso dei figli, si tratta spesso di un importo capitalizzato, determinato in funzione della maggiore età o della fine probabile degli studi;

–        il danno morale subito dai familiari della vittima, in ragione dell’esistenza di un legame affettivo particolare con la vittima.

41      Nel suo ricorso in primo grado nella causa F‑50/09, che ha condotto alla presente impugnazione, lo stesso ricorrente si è conformato a tale tipologia nella sua sistematizzazione dei diversi danni fatti valere. Infatti, tra i quattro capi di danno citati al punto 3, primo e secondo trattino, supra, il primo corrisponde al danno materiale personalmente subito dai figli di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, il secondo corrisponde al danno morale cosiddetto «ex haerede» subito da Alessandro Missir Mamachi di Lusignano prima del suo decesso fatto valere a titolo successorio, il terzo corrisponde al danno morale personale subito dai figli di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano ed il quarto corrisponde al danno morale personale subito dal ricorrente in quanto padre di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano.

42      Ai fini della presente sentenza, il Tribunale si baserà quindi sui due presupposti seguenti:

–        il danno morale ex haerede, vale a dire quello subito da Alessandro Missir Mamachi di Lusignano prima del suo decesso, è fatto valere dai suoi aventi causa in tale qualità, e non in nome proprio, atteso che il diritto al risarcimento è stato loro trasmesso per devoluzione ereditaria, conformemente alle disposizioni del diritto nazionale applicabile relative alla successione;

–        gli altri tre tipi di danno di cui si chiede il risarcimento nella presente causa, vale a dire i danni materiali e morali dei figli ed il danno morale del padre di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, sono fatti valere dal ricorrente e dai suoi nipoti in nome proprio, indipendentemente dalla loro qualità di aventi causa.

43      È alla luce di tali due presupposti che occorre esaminare i problemi di competenza sollevati dal presente motivo.

44      Per quanto riguarda la determinazione delle regole di competenza applicabili alla fattispecie, il Tribunale ricorda che, in forza dell’articolo 256, paragrafo l, TFUE, esso è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui, segnatamente, agli articoli 268 TFUE e 270 TFUE, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell’articolo 257 TFUE e di quelli che lo statuto della Corte di giustizia riserva alla Corte.

45      Poiché l’articolo 1 dell’allegato I dello statuto della Corte di giustizia, aggiunto al suddetto Statuto con la decisione 2004/752/CE, Euratom del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), ha riconosciuto al Tribunale della funzione pubblica, in applicazione dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, la competenza per pronunciarsi in primo grado sui ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 270 TFUE, relativi a qualsiasi controversia tra l’Unione ed i suoi agenti nei limiti ed alle condizioni determinati dallo Statuto o derivanti dal regime applicabile a questi ultimi, il Tribunale non è più competente per pronunciarsi in primo grado sui riscorsi per risarcimento proposti ai sensi dell’articolo 270 TFUE (ordinanza del Tribunale dell’8 luglio 2009, Thoss/Corte dei conti, T‑545/08, non pubblicata nella Raccolta, punto 26). Viceversa, il Tribunale della funzione pubblica è competente solo laddove sia investito di un ricorso validamente proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE.

46      Il sistema giuridico dell’Unione, come fissato dal Trattato FUE, dallo statuto della Corte di giustizia e dalle decisioni del Consiglio relative al Tribunale e al Tribunale della funzione pubblica, comporta pertanto una delimitazione precisa delle rispettive competenze del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica, cosicché la competenza di una di queste due giurisdizioni a statuire in primo grado su un ricorso esclude necessariamente l’altra.

47      Allo stato attuale del diritto dell’Unione, tale delimitazione è incentrata sullo statuto personale del ricorrente e sull’origine della controversia, conformemente alla giurisprudenza costante secondo la quale una controversia tra un funzionario e l’istituzione presso cui presta o prestava servizio e vertente sul risarcimento di un danno, allorché trovi origine nel rapporto di impiego che vincola o vincolava l’interessato all’istituzione, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 270 TFUE (già articolo 236 CE) e degli articoli 90 e 91 dello Statuto e si situa, di conseguenza, al di fuori dell’ambito di applicazione degli articoli 268 TFUE (già articolo 235 CE) e 340 TFUE (già articolo 288 CE), i quali disciplinano il regime generale della responsabilità extracontrattuale dell’Unione (sentenze della Corte del 22 ottobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commissione, 9/75, Racc. pag. 1171, punto 7; del 17 febbraio 1977, Reinarz/Commissione e Consiglio, 48/76, Racc. pag. 291, punto 10; del 4 luglio 1985, Allo e a./Commissione, 176/83, Racc. pag. 2155, punto 18, e ordinanza della Corte del 10 giugno 1987, Pomar/Commissione, 317/85, Racc. pag. 2467, punto 7; sentenza del Tribunale del 14 ottobre 2004, Polinsky/Corte di giustizia, T‑1/02, non pubblicata nella Raccolta, punto 47).

48      Ciò detto, la giurisprudenza citata non consente di determinare se i familiari di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano avrebbero dovuto proporre la loro domanda di risarcimento del danno personale, tanto materiale quanto morale, che essi ritengono di aver subito, dinanzi al Tribunale o dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, infatti, tale giurisprudenza riguarda specificamente soltanto il caso di una controversia i) tra un funzionario o un ex funzionario e l’istituzione presso cui presta o prestava servizio e ii) che trovi origine nel rapporto di impiego che li vincola o li vincolava, e, pertanto, essa è applicabile solo parzialmente al caso di una controversia che trova, certamente, la propria origine nel rapporto di impiego, ma che non oppone un funzionario o un ex funzionario, bensì un familiare prossimo, membro della famiglia di quest’ultimo o che subentra nei suoi diritti, all’istituzione presso cui tale funzionario presta o prestava servizio.

