Language of document : ECLI:EU:T:2019:660

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

19 settembre 2019 (*)

«Procedura – Liquidazione delle spese»

Nella causa T‑401/11 P‑DEP,

Stefano Missir Mamachi di Lusignano, residente in Shanghai (Cina), e gli altri ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato (1), rappresentati da F. Di Gianni, G. Coppo e A. Scalini, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Berscheid e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito delle sentenze del 10 luglio 2014, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), del 7 dicembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T‑401/11 P RENV‑RX, EU:T:2017:874), e della decisione del cancelliere del Tribunale di chiudere la causa registrata con il numero di ruolo T‑518/14, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger (relatore), presidente, S. Frimodt Nielsen e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: E. Coulon,

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il sig. Livio Missir Mamachi di Lusignano (in prosieguo: «Livio Missir Mamachi») chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F‑50/09, EU:F:2011:55; in prosieguo: la «sentenza F‑50/09»), con la quale quest’ultimo aveva respinto il suo ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione del 3 febbraio 2009, con cui la Commissione europea aveva respinto la sua domanda di risarcimento dei danni materiali e morali derivanti dall’assassinio di suo figlio, Alessandro Missir Mamachi di Lusignano (in prosieguo: «Alessandro Missir Mamachi»), e di sua nuora, il 18 settembre 2006 a Rabat (Marocco), e, dall’altro, alla condanna della Commissione a versare a lui ed agli aventi causa di suo figlio diversi importi a risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da detti assassinî.

2        Con la sentenza del 10 luglio 2014, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625, in prosieguo: la «sentenza T‑401/11 P»), il Tribunale ha esaminato d’ufficio la competenza del Tribunale della funzione pubblica a conoscere del ricorso in primo grado. In particolare, il Tribunale ha distinto il danno subito da Alessandro Missir Mamachi, da un lato, e i danni subiti dai figli di quest’ultimo nonché da Livio Missir Mamachi, dall’altro.

3        Per quanto riguarda i danni materiali e morali subiti da Livio Missir Mamachi e dai figli di Alessandro Missir Mamachi, il Tribunale ha dichiarato che il Tribunale della funzione pubblica aveva commesso un errore di diritto dichiarandosi competente a conoscere del ricorso per la parte in cui quest’ultimo riguardava il risarcimento di tali danni e ha concluso che la causa doveva essere rinviata dinanzi a sé stesso, affinché potesse statuire su tali domande in qualità di giudice di primo grado.

4        Per quanto riguarda il danno morale subito da Alessandro Missir Mamachi e per il quale Livio Missir Mamachi chiedeva il risarcimento a nome dei figli, dopo aver ricordato che il Tribunale della funzione pubblica era competente a conoscere di tale domanda, il Tribunale ha constatato che quest’ultimo, accogliendo un’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione al fine di contestare la ricevibilità della suddetta domanda, aveva commesso un errore di diritto, applicando erroneamente la regola di concordanza tra la domanda di risarcimento ed il reclamo diretto contro la decisione di rigetto di tale domanda.

5        Il Tribunale ha poi constatato che in condizioni normali tale aspetto del ricorso avrebbe dovuto essere rinviato al Tribunale della funzione pubblica affinché quest’ultimo si pronunciasse nuovamente. Tuttavia, il Tribunale ha aggiunto che se si fosse proceduto ad un siffatto rinvio, il Tribunale della funzione pubblica sarebbe stato tenuto a constatare che esso stesso e il Tribunale erano contestualmente investiti di cause aventi lo stesso oggetto. Pertanto, conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il Tribunale della funzione pubblica sarebbe stato tenuto a declinare la propria competenza affinché il Tribunale potesse statuire su tali cause. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha deciso di rinviare dinanzi a se stesso la causa F‑50/09 nel suo insieme.

6        Su proposta del primo avvocato generale, la Corte ha deciso di riesaminare la sentenza T‑401/11 P. Con la sentenza del 10 settembre 2015, Riesame Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588; in prosieguo: la «sentenza C‑417/14 RX‑II»), la Corte, in sostanza, ha in primo luogo annullato la sentenza T‑401/11 P nella parte in cui riguardava la ripartizione delle competenze fra il Tribunale e il Tribunale della funzione pubblica, in secondo luogo ha dichiarato che tale sentenza doveva essere considerata definitiva nella parte in cui, con essa, il Tribunale aveva dichiarato che il Tribunale della funzione pubblica, nella sentenza di primo grado, aveva commesso un errore di diritto accogliendo la prima eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e respingendo in quanto irricevibile, per tale motivo, la domanda di risarcimento del danno morale subito da Alessandro Missir Mamachi e, in terzo luogo, ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale, affinché quest’ultimo statuisse sulle questioni lasciate in sospeso.

7        In seguito alla pronuncia della sentenza C‑417/14 RX‑II, la causa T‑518/14, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, è stata chiusa con decisione del cancelliere del Tribunale del 10 settembre 2015 (in prosieguo: la «decisione T‑518/14»).

