Language of document : ECLI:EU:T:2011:299

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

22 giugno 2011 (*)

«Responsabilità extracontrattuale – Appalti pubblici di servizi – Rigetto di un’offerta – Annullamento della decisione ad opera di una sentenza del Tribunale – Prescrizione – Termini in ragione della distanza – Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»

Nella causa T‑409/09,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, con sede in Atene (Grecia), rappresentata dagli avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. M. Wilderspin e E. Manhaeve, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso per risarcimento diretto ad ottenere la riparazione del danno assertivamente subito dalla ricorrente a seguito della decisione del 15 settembre 2004 con cui la Commissione ha respinto la sua offerta e attribuito l’appalto ad altro offerente, nell’ambito della gara di appalto per la prestazione di servizi informatici e le forniture connesse legate ai sistemi di informazione della Direzione Generale «Pesca»,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona (relatore) e dal sig. S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti di causa e procedimento

1        La ricorrente, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, presentava, il 19 maggio 2004, un’offerta nella gara d’appalto FISH/2004/02, riguardante la prestazione di servizi informatici e le forniture connesse legate ai sistemi di informazione della Direzione Generale (DG) «Pesca» della Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: il «primo appalto»), pubblicata nel Supplemento della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 14 aprile 2004 (GU S 73, pag. 61407).

2        Con lettera del 15 settembre 2004, ricevuta dalla ricorrente lo stesso giorno, la DG «Pesca» informava quest’ultima che la sua offerta non era stata accolta, precisando che i motivi di tale rigetto si riferivano alla composizione e alla stabilità del personale impiegato, alle procedure proposte per il trasferimento delle conoscenze a fine progetto, nonché al fatto che l’offerta non presentava il miglior rapporto qualità-prezzo. Precisava altresì che la ricorrente poteva chiedere per iscritto ulteriori informazioni sui motivi del rigetto della sua offerta.

3        Il 16 settembre 2004, la ricorrente, esprimendo nel contempo le sue obiezioni quanto ai motivi di rigetto della sua offerta, chiedeva alla DG «Pesca» di comunicarle il nome dell’offerente prescelto, i risultati attribuiti alla sua offerta tecnica e a quella dell’offerente prescelto per ciascun criterio di valutazione, una copia della relazione del comitato di valutazione nonché il raffronto tra la sua offerta finanziaria e quella dell’offerente prescelto.

4        Con lettera del 22 ottobre 2004, la DG «Pesca» rispondeva alla ricorrente informandola che tutti gli offerenti che avevano chiesto ulteriori informazioni sul rigetto della loro offerta avevano ricevuto contemporaneamente tali informazioni con lettera, acclusa in allegato, in data 18 ottobre 2004. In tale lettera, la DG «Pesca» forniva alcune informazioni aggiuntive in ordine alla valutazione dell’offerta della ricorrente, precisando anche il nome dell’aggiudicatario e il fatto che l’offerta di quest’ultimo era stata accolta in quanto era economicamente la più vantaggiosa. Comunicava, infine, i punteggi ottenuti dall’offerta della ricorrente e da quella dell’offerente prescelto per ciascuno dei criteri tecnici di valutazione, nonché il risultato della valutazione finanziaria, sotto forma di tabelle.

5        Con atto introduttivo depositato il 25 novembre 2004 e registrato e col n. T‑465/04, la ricorrente proponeva dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all’annullamento della citata lettera della DG «Pesca» del 15 settembre 2004.

6        Con sentenza 10 settembre 2008, causa T‑465/04, Evropaïki Dynamiki/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale annullava la decisione della Commissione di rigettare l’offerta presentata dalla ricorrente e di aggiudicare il primo appalto all’offerente.

7        Con lettere del 7 ottobre 2008 e del 5 marzo 2009, inviate direttamente al presidente della Commissione, la ricorrente, esprimendo rammarico per l’operato della Commissione nei suoi confronti, invitava in sostanza quest’ultima a riesaminare l’insieme del contenzioso in essere, dichiarandosi nel contempo disposta a ritirare tutti i ricorsi pendenti in ordine all’aggiudicazione di appalti pubblici da parte della Commissione.

8        Il 25 settembre 2009, la ricorrente ha proposto il presente ricorso per telecopiatrice. I pacchi contenenti l’originale firmato del ricorso nonché le sue copie e i suoi allegati sono stati spediti il 3 ottobre 2009, tramite un servizio di corriere.

9        Il 5 ottobre 2009, la cancelleria del Tribunale, avendo ricevuto un pacco contenente solo copie del ricorso, ha avvertito l’avvocato della ricorrente che il pacco contenente l’originale non era ancora pervenuto. Copia dei documenti mancanti e un nuovo originale firmato del ricorso sono stati pertanto depositati in cancelleria lo stesso giorno.

10      Il 16 novembre 2009, la cancelleria del Tribunale ha informato la ricorrente che il nuovo originale del ricorso, depositato il 5 ottobre 2009, differiva dalla copia di quest’ultimo pervenuta per telecopiatrice il 25 settembre 2009. Così, in forza dell’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, la data del 5 ottobre 2009, e non quella del 25 settembre 2009, è stata considerata come data di presentazione del ricorso.

11      Con lettera in data 19 novembre 2009 inviata il giorno successivo per telecopiatrice alla cancelleria del Tribunale, la ricorrente, accusando nel contempo ricevuta della lettera della cancelleria del 16 novembre 2009, esponeva i motivi per i quali l’originale del ricorso non era pervenuto entro i termini e chiedeva al Tribunale di riconoscere nella fattispecie l’esistenza di un caso di forza maggiore e, di conseguenza, di rivedere la sua decisione di considerare la data del 5 ottobre 2009 come data di presentazione del ricorso.