49      Se tale terzo subentra nei diritti del funzionario o dell’ex funzionario in questione e agisce quindi in qualità di avente causa di quest’ultimo, chiedendo in tale qualità, per farne beneficiare la massa ereditaria, il risarcimento di un danno proprio al funzionario stesso, una siffatta trasposizione si impone, atteso che la controversia, malgrado la devoluzione ereditaria, resta una controversia tra un funzionario e l’istituzione presso cui prestava servizio, che trova la propria origine nel rapporto di impiego che li vincolava.

50      Nel caso di specie, tale considerazione vale per quanto riguarda il secondo capo di danno fatto valere dal ricorrente, come citato al punto 20 supra, ossia il danno morale ex haerede, subito da Alessandro Missir Mamachi di Lusignano tra il momento della sua aggressione e quello del suo decesso. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica ha giustamente rilevato, all’ultima frase del punto 116 della sentenza impugnata, che la giurisprudenza citata al punto 47 supra, era applicabile ad una controversia tra gli aventi causa di un funzionario deceduto o i loro legali rappresentanti e l’istituzione presso cui prestava servizio detto funzionario.

51      Al contrario, se il suddetto terzo agisce al fine di ottenere il risarcimento di un danno, materiale o morale che sia, che gli è personale, una siffatta applicazione della giurisprudenza in questione non è giustificata né dal contenuto di quest’ultima, né dalle considerazioni di principio che l’hanno ispirata. Anche ammettendo che una siffatta controversia trovi la propria origine nel rapporto di impiego tra il funzionario di cui trattasi e l’istituzione, manca comunque la condizione soggettiva personale, legata allo statuto di funzionario titolare dei diritti in questione, ed il Tribunale della funzione pubblica è quindi, in linea di principio, incompetente ratione personae per conoscerne ai sensi dell’articolo 270 TFUE e degli articoli 90 e 91 dello Statuto.

52      Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2010, Commissione/Petrilli (T‑143/09 P), conferma tale analisi e ne espone la ragion d’essere. Al punto 46 di tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato che il contenzioso in materia di funzione pubblica ai sensi dell’articolo 236 CE (divenuto articolo 270 TFUE) e degli articoli 90 e 91 dello Statuto, compreso quello diretto al risarcimento di un danno causato ad un funzionario o ad un agente, obbedisce a regole particolari e speciali rispetto a quelle derivanti dai principi generali che disciplinano la responsabilità extracontrattuale dell’Unione nell’ambito dell’articolo 235 CE (divenuto articolo 268 TFUE) e dell’articolo 288 CE (divenuto articolo 340 TFUE). Secondo il Tribunale, infatti, quando agisce in qualità di datore di lavoro, l’Unione è soggetta ad una maggiore responsabilità, che si manifesta con l’obbligo di risarcire i danni causati al suo personale con qualsiasi atto illecito commesso in tale qualità mentre, secondo il diritto comune, essa è tenuta a risarcire soltanto i danni causati da una violazione «sufficientemente caratterizzata» di una norma giuridica (giurisprudenza costante fin dalla sentenza della Corte del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P, Racc. pag. I‑5291).

53      Orbene, proprio tali considerazioni, riguardanti il regime particolare e speciale della maggiore responsabilità dell’Unione nei confronti del suo personale, giustificato segnatamente dal rapporto di impiego, con i suoi diritti ed obblighi specifici, come il dovere di sollecitudine, e dal rapporto di fiducia che deve esistere tra le istituzioni ed i loro funzionari, nell’interesse generale, non sussistono nel caso di terzi non funzionari. Anche qualora si tratti di familiari prossimi di un funzionario, e salvo le prestazioni sociali come quelle previste all’articolo 76 dello Statuto, la giurisprudenza non riconosce l’esistenza di un dovere di sollecitudine delle istituzioni nei confronti di questi ultimi (sentenza Leussink e a./Commissione, cit., punti da 21 a 23).

54      Tale orientamento giurisprudenziale è peraltro confermato dalle decisioni citate al punto 23, supra.

55      Infatti, nell’ordinanza Fournier/Commissione, citata, la Corte ha convalidato, in linea di principio, quanto meno implicitamente, il fatto che i familiari di un funzionario che agiscono «per proprio conto» e chiedono il risarcimento di un danno subito «personalmente», devono ricorrere ai sensi dell’articolo 178 CEE (divenuto articolo 268 TFUE) e non ai sensi dell’articolo 179 CEE (divenuto articolo 270 TFUE).

56      La Corte ha confermato tale scelta nella sentenza Leussink e a./Commissione, cit., in un contesto in cui i ricorrenti avevano espressamente fondato il loro ricorso di indennizzo su una base giuridica diversa a seconda che fossero o meno funzionari, vale a dire l’articolo 179 CEE per il sig. Leussink e gli articoli 178 CEE e 215, secondo comma, CEE, per sua moglie ed i suoi figli.

57      Nelle conclusioni della causa Leussink e a./Commissione, cit., l’avvocato generale Sir Gordon Slynn ha riconosciuto che il ricorso della famiglia era stato giustamente basato sugli articoli 178 CEE e 215 CEE, poiché esso riguardava i danni autonomi subiti da quest’ultima e non una controversia tra un funzionario e la sua istituzione.

