Language of document :

Ricorso presentato il 2 ottobre 2006 - Di Bucci/Commissione

(Causa F- 118/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vittorio di Bucci (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: sig. van der Woude, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la lista di merito e la lista dei dipendenti promossi al grado A* 12 per l'esercizio 2005, stabilite in forza dell'art. 10, nn. 3 e 4 delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello statuto (DGE) e pubblicate nelle Informations Adminsitratives del 23 novembre 2005, n. 85-2005 e, comunque, la decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nella lista dei promossi;

per quanto occorra, annullare tutti gli atti che hanno condotto all'adozione di detta decisione e in particolare, le decisioni che stabiliscono il numero di punti da attribuire al ricorrente;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente assegnato al servizio giuridico che ha costantemente ottenuto una delle valutazioni più elevate, in termini di punti di merito (PM), in seno al suo grado e al suo servizio, deduce innanzitutto la violazione dell'art. 45 dello statuto nonché delle DGE, che richiedono che il merito sia il criterio determinante per l'attribuzione dei punti di priorità della direzione generale (PPDG) e per la promozione. La mancata promozione del ricorrente sarebbe il risultato, in primo luogo, delle illegittimità che il ricorrente ha già contestato nei ricorsi F-98/051 e T-312/042, in secondo luogo, dei criteri di attribuzione dei PPDG in seno al servizio giuridico, che danno la priorità ai dipendenti più anziani nel grado indipendentemente dai loro meriti, in terzo luogo, di taluni vizi nell'attribuzione di punti, in particolare da parte del comitato di promozione, ad altri dipendenti.

Il ricorrente asserisce in seguito che gli atti contestati violano altresì i principi di parità di trattamento e di vocazione alla carriera, comportano un errore manifesto di valutazione e costituiscono uno sviamento di potere. Inoltre, essi sarebbero inficiati da vari vizi di procedura o di forma.

Infine, il ricorrente eccepisce l'illegittimità delle DGE, affermando quanto segue:

-    omettendo di prendere in considerazione il livello di responsabilità esercitate e l'utilizzo di diverse lingue nell'esercizio delle funzioni, le DGE violerebbero l'art. 45 dello statuto, nella sua nuova versione;

-    prevedendo che le promozioni sono determinate attraverso l'attribuzione non motivata di punti di priorità, su proposta di ogni DG o del comitato di promozione, gli artt. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 e 13 delle DGE violerebbero in particolare l'art. 25, n. 2, e l'art. 45 dello statuto;

-    attribuendo ad ogni DG una quota uniforme di punti per dipendente, gli artt. 4 e 6 delle DGE violerebbero l'art. 45 dello statuto nonché i principi di vocazione alla carriera e di parità di trattamento;

-    prevedendo la concessione di punti di priorità transitori basati essenzialmente sull'anzianità nel grado, l'art. 13, n. 2, e l'allegato II delle DGE violerebbero l'art. 45 dello statuto;

-    prevedendo l'attribuzione di punti di priorità del comitato del personale per taluni compiti supplementari adempiuti nell'interesse dell'istituzione, che sono già tenuti in considerazione al momento dell'attribuzione dei PM e dei PPGD, l'art. 9 e l'allegato I delle DGE violerebbero l'art. 45 dello statuto nonché i principi di vocazione alla carriera e di parità di trattamento;

-    prevedendo un trattamento più favorevole per i dipendenti delle DG o per servizi con un organico ridotto e per i dipendenti distaccati nei gabinetti dei membri della Commissione, l'art. 6 delle DGE violerebbe l'art. 45 dello statuto nonché i principi di vocazione alla carriera e di parità di trattamento.

____________

1 - GU C 10 del 14.01.2006, pag. 24 (caso inizialmente registrato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-381/05 e trasferito al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).

2 - GU C 262 del 23.10.2004