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Ricorso proposto il 9 febbraio 2024 – Pollinis France / Commissione

(Causa T-75/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pollinis France (Parigi, Francia) (rappresentante: A. Bailleux, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, recante la data del 1° dicembre 2023, che respinge la richiesta della ricorrente di riesame interno, depositata a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 e relativa al regolamento di esecuzione (UE) 2023/928 della Commissione 2 (la «decisione impugnata»), nella misura in cui proroga il periodo di approvazione della sostanza attiva boscalid;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, con il quale si sostiene che decisione impugnata viola il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 , in combinato disposto con il principio di precauzione, gli articoli 168, paragrafo 1, e 191, paragrafo 2, TFUE e gli articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»).

L’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 non può essere interpretato nel senso che obbliga la Commissione a prorogare un’approvazione all’infinito, indipendentemente dal numero e dalla durata di precedenti proroghe ed indipendentemente dai rischi che tale proroga potrebbe determinare per la salute umana o per l’ambiente.

Nel caso specifico del boscalid, la Commissione non avrebbe potuto prorogare per così tanti anni la sua approvazione, considerato che la richiesta di rinnovo aveva suscitato diverse questioni da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e che numerosi studi avevano sollevato seri dubbi sulla sicurezza del boscalid tanto per la salute umana quanto per l’ambiente.

Secondo motivo, con il quale si sostiene, in subordine, che l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 deve essere dichiarato inapplicabile ai sensi dell’articolo 277 TFUE poiché contrario al principio di precauzione, agli articoli 168, paragrafo 1 e 191, paragrafo 2 TFUE e agli articoli 35 e 37 della Carta.

Se la Corte dovesse essere dell’avviso che la decisione impugnata (e il regolamento di esecuzione 2023/918) si basano su una lettura corretta dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, tale disposizione legislativa dovrebbe essere disapplicata ai fini del presente procedimento, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, poiché contraria al principio di precauzione, agli articoli 168 e 191 TFUE e agli articoli 35 e 37 della Carta. Di conseguenza, l’articolo 17 del regolamento 1107/2009 non dovrebbe essere applicato e non potrebbe servire come valida base giuridica per la decisione impugnata, che dovrebbe pertanto essere annullata.

Terzo motivo, con il quale si sostiene, in ulteriore subordine, che la Commissione ha errato nel ritenere che gli espliciti requisiti di cui all’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 fossero soddisfatti.

La Commissione ha errato nel ritenere che i requisiti per la proroga esplicitamente previsti dall’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 fossero soddisfatti:

–    la Commissione ha errato nel ritenere che il ritardo nella procedura di rinnovo non fosse imputabile al richiedente il rinnovo, senza in alcun modo esaminare il ruolo svolto dal richiedente in tale ritardo;

–    la Commissione ha errato nel ritenere che la proroga del periodo di approvazione del boscalid, per un ulteriore periodo di 2 anni e 8,5 mesi, fosse necessaria per esaminare la richiesta di rinnovo.

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1 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).

1 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/918 della Commissione del 4 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive aclonifen, ametoctradin, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, captan, cletodim, ciclossidim, cyflumetofen, dazomet, diclofop, dimetomorf, etefon, fenazaquin, fluopicolide, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formentanato, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, imexazol, acido indolilbutirrico, mandipropamide, metalaxil, metaldeide, metam, metazaclor, metribuzin, milbemectin, paclobutrazol, penoxsulam, phenmedipham, pirimifosmetile, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, S-metolachlor, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I-1237 (GU 2023, L 119, pag. 160).

1 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).