58      Senza pronunciarsi formalmente su tale questione, la Corte ha tuttavia implicitamente convalidato la scelta del ricorso ex articolo 178 CEE piuttosto che quello ex articolo 179 CEE, per quanto riguarda la famiglia del funzionario, al punto 25 della sentenza Leussink e a./Commissione, cit., sebbene essa considerasse che la controversia trovava «origine dal rapporto tra il dipendente e l’istituzione». Inoltre, la Corte ha espressamente fondato la sua decisione relativa alle spese sull’articolo 69 del suo regolamento di procedura, ovvero la disposizione applicabile ai ricorsi di singoli che non sono funzionari.

59      Infine, con la sentenza Vainker/Parlamento, cit., il Tribunale ha respinto il ricorso della sig.ra Vainker, in quanto infondato, basandosi sul precedente della sentenza Leussink e a./Commissione, cit., e convalidando implicitamente la scelta dell’articolo 235 CE come base giuridica adeguata di tale ricorso.

60      Occorre peraltro respingere l’argomentazione della Commissione fondata, sostanzialmente, sull’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto.

61      Certo, la possibilità, o addirittura l’obbligo, per gli aventi causa di un funzionario deceduto, di proporre un ricorso sulla base dell’articolo 270 TFUE e degli articoli 90 e 91 dello Statuto, al fine di vedersi riconoscere il beneficio delle prestazioni previste all’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto, è già stato ammesso dal giudice dell’Unione, quanto meno implicitamente (sentenza del Tribunale del 9 gennaio 1996, Bitha/Commissione, T‑23/95, Racc.FP pagg. I‑A‑13 e II‑45; sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 20 gennaio 2009, Klein/Commissione, F‑32/08, Racc.FP pagg. I‑A‑1‑5 e II‑A‑1‑13; v. anche, in tal senso e per analogia, ordinanza del Tribunale del 19 giugno 2001, Hotzel‑Wagenknecht/Commissione, T‑145/00, non pubblicata nella Raccolta, punto 17).

62      Tuttavia, in primo luogo, tale argomentazione vale solo per gli aventi causa specificamente menzionati all’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto, vale a dire il coniuge e i figli o, in mancanza di questi, gli altri discendenti o, in mancanza di questi, gli ascendenti o infine, in mancanza di questi, l’istituzione stessa. Pertanto, nel caso di specie, anche supponendo che l’argomentazione della Commissione sia applicabile al caso dei quattro figli di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, essa non lo è al caso del ricorrente stesso, Livio Missir Mamachi di Lusignano, non avendo quest’ultimo la qualità di avente causa ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto, in presenza dei figli. Essa non è applicabile neanche al caso della madre, del fratello e della sorella di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, ricorrenti nella causa parallela T‑494/11.

63      In secondo luogo, tale argomentazione equivale a subordinare l’attuazione processuale del diritto comune della responsabilità extracontrattuale dell’Unione a quella del diritto particolare della sicurezza sociale dei funzionari come previsto dallo Statuto. Orbene, non esistono ragioni valide per le quali la competenza di eccezione del Tribunale della funzione pubblica, nei confronti dei funzionari, debba così prevalere sulla competenza generale del Tribunale per conoscere di qualsiasi controversia vertente sulla responsabilità dell’Unione.

64      In terzo luogo, infine, anche per quanto riguarda i quattro figli di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, il problema di cui si discute nel caso di specie non è l’obbligo della Commissione di corrispondere le prestazioni statutarie garantite, che d’altronde sono già state versate agli interessati, bensì il suo eventuale obbligo di risarcire l’integralità dei danni materiale e morale fatti valere. Il Tribunale rammenta, a tal riguardo, che il ricorrente sostiene specificamente, nell’ambito del suo terzo motivo di impugnazione, che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto prendendo in considerazione, ai fini del risarcimento di tali danni, le suddette prestazioni statutarie riconosciute ai figli di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano. In tali circostanze non sembra possibile fondare una regola di competenza del Tribunale della funzione pubblica sulla disposizione dell’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto, sebbene si faccia valere proprio che il suddetto articolo non costituisce il fondamento del ricorso proposto in nome dei quattro figli di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano.

65      Discende dall’insieme delle considerazioni precedenti che, in circostanze come quelle del caso di specie, il solo contesto giuridico delimitato dagli articoli 268 TFUE e 270 TFUE, dall’articolo 1 dell’allegato I dello statuto della Corte di giustizia e dagli articoli 90 e 91 dello Statuto, impone di concludere che i familiari di un funzionario deceduto sono necessariamente tenuti a proporre due ricorsi, uno dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, l’altro dinanzi al Tribunale, a seconda che essi subentrino nei diritti del funzionario in questione o che essi chiedano il risarcimento di un loro danno personale, che sia materiale o morale.

66      Da quanto precede discende altresì che tali due ricorsi per risarcimento sono subordinati a diversi presupposti di merito, conformemente alla distinzione effettuata dal Tribunale nella sentenza Commissione/Petrilli, cit., e ricordata ai punti 52 e 53, supra.

67      Discende inoltre da quanto precede che, allorché i familiari in questione ricorrono per risarcimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, essi sono soggetti ai termini e a agli altri vincoli procedurali, come la regola di concordanza tra il previo reclamo amministrativo ed il ricorso, fissati dagli articoli 90 e 91 dello Statuto (v., in tal senso, sentenza della Corte del 1° aprile 1987, Dufay/Parlamento, 257/85, Racc. pag. 1561, punto 21), mentre sono soggetti al solo termine di prescrizione di cinque anni previsto all’articolo 46, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del suddetto statuto, allorché agiscono dinanzi al Tribunale.

