Language of document : ECLI:EU:F:2015:31

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA
(Prima Sezione)

21 aprile 2015

Causa F‑87/12 RENV

Geoffroy Alsteens

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Rinvio a seguito di annullamento – Agente temporaneo – Rinnovo del contratto – Regola dei sei anni»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Alsteens ha chiesto l’annullamento della «decisione della Commissione [europea] del 18 novembre 2011, in quanto essa limita la durata della proroga [del suo] contratto di agente temporaneo (…) al 31 marzo 2012».

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il sig. Alsteens sopporta le proprie spese, sostenute rispettivamente nelle cause F‑87/12, T‑373/13 P e F‑87/12 RENV, nonché le spese sostenute dalla Commissione europea nella causa F‑87/12. La Commissione europea sopporta le proprie spese, sostenute nelle cause T‑373/13 P e F‑87/12 RENV.

Massime

1.      Funzionari – Agenti temporanei – Durata del rapporto di lavoro – Regola dei sei anni – Possibilità di deroga nell’interesse del servizio – Obbligo di esaminare la possibilità di applicare l’eccezione – Portata

[Statuto dei funzionari, art. 90; regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, lett. a) e b), e 8]

2.      Funzionari – Agenti temporanei – Reclutamento – Non rinnovo di un contratto a tempo determinato – Obbligo di esaminare la possibilità di riassegnare l’agente interessato – Insussistenza

[Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, 8 e 47, b), i)]

1.      Relativamente alla proroga di un contratto a tempo determinato di un agente temporaneo, spetta all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione esaminare, in presenza di una domanda esplicita di proroga al di là del periodo di sei anni previsto da una decisione interna di portata generale, la sussistenza di un interesse del servizio che giustifichi una deroga alla regola dei sei anni.

Tuttavia, allorché la domanda di proroga è presentata per una durata determinata, che non va al di là del periodo di sei anni, l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione non è invitata a pronunciarsi sulla possibilità di una siffatta deroga.

Orbene, nulla impedisce all’agente interessato di domandare, in forza dell’articolo 90, paragrafo 1, dello statuto, di esaminare la possibilità di prorogare, nell’interesse del servizio, il suo contratto al di là del periodo di sei anni.

(v. punti 54, 57 e 62)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: ordinanza Vakalopoulou/Commissione, T‑97/00, EU:T:2001:38, punto 14

Tribunale dell’Unione europea: sentenza Commissione/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531

Tribunale della funzione pubblica: sentenza BR/Commissione, F‑13/12, EU:F:2013:39

2.      Il rispetto del dovere di sollecitudine nonché la nozione di interesse del servizio non obbligano l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, prima di decidere di non rinnovare un contratto di agente temporaneo, a esaminare in via preliminare la possibilità di reimpiegare l’agente interessato in un altro posto.

(v. punto 66)

Riferimento:

Tribunale: sentenza Commissione/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, punto 57

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Macchia/Commissione, F‑63/11, EU:F:2012:83, punto 60