Language of document : ECLI:EU:T:2011:586

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

12 ottobre 2011*

«Concorrenza – Intese – Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio – Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE – Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Ammende – Imputabilità del comportamento illecito – Limite massimo del 10% del fatturato – Effetto dissuasivo – Circostanze attenuanti»

Nella causa T‑41/05,

Alliance One International, Inc., già Dimon Inc., con sede in Danville, Virginia (Stati Uniti), rappresentata inizialmente dagli avv.ti L. Bergkamp, H. Cogels, J. Dhont, M. Marañon Hermoso e A. Emch, successivamente dagli avv.ti M. Odriozola Alén, J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, M. Barrantes Diaz e A. João Vide,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente dai sigg. É. Gippini Fournier e F. Amato, successivamente dai sigg. Gippini Fournier, N. Khan e J. Bourke, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81, n. 1, [CE] (Caso COMP/C.38.238/B.2 − Tabacco greggio – Spagna), e, in subordine, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in tale decisione,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dal sig. O. Czúcz, presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. K. O’Higgins (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 giugno 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1.     Ricorrente e procedimento amministrativo

1        La Dimon Inc., ora Alliance One International, Inc., ricorrente, è una società americana con sede in Virginia (Stati Uniti). Essa è a capo di un gruppo comprendente un centinaio di società attive nel settore del tabacco (in prosieguo: il «gruppo Dimon»), e ha come attività principale la fornitura di tabacco trasformato nei confronti di fabbricanti di sigarette. A tal fine, essa si rifornisce di tabacco trasformato, in particolare presso l’Agroexpansión, SA.

2        L’Agroexpansión è una delle quattro imprese di prima trasformazione di tabacco greggio in Spagna (in prosieguo: i «trasformatori»).

3        Le altre tre imprese trasformatrici sono le seguenti: la Compañia española de tabaco en rama, SA (in prosieguo: la «Cetarsa»), la Tabacos Españoles, SL (in prosieguo: la «Taes») e la World Wide Tobacco España, SA (in prosieguo: la «WWTE»).

4        Inizialmente, l’Agroexpansión era un’impresa familiare. Essa è stata creata nel 1988 dal sig. B., che ne è stato il direttore generale sino alla fine dell’anno 2004. Dal 1994 al 1997, il suo capitale era detenuto in parti uguali dalla moglie del sig. B. e da una società spagnola, la WW Marpetrol, SA.

5        Il 18 novembre 1997, la Intabex Netherlands BV (in prosieguo: la «Intabex») ha acquisito la totalità delle azioni dell’Agroexpansión. La Intabex faceva parte, all’epoca, del gruppo di società Intabex, che era stato acquisito dalla ricorrente nell’aprile 1997.

6        Il 3 e il 4 ottobre 2001 la Commissione delle Comunità europee, essendo in possesso di informazioni in base alle quali i trasformatori ed i produttori spagnoli di tabacco greggio avrebbero commesso violazioni dell’art. 81 CE, ha effettuato accertamenti ai sensi dell’art. 14 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), presso i locali di tre di detti trasformatori, ossia l’Agroexpansión, la Cetarsa e la WWTE, nonché presso l’Asociación Nacional de Empresas Transformadoras de Tabaco (in prosieguo: l’«Anetab»).

7        Il 3 ottobre 2001 la Commissione ha altresì proceduto ad accertamenti presso la sede della Maison des métiers du tabac e della Fédération européenne des transformateurs de tabac nonché, il 5 ottobre 2001, della Federación nacional de cultivadores de tabaco (in prosieguo: la «FNCT»).

8        Con lettera del 16 gennaio 2002 i trasformatori e l’Anetab, invocando la comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»), hanno comunicato a quest’ultima la propria intenzione di cooperare.

9        Con lettera del 21 gennaio 2002 essi hanno fornito alla Commissione talune informazioni.

10      L’Agroexpansión, la Cetarsa e la WWTE, con lettere del 15 febbraio 2002, e la Taes, con lettera del 18 febbraio 2002, hanno fornito talune informazioni integrative alla Commissione.

11      Successivamente, la Commissione ha inviato varie richieste di informazioni ai trasformatori, all’Anetab e alla FNCT in base all’art. 11 del regolamento n. 17. Essa ha altresì chiesto informazioni al Ministero spagnolo dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione riguardo alla normativa spagnola sui prodotti agricoli.