12      Il 26 novembre 2009, la ricorrente ha inviato per telecopiatrice alla cancelleria del Tribunale una lettera con la quale essa spiegava le circostanze dello smarrimento del pacco da parte della società alla quale era stato affidato il servizio di corriere e chiedeva di nuovo che il deposito dell’originale del ricorso fosse considerato come avvenuto alla data del 25 settembre 2009.

13      Il 3 dicembre 2009, la ricorrente è stata informata dal corriere di cui essa si era avvalsa che il pacco mancante non era stato ritrovato.

14      Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2010, la Commissione, ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, ha sollevato un’eccezione di irricevibilità in quanto la domanda di risarcimento danni sarebbe prescritta.

15      La ricorrente ha depositato le sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità il 14 aprile 2010.

16      A titolo di misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale, con lettera del 2 luglio 2010, ha rivolto un quesito scritto alle parti in ordine all’applicabilità al presente caso di specie dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, relativo all’aumento dei termini processuali di un termine in ragione della distanza forfettario di dieci giorni. Le parti hanno risposto entro i termini impartiti.

 Conclusioni delle parti

17      Nel ricorso, la ricorrente conclude nel senso che il Tribunale voglia:

–        condannare la Commissione a versarle la somma di EUR 2 milioni, pari all’utile lordo che avrebbe potuto ricavare dal primo appalto se questo le fosse stato aggiudicato (50% del valore di mercato);

–        condannare la Commissione a versarle la somma di EUR 100 000, pari al danno subito a seguito della mancata opportunità di eseguire l’appalto;

–        condannare la Commissione alle spese.

18      Nell’eccezione di irricevibilità, la Commissione conclude nel senso che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        condannare la ricorrente alle spese.

19      Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, la ricorrente conclude nel senso che il Tribunale voglia respingere l’eccezione di irricevibilità.

 In diritto

20      Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo richiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente.

21      Inoltre, ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

22      Nella fattispecie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dall’esame dei documenti agli atti e che non occorra passare alla fase orale.

 Argomenti delle parti

23      La Commissione solleva un’eccezione di irricevibilità del ricorso in quanto l’azione sulla quale esso si fonda è prescritta, essendo stata proposta dopo la scadenza del termine di prescrizione quinquennale fissato in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità europea dall’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia.

24      Tale termine sarebbe cominciato a decorrere a partire dal momento in cui il preteso danno si è effettivamente verificato.

25      La Commissione ricorda che, nella fattispecie, la ricorrente reclama il risarcimento del danno asseritamente subito per non esserle stato aggiudicato il primo appalto nonché, in subordine, il risarcimento danni per «mancata opportunità».

26      Secondo la Commissione, il preteso danno che ha originato la domanda principale e la domanda subordinata si è verificato nel momento in cui è stata adottata la decisione di respingere l’offerta della ricorrente, dato che questo è il momento in cui la ricorrente non è stata più in grado di vedersi aggiudicare il primo appalto. Il danno si sarebbe pertanto verificato il giorno in cui la Commissione ha informato la ricorrente che la sua offerta non era stata accolta, e cioè il 15 settembre 2004. Da tale data, appunto, come riconoscerebbe implicitamente la ricorrente nella sua lettera in data 19 novembre 2009 inviata alla cancelleria del Tribunale, sarebbe iniziato a decorrere il termine di prescrizione. Il ricorso proposto il 5 ottobre 2009 sarebbe quindi prescritto.

27      Tale conclusione è confermata, secondo la Commissione, dall’ordinanza del Tribunale 14 settembre 2005, causa T‑140/04, Ehcon/Commissione (Racc. pag. II‑3287). Secondo il punto 43 di tale ordinanza, il danno risultante dal mancato ottenimento dell’appalto oggetto del bando di gara e quello risultante dalla mancata opportunità di ottenere tale appalto si concretizzano il giorno del rigetto, da parte della Commissione, dell’offerta del concorrente escluso. Tale rigetto costituisce dunque il fatto che dà origine all’azione in materia di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 46, prima frase, dello Statuto della Corte.

28      La Commissione fa altresì rilevare che il Tribunale, dopo aver constatato che il termine di prescrizione iniziava a decorrere alla data del rigetto dell’offerta da parte della Commissione, ha dichiarato, al punto 46 dell’ordinanza Ehcon/Commissione, citata supra al punto 27, che, nella fattispecie, il detto periodo era iniziato, al più tardi, alla data in cui la ricorrente aveva ricevuto una seconda comunicazione della Commissione che la informava dei motivi del rigetto della sua offerta.

29      A suo parere, non si può desumere dal punto 46 dell’ordinanza Ehcon/Commissione, citata supra al punto 27, che il Tribunale avrebbe ammesso che la data in cui il termine di prescrizione sarebbe cominciato a decorrere era quella della ricezione da parte dell’offerente della lettera in cui essa spiegava a quest’ultimo i motivi del rigetto della sua offerta. Infatti, nella causa in cui è stata emanata tale ordinanza, essendo comunque prescritto il ricorso, poco importava la conoscenza della data esatta del dies a quo del termine di prescrizione. D’altro canto, una siffatta conclusione sarebbe in contrasto con il tenore letterale del punto 43 della stessa ordinanza, sopra esposto.

30      Infatti, tale conclusione non sarebbe conforme alla ratio legis della prescrizione avente come finalità, come ha ricordato la Corte nella sua ordinanza 18 luglio 2002, causa C‑136/01 P, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commissione (Racc. pag. I‑6565, punto 28), quella di conciliare la tutela dei diritti della persona lesa e il principio della certezza del diritto. La Commissione ricorda la giurisprudenza secondo la quale la conoscenza precisa dei fatti non figura tra le condizioni che debbono essere soddisfatte perché il termine di prescrizione cominci a decorrere. Essa ne deduce, nel caso di specie, che non era necessario, perché il termine di prescrizione iniziasse a decorrere, che la ricorrente fosse stata in possesso dei motivi dettagliati del rigetto della sua offerta. Infatti, sarebbe appunto concesso un termine di prescrizione relativamente lungo perché la ricorrente abbia il tempo di raccogliere tali informazioni nel corso di tale periodo.