8        Con lettera inviata alla cancelleria del Tribunale l’11 dicembre 2015, i rappresentanti di Livio Missir Mamachi hanno informato il Tribunale del decesso di quest’ultimo e hanno indicato che i suoi eredi, vale a dire la sig.ra Anne Sintobin (sua coniuge), il sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano (suo figlio), la sig.ra Maria Missir Mamachi di Lusignano (sua figlia), il sig. Carlo Missir Mamachi di Lusignano (figlio di Alessandro Missir Mamachi, divenuto maggiorenne in corso di causa) nonché il sig. Filiberto Missir Mamachi di Lusignano, il sig. Tommaso Missir Mamachi di Lusignano e la sig.ra Giustina Missir Mamachi di Lusignano (figli minorenni di Alessandro Missir Mamachi rappresentati dalla sig.ra Anne Sintobin), intendevano proseguire il procedimento dinanzi al Tribunale. Per quanto riguarda il danno morale subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi, i rappresentanti di Livio Missir Mamachi hanno precisato che il sig. Carlo Missir Mamachi di Lusignano, divenuto maggiorenne, avrebbe agito in nome proprio e che la sig.ra Anne Sintobin sarebbe divenuta la rappresentante legale dei tre figli minorenni di Alessandro Missir Mamachi in luogo di Livio Missir Mamachi. Inoltre, risultava dal fascicolo che, il 30 luglio 2016, anche la sig.ra Giustina Missir Mamachi di Lusignano era divenuta maggiorenne. Pertanto, la sig.ra Anne Sintobin, il sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano, la sig.ra Maria Missir Mamachi di Lusignano, il sig. Carlo Missir Mamachi di Lusignano, il sig. Filiberto Missir Mamachi di Lusignano, il sig. Tommaso Missir Mamachi di Lusignano e la sig.ra Giustina Missir Mamachi di Lusignano, ricorrenti, agivano a diverso titolo. I sette eredi di Livio Missir Mamachi agivano in suo nome per quanto riguarda il risarcimento del suo danno morale. Il sig. Carlo Missir Mamachi di Lusignano e la sig.ra Giustina Missir Mamachi di Lusignano, divenuti maggiorenni in corso di causa, agivano anche in nome proprio per quanto riguarda il risarcimento dei loro danni e il risarcimento del danno morale del loro padre, nella loro qualità di eredi di quest’ultimo. Infine, il sig. Filiberto Missir Mamachi di Lusignano e il sig. Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, minorenni, erano rappresentati dalla sig.ra Anne Sintobin per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei loro danni materiali e morali nonché del danno morale del loro padre.

9        Nella sentenza del 7 dicembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T‑401/11 P RENV‑RX, EU:T:2017:874; in prosieguo: la «sentenza T‑401/11 P RENV‑RX»), in primo luogo, il Tribunale ha dichiarato che il Tribunale della funzione pubblica aveva commesso un errore di diritto accogliendo un’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti delle domande di risarcimento del danno morale subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi e da Livio Missir Mamachi. In secondo luogo, il Tribunale ha dichiarato che il Tribunale della funzione pubblica aveva commesso un errore di diritto limitando la responsabilità della Commissione al 40% del danno materiale subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi e, di conseguenza, ha condannato in solido la Commissione a versare un importo pari a EUR 3 milioni, dedotte le prestazioni statutarie considerate facenti parte di tale importo versate o da versare ai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi. In terzo luogo, il Tribunale ha condannato la Commissione a versare un importo pari a EUR 100 000 a ciascuno dei figli di Alessandro Missir Mamachi a titolo del danno morale subito.

10      Con lettera del 29 marzo 2018, gli avvocati dei ricorrenti hanno trasmesso alla Commissione una domanda di liquidazione delle spese per le impugnazioni all’origine delle sentenze T‑401/11 P e T‑401/11 P RENV‑RX nonché della decisione T‑518/14, quantificandole in un importo complessivo pari a EUR 191 800.

11      Con lettera dell’8 giugno 2018 (in prosieguo: la «prima lettera dell’8 giugno 2018»), la Commissione ha indicato che riteneva eccessivo il numero di ore fatturate, dichiarandosi disposta a versare un importo forfettario di EUR 21 375 per l’impugnazione all’origine della sentenza T‑401/11 P.

12      Con un’altra lettera dell’8 giugno 2018 (in prosieguo: la «seconda lettera dell’8 giugno 2018»), la Commissione ha indicato che riteneva eccessivo il numero di ore fatturato, dichiarandosi disposta a versare un importo forfettario complessivo di EUR 14 337,50 per la causa all’origine della decisione T‑518/14 e per l’impugnazione all’origine della sentenza T‑401/11 P RENV‑RX.

13      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2018 e in applicazione dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, i ricorrenti hanno proposto la domanda di liquidazione delle spese in esame, con la quale chiedono che il Tribunale voglia fissare l’importo totale delle spese che la Commissione deve rimborsare loro, comprese le spese relative alla presente liquidazione delle spese, in EUR 191 800, maggiorati di interessi moratori.