68      Un siffatto sdoppiamento del procedimento sarebbe insoddisfacente sotto diversi profili, tanto per le parti interessate quanto per i giudici dell’Unione. La duplicità dei ricorsi derivante da un’applicazione rigorosa della regola enunciata al punto 65 supra sarebbe infatti fonte di gravi inconvenienti, come l’aggravamento dei procedimenti e dei loro costi per le parti, lo spreco delle risorse limitate dei giudici dell’Unione e, soprattutto, il rischio, incompatibile con il principio della certezza del diritto, di decisioni giudiziarie contraddittorie pronunciate nell’ambito di una stessa controversia.

69      In circostanze siffatte, secondo principi ampiamente riconosciuti nei sistemi processuali degli Stati membri, devono esistere meccanismi - previsti dalla legge, ovvero di origine giurisprudenziale - di prevenzione o di regolamento dei conflitti di competenza tra giudici che siano stati aditi in via concorrente o che possano esserlo, come le estensioni, le proroghe o le declinatorie di competenza, il riconoscimento di un potere di avocazione a favore del giudice superiore, la precedenza assegnata al giudice adito per primo o l’applicazione dell’adagio accessorium sequitur principale (v., in tal senso, sentenza della Corte del 15 gennaio 1987, Shenavai, 266/85, Racc. pag. 239, punto 19).

70      Analogamente, nell’ordinamento dell’Unione, la Corte si è già discostata dal rigoroso contesto procedurale previsto dai testi vigenti, per derogare in via giurisprudenziale a regole di competenza o di procedura pur di ordine pubblico, ispirandosi essenzialmente a considerazioni legate all’economia processuale ed alla buona amministrazione della giustizia.

71      Infatti, per quanto riguarda le regole di competenza, nell’ordinanza IAMA Consulting/Commissione, cit., la Corte, respingendo l’approccio del Tribunale, il quale si era attenuto al rigoroso contesto delle disposizioni combinate dell’articolo 225, paragrafo 1, CE e dell’articolo 51 dello statuto della Corte, ha applicato una regola di origine giurisprudenziale, in quanto tale soluzione era fondata «sull’interesse dell’economia processuale e sulla priorità riconosciuta al giudice adito per primo, considerazioni che sono altresì comunemente riconosciute nei sistemi procedurali degli Stati membri» (punto 17 dell’ordinanza).

72      Quanto alle regole di procedura, sebbene, secondo il sistema degli articoli 90 e 91 dello Statuto, qualsiasi ricorso debba essere preceduto da un procedimento precontenzioso regolarmente svolto, e quindi da un previo reclamo amministrativo, la Corte ha derogato in via giurisprudenziale a tale regola, per consentire il ricorso diretto al giudice dell’Unione, per quanto riguarda un gruppo piuttosto ampio di decisioni, come quelle delle commissioni di concorso o dei rapporti informativi, rispetto alle quali l’APN non dispone di alcun margine discrezionale nell’ambito di un reclamo siffatto (v., segnatamente, per quanto riguarda le decisioni delle commissioni di concorso, sentenze della Corte del 14 giugno 1972, Marcato/Commissione, 44/71, Racc. pag. 427, e del 7 maggio 1986, Rihoux e a./Commissione, 52/85, Racc. pag. 1555, 1567, e, per quanto riguarda i rapporti informativi, sentenze della Corte del 3 luglio 1980, Grassi/Consiglio, 6/79 e 97/79, Racc. pag. 2141, e del 15 marzo 1989, Bevan/Commissione, 140/87, Racc. pag. 701). Tale giurisprudenza è stata motivata con la circostanza che un reclamo rivolto contro una decisione di una commissione di concorso o contro un rapporto informativo «non ha alcun senso», in quanto l’istituzione in questione non ha il potere di annullare o di modificare le decisioni di una commissione di concorso o la valutazione dei compilatori. Di conseguenza, «un’interpretazione eccessivamente restrittiva dell’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto condurrebbe unicamente a prolungare, senza alcuna utilità, la procedura» (sentenza della Corte del 16 marzo 1978, Ritter von Wüllerstorff und Urbair/Commissione, 7/77, Racc. pag. 769).

73      Alla luce di tali precedenti, e in presenza di ragioni imperative riguardanti la certezza del diritto, la buona amministrazione della giustizia, l’economia processuale e la prevenzione delle decisioni giudiziarie contraddittorie, occorre considerare che, in circostanze come quelle del caso di specie, in cui gli aventi causa di un funzionario o di un agente deceduto chiedano il risarcimento di diversi danni causati da un medesimo atto, tanto in qualità di aventi causa quanto a proprio nome e iure proprio, gli stessi sono legittimati a riunire tali domande proponendo un solo ricorso.

74      Tale ricorso unico deve essere proposto dinanzi al Tribunale, il quale non solo rappresenta il giudice «generalista» o «di diritto comune», e dispone a tale titolo della «piena giurisdizione», al contrario del Tribunale della funzione pubblica, che rappresenta il giudice specializzato, ma anche il giudice di rango superiore, al quale è «affiancato» il Tribunale della funzione pubblica, secondo la formula dell’articolo 257 TFUE. Si deve rilevare, a tal riguardo, che quando due giudici di rango diverso sono investiti di cause aventi il medesimo oggetto, è generalmente il giudice superiore ad essere competente per risolvere l’intera controversia. Infatti, nell’ordinamento dell’Unione, l’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato I dello statuto della Corte dispone che, quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano il medesimo oggetto, il Tribunale della funzione pubblica declina la propria competenza affinché il Tribunale statuisca su tali cause. Una soluzione analoga è prevista dall’articolo 54, terzo comma, dello statuto della Corte, quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d’interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto.