31      La Commissione ritiene quindi che l’azione per responsabilità extracontrattuale avrebbe dovuto essere stata proposta il 25 settembre 2009 al più tardi, ossia cinque anni dopo il rigetto dell’offerta della ricorrente e tenuto conto del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

32      La Commissione respinge infine l’argomento della ricorrente relativo alla sussistenza, nella fattispecie, di un caso di forza maggiore. A questo proposito, essa fa rilevare che, conformemente alla giurisprudenza, la nozione di forza maggiore contiene un elemento oggettivo e un elemento soggettivo. Il primo riguarda circostanze anormali ed estranee all’interessato, mentre il secondo attiene all’obbligo, per l’interessato, di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, con una sentenza del 28 gennaio 2009, causa T‑125/06, Centro Studi Manieri/Consiglio (Racc. pag II‑69, punto 28), il Tribunale ha dichiarato che l’interessato dovrebbe seguire attentamente lo svolgimento della procedura e, segnatamente, dar prova di diligenza al fine di rispettare i termini impartiti.

33      Per quanto riguarda il primo elemento, la Commissione ritiene che la consegna tardiva di un pacco sia un evento inusuale, ma non imprevedibile. Anche supponendo che la mancata consegna di uno dei due pacchi spediti dalla ricorrente costituisca comunque un evento anormale, la Commissione considera tuttavia che la ricorrente non ha dato prova della necessaria diligenza, dato che avrebbe scelto di attendere non soltanto la scadenza del termine di prescrizione quinquennale, ma anche la vigilia della scadenza dell’ulteriore termine in ragione della distanza, per trasmettere la telecopia del ricorso al Tribunale. Successivamente, la ricorrente avrebbe atteso un’intera settimana lavorativa prima di consegnare, all’ultimo momento, i documenti al corriere, il 3 ottobre 2009, sapendo che qualsiasi ritardo di consegna si sarebbe tradotto nell’inosservanza del termine. Avrebbe quindi accettato tale rischio con piena cognizione di causa.

34      Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, la ricorrente contesta la determinazione del dies a quo del termine di prescrizione operata dalla Commissione. In particolare, essa respinge la tesi di quest’ultima secondo la quale il termine di prescrizione comincerebbe a decorrere il 15 settembre 2004, data in cui è stata informata che la sua offerta non era stata accolta. A questo proposito, si avvale dei punti 44, 45 e 48 dell’ordinanza Ehcon/Commissione, citata supra al punto 27, che sarebbero in contrasto con il punto 43 sul quale si basa la Commissione. Da tali punti risulterebbe che le condizioni che permettono alla ricorrente di far valere i suoi diritti a risarcimento ricorrono solo quando quest’ultima ha preso conoscenza dei motivi della decisione della Commissione e non alla data in cui essa è stata semplicemente informata dell’esito della procedura di gara. Orbene, nella fattispecie, la ricorrente non avrebbe preso conoscenza di tali motivi prima del 20 o del 23 ottobre 2004.

35      La ricorrente fa altresì valere che nella fattispecie il contratto è un «contratto quadro» e che, di conseguenza, nessun danno si verifica e nessun pregiudizio è certo prima della firma di un «contratto specifico». Ne deriverebbe che il termine di prescrizione inizierebbe a decorrere solo a partire dal momento in cui un «contratto specifico» sia stato effettivamente firmato tra la Commissione e l’offerente prescelto.

36      Secondo la ricorrente, l’azione per responsabilità extracontrattuale era, di conseguenza, prescritta non prima del 3 novembre 2009, ossia cinque anni e dieci giorni, tenuto conto del termine relativo alla distanza, dopo la presa di conoscenza delle motivazioni del rigetto della sua offerta da parte della Commissione.

37      La ricorrente confuta, inoltre, l’argomento che la Commissione trae dall’ordinanza Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commissione, citata supra al punto 30, dato che i fatti della causa in cui è stata emessa tale ordinanza sono troppo lontani dalla fattispecie per poter essere utilizzati in maniera pertinente. A suo parere, nelle cause in materia di appalti pubblici, l’offerente non prescelto, finché non conosce la motivazione esatta del rigetto della sua offerta, non è in grado di valutare se l’atto sia o no illecito e, quindi se esista o meno un danno, prima condizione per proporre un’azione per responsabilità extracontrattuale contro la Comunità. Pertanto, la ricorrente ritiene, basandosi sul punto 45 dell’ordinanza Ehcon/Commissione, citata supra al punto 27, che la comunicazione della motivazione della decisione sia la condizione sine qua non perché la persona interessata sia in grado di valutare la legittimità della procedura.

38      Per giunta, sottolinea che, a seguito della sua domanda, la Commissione ha tardato oltre un mese prima di fornirle i motivi della decisione di rigetto della sua offerta e che la Commissione tenterebbe ora di includere questo periodo di inerzia nel termine di prescrizione per la proposizione di un’azione per responsabilità extracontrattuale.

39      Infine, nel caso di specie, la decisione del Tribunale, nella sua sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, citata supra al punto 6, di annullare la decisione della Commissione di non aggiudicare il primo appalto alla ricorrente sarebbe fondata in maniera del tutto particolare sull’insufficienza di motivazione di tale decisione. Di conseguenza, sarebbe solo alla data della pronuncia della detta sentenza, il 10 settembre 2008, che la ricorrente avrebbe ricevuto la spiegazione del rigetto della sua offerta.