14      Nell’ambito delle sue osservazioni sulla domanda di liquidazione delle spese, depositate nella cancelleria del Tribunale il 18 febbraio 2019, la Commissione, che contesta tali importi, ha chiesto al Tribunale di fissare, al massimo, in EUR 21 375 le spese per l’impugnazione all’origine della sentenza T‑401/11 P, in EUR 7 687,50 le spese per l’impugnazione all’origine della sentenza T‑401/11 P RENV‑RX e in EUR 2 500 le spese per la causa all’origine della decisione T‑518/14, e di respingere qualsiasi altra pretesa dei ricorrenti.

 In diritto

 Sul carattere ripetibile delle spese 

15      Ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, dopo aver posto la parte interessata dalla domanda in condizione di presentare osservazioni.

16      Secondo l’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, e in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato».

17      Secondo una giurisprudenza costante, discende da tale disposizione che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state indispensabili a tali fini (v. ordinanza del 7 settembre 2017, T‑324/14 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2017:592, punto 8 e giurisprudenza ivi citata).

18      In mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione, il giudice deve valutare equitativamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento giurisdizionale ha eventualmente richiesto da parte degli agenti o dei difensori intervenuti e degli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (v. ordinanza del 7 settembre 2017, T‑324/14 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2017:592, punto 9 e giurisprudenza ivi citata).

19      Nel fissare le spese ripetibili, il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione delle spese, ivi comprese le spese indispensabili afferenti al procedimento di liquidazione delle spese (v. ordinanza del 7 settembre 2017, T‑324/14 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2017:592, punto 10 e giurisprudenza ivi citata).

 Sullimporto delle spese ripetibili

20      Al fine di valutare, sulla base dei criteri enumerati al punto 17 della presente ordinanza, il carattere indispensabile delle spese effettivamente sostenute ai fini dei procedimenti, è necessario che il soggetto che presenta la domanda fornisca indicazioni precise (v., in tal senso, ordinanze del 17 febbraio 2004, DAI/ARAP e a., C‑321/99 P‑DEP, non pubblicata, EU:C:2004:103, punto 23, e del 31 marzo 2011, Tetra Laval/Commissione, T‑5/02 DEP e T‑80/02 DEP, non pubblicata, EU:T:2011:129, punto 68). Analogamente, il carattere forfettario del compenso è ininfluente riguardo alla stima da parte del Tribunale dell’importo ripetibile a titolo di spese, giacché il giudice si fonda su criteri giurisprudenziali ben consolidati e sulle indicazioni precise che devono fornirgli le parti. Pur se la mancanza di tali informazioni non è di ostacolo alla fissazione da parte del Tribunale, in base ad un’equa valutazione, dell’importo delle spese ripetibili, nondimeno essa pone il Tribunale nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente restrittiva quanto alle rivendicazioni del richiedente (ordinanza del 10 marzo 2017, Marcuccio/Commissione, T‑711/16 DEP, non pubblicata, EU:T:2017:177, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

21      Si deve rilevare che i ricorrenti reclamano un importo totale di EUR 191 800, corrispondente al pagamento degli onorari e delle spese sostenute nell’ambito delle impugnazioni all’origine delle sentenze T‑401/11 P e T‑401/11 P RENV‑RX, della causa all’origine della decisione T‑518/14 nonché del presente procedimento di liquidazione delle spese.

22      Sebbene la presente domanda di liquidazione delle spese contenga domande distinte, a causa del carattere strettamente connesso delle impugnazioni all’origine delle sentenze T‑401/11 P e T‑401/11 P RENV‑RX, occorre, anzitutto, determinare l’importo delle spese ripetibili relative a tali due impugnazioni e, successivamente, quello delle spese ripetibili relative alla causa all’origine della decisione T‑518/14 nonché del presente procedimento.

 Sull’importo delle spese ripetibili relative all’impugnazione all’origine delle sentenze T401/11 P e T401/11 P RENVRX

23      Per quanto riguarda, in primo luogo, la natura della controversia, tale parte della presente domanda riguarda le spese sostenute nell’ambito di due giudizi di impugnazione dinanzi al Tribunale, procedimenti che, per loro stessa natura, sono limitati alle questioni di diritto e non hanno per oggetto la constatazione di fatti (v. ordinanza del 15 dicembre 2016, Marcuccio/Commissione, T‑229/13 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2016:755, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

24      In secondo luogo, per quanto riguarda l’oggetto e la difficoltà delle impugnazioni, occorre rilevare che, nell’impugnazione all’origine della sentenza T‑401/11 P, Livio Missir Mamachi aveva dedotto tre motivi attinenti, il primo, ad un errore di diritto in cui era incorso il Tribunale della funzione pubblica avendo dichiarato irricevibile la domanda di risarcimento del danno morale subito da Alessandro Missir Mamachi, dai quattro figli di quest’ultimo e da lui stesso, il secondo, all’errore di diritto in cui era incorso il Tribunale della funzione pubblica avendo limitato al 40% la responsabilità della Commissione e, il terzo, ad un errore di diritto in cui era incorso il Tribunale della funzione pubblica avendo dichiarato che il danno materiale era stato integralmente risarcito con le prestazioni statutarie. Inoltre, Livio Missir Mamachi aveva dovuto presentare osservazioni scritte ai quesiti posti dal Tribunale, segnatamente per quanto riguarda la competenza del Tribunale della funzione pubblica a conoscere della domanda di risarcimento del suo danno personale e di quello degli aventi causa di Alessandro Missir Mamachi, tanto materiali quanto morali.