12      L’11 dicembre 2003 la Commissione ha avviato il procedimento all’origine della causa in esame ed ha adottato una comunicazione degli addebiti che ha trasmesso a 20 imprese o associazioni, tra cui i trasformatori, la ricorrente, l’Intabex, l’Anetab, la FNCT e la Deltafina SpA. La Deltafina è una società italiana le cui attività principali sono quelle della prima trasformazione di tabacco greggio in Italia e della commercializzazione di tabacco trasformato. Essa appartiene allo stesso gruppo di società della Taes, ossia quello al cui vertice è posta la società americana Universal Corp.

13      Le imprese e le associazioni di cui trattasi hanno avuto accesso al fascicolo istruttorio della Commissione, sotto forma di copia su CD-ROM inviato loro, ed hanno trasmesso osservazioni scritte in risposta agli addebiti mossi da quest’ultima.

14      Il 29 marzo 2004 si è tenuta un’audizione.

15      Dopo aver sentito il Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti e alla luce della relazione finale del consigliere auditore, il 20 ottobre 2004 la Commissione ha adottato la decisione C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (Caso COMP/C.38.238/B.2 − Tabacco greggio – Spagna) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui è stata pubblicata una sintesi sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 aprile 2007 (GU L 102, pag. 14).

2.     Decisione impugnata

16      La decisione impugnata si riferisce a due intese orizzontali stipulate e messe in atto sul mercato spagnolo del tabacco greggio.

17      La prima intesa, che coinvolgeva i trasformatori e la Deltafina, riguardava la fissazione annua, nel periodo 1996‑2001, del prezzo medio (massimo) di consegna delle singole varietà di tabacco greggio, senza distinzione tra le qualità, nonché la ripartizione dei quantitativi delle singole varietà di tabacco greggio che i trasformatori potevano individualmente acquistare dai produttori (v., in particolare, punti 74‑76 e 276 della decisione impugnata). Dal 1999 al 2001 i trasformatori e la Deltafina avevano parimenti concordato forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole qualità di tabacco greggio figuranti nelle tabelle allegate ai «contratti di coltivazione», nonché «condizioni complementari», ossia il prezzo minimo medio per produttore e il prezzo minimo medio per associazione di produttori (v., in particolare, punti 77‑83 e 276 decisione impugnata).

18      Qui di seguito si farà riferimento all’intesa descritta al precedente punto 17 con i termini «cartello dei trasformatori».

19      La seconda intesa individuata nella decisione impugnata coinvolgeva i tre sindacati agricoli spagnoli, ossia l’Asociación agraria de jóvenes agricultores (in prosieguo: l’«ASAJA»), l’Unión de pequeños agricultores (in prosieguo: l’«UPA») e la Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos (in prosieguo: la «COAG»), nonché la Confederación de cooperativas agrarias de España (in prosieguo: la «CCAE»). Tale intesa aveva come obiettivo la fissazione annua, nel periodo 1996-2001, delle forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole varietà di tabacco greggio figuranti nelle tabelle allegate ai «contratti di coltivazione» nonché delle «condizioni complementari» (v., in particolare, punti 77-83 e 277 della decisione impugnata).

20      Qui di seguito si farà riferimento all’intesa descritta al precedente punto 19 con i termini «cartello dei rappresentanti dei produttori».

21      Nella decisione impugnata la Commissione ritiene che ciascuna di queste intese configuri un’infrazione unica e continuata all’art. 81, n. 1, CE (v., in particolare, punti 275‑277 della decisione impugnata).

22      All’art. 1 della decisione impugnata, essa ha imputato la responsabilità del cartello dei trasformatori a questi ultimi, alla Deltafina, alla ricorrente e alle società madri della WWTE, cioè la Standard Commercial Corp. (in prosieguo: la «SCC»), la Standard Commercial Tobacco Co., Inc. (in prosieguo: la «SCTC») e la Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd (in prosieguo: la «TCLT»), e quella del cartello dei rappresentanti dei produttori all’ASAJA, all’UPA, alla COAG e alla CCAE (in prosieguo, congiuntamente: i «rappresentanti dei produttori»).

23      All’art. 2 della decisione impugnata la Commissione ha ingiunto a tali imprese e ai rappresentanti dei produttori di porre immediatamente fine alle violazioni di cui all’art. 1, qualora non vi avessero già provveduto, e di astenersi in avvenire da qualsiasi pratica restrittiva che avesse oggetto o effetto identico o equivalente.

24      All’art. 3 della decisione impugnata, la Commissione ha inflitto ammende a dette imprese nonché ai rappresentanti dei produttori, considerando la ricorrente responsabile in solido del pagamento dell’ammenda inflitta all’Agroexpansión e la SCC, la SCTC e la TCLT del pagamento di quella inflitta alla WWTE (v., infra, punti 61 e 62).

3.     Destinatari della decisione impugnata

25      Il punto 2.4 della decisione impugnata è dedicato alla questione dei destinatari (punti 357‑400 della decisione impugnata).