75      In tale contesto, occorre ancora rilevare che se, in circostanze come quelle del caso di specie, i familiari del funzionario deceduto fossero tenuti a proporre due ricorsi, ciò comporterebbe che il Tribunale e il Tribunale della funzione pubblica si troverebbero simultaneamente investiti di cause aventi lo stesso oggetto, vale a dire, in sostanza, domande di risarcimento del danno derivante dalla morte del funzionario in questione, la cui responsabilità sarebbe in ipotesi imputata ad una stessa colpa dell’istituzione convenuta. Orbene, in siffatte circostanze, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato I dello statuto della Corte, il Tribunale della funzione pubblica dovrebbe immediatamente declinare la propria competenza affinché il Tribunale statuisca su tali cause.

76      Infatti, l’affermazione, in circostanze siffatte, di una regola di proroga di competenza a favore del Tribunale, risulta anche essere il corollario della regola dell’articolo 8, paragrafo 3, dell’allegato I dello statuto della Corte. Non avrebbe alcun senso, in tali circostanze, obbligare gli interessati ad adire il Tribunale della funzione pubblica, e un’interpretazione eccessivamente restrittiva dell’ambito di competenze delimitato dagli articoli 268 TFUE e 270 TFUE, dall’articolo 1 dell’allegato I dello statuto della Corte e dagli articoli 90 e 91 dello Statuto condurrebbe soltanto a protrarre il procedimento, senza alcuna utilità (v., in tal senso e per analogia, la giurisprudenza della Corte citata al punto 72 supra).

77      Nel caso specifico in esame, discende dall’insieme delle considerazioni precedenti che il Tribunale della funzione pubblica era incompetente ab initio per statuire sul presente ricorso, salvo per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno morale ex haerede subito da Alessandro Missir Mamachi di Lusignano prima del suo decesso.

78      In applicazione della regola di rigorosa ripartizione delle competenze tra due giudici in questione, come enunciata al punto 65 supra, occorre quindi constatare d’ufficio l’incompetenza del Tribunale della funzione pubblica a statuire sulla domanda di risarcimento del danno personale, tanto materiale quanto morale, del ricorrente in persona e degli aventi causa di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, ed annullare, entro tali limiti, la sentenza impugnata.

79      Le conseguenze di tale annullamento saranno esaminate infra, ai punti 102 e 103.

80      Occorre, per il resto, proseguire l’esame dell’impugnazione, alla luce dei motivi del ricorrente, nei soli limiti in cui il Tribunale della funzione pubblica era competente per statuire sulla domanda di cui era investito, vale a dire per la parte in cui esso si è pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno morale ex haerede subito da Alessandro Missir Mamachi di Lusignano prima del suo decesso.

 Sul primo motivo, attinente all’errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica allorché ha respinto, in quanto irricevibile, la domanda di risarcimento del danno morale ex haerede subito da Alessandro Missir Mamachi di Lusignano prima del suo decesso

81      Il primo motivo si divide in tre parti. Tuttavia, atteso che la seconda parte di tale motivo riguarda il rigetto della domanda di risarcimento del danno morale subito dal ricorrente in persona, essa non formerà oggetto di un esame più ampio, considerato l’annullamento di tale parte della sentenza impugnata, già pronunciato nell’ambito dell’esame del motivo di ordine pubblico rilevato d’ufficio.

82      Con la prima parte del motivo, inteso in particolare al rigetto per irricevibilità della domanda di risarcimento del danno morale subito dal funzionario assassinato prima del suo decesso (danno morale ex haerede), il ricorrente sostiene che la regola processuale della concordanza, applicabile ai ricorsi in materia di funzione pubblica, esige identità di causa e oggetto fra il reclamo amministrativo e il ricorso, e non, come avrebbe erroneamente dichiarato il Tribunale della funzione pubblica, fra la domanda e il reclamo. Esso fa valere segnatamente, in tal senso, la sentenza della Corte del 1° luglio 1976, Sergy/Commissione (58/75, Racc. pag. 1139). Orbene, nella specie, il reclamo del 10 settembre 2008 avrebbe certamente contenuto una domanda intesa al risarcimento del danno morale subito prima del suo decesso dal funzionario assassinato e dai suoi aventi causa.

83      Con la terza parte del motivo, il ricorrente fa inoltre valere che la regola della concordanza, come applicata dal Tribunale della funzione pubblica, limita il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

84      La Commissione risponde che il Tribunale della funzione pubblica non ha commesso alcun errore di diritto a tal riguardo e che il rispetto del procedimento precontenzioso non viola il principio di tutela giurisdizionale effettiva, il quale può soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale e non costituiscano un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (sentenza della Corte del 18 marzo 2010, Alassini e a., da C‑317/08 a C‑320/08, Racc. pag. I‑2213, punti 63 e seguenti).

85      A tal riguardo, il Tribunale considera che il Tribunale della funzione pubblica ha violato, ai punti da 84 a 86 della sentenza impugnata, le regole ed i vincoli procedurali derivanti dagli articoli 90 e 91 dello Statuto, nell’ambito di un ricorso di funzionario a carattere strettamente risarcitorio.