25      Nell’impugnazione all’origine della sentenza T‑401/11 P RENV‑RX, i ricorrenti avevano presentato le loro osservazioni ribadendo, in sostanza, i motivi dedotti, ma non esaminati dal Tribunale, nell’impugnazione all’origine della sentenza T‑401/11 P.

26      A tal riguardo, nella loro domanda, i ricorrenti sostengono che le controversie presentavano un notevole ed oggettivo grado di difficoltà stante l’assenza, a loro avviso, di una chiara disciplina nell’ordinamento dell’Unione in materia di risarcimento del danno materiale e morale in caso di decesso di un funzionario delle istituzioni e di precedenti giurisprudenziali pertinenti.

27      Alla luce dei motivi e degli addebiti dedotti, si deve concludere che le impugnazioni di cui trattasi erano complesse e sollevavano questioni inedite di una certa difficoltà.

28      In terzo luogo, per quanto riguarda l’importanza delle impugnazioni sotto il profilo del diritto dell’Unione e, in particolare del diritto della funzione pubblica dell’Unione, occorre prendere in considerazione le precisazioni apportate dal Tribunale nelle sentenze T‑401/11 P e T‑401/11 P RENV‑RX.

29      Quanto alla sentenza T‑401/11 P, il Tribunale ha dichiarato che nel sistema dei mezzi di ricorso previsto dagli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, è ricevibile una domanda di risarcimento formulata per la prima volta dinanzi al Tribunale, sebbene il precedente reclamo amministrativo riguardasse il solo annullamento della decisione asseritamente lesiva, poiché una domanda di annullamento può comportare una domanda di risarcimento del danno subito. Tale sentenza è stata annullata, quanto al resto, con la sentenza C‑417/14 RX‑II.

30      Quanto alla sentenza T‑401/11 P RENV‑RX, anzitutto, il Tribunale ha dichiarato che qualora un’istituzione sia responsabile di un inadempimento a un obbligo di protezione che ha contribuito a causare il danno specifico che il suddetto obbligo aveva l’oggetto di prevenire, occorre considerare che tale inadempimento, anche se non può essere considerato l’unica causa del danno, può concorrere in modo sufficientemente diretto al suo insorgere. Pertanto, ha proseguito il Tribunale, il fatto di un terzo, prevedibile o imprevedibile, può essere considerato dal giudice dell’Unione non idoneo a comportare un’interruzione del nesso di causalità e a costituire una circostanza che esclude totalmente la responsabilità dell’istituzione, in quanto le due cause, ossia l’inadempimento colposo dell’istituzione e il fatto del terzo, hanno contribuito all’insorgere del medesimo danno.

31      Il Tribunale ha poi concluso che dagli ordinamenti degli Stati membri risulta un principio generale comune secondo il quale il giudice nazionale riconosce la responsabilità in solido dei coautori del medesimo danno, considerando equo il fatto che la persona lesa non debba, da un lato, determinare la quota del danno di cui ciascuno dei coautori è responsabile e, dall’altro, sopportare il rischio che quello di loro che essa persegue si riveli insolvibile. Peraltro, il Tribunale ha dichiarato che il principio della responsabilità in solido trova applicazione tanto al danno materiale quanto al danno morale.

32      Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che dagli ordinamenti degli Stati membri risulta un principio generale comune secondo il quale, in circostanze in cui un funzionario che svolge le proprie funzioni in un paese terzo sia stato assassinato nell’alloggio posto a sua disposizione, la presenza di un regime che garantisce il versamento automatico di prestazioni agli aventi causa di un funzionario deceduto non è un ostacolo a che i suddetti aventi causa, qualora ritengano che i danni subiti non siano coperti, o non lo siano del tutto, da tale regime, ottengano altresì un risarcimento del loro danno morale mediante un ricorso dinanzi a un giudice nazionale. A tal riguardo, il Tribunale ha dichiarato che risulta dagli ordinamenti degli Stati membri anche un principio generale comune secondo il quale il danno morale subito non può essere oggetto di un duplice risarcimento e che spetta al giudice dell’Unione verificare entro quali limiti un regime che garantisce il versamento automatico di prestazioni copra integralmente, parzialmente, o non copra affatto il danno morale subito dagli aventi causa prima di determinare l’importo del risarcimento del suddetto danno.

33      Infine, il Tribunale ha dichiarato che dagli ordinamenti degli Stati membri risulta un principio generale comune secondo il quale viene riconosciuto agli aventi causa, in particolare ai figli e ai genitori della persona deceduta, un danno morale risarcibile, che consiste nella sofferenza morale causata dalla morte di un prossimo. Per quanto riguarda la determinazione dell’importo del danno morale, il Tribunale ha precisato che il giudice dell’Unione non può utilizzare tabelle previste in un solo Stato membro, bensì che spetta a tale giudice fissare l’importo ex æquo et bono, esponendo i criteri presi in considerazione a tal fine.