40      La ricorrente contesta altresì l’argomento che la Commissione trae dalla sua lettera in data 19 novembre 2009, e cioè che quest’ultima equivarrebbe ad un’accettazione implicita del fatto di far scattare il dies a quo del termine di prescrizione il 15 settembre 2004. Tale lettera sarebbe stata scritta, per misura precauzionale, ai sensi dell’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura, al fine di anticipare gli argomenti della Commissione e non può in nessun caso essere interpretata come un’accettazione del 15 settembre 2004 come dies a quo del termine di prescrizione.

41      Per quanto riguarda la questione della data del deposito dell’originale del ricorso considerata dal Tribunale, la ricorrente fa innanzi tutto valere che, a parte la firma, che ha dovuto essere riapposta dal suo avvocato sulla versione del ricorso ristampata a seguito dello smarrimento dell’originale inviato per corriere, non vi è alcuna differenza tra la versione inviata per telecopiatrice il 25 settembre 2009 e l’originale depositato in cancelleria il 5 ottobre 2009. Un’eventuale differenza di firma non costituirebbe una violazione dell’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura.

42      La ricorrente contesta poi gli argomenti della Commissione riguardanti l’inapplicabilità nella fattispecie della forza maggiore. Essa sottolinea che tutte le operazioni necessarie alla presentazione del ricorso sono state effettuate entro i termini. In ogni caso, a suo parere, se una consegna tardiva di un pacco rappresenta un rischio considerevole, non può dirsi altrettanto dello smarrimento di quest’ultimo, tanto più che il detto pacco è stato spedito a cura di una società appartenente alla Deutsche Post.

43      La ricorrente contesta così i principi giurisprudenziali menzionati dalla Commissione e ricorda che nel caso di specie, dopo aver trasmesso una telecopia del ricorso entro i termini, ha avuto cura di verificare sul sito Internet del corriere che il pacco contenente l’originale e gli allegati fosse stato effettivamente consegnato entro il termine, e cioè il 5 ottobre 2009. Solo nel pomeriggio dello stesso giorno la ricorrente sarebbe stata informata dalla cancelleria che l’originale non era pervenuto. A partire da quel momento, il corriere sarebbe stato immediatamente contattato e, una volta accertato che il pacco non sarebbe stato ritrovato in tempo, una nuova copia del ricorso è stata stampata e consegnata alla cancelleria la sera del 5 ottobre 2009.

44      Così, prendendo le misure appropriate per garantire la presentazione del ricorso entro i termini, la ricorrente avrebbe dato prova di diligenza e non avrebbe potuto prevedere né, in ogni caso, evitare lo smarrimento del documento originale.

45      Infine, la ricorrente chiede che il caso di specie sia considerato in maniera ad hoc, in relazione al carattere nel contempo nuovo e irreversibile dello smarrimento di un documento originale da parte di un corriere.

 Giudizio del Tribunale

46      Ai sensi dell’art. 46 dello Statuto della Corte, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale conformemente all’art. 53, primo comma, del detto Statuto, le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall’istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all’istituzione competente.

47      Secondo una giurisprudenza consolidata, la responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, per comportamento illecito dei suoi organi è subordinata alla ricorrenza di un complesso di presupposti, ossia, l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettiva sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento asserito e il danno fatto valere (v. sentenza della Corte 9 novembre 2006, causa C‑243/05 P, Agraz e a./Commissione, Racc. pag. I‑10833, punto 26, e la giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale 11 luglio 1996, causa T‑175/94, International Procurement Services/Commissione, Racc. pag. II‑729, punto 44, e Centro Studi Manieri/Consiglio, citata supra al punto 32, punto 97).

48      Risulta altresì da una giurisprudenza costante, che il termine di prescrizione inizia a decorrere quando ricorrono tutte queste condizioni, alle quali si trova subordinato l’obbligo di risarcimento e, segnatamente, quando il danno da risarcire si è concretizzato. In particolare, nei contenziosi derivanti, come nel caso di specie, da atti individuali, il termine di prescrizione inizia a decorrere quando tali atti hanno prodotto i loro effetti nei confronti delle persone a cui sono diretti [v., in questo senso, sentenze della Corte 19 aprile 2007, causa C‑282/05 P, Holcim (Deutschland)/Commissione, Racc. pag. I‑2941, punti 29 e 30, e 11 giugno 2009, causa C‑335/08 P, Transports Schiocchet‑Excursions/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 33; ordinanza del Tribunale 27 agosto 2009, causa T‑367/08, Abouchar/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 23].

49      Occorre ancora ricordare che la prescrizione ha la funzione di conciliare la tutela dei diritti della persona danneggiata e il principio di certezza del diritto. La durata del termine di prescrizione è stata così determinata tenendo conto in particolare del tempo necessario alla pretesa parte lesa per raccogliere le informazioni appropriate ai fini di un eventuale ricorso e per verificare i fatti deducibili a sostegno di tale ricorso (v., in questo senso, ordinanza Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commissione, citata supra al punto 30, punto 28; ordinanza del Tribunale 16 dicembre 2009, causa T‑194/08, Cattin/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 69, e sentenza del Tribunale 28 settembre 2010, causa T‑247/08, causa C‑Content/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 54).

50      Inoltre, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, la conoscenza precisa e circostanziata dei fatti di causa da parte del danneggiato non ha alcuna importanza, dato che la conoscenza dei fatti non figura nel novero degli elementi che devono sussistere ai fini del decorso del termine di prescrizione di cui all’art. 46 dello Statuto della Corte. Non può così tenersi conto della valutazione soggettiva dell’effettività del danno nel determinare il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione per responsabilità extracontrattuale della Comunità (v., in questo senso, sentenza della Corte 17 luglio 2008, causa C‑51/05 P, Commissione/Cantina sociale di Dolianova e a., Racc. pag. I‑5341, punto 61, e la giurisprudenza ivi citata).