86      È vero che, al punto 82 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato, a giusto titolo, la giurisprudenza secondo la quale, nel sistema dei mezzi di impugnazione previsto dagli articoli 90 e 91 dello Statuto, quando, come nel caso di specie, un ricorso è strettamente risarcitorio, nel senso che non contiene alcuna domanda diretta all’annullamento di un determinato atto, bensì è diretto esclusivamente al risarcimento di danni asseritamente causati da una serie di colpe o di omissioni che, in assenza di qualsiasi effetto giuridico, non possono essere qualificate come atti che arrecano pregiudizio, il procedimento amministrativo deve necessariamente, pena l’irricevibilità del ricorso ulteriore, iniziare con una domanda dell’interessato che invita l’APN a risarcire i danni lamentati e proseguire, eventualmente, con la presentazione di un reclamo nei confronti della decisione di rigetto della domanda (v. sentenze del Tribunale Saby/Commissione, cit., punto 31, e del 13 dicembre 2012, A/Commissione, T‑595/11 P, punti 111 e 118, e la giurisprudenza citata).

87      Al punto 83 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato, altrettanto giustamente, la giurisprudenza costante secondo la quale le conclusioni presentate dinanzi al giudice dell’Unione devono avere il medesimo oggetto di quelle formulate nel reclamo e contenere soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo, atteso che tali censure possono, nella fase contenziosa, essere sviluppate mediante la deduzione di mezzi ed argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente (v. sentenza della Corte del 23 aprile 2002, Campogrande/Commissione, C‑62/01 P, Racc. pag. I‑3793, punto 34, e la giurisprudenza citata).

88      Tuttavia, al punto 84 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha sviluppato tale giurisprudenza aggiungendo che, in materia strettamente risarcitoria, la nozione di «causa» non è definita con riferimento alle «contestazioni» ai sensi della giurisprudenza citata al punto precedente, bensì alle «voci di danni» fatte valere dal funzionario di cui trattasi nella sua domanda di risarcimento e che sono tali voci di danni che determinano l’oggetto del risarcimento richiesto dal funzionario e, di conseguenza, l’oggetto della domanda sulla quale deve pronunciarsi l’amministrazione.

89      Al punto 85 della sentenza impugnata, le Tribunale della funzione pubblica ha dedotto dalle considerazioni riportate ai punti da 86 a 88 supra, che le domande di risarcimento fondate sulle diverse voci di danni sono ricevibili dinanzi al giudice dell’Unione solo qualora siano state precedute, anzitutto, da una domanda, indirizzata all’amministrazione, avente il medesimo oggetto e fondata sulle medesime voci di danni, poi da un reclamo presentato avverso la decisione dell’amministrazione che statuisce, implicitamente o espressamente, su detta domanda.

90      A tal riguardo, va subito rilevato che tali sviluppi e le conclusioni cui hanno condotto derivano da una confusione tra la nozione di «oggetto» e quella di «causa». Più specificamente, contrariamente a quanto dichiarato nella penultima frase del punto 84 della sentenza impugnata, la nozione di «causa» non può essere definita con riferimento a «capi di danno» fatti valere dal funzionario nella sua domanda di risarcimento, atteso che, questi ultimi determinano in realtà l’«oggetto» della domanda di risarcimento, come d’altronde il Tribunale della funzione pubblica aggiunge nel prosieguo, nell’ultima frase del punto 84.

91      In ogni caso, tali sviluppi e tali conclusioni non sono compatibili con la giurisprudenza sulla quale si fondano né, soprattutto, con i principi soggiacenti a tale giurisprudenza.

92      Occorre anzitutto ricordare, in tale contesto, la giurisprudenza derivante dalla sentenza della Corte del 26 gennaio 1989, Koutchoumoff/Commissione (224/87, Racc. pag. 99), secondo la quale, nel sistema dei mezzi di ricorso previsto dagli articoli 90 e 91 dello Statuto, è ricevibile una domanda di risarcimento formulata per la prima volta dinanzi al Tribunale, sebbene il precedente reclamo amministrativo riguardasse il solo annullamento della decisione asseritamente lesiva, poiché una domanda di annullamento può comportare una domanda di risarcimento del danno subito (sentenza del Tribunale del 13 luglio 1995, Saby/Commissione, T‑44/93, Racc.FP pagg. I‑A‑175 e II‑541, punto 28).

93      Analogamente, secondo una giurisprudenza costante, una domanda di interessi moratori in caso di annullamento della decisione impugnata non deve, perché sia ricevibile dinanzi al Tribunale, essere stata espressamente menzionata nel reclamo amministrativo precedente (sentenze del Tribunale del 30 marzo 1993, Vardakas/Commissione, T‑4/92, Racc. pag. II‑357, punto 50; dell’8 giugno 1995, P/Commissione, T‑583/93, Racc.FP pagg. I‑A‑137 e II‑433, punto 50, e del 12 novembre 2002, López Cejudo/Commissione, T‑271/01, Racc.FP pagg. I‑A‑221 e II‑1109).

94      Contrariamente a quanto il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato al punto 90 della sentenza impugnata, tale giurisprudenza non riguarda specificamente il contenzioso dell’annullamento e non si può ritenere che essa sia inapplicabile al contenzioso strettamente risarcitorio.

95      Infatti, nella sentenza dell’8 ottobre 1992, Meskens/Parlamento (T‑84/91, Racc. pag. II‑2335, punto 44), che riguardava un ricorso strettamente risarcitorio, il Tribunale ha dichiarato che conclusioni volte ad ottenere il risarcimento del danno materiale e morale causato ad un dipendente da una decisione dell’amministrazione, presentate nell’ambito di un ricorso per risarcimento, non devono essere considerate, alla luce del principio secondo cui il reclamo amministrativo previo e il ricorso devono avere lo stesso oggetto, diverse da quelle miranti, da un lato, all’annullamento di detta decisione e, dall’altro, al risarcimento del danno morale subito dall’interessato, formulate nel reclamo. Si deve infatti ammettere che una domanda di annullamento di una decisione recante pregiudizio, formulata nel reclamo, può implicare una domanda di risarcimento del danno materiale e morale che la decisione stessa ha potuto causare.