34      In quarto luogo, come osservano i ricorrenti, le impugnazioni di cui trattasi rappresentavano un innegabile interesse tanto da un punto di vista morale quanto da un punto di vista economico.

35      In quinto luogo, va rilevato che non vi è accordo tra la Commissione e i ricorrenti, tanto sulla mole di lavoro che il procedimento ha potuto generare per gli avvocati di questi ultimi nelle impugnazioni all’origine delle sentenze T‑401/11 P e T‑401/11 P RENV‑RX, quanto sulla tariffa oraria indicata e sul numero degli avvocati coinvolti.

36      Per quanto riguarda la mole di lavoro nell’ambito dell’impugnazione all’origine della sentenza T‑401/11 P, i ricorrenti contestano la valutazione svolta dalla Commissione nella prima lettera dell’8 giugno 2018 quanto alle ore dedicate all’esame della sentenza F‑50/09, alla preparazione dell’impugnazione e dell’udienza nonché alle ricerche giurisprudenziali.

37      Infatti, i ricorrenti fanno valere che le 11 ore dichiarate per l’esame della sentenza F‑50/09 e le 44,5 ore indicate per la preparazione dell’udienza sono adeguate, contrariamente a quanto sostiene la Commissione.

38      I ricorrenti contestano altresì la quantificazione in 25 ore proposta dalla Commissione per la preparazione dell’impugnazione, mettendo in discussione, segnatamente, l’argomento secondo il quale l’impugnazione era composta di sole 15 pagine. A tal riguardo, i ricorrenti fanno valere che l’impugnazione è stata oggetto di due regolarizzazioni e che, quindi, la sua «presunta» sinteticità non è elemento che possa mettere in discussione la mole o la qualità del lavoro svolto, né la difficoltà delle problematiche in essa affrontate.

39      Inoltre, per quanto riguarda le ore necessarie alle ricerche giurisprudenziali, i ricorrenti contestano l’argomento della Commissione secondo il quale il tempo dedicato a tali ricerche in primo grado avrebbe potuto essere considerato sufficiente. Infatti, secondo i ricorrenti, poiché il ricorso in primo grado era stato respinto, appare anzi logico ritenere che proprio il rigetto del ricorso abbia richiesto un esame ancor più approfondito del materiale, nonché ricerche supplementari.

40      Nelle sue osservazioni, la Commissione conferma quanto esposto nella prima lettera dell’8 giugno 2018, ossia che 25 ore per la preparazione dell’impugnazione e 30,5 ore per la preparazione dell’udienza e per la partecipazione a quest’ultima sembrano congrue.

41      Per quanto riguarda la preparazione dell’impugnazione, la Commissione ritiene che, poiché i motivi dedotti dai ricorrenti erano stati sostanzialmente accolti, l’impugnazione ha riguardato unicamente la ricevibilità della domanda del danno morale di Livio Missir Mamachi, il grado di riconoscimento della responsabilità della Commissione e il fatto che la Commissione avesse già interamente risarcito il danno. Pertanto, la Commissione considera congrua la quantificazione in 25 ore.

42      Per quanto riguarda la preparazione dell’udienza, la Commissione ritiene eccessive le 44,5 ore indicate dai ricorrenti, soprattutto perché esse si riferiscono alla partecipazione all’udienza di tre avvocati, mentre, per essere considerate «indispensabili» ai sensi dell’articolo 140, punto b), del regolamento di procedura, possono essere prese in considerazione unicamente le spese relative alla partecipazione all’udienza del solo avvocato che ha preso la parola, ossia l’avv. Di Gianni. Pertanto, la Commissione sostiene che siano più congrue 30,5 ore per la preparazione e la partecipazione all’udienza di detto avvocato.

43      Nello stesso senso, la Commissione considera che appaiono congrue 6,5 ore per l’analisi della sentenza F‑50/09, 8 ore per la definizione della strategia da seguire, 14 ore per l’esame dei quesiti del Tribunale e 1,5 ore per l’analisi delle risposte della Commissione ai quesiti del Tribunale.

44      Inoltre, la Commissione ribadisce la sua posizione secondo la quale le 300 ore contabilizzate per le ricerche giurisprudenziali sono chiaramente eccessive.

45      Alla luce di tali considerazioni, la Commissione considera che sarebbe appropriato un numero totale di 85,5 ore.

46      Occorre constatare che, anche se, nella domanda in esame, i ricorrenti non esplicitano il numero di ore totale necessario per il trattamento dell’impugnazione all’origine della sentenza T‑401/11 P, in sostanza, alla luce delle loro memorie e delle osservazioni presentate dalla Commissione, tale numero supera le 400 ore.