26      Anzitutto, la Commissione vi ha affermato che era dimostrato che i trasformatori e la Deltafina avevano partecipato direttamente al cartello dei trasformatori e i rappresentanti dei produttori al cartello dei rappresentanti dei produttori e che, pertanto, ciascuna di dette imprese o associazioni «[era] tenuta ad assumersi la responsabilità dell’infrazione e di conseguenza [era] destinataria della [decisione impugnata]» (punti 357 e 358 della decisione impugnata)». Ai punti 359-369 di tale decisione essa ha valutato, in particolare, il ruolo della Deltafina nel cartello dei trasformatori.

27      Poi, la Commissione ha esaminato la questione dell’imputabilità del comportamento illecito di una controllata alla sua società madre rilevando che, nel caso di specie, essa si poneva in tre casi, nello specifico quelli dell’Agroexpansión, della WWTE e della Taes (punti 370‑400 della decisione impugnata).

28      A tale proposito, in primo luogo, la Commissione ha rammentato i principi a suo avviso applicabili in materia (punti 371‑374 della decisione impugnata).

29      In particolare, essa ha affermato quanto segue:

–        per determinare se una società madre debba essere considerata responsabile del comportamento illecito della sua controllata, è necessario provare che quest’ultima «non decide in modo autonomo quale deve essere il suo comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttive impartitele dalla società madre» (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, Imperial Chemical Industries/Commissione, Racc. pag. 619, punti 132 e 133);

–        secondo una giurisprudenza costante, se la società madre detiene l’intero capitale della controllata, si può legittimamente presumere che essa eserciti effettivamente un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima (sentenze della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG‑Telefunken/Commissione, Racc. pag. 3151, punto 50, e 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, Racc. pag. I‑9925, punto 29; sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T‑316/94, T-318/94, T‑325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, detta «PVC II», Racc. pag. II-931, punti 961 e 984);

–        tale tesi può essere ulteriormente corroborata da «fattori specifici inerenti ai casi individuali»;

–        per quanto concerne le consociate che non sono controllate al 100%, secondo la Corte una società madre può influire sulla politica della propria controllata se essa, allorché viene commessa l’infrazione, ne detiene la maggior parte del capitale (sentenza Imperial Chemical Industries/Commissione, cit., punto 136), oppure se è «costantemente» informata delle pratiche della controllata e ne determina direttamente il comportamento (sentenza AEG‑Telefunken/Commissione, cit., punto 52);

–        per costante giurisprudenza, la nozione di impresa, inserita nel contesto del diritto della concorrenza, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica dal punto di vista dell’oggetto dell’accordo di cui trattasi, anche se, sotto il profilo giuridico, questa unità economica è costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./Commissione, Racc. pag. II‑1487, punto 66, che rinvia alla sentenza della Corte 12 luglio 1984, causa 170/83, Hydrotherm Gerätebau, Racc. pag. 2999, punto 11).

30      In secondo luogo, prima di procedere ad un esame più dettagliato del caso dell’Agroexpansión nonché di quello della WWTE, al punto 375 della decisione impugnata la Commissione ha affermato quanto segue:

«Nella fattispecie, tre dei quattro trasformatori spagnoli di tabacco greggio sono controllati (al 100% o al 90%) da multinazionali americane. Esistono peraltro altri elementi di fatto che confermano la presunzione secondo la quale il comportamento dell’Agroexpansión e della WWTE dev’essere imputato all[e] loro rispettiv[e] società madr[i]. In questo caso le due società – la società madre e la sua controllata – devono essere considerate come responsabili in solido delle infrazioni constatate nella (…) decisione [impugnata]».

31      Al punto 376 della motivazione della decisione impugnata la Commissione aggiunge quanto segue:

«[Per contro], dopo l’invio della comunicazione degli addebiti e l’audizione delle parti, è risultato chiaro che le prove del fascicolo non potevano giustificare una conclusione analoga in ordine alle partecipazioni della Universal (…) e della Universal Leaf [Tobacco Co. Inc.] nella Taes e nella Deltafina. In realtà, [a parte] il vincolo soci[etario] tra le società madri e le loro controllate, il fascicolo non contiene alcun elemento che indichi una partecipazione materiale della Universal (…) e della Universal Leaf ai fatti esaminati nella [decisione impugnata]. Pertanto non sarebbe appropriato indirizzare loro una decisione nel caso di specie. La stessa conclusione si applicherebbe a fortiori alla Intabex, poiché la sua partecipazione del 100% nella Agroexpansión era puramente finanziaria».

