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Ricorso proposto il 10 febbraio 2014 – Export Development Bank of Iran / Consiglio

(Causa T-89/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Export Development Bank of Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. J.-M. Thouvenin)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento d’esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, nella parte in cui riguarda la ricorrente;

annullare la decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 20l3, nella parte in cui riguarda la ricorrente;

dichiarare inapplicabile nei suoi confronti il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012;

dichiarare inapplicabile nei suoi confronti la decisione 2010/413 PESC;

in subordine, annullare il regolamento di esecuzione e la decisione menzionati ai primi due trattini delle presenti conclusioni, a decorrere dal 20 gennaio 2014;

condannare il Consiglio alle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi, di cui otto sono sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nel contesto della causa T-65/14, Bank Refah Kargaran / Consiglio.

La ricorrente deduce inoltre un motivo vertente sulla violazione del principio della parità e del divieto di discriminazione.