47      Tuttavia, considerati gli argomenti fatti valere dai ricorrenti, i quali, nelle loro domande, si limitano, da un lato a rimettere in discussione talune quantificazioni orarie proposte dalla Commissione, senza offrirne altre, e, dall’altro, a proporre quantificazioni orarie diverse da quelle della Commissione senza fornire reali elementi giustificativi, appare necessario ridurre a 100 ore la valutazione del numero di ore dedicate all’impugnazione all’origine della sentenza T‑401/11 P.

48      Per quanto riguarda la mole di lavoro generata dall’impugnazione all’origine della sentenza T‑401/11 P RENV‑RX, i ricorrenti fanno valere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione nella seconda lettera dell’8 giugno 2018, il numero di ore che gli avvocati hanno dedicato alle conversazioni e alle riunioni con la famiglia Missir Mamachi di Lusignano nonché all’analisi della sentenza C‑417/14 RX‑II era non solo indispensabile, ma altresì giustificato alla luce della complessità delle questioni giuridiche sollevate dalla controversia. In particolare, i ricorrenti osservano che le 44,5 ore dedicate alla redazione delle osservazioni presentate nell’impugnazione a seguito del rinvio non appaiono né eccessive né di scarsa importanza. Inoltre, per quanto riguarda la fase che ha seguito il deposito di tali osservazioni, i ricorrenti contestano il fatto che la Commissione considera eccessive le 5 ore dedicate alle ricerche sul diritto belga delle successioni e le 4 ore dedicate alle ricerche in materia di procedura applicabile nell’ambito del decesso di Livio Missir Mamachi.

49      Quanto alla Commissione, essa osserva che il numero di ore dedicate alla redazione delle osservazioni è eccessivo, atteso che vi sono ripresi diversi argomenti contenuti nell’impugnazione all’origine della sentenza T‑401/11 P. Pertanto, la Commissione sostiene che sarebbe più appropriato il numero di 22,15 ore. Sulla fase successiva al deposito delle osservazioni, la Commissione ritiene inoltre eccessivo il numero di 20 ore proposto dai ricorrenti e considera che il numero di 6 ore sembra più appropriato per quanto riguarda le ricerche in diritto belga delle successioni e in materia di procedura applicabile nell’ambito del decesso di Livio Missir Mamachi.

50      Alla luce di tali considerazioni, la Commissione considera che sarebbe appropriato un numero di 28,15 ore per il lavoro nell’ambito dell’impugnazione all’origine della sentenza T‑401/11 P RENV‑RX.

51      Come constatato al punto 46 supra, anche se, nella domanda in esame, i ricorrenti non esplicitano il numero di ore totale necessario per il trattamento dell’impugnazione all’origine della sentenza T‑401/11 P RENV‑RX, in sostanza, alla luce delle loro memorie e delle osservazioni presentate dalla Commissione, tale numero supera le 60 ore.

52      Considerati gli elementi dedotti dai ricorrenti, i quali si limitano, anzitutto, a far valere un rilevante numero di ore dedicate per i loro avvocati a conversazioni e riunioni con membri della loro famiglia, senza quantificarlo, a rimettere in discussione, poi, talune quantificazioni orarie proposte dalla Commissione e, infine, a proporre quantificazioni orarie diverse da quelle della Commissione senza fornire reali elementi giustificativi, appare necessario ridurre a 35 ore la valutazione del numero di ore dedicate all’impugnazione all’origine della sentenza T‑401/11 P RENV‑RX.

53      Per quanto riguarda la tariffa oraria, i ricorrenti fanno valere che l’importo di EUR 400 indicato per l’avv. Di Gianni non è eccessivo, tenuto conto dell’esperienza acquisita da quest’ultimo nel settore del diritto dell’Unione. I ricorrenti aggiungono che, in ogni caso, qualora il Tribunale dovesse decidere di valutare il numero totale di ore spese dall’avv. Di Gianni, tale scelta dovrebbe essere compensata attraverso la presa in considerazione di una tariffa certamente superiore a quella di EUR 250.

54      Quanto alla Commissione, a suo avviso, la tariffa oraria dell’avv. Di Gianni è eccessiva, in quanto un importo di EUR 260 è stato giudicato appropriato per specialisti della funzione pubblica, i quali tuttavia, proprio in virtù di tale competenza, fatturano un numero molto più ridotto di ore di lavoro rispetto a quello indicato da avvocati che non sono specialisti in tale settore. Inoltre, la Commissione considera che per gli altri avvocati è appropriata nel caso di specie una tariffa di EUR 250, anche se essa aggiunge che, secondo la giurisprudenza, al momento della fissazione dell’ammontare delle spese recuperabili, occorre tenere conto del numero totale di ore di lavoro corrispondente alle prestazioni svolte e considerate come oggettivamente indispensabili ai fini delle procedure in questione, indipendentemente dal numero degli avvocati tra i quali queste prestazioni hanno potuto essere suddivise.