51      Nella fattispecie, la ricorrente chiede, in via principale, il risarcimento del preteso danno subito in quanto il primo appalto non le è stato aggiudicato, e cioè una somma pari all’utile lordo che avrebbe potuto ricavare da tale appalto (50% del valore di mercato). In subordine, chiede un risarcimento danni per mancata opportunità, in quanto avrebbe subito nel contempo un danno per la mancata opportunità di eseguire il primo appalto e un danno per la mancata opportunità di vedersi aggiudicare altri appalti, in particolare l’appalto aggiudicato nel 2008 dalla DG «Affari marittimi e pesca» della Commissione, al contraente aggiudicatario del primo appalto nell’ambito del bando di gara MARE/2008/01 (in prosieguo: l’«appalto successivo»), il cui valore iniziale eccedeva EUR 5 milioni (in prosieguo: il «danno derivante dalla mancata opportunità di ottenere gli appalti successivi»).

 Sui danni derivanti dal mancato ottenimento del primo appalto e dalla mancata opportunità di ottenere quest’ultimo

52      Come il Tribunale ha già rilevato nella causa in cui è stata emessa l’ordinanza Ehcon/Commissione, citata supra al punto 27, i danni derivanti dal mancato ottenimento dell’appalto controverso e dalla mancata opportunità di ottenere tale appalto si sono concretizzati alla data del rigetto, da parte della Commissione, dell’offerta della ricorrente, rigetto che costituisce anche il fatto che dà origine all’azione per responsabilità, ai sensi dell’art. 46 dello Statuto della Corte (v., in questo senso, ordinanza Ehcon/Commissione, citata supra al punto 27, punto 43).

53      Il rigetto della sua offerta è stato comunicato alla ricorrente con lettera del 15 settembre 2004, ricevuta dall’interessata lo stesso giorno (v. supra, punto 2).

54      Vero è, come sostiene la ricorrente, che, ai punti 44, 45 e 48 dell’ordinanza Ehcon/Commissione, citata supra al punto 27, il Tribunale sembra rimettere in discussione la soluzione, esposta al punto 43 della detta ordinanza, secondo la quale i danni in questione si sono concretizzati il giorno del rigetto dell’offerta. Nondimeno, tutti questi punti devono essere letti nel loro contesto e secondo il loro ordine logico. In particolare, al punto 45, il Tribunale, affermando che «tutti i presupposti di realizzazione del detto risarcimento della ricorrente erano presenti, al più tardi, alla data del 20 marzo 1997 [e cioè, il giorno in cui la ricorrente aveva nella fattispecie avuto conoscenza dei motivi della decisione di rigetto] e che, pertanto, il termine quinquennale di prescrizione [era] scaduto il 20 marzo 2002 al più tardi», ha semplicemente considerato che, nel caso di specie, il ricorso era in ogni caso tardivo, dato che esso era stato proposto solo l’8 aprile 2004. Alla luce delle circostanze del caso di specie, quest’ultima affermazione del Tribunale non può rimettere in discussione la premessa principale del suo ragionamento secondo la quale danni come quelli controversi si concretizzano il giorno del rigetto dell’offerta, dato che il rigetto è il fatto che dà origine all’azione per responsabilità.

55      Occorre pertanto concludere che i pretesi danni che hanno dato origine, nella fattispecie, a un’azione per responsabilità extracontrattuale contro la Comunità si sono verificati alla data della decisione di rigetto dell’offerta della ricorrente da parte della Commissione e che il termine di prescrizione di tale azione è iniziato a decorrere dal momento in cui tale decisione è stata comunicata alla ricorrente, vale a dire il 15 settembre 2004.

56      Ai sensi dell’art. 46 dello Statuto della Corte, la prescrizione è interrotta solamente dal ricorso dinanzi al giudice comunitario o dalla richiesta preventiva da presentarsi all’istituzione competente della Comunità; tuttavia, in quest’ultimo caso, si ha interruzione solo se alla richiesta fa seguito il ricorso entro il termine stabilito a seconda dei casi dagli artt. 230 CE e 232 CE.

57      A questo proposito, le lettere in data 7 ottobre 2008 e 5 marzo 2009, inviate dalla ricorrente al presidente della Commissione, non contengono alcuna richiesta esplicita di risarcimento e non sono state seguite da un ricorso entro il termine stabilito con riferimento all’art. 230 CE o all’art. 232 CE. In ogni caso, le dette lettere sono dunque ininfluenti sul termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 46 dello Statuto della Corte.

58      Pertanto, il termine di prescrizione quinquennale è scaduto il 15 settembre 2009 senza essere stato interrotto, in ordine ai due pretesi danni.

59      Nessuno degli argomenti della ricorrente può mettere in discussione tale conclusione.

60      In primo luogo, la ricorrente fa valere, basandosi, in sostanza, sui punti 45 e 48 dell’ordinanza Ehcon/Commissione, citata supra al punto 27, che, per dimostrare il comportamento illecito della Commissione, aveva bisogno di conoscere i motivi della decisione resa da quest’ultima e che non ha avuto conoscenza dei detti motivi prima del 20 o del 23 ottobre 2004. Pertanto la sua azione sarebbe prescritta non prima del 3 novembre 2009, e cioè al termine di un periodo di cinque anni e dieci giorni a partire dal 22 ottobre 2004, e non il 25 settembre 2009.

61      A questo proposito, basta rilevare che, come si è detto supra, ai punti 52 e 55, è il rigetto dell’offerta, e non la motivazione di tale rigetto, che costituisce il fatto che dà origine all’azione per responsabilità in materia di appalti pubblici e che concretizza i pretesi danni subiti dall’offerente escluso.