32      Ai punti 377-386 della decisione impugnata la Commissione ha esaminato il caso dell’Agroexpansión e del gruppo Dimon.

33      La Commissione ha in particolare rilevato che, a partire dal secondo semestre dell’anno 1997, l’Agroexpansión era interamente controllata dalla ricorrente, e ciò tramite la controllata al 100% di quest’ultima, l’Intabex (punto 377 della decisione impugnata). Essa ne ha dedotto che era legittimo presumere che, quanto meno a partire da tale momento, la ricorrente esercitasse un’influenza determinante sul comportamento dell’Agroexpansión (punto 378, prima frase, della decisione impugnata). La Commissione ha aggiunto che altri elementi del suo fascicolo – descritti al punto 379 della decisione impugnata – confermavano la «presunzione [secondo la quale la ricorrente] era in grado di esercitare un’influenza determinante» (punto 378, seconda frase, della decisione impugnata). Al punto 380 della decisione impugnata, essa ha precisato che risultava da quanto precede che «[la ricorrente] era informata delle pratiche della sua controllata che formano oggetto della presente decisione nonché del contesto in cui esse si svolgevano e che poiché, dal 1997, [la ricorrente deteneva] la totalità del capitale della sua controllata, essa era in grado di esercitare effettivamente un’influenza sul comportamento della detta controllata». Al punto 382 di tale decisione, essa ha precisato che «[g]li elementi di fatto che l’Agroexpansión ha portato all’attenzione [della ricorrente] nella sua corrispondenza avrebbero dovuto provocare una reazione immediata da parte sua, vuoi prendendo la necessaria distanza rispetto ad ogni possibile infrazione alle regole di concorrenza, vuoi imponendo che la direzione dell’Agroexpansión ponesse termine ad ogni comportamento potenzialmente anticoncorrenziale», prima di constatare che «[la ricorrente] non [aveva] in definitiva fatto nulla del genere».

34      D’altro canto, al punto 381 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto infondati gli argomenti fatti valere dalla ricorrente nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti al fine di dimostrare che l’Agroexpansión si comportava in maniera autonoma sul mercato.

35      Infine, la Commissione ha respinto l’affermazione della ricorrente secondo la quale essa aveva violato il principio di non discriminazione considerando quest’ultima responsabile del comportamento illecito della sua controllata, mentre essa non aveva fatto lo stesso per quanto riguarda la società madre della Cetarsa, e cioè la Sociedad estatal de participaciones industriales (in prosieguo: la «Sepi»). La Commissione ha giustificato tale disparità di trattamento con il fatto che, contrariamente a quanto aveva affermato la ricorrente, «il [suo] fascicolo (...) non [conteneva] alcuna comunicazione diretta tra Cetarsa e Sepi relativa all’oggetto del caso di specie», che «l’interesse di Sepi in Cetarsa [sembrava] essere eminentemente finanziario, analogamente al legame tra Intabex e Agroexpansión», che «Cetarsa (a differenza di Agroexpansión) [concentrava] in sé tutta l’attività di trasformazione del tabacco del gruppo Sepi e, anche per tale motivo, [sembrava che fosse] gestita come un’impresa distinta» e, infine, che «la proprietà di Cetarsa non [era] interamente detenuta da Sepi» (punto 384 della decisione impugnata).

36      Da questi vari elementi, la Commissione ha dedotto che la ricorrente «[doveva] essere considerata responsabile congiuntamente alla Agroexpansión del comportamento di quest’ultima, come stabilito dalla [decisione impugnata] per il periodo dalla seconda metà del 1997 fino al 10 agosto 2001» (punto 386 della decisione impugnata).

37      Ai punti 387-400 della decisione impugnata, la Commissione ha esaminato il caso della WWTE. Essa ha affermato che, nel periodo che va dal 1995 al maggio 1998, quest’ultima era congiuntamente controllata dalla SCC (attraverso la SCTC e la TCLT) e dal presidente della WWTE e dalla sua famiglia, e ha elencato una serie di elementi che proverebbero che, nel corso dello stesso periodo, la SCC «e/o le sue controllate» avevano esercitato un’influenza effettiva sul comportamento della WWTE in Spagna (punto 391 della decisione impugnata). Per quanto riguarda il periodo che va dal maggio 1998 sino alla data della decisione impugnata, la Commissione ha fatto valere una serie di elementi che dimostrerebbero che la SCC, direttamente o tramite la SCTC e la TCLT, aveva il controllo esclusivo della WWTE ed esercitava un’influenza determinante sulla politica commerciale di quest’ultima. Essa ha aggiunto che «[g]li argomenti addotti dalla SCC nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti non [giustificavano] una conclusione diversa a questo proposito» (punto 399 della decisione impugnata). Alla luce di tali diversi elementi, la Commissione ha concluso che, perlomeno a partire dal 1996, «SCC o le sue affiliate SCTC e TCLT» esercitavano un’influenza determinante sulla politica commerciale della WWTE e che dovevano pertanto essere considerate corresponsabili delle pratiche addebitate a quest’ultima ed essere indicate tra i destinatari della decisione impugnata (punto 400 della decisione impugnata).