55      Occorre rilevare, al pari della Commissione, che al momento della fissazione dell’ammontare delle spese recuperabili occorre tenere conto del numero totale di ore di lavoro corrispondente alle prestazioni svolte e considerate come oggettivamente indispensabili ai fini delle procedure in questione, indipendentemente dal numero degli avvocati tra i quali queste prestazioni hanno potuto essere suddivise (v. ordinanza del 20 maggio 2010, Tetra Laval/Commissione, C‑12/03 P‑DEP e C‑13/03 P‑DEP, non pubblicata, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

56      Va poi rammentato che una tariffa oraria di EUR 280 nella fase del procedimento di impugnazione è stata giudicata adeguata alla luce delle tariffe praticate nella cause rientranti in tale materia (v., in tal senso, ordinanza dell’11 gennaio 2017, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2017:12, punti 33 e 34 e giurisprudenza ivi citata).

57      Si procederà quindi ad una giusta valutazione degli onorari ripetibili dai ricorrenti a titolo dell’impugnazione all’origine della sentenza T‑401/11 P fissando il loro importo in EUR 28 000, il che corrisponde a 100 ore di lavoro alla tariffa oraria di EUR 280, e a titolo dell’impugnazione all’origine della sentenza T‑401/11 P RENV‑RX fissando il loro importo in EUR 9 800, il che corrisponde a 35 ore di lavoro alla tariffa oraria di EUR 280.

 Sull’importo delle spese ripetibili relative alla causa all’origine della decisione T518/14

58      Per quanto riguarda, in primo luogo, la natura della controversia, tale parte della domanda in esame riguarda le spese sostenute nell’ambito di una causa in primo grado conclusa con una decisione del cancelliere del Tribunale in seguito alla pronuncia della sentenza C‑417/14 RX‑II.

59      In secondo luogo, per quanto riguarda l’oggetto della controversia e le difficoltà della causa, occorre rilevare, al pari della Commissione, che la causa registrata con il numero di ruolo T‑518/14, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, corrispondeva sostanzialmente alla causa all’origine della sentenza F‑50/09.

60      Occorre quindi concludere che, sebbene la causa di cui trattasi fosse complessa e sollevasse questioni di una certa difficoltà, gli avvocati dei ricorrenti hanno potuto ampiamente riprendere le analisi e gli argomenti contenuti nelle memorie della causa all’origine della sentenza F‑50/09.

61      In terzo luogo, come osservano i ricorrenti, la causa di cui trattasi rappresentava per loro un innegabile interesse, tanto da un punto di vista morale quanto da un punto di vista economico.

62      In quarto luogo, occorre rilevare che non vi è accordo tra la Commissione e i ricorrenti, da un lato, quanto alla mole di lavoro che il procedimento ha potuto generare per gli avvocati di questi ultimi nella causa all’origine della decisione T‑518/14 e, dall’altro, quanto alla tariffa oraria indicata e al numero degli avvocati coinvolti.

63      Per quanto riguarda la mole di lavoro, i ricorrenti contestano le conclusioni della Commissione nella seconda lettera dell’8 giugno 2018, secondo la quale le 27 ore indicate per la redazione delle osservazioni, le 17 ore dedicate alle ricerche giurisprudenziali in materia di responsabilità extracontrattuale nel diritto degli Stati membri e le 19 ore dedicate all’esame del risultato di tali ricerche sono eccessive. A tal riguardo, i ricorrenti sostengono che la contestazione della Commissione relativa al numero di ore per la redazione delle osservazioni e per le ricerche ed il loro esame appare del tutto pretestuosa. Infatti, secondo i ricorrenti, ogni atto processuale, specie se relativo ad un giudizio di primo grado, per quanto possa rinviare implicitamente a precedenti atti da cui sorgeva, ha una sua autonomia e comporta necessariamente ulteriori e nuove analisi, anche qualora vengano fatte valere simili richieste risarcitorie. Pertanto, secondo i ricorrenti, la Commissione non può far valere che gli argomenti contenuti nelle osservazioni depositate nell’ambito della causa T‑518/14 erano sostanzialmente identici a quelli già presentati nell’ambito della causa all’origine della sentenza F‑50/09.

64      I ricorrenti contestano altresì l’argomento della Commissione secondo il quale andrebbero quantificate restrittivamente le spese sostenute nell’ambito della causa all’origine della decisione T‑518/14, tenuto conto della presunta scarsa importanza del lavoro svolto, in quanto, secondo la Commissione, era inevitabile che il procedimento fosse sospeso in seguito alla decisione di procedere al riesame. A tal riguardo, i ricorrenti fanno valere, anzitutto, che, conformemente all’articolo 62 ter dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, «la proposta di riesame e la decisione di apertura del procedimento di riesame non hanno effetto sospensivo». Pertanto, secondo i ricorrenti, non risulta dal contesto giuridico applicabile che una sospensione sia evidente o automatica. I ricorrenti osservano poi che la richiesta di sospensione del procedimento resta una facoltà delle parti ai sensi del regolamento di procedura.

65      Quanto alla Commissione, essa conferma il contenuto della seconda lettera dell’8 giugno 2018 e conclude che sarebbe appropriato il numero di 10 ore di lavoro.

66      Come constatato al punto 46 supra, anche se, nella domanda in esame, i ricorrenti non esplicitano il numero di ore totale necessario per il trattamento della causa all’origine della decisione T‑518/14, in sostanza, alla luce delle loro memorie e delle osservazioni presentate dalla Commissione, tale numero supera le 60 ore.