62      Inoltre, risulta dalla giurisprudenza che, il fatto che un ricorrente abbia ritenuto, al momento in cui ha formulato una richiesta di risarcimento danni nei confronti della Comunità, di non disporre di tutti gli elementi che gli consentissero di dimostrare adeguatamente, sul piano giuridico, la responsabilità di quest’ultima nell’ambito di un procedimento giurisdizionale non può per questo impedire il decorso del termine di prescrizione. Se così fosse, infatti, si verrebbe allora a determinare una confusione tra il criterio procedurale relativo all’avvio del termine di prescrizione e la verifica della sussistenza delle condizioni per la responsabilità, la quale, in definitiva, spetta soltanto al giudice investito della valutazione definitiva del merito della causa (ordinanza del Tribunale 17 gennaio 2001, causa T‑124/99, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commissione Racc. pag. II‑53, punto 24).

63      È altresì importante constatare che, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente basandosi sui punti 45 e 48 dell’ordinanza Ehcon/Commissione, citata supra al punto 27, nella fattispecie la lettera della DG «Pesca» del 15 settembre 2004 – che costituiva l’atto impugnato nell’ambito della causa che aveva portato alla sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, citata supra al punto 6 – conteneva già una prima indicazione dei motivi del rigetto della sua offerta (v. supra, punto 2). Le lettere inviate successivamente dalla DG «Pesca» erano dirette soltanto a fornire, a seguito della richiesta della ricorrente, ulteriori spiegazioni riguardanti tali motivi nonché le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta accolta (v. supra, punti 3 e 4). Inoltre, il fatto che la conoscenza circostanziata dei motivi del rigetto dell’offerta si sia asseritamente concretizzata alcuni giorni dopo l’invio della comunicazione del detto rigetto non è in contrasto con la giurisprudenza, richiamata supra al punto 49, secondo la quale la durata del termine di prescrizione tiene conto in particolare del tempo necessario alla pretesa parte lesa per raccogliere informazioni adeguate ai fini di un eventuale ricorso e per verificare i fatti deducibili a sostegno di tale ricorso.

64      In definitiva, il mancato decorso del termine di prescrizione dell’azione per responsabilità extracontrattuale della Comunità fintantoché la parte asseritamente lesa non abbia personalmente acquisito la convinzione di aver subito un danno ha come conseguenza che il momento in cui tale azione si estingue varierebbe secondo la percezione individuale che ogni parte potrebbe avere dell’effettività del danno, il che si pone in contraddizione con l’esigenza della certezza del diritto necessaria ai fini dell’applicazione dei termini di prescrizione (v., in questo senso, sentenza C‑Content/Commissione, citata supra al punto 49, punto 55, e la giurisprudenza ivi citata).

65      Al riguardo, occorre infine osservare che, come sottolinea giustamente la Commissione, risulta dalla lettera in data 19 novembre 2009, inviata alla cancelleria del Tribunale dalla ricorrente, che quest’ultima riteneva che il comportamento illecito della Commissione si fosse manifestato sin dall’invio della lettera del 15 settembre 2004, con cui veniva comunicato il rigetto dell’offerta, dato che è a partire da tale data che la ricorrente fa implicitamente decorrere il termine di prescrizione.

66      In secondo luogo, la ricorrente asserisce che, poiché il primo appalto è un contratto quadro, perché si verifichi un danno sarebbe necessaria la sottoscrizione di un contratto specifico. Orbene, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, la condizione relativa all’esistenza di un danno certo è soddisfatta qualora il danno sia imminente e prevedibile con una certa sicurezza, anche se l’entità del danno non è ancora esattamente determinabile (sentenza della Corte 14 gennaio 1987, causa 281/84, Zuckerfabrik Bedburg e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 49, punto 14; v. ordinanza Abouchar/Commissione, citata supra al punto 48, punto 24, e la giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la prescrizione può decorrere solo dal momento in cui il danno pecuniario si è effettivamente realizzato [sentenza Holcim (Deutschland)/Commissione, citata supra al punto 48, punto 33]. Orbene, nell’ambito di una procedura di gara d’appalto, il danno derivante, per il candidato escluso, dal mancato ottenimento dell’appalto e dalla mancata opportunità di ottenere quest’ultimo, deriva direttamente e immediatamente dalla decisione di rigetto della sua offerta, indipendentemente dalla futura sottoscrizione di un contratto specifico tra l’istituzione comunitaria e il candidato prescelto. Per gli stessi motivi, occorre respingere l’argomento, sollevato per la prima volta dalla ricorrente nella sua risposta scritta al quesito del Tribunale, secondo il quale, per effetto del contratto quadro, il danno sarebbe proseguito durante tutto il periodo nel corso del quale la ricorrente sarebbe stata privata della possibilità di sottoscrivere contratti individuali.

67      In terzo luogo, tenuto conto dell’analisi effettuata supra ai punti 52‑55, la ricorrente non può far valere utilmente il ritardo con il quale la Commissione avrebbe risposto alla sua richiesta di chiarimenti quanto ai motivi del rigetto della sua offerta.

68      In quarto luogo, la ricorrente fa sostanzialmente valere di aver avuto a disposizione effettive spiegazioni circa il rigetto della sua offerta solo alla data della sentenza del Tribunale che ha pronunciato l’annullamento della decisione che è all’origine del danno. È giocoforza constatare che l’argomento della ricorrente non è per nulla chiaro. In ogni caso, basta ricordare a questo proposito che, secondo la giurisprudenza, è indifferente, per far scattare il termine di prescrizione, che il comportamento illecito della Comunità sia stato accertato con decisione giudiziaria [sentenza Holcim (Deutschland)/Commissione, citata supra al punto 48, punto 31]. Per il resto, occorre rinviare alle considerazioni svolte supra, ai punti 61‑64.

