Language of document : ECLI:EU:T:2007:312

Causa T‑28/05

Ekabe International SCA

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo OMEGA 3 — Marchio nazionale denominativo anteriore PULEVA‑OMEGA 3 — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento CE n. 40/94»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 63 e 74, n. 1)

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

3.      Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Portata

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7 e 8, n. 1, lett. b)]

4.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63)

5.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

1.      Il ricorso di cui il Tribunale è investito, diretto contro le decisioni delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), mira al controllo della legittimità delle dette decisioni ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario. Orbene, fatti invocati dinanzi al Tribunale che non siano stati previamente dedotti dinanzi all’Ufficio possono viziare la legittimità di una tale decisione solo se l’Ufficio doveva tenerne conto d’ufficio.

A tale proposito, dall’art. 74, n. 1, in fine, dello stesso regolamento, secondo cui, in procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame dell’Ufficio è limitato ai motivi di contestazione dedotti e alle richieste presentate dalle parti, emerge che questo non è tenuto a prendere in considerazione, d’ufficio, fatti che non sono stati dedotti dalle parti. Pertanto, fatti del genere non sono idonei a mettere in discussione la legittimità di una decisione della commissione di ricorso.

(v. punto 35)

2.      In sede di valutazione di un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, un marchio complesso può essere considerato simile a un altro marchio, identico o presentante una somiglianza con una delle componenti del marchio complesso, soltanto se questa costituisce l’elemento dominante nell’impressione globale prodotta dal marchio complesso. Ciò si verifica quando tale componente può da sola dominare l’immagine di tale marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta.

(v. punto 43)

3.      Nell’ambito di un procedimento di opposizione proposto dal titolare di un marchio anteriore ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, se è certamente vero che il richiedente del marchio non può contestare la validità del marchio anteriore richiamato a sostegno dell’opposizione adducendo che la sua registrazione sarebbe contraria all’art. 7 dello stesso regolamento, quando venga invece in questione un impedimento assoluto che osterebbe alla registrazione del marchio comunitario richiesto, l’Ufficio ha la facoltà, parallelamente al procedimento di opposizione, di riaprire la fase di riesame per verificare la sussistenza di un impedimento del genere.

(v. punto 47)

4.      Un ricorrente che contesti una decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) non ha alcun legittimo interesse all’annullamento di una siffatta decisione nel caso in cui tale annullamento potrebbe solo dare luogo alla pronuncia di una nuova decisione, identica, nel merito, alla decisione annullata.

(v. punto 51)

5.      Esiste, per il consumatore spagnolo, un rischio di confusione tra il marchio figurativo comprendente l’elemento denominativo «omega 3», la cui registrazione come marchio comunitario è richiesta per «Margarina», rientrante nella classe 29 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio nazionale «PULEVA-OMEGA 3», registrato anteriormente in Spagna per «carni, pesci, pollame e selvaggina; estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte, uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili» rientranti nella stessa classe.

Dato che, infatti, sotto il profilo visivo e fonetico, l’elemento «omega 3» è contemporaneamente il secondo dei due elementi che costituiscono il marchio anteriore (il primo è l’elemento «puleva») e l’unico elemento denominativo del marchio richiesto, di cui costituisce l’elemento dominante, i marchi in conflitto, considerati ciascuno nel suo insieme tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti, sono simili, di modo che il pubblico di riferimento può pensare che i prodotti alimentari contrassegnati dal marchio richiesto possano provenire dall’impresa titolare del marchio anteriore.

(v. punti 56, 59-60)