4.     Determinazione dell’importo delle ammende

38      Ai punti 404‑458 della decisione impugnata, la Commissione ha esaminato la questione concernente la determinazione delle ammende da infliggere ai destinatari della decisione.

39      Gli importi delle ammende sono stati determinati dalla Commissione in funzione della gravità e della durata delle infrazioni di cui trattasi, cioè i due criteri espressamente menzionati all’art. 23, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), ed all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 che era, ai termini della decisione impugnata, applicabile al momento di tali infrazioni (punti 404 e 405 della decisione impugnata).

40      Ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda inflitta ad ogni singolo destinatario, la Commissione ha applicato la metodologia definita negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), pur non essendosi esplicitamente riferita ad essi. Nella decisione impugnata, la Commissione ha parimenti valutato se, e in qual misura, le imprese interessate soddisfacessero i requisiti fissati dalla comunicazione sulla cooperazione.

 Importo iniziale delle ammende

41      Innanzi tutto, al punto 414 della decisione impugnata, la Commissione ha qualificato le infrazioni come «molto gravi», dopo aver esaminato, ai punti 408‑413 di tale decisione, la natura loro propria, il loro impatto concreto sul mercato, l’estensione del mercato geografico di cui trattasi e le dimensioni del mercato del prodotto di cui trattasi.

42      Successivamente, la Commissione ha ritenuto, al punto 415 della decisione impugnata, che occorresse «tener conto (...) del peso specifico di ciascuna impresa e dunque dell’effetto concreto del suo comportamento illecito sulla concorrenza in modo che l’effetto deterrente dell’ammenda inflitta alla singola impresa sia commisurato al suo contributo al comportamento illegale da sanzionare».

43      La Commissione ha operato una distinzione tra il cartello dei trasformatori (punti 416‑424 della decisione impugnata) e quello dei rappresentanti dei produttori (punti 425‑431 della decisione impugnata).

44      Per quanto riguarda il cartello dei trasformatori, in primo luogo, la Commissione ha considerato che «le ammende [dovevano] essere calcolate in maniera decrescente in funzione del contributo al comportamento illecito e della posizione di mercato detenuta dalla singola impresa interessata» (punto 416 della decisione impugnata).

45      A questo proposito, la Commissione ha dichiarato che «[era] la Deltafina che [doveva] vedersi applicare l’ammontare iniziale dell’ammenda più elevato a causa della sua posizione di primo piano sul mercato in quanto acquirente principale del tabacco trasformato spagnolo» (punto 417 della decisione impugnata).

46      Quanto ai trasformatori, la Commissione ha affermato che il «contributo» da essi dato alle pratiche illegali «si [poteva] ritenere, in senso lato, (...) analogo» (punto 418 della decisione impugnata). Essa ha tuttavia ritenuto che occorresse tener conto delle loro diverse dimensioni e delle rispettive quote di mercato e, su tale base, li ha ripartiti in tre categorie.

47      Così, la Commissione ha collocato la Cetarsa in una prima categoria, qualificata come «particolare», in quanto essa era «di gran lunga il primo trasformatore spagnolo» e, pertanto, le doveva essere applicato l’importo iniziale più elevato (punto 419 della decisione impugnata). Essa ha posto l’Agroexpansión e la WWTE in una seconda categoria, affermando che esse detenevano ciascuna una quota di mercato pari al 15% circa e doveva essere applicato loro lo stesso importo iniziale (punto 420 della decisione impugnata). Infine, la Taes è stata collocata in una terza categoria per il fatto che quest’ultima deteneva una quota di mercato pari solamente all’1,6% e le doveva pertanto essere inflitto l’importo iniziale più basso (punto 421 della decisione impugnata).

48      In secondo luogo, al fine di garantire un effetto sufficientemente deterrente dell’ammenda, la Commissione ha considerato che occorreva applicare un fattore moltiplicatore di 1,5 – pari ad una maggiorazione del 50% – all’importo iniziale determinato per la WWTE e un fattore moltiplicatore di 2 – pari ad una maggiorazione del 100% – all’importo iniziale determinato per l’Agroexpansión (punto 423 della decisione impugnata). Essa riteneva, infatti, che si dovesse tener conto del fatto che, malgrado la loro quota di mercato relativamente limitata sul mercato dell’acquisto di tabacco greggio spagnolo, tali due trasformatori appartenessero a multinazionali in possesso di una forza economica e finanziaria considerevole e che, «inoltre», essi avessero agito «sotto l’influenza decisiva delle rispettive società madri» (punto 422 della decisione impugnata).