69      Infine, in quinto luogo, la ricorrente adduce, nella sua risposta scritta al quesito posto dal Tribunale, un nuovo argomento, relativo al fatto che la decisione di respingere la sua offerta e di attribuire l’appalto ad un altro offerente è stata pubblicata, così come ogni altra decisione di questo tipo e conformemente agli artt. 118 e 120 del regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1, in prosieguo: le «modalità di esecuzione»), nella parte S della Gazzetta ufficiale il 16 dicembre 2004, e al fatto che, di conseguenza, tale data, che stabiliva un termine inconfutabile, costituirebbe il dies a quo del termine di prescrizione.

70      Al riguardo, occorre ricordare, ancora una volta, che è il rigetto dell’offerta a costituire il fatto che dà origine all’azione per responsabilità in materia di appalti pubblici e che concretizza i pretesi danni subiti dall’offerente escluso. Pertanto, è a partire dal giorno in cui l’offerente escluso è personalmente informato del rigetto della sua offerta, e non dalla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione nella Gazzetta ufficiale, che inizia a decorrere il termine di prescrizione. In ogni caso, occorre altresì rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la pubblicazione di un avviso del genere, che ha come scopo l’informazione dei terzi, è obbligatoria, conformemente all’art. 118, n. 4, delle modalità di esecuzione, solo per appalti di importo pari o superiore alle soglie fissate dall’art. 158 delle dette modalità di esecuzione.

71      Alla luce di tutte queste considerazioni, il termine di prescrizione quinquennale per intentare l’azione per responsabilità extracontrattuale è giunto a scadenza il 15 settembre 2009.

72      Orbene, anche se la ricorrente sostiene che, nella fattispecie, un caso di forza maggiore richiederebbe che fosse presa in considerazione la data di invio della telecopia anziché quella della presentazione dell’originale del ricorso, occorre constatare che, in ogni caso, la ricorrente ha inviato il ricorso per telecopiatrice il 25 settembre 2009, quando il termine di prescrizione era già scaduto.

73      Secondo la tesi della ricorrente, infatti, il termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni è applicabile nella fattispecie. Così, se venisse accolto l’argomento della ricorrente riguardante l’esistenza di un caso di forza maggiore e se la data del 25 settembre 2009 fosse considerata come data di presentazione del ricorso, il ricorso sarebbe ricevibile. Infatti, l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Commissione si basa sul fatto che il ricorso dev’essere considerato come proposto il 5 ottobre 2009 e non, come sostiene la ricorrente, il 25 settembre 2009.

74      Orbene, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale riguardante l’applicabilità nel caso di specie dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, la ricorrente ha sostenuto che la sua azione non sarebbe prescritta, dato che al termine di prescrizione dovrebbe essere aggiunto il termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni, previsto al detto art. 102. Al riguardo, fa anche riferimento al punto 26 della sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, causa T‑571/93, Lefebvre e a./Commissione (Racc. pag. II‑2379), in cui è stato riconosciuto che i termini in ragione della distanza si applicano alle cause per responsabilità extracontrattuale.

75      Occorre rilevare che, secondo i termini stessi dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, il termine in ragione della distanza riguarda solo i termini processuali e non il termine di prescrizione, previsto dall’art. 46 dello Statuto della Corte e il cui decorso comporta l’estinzione dell’azione per responsabilità extracontrattuale, che non è pertanto aumentato di alcun termine in ragione della distanza [v., in questo senso, sentenze del Tribunale 11 gennaio 2002, causa T‑210/00, Biret e Cie/Consiglio, Racc. pag. II‑47, punti 19 e 45, e 21 aprile 2005, causa T‑28/03, Holcim (Deutschland)/Commissione, Racc. pag. II‑1357, punto 74; ordinanza del Tribunale 19 maggio 2008, causa T‑220/07, Transport Schiocchet‑Excursions/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punti 15 e 35, e Cattin/Commissione, citata supra al punto 49, punti 61 e 65].

76      A questo proposito occorre, inoltre, ricordare che i requisiti cui è subordinato l’insorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità e, di conseguenza, le norme sulla prescrizione che disciplinano le relative azioni, non possono non fondarsi su criteri rigorosamente oggettivi. Se così non fosse, ciò rischierebbe di ledere il principio della certezza del diritto su cui appunto si fondano le norme sulla prescrizione (v. sentenza Commissione/Cantina sociale di Dolianova e a., citata supra al punto 50, punto 59, e la giurisprudenza ivi citata).

77      Inoltre, il fatto che i termini processuali, come i termini di ricorso, e il termine quinquennale di prescrizione dell’azione per responsabilità extracontrattuale contro la Comunità sono termini, per loro natura, diversi può essere anche dedotto dalla giurisprudenza. Infatti, i termini di ricorso sono di ordine pubblico e non sono a disposizione delle parti e del giudice, in quanto istituiti al fine di garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche. Spetta quindi al Tribunale verificare, anche d’ufficio, se il ricorso sia stato effettivamente proposto entro i termini prescritti (v. sentenza del Tribunale 28 gennaio 2004, cause riunite T‑142/01 e T‑283/01, OPTUC/Commissione, Racc. pag. II‑329, punto 30, e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in questo senso, ordinanza della Corte 25 novembre 2008, causa C‑500/07 P, TEA/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 20). Per contro, il giudice non può sollevare d’ufficio il motivo relativo alla prescrizione dell’azione per responsabilità extracontrattuale (sentenza della Corte 30 maggio 1989, causa 20/88, Roquette frères/Commissione, Racc. pag. 1553, punti 12 e 13).

