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Ricorso proposto il 5 ottobre 2009 - Evropaïki Dynamiki / Commissione

(Causa T-409/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

condannare la Commissione a versare alla ricorrente l'importo di EUR 2 000 000, corrispondente all'utile lordo della ricorrente (50% del valore del contratto)

condannare la Commissione a versare l'importo di EUR 100 000 corrispondente al danno subito per la mancanza di opportunità di eseguire il contratto;

condannare la Commissione alle spese legali sostenute dalla ricorrente e alle altre spese relative al presente ricorso, anche nel caso di rigetto dello stesso.

Motivi e principali argomenti

Nella fattispecie, la ricorrente propone un'azione di responsabilità extracontrattuale derivante dal danno che essa asserisce di aver subito in conseguenza della decisione della Commissione 15 settembre 2004 di respingere l'offerta della ricorrente presentata in risposta al bando di gara aperta FISH/2004/02 per la fornitura di servizi informatici e forniture connesse legate ai sistemi di informazione della Direzione Generale per la Pesca1 e di attribuire il contratto all'aggiudicatario. Nella sua sentenza 10 settembre 20082, il Tribunale ha constatato che la Commissione, nell'adottare detta decisione, non ha adempiuto all'obbligo di motivazione che le incombe ai sensi dell'art. 100 del regolamento finanziario3 e dell'art. 149 delle relative modalità di esecuzione. Il Tribunale non si è pronunciato sugli altri argomenti presentati dalla ricorrente.

La ricorrente fa valere, a sostegno delle sue domande, che attraverso la sentenza di cui sopra il Tribunale ha riconosciuto che il comitato di valutazione ha confuso criteri di aggiudicazione e criteri di selezione e ha valutato erroneamente l'offerta della ricorrente, respingendola infondatamente.

Inoltre, la ricorrente censura ulteriori irregolarità nella procedura d'appalto di cui trattasi, che sono state fatte valere nella causa T-465/04, ma che non sono state esaminate dal Tribunale e sulle quali il medesimo non si è pronunciato. La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di non discriminazione e della libera concorrenza nonché il principio della buona amministrazione e il dovere di diligenza e che essa ha commesso manifesti errori di valutazione. Essa sostiene che in tali circostanze, la violazione del diritto comunitario costituisce una violazione sufficientemente qualificata del diritto.

La ricorrente fa valere che poiché il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione dopo che il contratto aggiudicato basato sulla decisione annullata era stato completamente eseguito, essa chiede un risarcimento per la mancata aggiudicazione di detto contratto nonché per la perdita di un'opportunità.

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1 - GU 2004/S73 - 061407

2 - causa T-465/04, Evropaïki Dynamiki/Commissione (Racc. pag. II-00154).

3 - Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).