96      Inoltre, nella causa all’origine della sentenza Sergy/Commissione, cit., respingendo l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti di due dei diversi capi di danno fatti valere, in quanto non erano stati menzionati nel precedente reclamo amministrativo, la Corte ha ricordato che l’articolo 91 dello Statuto ha lo scopo di consentire e di facilitare la composizione amichevole della controversia insorta fra i dipendenti e l’amministrazione; che detta disposizione non ha invece lo scopo di delimitare, in modo rigoroso e definitivo, l’oggetto dell’eventuale fase contenziosa, dal momento che le domande presentate in quest’ultima fase non modificano la causa né l’oggetto del reclamo; che il ricorrente, dopo aver esposto nel reclamo le sue doglianze, aveva asserito che la tardiva reintegrazione gli arrecava un danno rilevante e ne aveva enumerato «i principali elementi»; e che, ciò premesso, potevano essere sottoposti all’esame della Corte gli ulteriori elementi di cui si sosteneva ch’essi traevano origine dal comportamento di cui veniva fatto carico all’amministrazione e ch’essi tendevano al risarcimento del danno che il ricorrente asseriva di aver subito a causa del comportamento stesso (v. punti da 31 a 36 della sentenza).

97      Sebbene tale giurisprudenza riguardi, stricto sensu, solo la regola di concordanza fra il reclamo amministrativo ed il ricorso, i principi che la ispirano, e quindi la flessibilità che essa autorizza, sono altresì applicabili alla regola di «concordanza» fra la domanda e il reclamo, tipica dei ricorsi strettamente risarcitori, come ricordata al punto 86 supra.

98      Alla luce di tale giurisprudenza e di tali principi, è quindi giocoforza concludere che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto, ai punti da 84 a 86 della sentenza impugnata. Di conseguenza, occorre accogliere il primo motivo di ricorso ed annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui essa ha accolto la prima eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, nei confronti della domanda di risarcimento del danno morale ex haerede subito da Alessandro Missir Mamachi di Lusignano prima del suo decesso.

99      Le conseguenze di tale annullamento saranno esaminate infra, ai punti da 104 a 112.

100    Discende dalle considerazioni precedenti che la sentenza impugnata deve essere annullata in toto, senza che occorra pronunciarsi sugli altri motivi dell’impugnazione.

 Sul ricorso in primo grado

101    In conformità all’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato I dello statuto della Corte, quando l’impugnazione è accolta, il Tribunale annulla la decisione del Tribunale della funzione pubblica e statuisce sulla controversia. Esso rinvia la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché sia decisa da quest’ultimo, quando la causa non è ancora matura per la decisione.

102    Per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda di risarcimento del danno personale, tanto materiale quanto morale, del ricorrente in persona e degli aventi causa di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver constatato di non essere competente per pronunciarsi su tale aspetto del ricorso, in quanto esso rientrava nella competenza del Tribunale, avrebbe dovuto rinviarlo al Tribunale stesso, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato I dello statuto della Corte.

103    A tal riguardo, la controversia è matura per la decisione ed occorre quindi rinviare tale aspetto del ricorso al Tribunale, affinché esso si pronunci in qualità di giudice di primo grado, ai sensi degli articoli 268 TFUE e 340 TFUE. Non spetta, infatti, al giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello statuto della Corte, pronunciarsi su un ricorso siffatto.

104    Per quanto riguarda, in secondo luogo, la domanda di risarcimento del danno morale ex haerede subito da Alessandro Missir Mamachi di Lusignano prima del suo decesso, il Tribunale della funzione pubblica era competente per conoscerne, ma lo ha respinto erroneamente, in quanto irricevibile, alla luce della regola di «concordanza» tra la domanda ed il reclamo amministrativo.

105    Al riguardo, il Tribunale ritiene, in applicazione dei principi e della giurisprudenza ricordati ai punti da 92 a 97 supra, che, contrariamente a quanto è stato dichiarato nella sentenza impugnata, la domanda di risarcimento dei danni morali subiti tanto da Alessandro Missir Mamachi di Lusignano prima del suo decesso quanto dei suoi familiari, asseritamente causati dalla stessa colpa contestata alla Commissione nella lettera del ricorrente del 25 febbraio 2008, sebbene presentata per la prima volta in modo esplicito nel reclamo, non ha modificato né l’oggetto né la causa della domanda iniziale di risarcimento formulata nella suddetta lettera.

106    A tal proposito, sebbene il Tribunale della funzione pubblica abbia affermato, al punto 88 della sentenza impugnata, che era «pacifico» che, in tale lettera, il ricorrente aveva «chiesto il risarcimento dei soli danni materiali» e che non aveva «affatto dedotto le voci di danno morale fatte valere dinanzi al Tribunale [della funzione pubblica]», spetta al Tribunale valutare ex novo la portata della domanda risarcitoria contenuta in tale lettera.

107    Orbene, nella suddetta lettera, il ricorrente ha chiesto al presidente della Commissione, sig. Barroso, una «décision personnelle et explicite […] sur l’ensemble des implications politiques et financières d[u] double assassinat» [decisione personale ed esplicita (...) sull’insieme delle conseguenze politiche e finanziarie del duplice assassinio].

