Language of document : ECLI:EU:T:2011:4

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

12 gennaio 2011 (*)

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Diniego parziale di accesso – Sostituzione dell’atto impugnato in corso di causa – Rifiuto di adeguamento delle conclusioni – Non luogo a provvedere»

Nella causa T‑411/09,

Ioannis Terezakis, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato inizialmente dall’avv. B. Lombart, successivamente dall’avv. P. Synoikis,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. L. Flynn e dalla sig.ra C. ten Dam, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 agosto 2009, la quale nega al ricorrente l’accesso a determinate parti nonché agli allegati di talune lettere scambiate tra l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ellenico, riguardanti irregolarità fiscali connesse alla costruzione dell’aeroporto di Spata, ad Atene (Grecia),

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. E. Moavero Milanesi, presidente, N. Wahl (relatore) e S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti e procedimento

1        Con messaggio di posta elettronica datato 24 aprile 2009, il ricorrente, sig. Ioannis Terezakis, a norma del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), ha chiesto l’accesso alla corrispondenza scambiata tra la Commissione delle Comunità europee e le autorità elleniche e riguardante eventuali irregolarità fiscali connesse alla costruzione dell’aeroporto di Spata, ad Atene.

2        Con messaggio di posta elettronica datato 8 giugno 2009, il direttore della direzione C «Supporto operativo e politico» dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha consentito un accesso parziale ai cinque documenti oggetto della domanda del ricorrente. I documenti in questione erano:

–        una lettera dell’OLAF indirizzata al Ministero dell’Economia e delle Finanze ellenico, datata 15 ottobre 2004;

–        una lettera del Ministero dell’Economia e delle Finanze ellenico indirizzata all’OLAF, datata 20 ottobre 2006;

–        una lettera dell’OLAF indirizzata al Ministero dell’Economia e delle Finanze ellenico, datata 22 dicembre 2006;

–        una lettera del Ministero dell’Economia e delle Finanze ellenico indirizzata all’OLAF, datata 31 gennaio 2007;

–        una lettera del Ministero dell’Economia e delle Finanze ellenico indirizzata all’OLAF, datata 27 luglio 2007.

3        Con lettera del 19 giugno 2009 indirizzata al segretario generale della Commissione, il ricorrente ha presentato una domanda di conferma con cui chiedeva alla Commissione di rivedere la propria risposta e di concedergli l’accesso integrale ai documenti citati al precedente punto 2, allegati compresi, nonché a un messaggio di posta elettronica del 18 luglio 2007 inviato dall’OLAF alle autorità elleniche.

4        Con lettera del 3 agosto 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il direttore generale dell’OLAF ha confermato il diniego espresso nella decisione 8 giugno 2009. A sostegno di tale decisione di conferma, egli fa riferimento alle deroghe previste dall’art. 4, n. 1, lett. b), e n. 2, del regolamento n. 1049/2001. Per quanto riguarda la domanda di accesso del ricorrente relativa al messaggio di posta elettronica del 18 luglio 2007, egli afferma, in primo luogo, che il suddetto messaggio non era menzionato nella domanda iniziale e, in secondo luogo, che tale messaggio non era registrato nel fascicolo dell’OLAF, poiché si trattava di un sollecito informale.

5        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 ottobre 2009, il ricorrente ha proposto il presente ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata.

6        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 4 febbraio 2010, la Commissione ha chiesto al Tribunale di dichiarare che il ricorso era divenuto privo di oggetto in seguito alla sua decisione, in pari data, che revocava e sostituiva la decisione impugnata.

7        Nella sua decisione 4 febbraio 2010 la Commissione indica che al ricorrente è stato consentito un accesso ai documenti inizialmente richiesti più ampio rispetto a quello concesso dalla decisione impugnata.

8        Nelle sue osservazioni sulla domanda di non luogo a provvedere, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 9 marzo 2010, il ricorrente si è opposto a detta domanda. A tal riguardo, egli afferma che la decisione della Commissione 4 febbraio 2010 non ha del tutto privato il suo ricorso di qualsiasi oggetto, in quanto la Commissione non gli ha ancora consentito l’accesso a taluni dei documenti oggetto della sua domanda del 19 giugno 2009, da cui ha tratto origine la decisione impugnata.

9        Con ordinanza 28 aprile 2010 il Tribunale ha riunito al merito la domanda presentata dalla Commissione, diretta a far dichiarare che il ricorso è divenuto privo di oggetto, e si è riservato sulle spese.

10      Nella replica, il ricorrente sottolinea di non aver proposto ricorso avverso la decisione della Commissione 4 febbraio 2010, e chiede al Tribunale di statuire in base alla decisione impugnata e di non tenere conto della decisione della Commissione 4 febbraio 2010. In subordine, il ricorrente afferma che, tenuto conto di tale decisione, egli potrebbe aderire alla domanda di non luogo a provvedere della Commissione del 4 febbraio 2010, a condizione che quest’ultima accetti di accollarsi le spese da lui sostenute. Nella controreplica la Commissione fa presente, in particolare, di non aver raggiunto un accordo con il ricorrente su un importo accettabile destinato a coprire le spese del presente procedimento.