78      Per giunta, risulta dall’art. 46 dello Statuto della Corte che la prescrizione è interrotta sia dal ricorso proposto dinanzi al giudice comunitario, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all’istituzione competente. Tale disposizione non distingue, per il calcolo del termine di prescrizione, a seconda che la causa dell’interruzione di tale termine derivi dalla proposizione di un ricorso o dalla presentazione di una preventiva richiesta. Orbene, l’applicazione del termine processuale previsto dall’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, concepibile solo nel caso dei ricorsi contenziosi, avrebbe come conseguenza che la prescrizione sarebbe compiuta al termine di un periodo diverso a seconda che il danneggiato abbia scelto di rivolgersi direttamente al giudice comunitario o, preliminarmente, all’istituzione competente. Una siffatta differenza, non prevista dall’art. 46 dello Statuto della Corte, farebbe dipendere la scadenza del termine di prescrizione da un fattore non oggettivo e avrebbe inoltre la conseguenza di favorire la definizione in via contenziosa delle controversie anziché la ricerca di soluzioni amichevoli.

79      Il fatto che, nel 1995, il Tribunale, in una sentenza che è rimasta un caso isolato (sentenza Lefebvre e a./Commissione, citata supra al punto 74, punto 26), abbia affermato che, nell’ambito della prescrizione delle azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale, doveva tenersi conto del termine in ragione della distanza, ai sensi degli artt. 101 e 102, n. 2, del regolamento di procedura, non può, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, mettere in discussione tale conclusione.

80      Risulta da tutto quanto precede che la presente azione per responsabilità extracontrattuale è prescritta, per quanto riguarda i due danni asseriti, poiché è stata intentata oltre cinque anni dopo il verificarsi dei fatti che le hanno dato origine, ai sensi dell’art. 46 dello Statuto della Corte, senza che si renda necessario esaminare gli altri motivi e argomenti dedotti dalle parti, compreso quello relativo alla sussistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

 Sul danno derivante dalla mancata opportunità di ottenere gli appalti successivi

81      Per quanto riguarda il danno derivante dalla mancata opportunità di ottenere gli appalti successivi, occorre innanzi tutto esaminare la fondatezza della domanda della ricorrente (v., in questo senso, ordinanza Ehcon/Commissione, citata supra al punto 27, punto 72).

82      La ricorrente fa valere che, se le fosse stato aggiudicato il primo appalto, essa avrebbe acquisito un’esperienza preziosa e avrebbe accresciuto le sue probabilità di vedersi attribuire altri contratti, compreso l’appalto successivo.

83      Orbene, come si è ricordato al precedente punto 47, secondo costante giurisprudenza l’insorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità è subordinato alla ricorrenza di un complesso di presupposti, che sono l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettiva sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento asserito e il danno fatto valere.

84      Orbene, per quanto riguarda, innanzi tutto, l’appalto successivo, occorre rilevare che la ricorrente non fornisce alcun elemento tale da dimostrare il rapporto tra il primo appalto e l’appalto successivo. Pertanto, non è possibile rilevare l’esistenza di un qualsivoglia nesso di causalità tra il rigetto illegittimo, in occasione della prima procedura di gara, dell’offerta della ricorrente, e il danno che questa avrebbe subito per la mancata opportunità di ottenere l’appalto successivo (v., in questo senso, ordinanza Ehcon/Commissione, citata supra al punto 27, punto 76).

85      In ogni caso, la mancata opportunità di ottenere l’appalto successivo può essere considerata come un danno effettivo e certo solamente nell’ipotesi in cui, in assenza del comportamento illecito della Commissione, non vi sia alcun dubbio che la ricorrente avrebbe ottenuto l’assegnazione del primo appalto. Orbene, va rilevato che, in un sistema di gare pubbliche come quello di cui al caso di specie, l’autorità aggiudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale nell’adottare la decisione di aggiudicare un appalto. (v., in questo senso, ordinanza Ehcon/Commissione, citata supra al punto 27, punto 77). Occorre altresì rilevare che la decisione di respingere l’offerta presentata dalla ricorrente e di aggiudicare il primo appalto all’offerente prescelto è stata annullata dal Tribunale per il solo motivo che la Commissione aveva violato l’obbligo di motivazione di tale decisione (sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, citata supra al punto 6, punto 80). Pertanto, non soltanto la ricorrente non era per nulla certa di ottenere il primo appalto, ma non vi è alcun elemento agli atti che possa suffragare una siffatta conclusione.

86      Ne consegue che, anche supponendo che la ricorrente possa avere eventualmente subito la perdita dell’opportunità di ottenere il primo appalto a seguito del preteso comportamento illecito della DG «Pesca», danno comunque prescritto, questa sola mancata opportunità non può essere considerata sufficiente a produrre, nei confronti della ricorrente, un danno effettivo e certo risultante dalla mancata opportunità di ottenere l’appalto successivo, nell’ipotesi in cui sia ammesso che tale appalto presenti una sufficiente correlazione con il primo appalto (v., in questo senso, ordinanza Ehcon/Commissione, citata supra al punto 27, punto 77).

87      Le stesse considerazioni valgono, a maggior ragione, per quanto riguarda il danno, menzionato in maniera del tutto generica dalla ricorrente nel ricorso, che risulterebbe dalla mancata opportunità di ottenere altri appalti della Commissione.

88      Risulta da tutto quanto precede che la domanda della ricorrente diretta al risarcimento del danno derivante dalla mancata opportunità di ottenere appalti successivi dev’essere respinta in quanto manifestamente infondata in diritto, senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità.

89      Pertanto, si deve respingere il presente ricorso nel suo complesso, in quanto in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato.

 Sulle spese

90      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese conformemente alle conclusioni della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.

Lussemburgo, 22 giugno 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       J. Azizi


*Lingua processuale: l’inglese.