108    Più specificamente, nella parte I tale lettera, il ricorrente ha innanzitutto menzionato il proprio disaccordo con le proposte che gli erano state avanzate dai servizi della Commissione, segnatamente quanto all’importo delle «divers indemnités et droits en faveur des héritiers» [diverse indennità e diritti in favore degli eredi], con ciò intendendo, le prestazioni statutarie previste dallo Statuto in favore degli orfani. Nella parte II di tale lettera, poi, il ricorrente ha fatto espresso riferimento a l’«indemnité pour dédommagement moral» [risarcimento del danno morale] accordata dalla giustizia marocchina, sottolineandone il carattere inadeguato. Infine, nella parte III di tale lettera, il ricorrente ha chiesto il pagamento di una «indemnité équivalant au moins au total des 26 années de salaires annuels du fonctionnaire assassiné, calculée donc entre 2006 (date de la tragédie de Rabat) et 2032 (année présumée de vie du fonctionnaire jusqu’à la retraite)» [risarcimento equivalente almeno al totale dei 26 anni di retribuzione annua del funzionario assassinato, calcolato quindi dal 2006 (data della tragedia di Rabat) al 2032 (anno presunto di pensionamento del funzionario)]. In tale contesto, egli ha ancora sottolineato che tale risarcimento, che la Commissione avrebbe dovuto versare ai quattro figli minori era «bien entendu distincte et complémentaire» [beninteso distinto e complementare] rispetto a quello menzionato nella parte II della medesima lettera, vale a dire il risarcimento del danno morale.

109    Alla luce del tenore della lettera del ricorrente del 25 febbraio 2008, e contrariamente a quanto indicato al punto 88 della sentenza impugnata, si deve quindi constatare che, nella domanda di risarcimento contenuta nella suddetta lettera, il ricorrente non si è limitato a chiedere il risarcimento dei danni materiali, bensì ha chiaramente anche fatto allusione ad un danno morale.

110    Del resto, avendo chiesto una presa di posizione dell’istituzione su «l’ensemble des implications politiques et financières» [l’insieme delle conseguenze politiche e finanziarie] del duplice assassinio, il ricorrente ha sostanzialmente chiesto il risarcimento pieno ed intero del danno causato dalla colpa della Commissione che ha comportato la morte di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano. Il fatto che egli non abbia immediatamente dettagliato tale danno complessivo secondo particolari categorie giuridiche che certamente non gli erano familiari, come il danno materiale, morale o esistenziale, ex haerede o iure proprio, non appare decisivo in tale fase precoce del procedimento amministrativo precontenzioso, in cui l’intervento di un avvocato non è obbligatorio e in cui l’APN deve anzitutto sforzarsi di favorire una composizione amichevole della controversia, soprattutto in circostanze tragiche come quelle del caso di specie. In ogni caso, è giocoforza constatare quindi, come fa la Corte nella sentenza Sergy/Commissione, cit., che il ricorrente ha enumerato «i principali elementi» del danno di cui chiedeva riparazione, nelle parti I, II e III della sua lettera del 25 febbraio 2008.

111    Peraltro, nel suo reclamo del 10 settembre 2008, il ricorrente ha debitamente dettagliato i diversi elementi del danno fatto valere, domandandovi esplicitamente anche il risarcimento del danno morale ex haerede subito da Alessandro Missir Mamachi di Lusignano prima del suo decesso.

112    Ne consegue che deve essere respinta la prima eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti della domanda di risarcimento del danno morale ex haerede subito da Alessandro Missir Mamachi di Lusignano prima del suo decesso.

113    Quanto alle altre eccezioni di irricevibilità altresì sollevate dalla Commissione nei confronti di tale stessa domanda (v. punto 91 della sentenza impugnata), lo stato degli atti non consente di statuire sulla controversia.

114    In tali circostanze, tale aspetto del ricorso dovrebbe normalmente essere rinviato al Tribunale della funzione pubblica, affinché esso si pronunci nuovamente.

115    Tuttavia, è giocoforza aggiungere, al contempo, che, qualora si procedesse ad un rinvio siffatto, il Tribunale della funzione pubblica sarebbe immediatamente tenuto a constatare che esso stesso ed il Tribunale sono attualmente investiti di cause aventi lo stesso oggetto, vale a dire, per quanto riguarda il Tribunale, la presente causa e la causa parallela T‑494/11. Conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato I dello statuto della Corte, esso sarebbe quindi tenuto a declinare la propria competenza affinché il Tribunale statuisca su tali cause (v. altresì punto 75 supra).

116    Pertanto, un siffatto rinvio appare senza senso, atteso che il Tribunale della funzione pubblica non ha altre alternative, se non di rinviare a sua volta la causa al Tribunale. Di conseguenza, un’applicazione eccessivamente restrittiva dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato I dello statuto della Corte condurrebbe unicamente a prolungare, senza alcuna utilità, la procedura (v., in tal senso e per analogia, la giurisprudenza della Corte citata al punto 72 supra).

117    Anche tale aspetto del ricorso deve quindi essere rinviato al Tribunale, affinché esso ne conosca come giudice di primo grado, ai sensi degli articoli 268 TFUE e 340 TFUE.

118    Discende da quanto precede che la causa F‑50/09 deve essere rinviata, nel suo insieme, al Tribunale.

 Sulle spese

119    Poiché la causa è rinviata dinanzi al Tribunale, occorre riservare le spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F‑50/09), è annullata.

2)      La causa F‑50/09 è rinviata al Tribunale, affinché esso ne conosca in qualità di giudice di primo grado, ai sensi degli articoli 268 TFUE e 340 TFUE.

3)      Le spese sono riservate.


Jaeger

Forwood

Papasavvas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 luglio 2014.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.