49      In considerazione di tali diversi elementi, al punto 424 della decisione impugnata la Commissione ha fissato l’importo iniziale delle ammende per i trasformatori e la Deltafina come segue:

–        Deltafina: EUR 8 000 000;

–        Cetarsa: EUR 8 000 000;

–        Agroexpansión: EUR 1 800 000 x 2 = EUR 3 600 000;

–        WWTE: EUR 1 800 000 x 1,5 = EUR 2 700 000;

–        Taes: EUR 200 000.

50      Per quanto riguarda il cartello dei rappresentanti dei produttori, la Commissione ha ritenuto congruo infliggere a ciascuno di questi ultimi soltanto un’ammenda simbolica di EUR 1 000 (punti 425 e 430 della decisione impugnata). Essa ha motivato la propria posizione adducendo il fatto che «il contesto giuridico relativo alla contrattazione collettiva di accordi “tipo” poteva suscitare un grado considerevole di incertezza quanto alla legittimità del comportamento dei trasformatori e dei rappresentanti dei produttori nel contesto specifico della contrattazione collettiva di accordi tipo» (punto 428 della decisione impugnata), e ciò basandosi su taluni elementi menzionati al punto 427 della decisione impugnata. Essa ha altresì rilevato che «l’esistenza e i risultati della contrattazione sui contratti tipo in generale erano di dominio pubblico e (...) nessuna autorità ne [aveva] mai contestato la compatibilità con il diritto comunitario o con il diritto spagnolo prima dell’avvio del presente procedimento» (punto 429 della decisione impugnata).

 Importo di base delle ammende

51      Ai punti 432 e 433 della decisione impugnata, la Commissione ha analizzato la questione della durata dell’infrazione addebitata ai trasformatori e alla Deltafina. Essa ha fissato tale durata in cinque anni e quattro mesi, il che corrispondeva ad un’infrazione di lunga durata. Di conseguenza, essa ha maggiorato del 50% l’importo iniziale dell’ammenda inflitta a ciascuno dei trasformatori e alla Deltafina.

52      Pertanto, gli importi di base delle ammende sono fissati come segue:

–        Deltafina: EUR 12 000 000;

–        Cetarsa: EUR 12 000 000;

–        Agroexpansión: EUR 5 400 000;

–        WWTE: EUR 4 050 000;

–        Taes: EUR 300 000;

–        ASAJA: EUR 1 000;

–        UPA: EUR 1 000;

–        COAG: EUR 1 000;

–        CCAE: EUR 1 000 (punto 434 della decisione impugnata).

 Circostanze aggravanti e attenuanti

53      L’importo di base dell’ammenda inflitta alla Deltafina è stato maggiorato del 50% a titolo di circostanze aggravanti in quanto tale impresa aveva svolto un ruolo guida nell’ambito del cartello dei trasformatori (punti 435 e 436 della decisione impugnata).

54      A titolo di circostanze attenuanti, la Commissione ha rilevato, al punto 437 della decisione impugnata, che «[g]li stessi fattori esposti ai punti 427‑429 [della decisione impugnata potevano] applicarsi al comportamento dei trasformatori per quanto riguarda unicamente le loro contrattazioni pubbliche e la conclusione di contratti tipo (in particolare le contrattazioni sulle forchette di prezzo e sulle condizioni complementari) con i rappresentanti dei produttori».

55      Al punto 438 della decisione impugnata, la Commissione ha aggiunto che, per quanto riguarda gli accordi «segreti» relativi al prezzo medio (massimo) di consegna e alla ripartizione dei quantitativi di ciascuna varietà di tabacco greggio conclusi dai trasformatori, le pratiche di questi ultimi erano «andate nettamente oltre quanto prevedevano il contesto normativo applicabile, le contrattazione pubbliche e gli accordi con i rappresentanti dei produttori». Essa ha tuttavia riconosciuto che «le contrattazioni pubbliche tra rappresentanti dei produttori e trasformatori [avevano] determinato, almeno in certa misura, il contesto materiale (soprattutto in termini di occasioni per negoziare tra di loro e per adottare una posizione comune) entro il quale i trasformatori [avevano potuto] sviluppare, oltre alla posizione comune che avrebbero adottato nel contesto dei negoziati pubblici, la loro strategia segreta sui prezzi medi (massimi) di consegna e sui quantitativi».

