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Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2017 – Missir Mamachi di Lusignano e a. / Commissione

(Causa T-401/11 P RENV-RX)1

(«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Assassinio di un funzionario e della sua coniuge – Regola di concordanza tra domanda, reclamo e ricorso per risarcimento – Obbligo di garantire la sicurezza del personale al servizio dell’Unione – Nesso di causalità – Danno materiale – Responsabilità in solido – Presa in considerazione delle prestazioni previste dallo Statuto – Danno morale – Responsabilità di un’istituzione per il danno morale di un funzionario deceduto – Responsabilità di un’istituzione per il danno morale degli aventi diritto di un funzionario deceduto»)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Stefano Missir Mamachi di Lusignano e gli altri 6 ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato alla sentenza (Shanghai, Cina) (rappresentanti: F. Di Gianni, G. Coppo e A. Scalini, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e D. Martin, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (causa F-50/09, EU:F:2011:55)

Dispositivo

La sentenza del 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F-50/09), è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea ha accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione europea nei confronti della domanda di risarcimento del danno morale subito dal sig. Carlo Missir Mamachi di Lusignano, dalla sig.ra Giustina Missir Mamachi di Lusignano, dal sig. Filiberto Missir Mamachi di Lusignano e dal sig. Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, questi ultimi due rappresentati dalla sig.ra Anne Sintobin.

La sentenza del 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F-50/09), è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti della domanda di risarcimento del danno morale subito dal sig. Livio Missir Mamachi di Lusignano.

La sentenza del 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F-50/09), è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha limitato la responsabilità della Commissione al 40% del danno materiale subito dal sig. Carlo Missir Mamachi di Lusignano, dalla sig.ra Giustina Missir Mamachi di Lusignano, dal sig. Filiberto Missir Mamachi di Lusignano e dal sig. Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, questi ultimi due rappresentati dalla sig.ra Sintobin.

L’impugnazione è respinta quanto al resto.

La Commissione è condannata in solido a pagare un importo di EUR 3 milioni, dedotte le prestazioni statutarie considerate facenti parte di tale importo versate o da versare al sig. Carlo Missir Mamachi di Lusignano, alla sig.ra Giustina Missir Mamachi di Lusignano, al sig. Filiberto Missir Mamachi di Lusignano e al sig. Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, questi ultimi due rappresentati dalla sig.ra Sintobin, a titolo del danno materiale subito da questi ultimi.

La Commissione è condannata in solido a pagare un importo di EUR 100 000 al sig. Carlo Missir Mamachi di Lusignano, a titolo del danno morale subito da quest’ultimo.

La Commissione è condannata in solido a pagare un importo di EUR 100 000 alla sig.ra Giustina Missir Mamachi di Lusignano, a titolo del danno morale subito da quest’ultima.

La Commissione è condannata in solido a pagare un importo di EUR 100 000 al sig. Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, rappresentato dalla sig.ra Sintobin, a titolo del danno morale subito da quest’ultimo.

La Commissione è condannata in solido a pagare un importo di EUR 100 000 al sig. Filiberto Missir Mamachi di Lusignano, rappresentato dalla sig.ra Sintobin, a titolo del danno morale subito da quest’ultimo.

La Commissione è condannata in solido a pagare un importo complessivo di EUR 50 000 al sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano e agli altri ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato, in qualità di eredi del sig. Livio Missir Mamachi di Lusignano, a titolo del danno morale subito da quest’ultimo.

I risarcimenti di cui ai punti da 6) a 10), supra saranno maggiorati degli interessi moratori, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino al completo pagamento, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le sue operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione è condannata alle spese relative all’impugnazione.

La Commissione è condannata alle spese relative al procedimento di primo grado.

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1 GU C 282 del 24.9.2011