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Ricorso proposto il 3 febbraio 2014 – Secolux / Commissione e CdT

(Causa T-90/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Capellen, Lussemburgo) (rappresentante: N. Prüm-Carré, avvocato)

Convenuti: Centro di traduzione degli organi dell’Unione europea (CdT) e Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 3 dicembre 2013 adottata dalla Commissione europea, agendo sia in conto proprio sia per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici, vale a dire il Centro di traduzione degli organi dell’Unione europea e l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, recante rigetto dell’offerta presentata dalla ricorrente per il lotto 1, «Controlli regolamentari di sicurezza, benessere e ambiente» nel contesto del bando di gara n. 02/2013/0IL «Controlli di sicurezza» e che attribuisce l’appalto controverso a un altro offerente;

condannare la Commissione europea al pagamento della somma di EUR 467 186,08 a titolo di risarcimento danni, maggiorata di interessi legali a decorrere dalla data dell’aggiudicazione dell’appalto sino alla liquidazione delle somme dovute;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente su irregolarità procedurali, essendo state portate a conoscenza della ricorrente informazioni contraddittorie relative all’importo dell’offerta prescelta per il lotto n. 1. La ricorrente fa valere che:

vuoi l’importo dell’offerta dell’offerente prescelto, menzionato nella lettera della Commissione, datata 11 dicembre 2013, che informa la ricorrente delle caratteristiche e dei vantaggi relativi all’offerta prescelta, è inesatta in quanto troppo bassa. In tal caso, la ricorrente non avrebbe avuto accesso a un’informazione certa concernente il prezzo dell’offerta prescelta, il che lederebbe l’obbligo di motivazione;

vuoi il valore dell’appalto attribuito che si trova nell’avviso di aggiudicazione pubblicato il 24 dicembre 2013 è erroneo in quanto troppo elevato. In tal caso, l’avviso di aggiudicazione non rifletterebbe il valore dell’offerta prescelta, il che costituirebbe una violazione dell’obbligo di trasparenza;

vuoi l’importo dell’offerta prescelta quale indicato nella lettera della Commissione dell’11 dicembre 2013 e il valore dell’appalto quale indicato nell’avviso di aggiudicazione dell’appalto sono esatti. In tal caso, l’appalto sarebbe stato attribuito per un importo superiore all’offerta prescelta, il che costituirebbe una violazione grave dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non-discriminazione.

Secondo motivo, vertente sull’irregolarità dell’offerta prescelta, in quanto l’offerente prescelto non potrebbe, al prezzo offerto, adempiere correttamente tutte le prestazioni richieste con un personale che disponga delle qualifiche richieste.

Terzo motivo, vertente su un’offerta anormalmente bassa. La ricorrente fa valere che esiste nel caso di specie una serie di indizi che indica che l’offerta prescelta non concorda con la realtà economica. La Commissione avrebbe pertanto dovuto chiedere all’offerente prescelto precisazioni in ordine agli elementi costitutivi della sua offerta, conformemente all’articolo 151 del regolamento delegato n. 1268/2012.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione all’atto sia della preparazione delle offerte sia della loro valutazione. La ricorrente fa valere:

da una parte, che l’offerente prescelto, essendo parimenti l’aggiudicatario degli appalti precedenti, beneficiava di informazioni privilegiate relative ai luoghi, alle prestazioni da svolgere e ai quantitativi realmente richiesti dalla Commissione, il che avrebbe dovuto indurre la Commissione a chiedere spiegazioni ai sensi dell’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 1268/2012 ;

e, d’altra parte, che la Commissione avrebbe tenuto conto della qualità dei servizi precedentemente forniti dall’aggiudicatario degli appalti precedenti all’atto della valutazione delle offerte presentate per l’appalto da aggiudicare.