56      Alla luce degli elementi menzionati ai precedenti punti 54 e 55, la Commissione ha deciso di ridurre fino al 40% gli importi di base delle ammende inflitte ai trasformatori e alla Deltafina (punto 438 della decisione impugnata). L’importo di base dell’ammenda inflitta all’Agroexpansión è stato così portato a EUR 3 240 000 (punto 439 della decisione impugnata).

 Limite massimo dell’ammenda previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003

57      Ai punti 440-447 della decisione impugnata, la Commissione ha esaminato se occorresse adeguare gli importi di base così calcolati per i diversi destinatari affinché essi non superassero il limite del 10% del fatturato previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003.

58      Al punto 441 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che, qualora le società in questione appartengano ad un gruppo, sia provato che le società madri di tali società hanno esercitato un’influenza determinante su queste ultime e, di conseguenza, tali società madri siano responsabili in solido del pagamento delle ammende inflitte alla loro controllata, è il fatturato mondiale del gruppo che va preso in considerazione per determinare il limite massimo di cui sopra.

59      Dopo aver ricordato, al punto 442 della decisione impugnata, che la ricorrente era responsabile in solido del pagamento dell’ammenda inflitto all’Agroexpansión, la Commissione ha considerato, al punto 446 di tale decisione, che l’importo di detta ammenda non doveva essere adeguato, dato che il fatturato consolidato della ricorrente ammontava a dollari statunitensi (USD) 1 271 700 000 nel 2003. L’importo dell’ammenda dell’Agroexpansión, prima dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, è così rimasto fissato in EUR 3 240 000 (punto 447 della decisione impugnata).

 Applicazione della comunicazione sulla cooperazione e importo finale delle ammende

60      Ai punti 448‑456 della decisione impugnata la Commissione si è pronunciata sull’applicazione della comunicazione sulla cooperazione per quanto riguarda i trasformatori e la Deltafina. Essa ha concesso una riduzione di ammenda del 20% all’Agroexpansión conformemente al punto D, n. 2, primo trattino, di tale comunicazione (punto 454 della decisione impugnata).

61      Conformemente all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione ha fissato gli importi delle ammende come segue:

–        Deltafina: EUR 11 880 000;

–        Cetarsa: EUR 3 631 500;

–        Agroexpansión: EUR 2 592 000;

–        WWTE: EUR 1 822 500;

–        Taes: EUR 108 000;

–        ASAJA: EUR 1 000;

–        UPA: EUR 1 000;

–        COAG: EUR 1 000;

–        CCAE: EUR 1 000 (punto 458 della decisione impugnata).

62      La ricorrente è stata dichiarata responsabile in solido del pagamento dell’ammenda inflitta all’Agroexpansión e la SCC, la SCTC e la TCLT sono state dichiarate responsabili in solido del pagamento di quella inflitta alla WWTE (punto 458 e art. 3 della decisione impugnata).

 Procedimento e conclusioni delle parti

63      Il 21 gennaio 2005 la SCC, la SCTC e la TCLT hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata (causa T‑24/05) e la WWTE ha proposto un ricorso diretto alla riduzione dell’ammenda ad essa inflitta con tale decisione (causa T‑37/05).

64      Il 22 gennaio 2005 l’Agroexpansión ha del pari proposto un ricorso diretto alla riduzione dell’ammenda inflittale con la decisione impugnata (causa T‑38/05).

65      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 gennaio 2005, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

66      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 1° agosto 2005, la ricorrente ha chiesto di riunire la presente causa alle cause T‑24/05, T‑37/05 e T‑38/05.

67      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 7 settembre 2005, la Commissione ha comunicato al Tribunale di essere dell’avviso che la riunione delle quattro cause non avrebbe consentito di migliorare sensibilmente l’efficacia del procedimento e che rimetteva ad esso la decisione circa l’opportunità di accogliere o meno l’istanza di riunione.

68      Il Tribunale non ha accolto detta istanza di riunione.

69      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del suo regolamento di procedura, ha invitato la Commissione a rispondere a taluni quesiti. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito.

70      Le parti hanno svolto le proprie difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 17 giugno 2009.

71      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare gli artt. 1, 3 e 5 della decisione impugnata nella misura in cui la riguardano;

–        in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione all’Agroexpansión e, in solido, ad essa stessa;

–        condannare la Commissione alle spese.

72      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso ad eccezione del terzo motivo, il quale dev’essere parzialmente accolto;

–        condannare la ricorrente a sopportare le spese a questa proprie nonché una parte delle sue o, in subordine, condannare ciascuna parte a sopportare le spese a questa proprie.

