Language of document : ECLI:EU:T:2011:4

Causa T‑411/09

Ioannis Terezakis

contro

Commissione europea

«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Diniego parziale di accesso — Sostituzione dell’atto impugnato in corso di causa — Rifiuto di adeguamento delle conclusioni — Non luogo a provvedere»

Massime dell’ordinanza

Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata — Rifiuto del ricorrente di modificare le sue conclusioni di conseguenza — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a provvedere

(Art. 230 CE)

Se, nell'ambito di un ricorso di annullamento, l’oggetto del ricorso viene meno nel corso del procedimento, il Tribunale non può pronunciarsi sul merito, in quanto una sua siffatta decisione non può procurare alcun beneficio al ricorrente. Il sopravvenuto venir meno dell’oggetto della controversia può essere causato, in particolare, dalla revoca ovvero dalla sostituzione dell’atto impugnato in corso di giudizio.

Mentre l’effetto giuridico di un atto abrogato cessa, salvo disposizione contraria, alla data della sua abrogazione, un atto che è revocato e sostituito scompare completamente dall’ordinamento giuridico dell’Unione. La revoca di un atto ha dunque di regola effetto ex tunc.

Un ricorso di annullamento può eccezionalmente non divenire privo di oggetto, nonostante la revoca dell’atto di cui si chiede l’annullamento, quando il ricorrente mantiene comunque un sufficiente interesse ad ottenere una sentenza che annulli formalmente l’atto stesso. Ciò non si verifica quando, nonostante l’adozione da parte della Commissione di una nuova decisione che ha sostituito la decisione impugnata in corso di causa, il ricorrente afferma esplicitamente di non voler adeguare le proprie conclusioni, pur avendone la facoltà, e non deduce alcun elemento atto a dimostrare un interesse ad ottenere una sentenza che dichiari l’illegittimità formale della decisione impugnata.

(v. punti 14-18, 20)