 Conclusioni delle parti

11      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

12      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, dichiarare che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a provvedere;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

13      Tenuto conto della domanda di non luogo a provvedere della Commissione del 4 febbraio 2010, delle osservazioni del ricorrente del 9 marzo 2010 su tale domanda e della replica, il Tribunale ritiene che occorra statuire sull’incidente processuale senza trattazione orale, conformemente all’art. 114, n. 3, del suo regolamento di procedura.

14      In via preliminare, va ricordato che, se l’oggetto del ricorso viene meno nel corso del procedimento, il Tribunale non può pronunciarsi sul merito, in quanto una sua siffatta decisione non può procurare alcun beneficio al ricorrente (sentenza del Tribunale 19 gennaio 2010, cause riunite T‑355/04 e T‑446/04, Co-Frutta/Commissione, Racc. pag. II‑1, punti 43-45).

15      Il sopravvenuto venir meno dell’oggetto della controversia può essere causato, in particolare, dalla revoca ovvero dalla sostituzione dell’atto impugnato in corso di giudizio (sentenza della Corte 1° giugno 1961, cause riunite 5/60, 7/60 e 8/60, Meroni e a./Alta Autorità, Racc. pag. 193, a pag. 205, e ordinanza della Corte 11 novembre 1985, causa 82/85, Eurasian Corporation/Commissione, Racc. pag. 3603, punto 11; ordinanza del Tribunale 17 settembre 1997, causa T‑26/97, Antillean Rice Mills/Commissione, Racc. pag. II‑1347, punti 14 e 15).

16      In tale contesto occorre osservare che, mentre l’effetto giuridico di un atto abrogato cessa, salvo disposizione contraria, alla data della sua abrogazione (v., in tal senso, sentenza della Corte 12 febbraio 1960, cause riunite 16/59‑18/59, Geitling e a./Alta Autorità, Racc. pag. 43, a pag. 62), un atto che è revocato e sostituito scompare completamente dall’ordinamento giuridico dell’Unione. La revoca di un atto ha dunque di regola effetto ex tunc (v., in tal senso, ordinanze del Tribunale 10 marzo 2005, causa T‑184/01, IMS Health/Commissione, Racc. pag. II‑817, punti 34-41, e 9 settembre 2010, causa T‑120/09, Phoenix-Reisen e DRV/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).

17      Inoltre, occorre constatare che un ricorso di annullamento può eccezionalmente non divenire privo di oggetto, nonostante la revoca dell’atto di cui si chiede l’annullamento, quando il ricorrente mantenga comunque un sufficiente interesse ad ottenere una sentenza che annulli formalmente l’atto stesso (v. sentenza del Tribunale 27 settembre 2002, causa T‑211/02, Tideland Signal/Commissione, Racc. pag. II‑3781, punti 48 e 49 nonché la giurisprudenza ivi citata).

18      Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente chiede soltanto l’annullamento della decisione impugnata. Infatti, nonostante l’adozione da parte della Commissione della decisione 4 febbraio 2010 che ha sostituito la decisione impugnata in corso di causa, il ricorrente, nella replica, ha esplicitamente affermato di non voler adeguare le proprie conclusioni in modo da tener conto della decisione della Commissione 4 febbraio 2010, sebbene, secondo costante giurisprudenza, ne avesse la facoltà (v. sentenza del Tribunale 12 dicembre 2006, causa T‑228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio, Racc. pag. II‑4665, punti 28 e 29 nonché la giurisprudenza ivi citata).

19      Peraltro, dall’inequivocabile tenore letterale della decisione della Commissione 4 febbraio 2010 risulta che si è deciso di «revocare la decisione [impugnata] e di adottarne una nuova in risposta alla domanda di conferma del ricorrente del 19 giugno 2009». Pertanto, alla luce della giurisprudenza citata ai precedenti punti 15-17, è giocoforza constatare che il presente ricorso è divenuto privo di oggetto.

20      Si deve infatti osservare che la revoca della decisione impugnata e l’adozione della decisione della Commissione 4 febbraio 2010 hanno procurato al ricorrente il risultato che egli intendeva ottenere mediante il presente ricorso, vale a dire l’eliminazione della decisione impugnata dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Inoltre, va constatato che il ricorrente non ha dedotto alcun elemento atto a dimostrare un interesse ad ottenere una sentenza che dichiari l’illegittimità formale della decisione impugnata.

21      Da tutte le suesposte considerazioni risulta che non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

 Sulle spese

22      Ai sensi dell’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

23      Il Tribunale considera che si operi, nelle circostanze particolari del caso di specie, una corretta applicazione della disposizione succitata ponendo a carico di ciascuna delle parti l’onere delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

così provvede:

1)      Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)      Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 12 gennaio 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

      E. Moavero Milanesi


* Lingua processuale: l’inglese.