67      Senza che occorra pronunciarsi sull’argomento sollevato Commissione secondo il quale occorrerebbe quantificare restrittivamente le spese sostenute nell’ambito della causa all’origine della decisione T‑518/14, tenuto conto, da un lato, degli argomenti dedotti dai ricorrenti, i quali si limitano a proporre quantificazioni orarie diverse da quelle della Commissione senza fornire reali elementi giustificativi e, dall’altro, del fatto che la Commissione ha giustamente fatto valere che la causa all’origine della decisione T‑518/14 conteneva argomenti già utilizzati nella causa all’origine della sentenza F‑50/09, appare necessario ridurre a 20 ore la valutazione del numero di ore dedicate alla causa all’origine della decisione T‑518/14.

68      Per quanto riguarda il numero di avvocati coinvolti e la tariffa oraria, è sufficiente rilevare che, da un lato, come constatato al punto 55 supra, al momento della fissazione dell’ammontare delle spese recuperabili occorre tenere conto del numero totale di ore di lavoro corrispondente alle prestazioni svolte e considerate come oggettivamente indispensabili ai fini delle procedure in questione, indipendentemente dal numero degli avvocati tra i quali queste prestazioni hanno potuto essere suddivise. D’altro lato, una tariffa oraria di EUR 270 nella fase del procedimento in primo grado è stata giudicata adeguata alla luce delle tariffe praticate nelle cause rientranti in tale materia (v., in tal senso, ordinanza dell’11 gennaio 2017, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2017:12, punti 33 e 34 e giurisprudenza ivi citata).

69      Si procederà quindi ad una giusta valutazione degli onorari ripetibili dai ricorrenti a titolo della causa all’origine della decisione T‑518/14 fissando il loro importo in EUR 5 400, il che corrisponde a 20 ore di lavoro alla tariffa oraria di EUR 270.

 Sulle spese relative al presente procedimento

70      Per quanto riguarda le spese relative al presente procedimento, occorre constatare che i ricorrenti, nelle loro conclusioni, si limitano a chiedere di includere tali spese nell’importo totale di EUR 191 800. Tuttavia, la domanda in esame non contiene alcuna argomentazione riguardante l’importo di tali spese e le ore necessarie per approntarla.

71      Inoltre, quanto alle spese indispensabili per il procedimento di liquidazione delle spese, va ricordato che una domanda di liquidazione delle spese presenta un carattere piuttosto standardizzato e si distingue, in linea di principio, per l’assenza di qualsiasi difficoltà per l’avvocato che ha già trattato il merito della causa (v. ordinanze del 7 giugno 2012, France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, EU:C:2012:323, punto 32; del 10 ottobre 2013, UCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, EU:C:2013:679, punto 42, e del 3 luglio 2014, Bogusz/Frontex, F‑5/12 DEP, EU:F:2014:179, punto 21).

72      Pertanto, tenuto conto del fatto che, come rilevato al punto 70 supra, i ricorrenti si limitano a chiedere il rimborso delle spese relative alla domanda in esame, senza tuttavia quantificare l’importo richiesto, né le ore che sarebbero state necessarie per approntarla, il Tribunale decide di fissare in EUR 1 250 l’importo delle spese relative al presente procedimento di liquidazione delle spese, il che corrisponde a cinque ore di lavoro alla tariffa oraria di EUR 250 (v. ordinanza dell’11 aprile 2019, Andres e a./BCE, T‑129/14 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2019:254, punto 34).

 Sulla domanda relativa agli interessi moratori 

73      I ricorrenti chiedono al Tribunale di condannare la Commissione a versare loro interessi moratori sull’importo delle spese da rimborsare.

74      Una siffatta domanda di interessi moratori è ricevibile e fondata.

75      Tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1), il tasso d’interesse applicabile è calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali (ordinanza del 28 gennaio 2014, Marcuccio/Commissione, T‑366/10 P‑DEP, EU:T:2014:63, punto 69).

76      Di conseguenza, occorre prevedere che l’importo delle spese ripetibili sia produttivo, a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza, di interessi moratori al tasso calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento applicabile durante il periodo interessato, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

77      Risulta da tutto quanto precede che l’importo totale delle spese ripetibili da parte dei ricorrenti presso la Commissione dovuto a titolo delle spese ripetibili nelle impugnazioni all’origine delle sentenze T‑401/11 P e T‑401/11 P RENV‑RX, nella causa all’origine della decisione T‑518/14 nonché nel presente procedimento, ammonta a EUR 44 450, maggiorato degli interessi moratori a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’importo totale delle spese che la Commissione è tenuta a rimborsare al sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano e agli altri ricorrenti, i cui nomi sono riportati in allegato, è fissato in EUR 44 450.

2)      Tale somma è produttiva di interessi moratori dalla data di notifica della presente ordinanza alla data del pagamento.

Lussemburgo, 19 settembre 2019

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

M. Jaeger


*      Lingua processuale: l’italiano.


1      L’elenco degli altri ricorrenti è allegato alla sola versione notificata alle parti.