 In diritto

73      Nell’atto introduttivo, la ricorrente fa valere, a sostegno del ricorso, quattro motivi relativi:

–        il primo, alla violazione dell’art. 81, n. 1, CE, dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e del principio di proporzionalità;

–        il secondo, alla violazione dei principi di proporzionalità e di responsabilità personale;

–        il terzo, alla violazione dei principi di proporzionalità e di responsabilità personale nonché dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003;

–        il quarto, alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

74      All’udienza, la ricorrente ha fatto valere un ulteriore motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione.

75      Il primo, il secondo e il quinto motivo sono fatti valere, sostanzialmente, a sostegno delle conclusioni dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata. Il terzo e il quarto motivo sono fatti valere a sostegno delle conclusioni dirette ad ottenere la modifica di tale decisione.

76      Il quinto motivo sarà esaminato dopo il primo, e il terzo motivo dopo il quarto.

1.     Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 81, n. 1, CE, dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e del principio di proporzionalità

 Argomenti delle parti

77      La ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore manifesto ritenendo che essa esercitasse un’influenza determinante sull’Agroexpansión durante il periodo di durata dell’infrazione e considerandola quindi responsabile in solido dell’infrazione. Pertanto, secondo la ricorrente, la Commissione non aveva il diritto, da una parte, di rivolgerle la decisione impugnata e, dall’altra, di basarsi sul suo fatturato complessivo per l’applicazione del massimale del 10% del fatturato previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003.

78      A sostegno delle sue affermazioni, in primo luogo, la ricorrente sostiene che risulta dalla giurisprudenza e dalla prassi decisionale della Commissione che il solo fatto che una società madre detenga la totalità del capitale della sua controllata non basta ad imputarle la responsabilità del comportamento illecito di quest’ultima. Dovrebbe inoltre essere chiaramente dimostrato che detta società madre abbia partecipato direttamente alle pratiche illecite in questione, sia responsabile dell’attuazione di queste ultime, abbia assistito a riunioni dell’intesa o fosse direttamente implicata nell’infrazione, ad esempio per aver dato istruzioni alla sua controllata nel senso di commettere quest’ultima. La ricorrente fa valere, in particolare, i punti 28 e 29 della sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, punto 29 supra.

79      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che gli elementi fatti valere dalla Commissione al punto 379 della decisione impugnata non dimostrano che essa esercitasse un’influenza determinante sul comportamento dell’Agroexpansión. Essa confuta, più in particolare, l’affermazione della Commissione secondo la quale essa era informata delle pratiche illecite controverse.

80      A questo proposito, in primis, la ricorrente contesta di aver ricevuto i «rapporti di attività» e i «rapporti sul terreno» menzionati in tale punto. Essa precisa che, anche se tali rapporti erano sistematicamente tradotti in inglese, ciò mirava a facilitare l’esercizio delle sue funzioni da parte di uno dei membri del consiglio di amministrazione dell’Agroexpansión, il sig. T., che non parlava lo spagnolo. Essa contesta che quest’ultimo sia stato nominato membro di tale consiglio di amministrazione al fine di rappresentare gli interesse del gruppo Dimon e precisa che egli è stato peraltro temporaneamente sgravato da ogni responsabilità in seno a tale gruppo a seguito di un’azione da essa intentata contro gli ex azionisti dell’Intabex.

81      La ricorrente respinge poi l’affermazione, figurante nello stesso punto della motivazione, secondo la quale esistono numerosi esempi di missive inviate dall’Agroexpansión che la informavano delle pratiche illecite controverse. Per quanto riguarda, più in particolare, la telecopia del 14 dicembre 1998 del sig. B., direttore generale dell’Agroexpansión, essa sarebbe stata diretta non alla ricorrente, ma al sig. D., un «impiegato del reparto finanziario della Dimon International, Inc.», e conterrebbe soltanto informazioni relative ad un contratto di vendita di tabacco trasformato concluso tra l’Agroexpansión e la Deltafina. Per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica del sig. B. al sig. S. del 30 ottobre 2000, esso avrebbe lo scopo principale di informare quest’ultimo di un rischio di sciopero da parte dei produttori di tabacco. Inoltre, secondo la ricorrente, il sig. S. era alle dipendenze non di essa stessa, ma della Dimon International Services, era incaricato del coordinamento delle vendite di tabacco trasformato in Europa e non era membro del consiglio di amministrazione né dirigente di una qualsiasi delle società facenti parte del gruppo Dimon. Le stesse considerazioni varrebbero per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica inviato dal sig. B. al sig. S. il 9 maggio 2001.

82      Infine, per quanto riguarda le altre missive menzionate al punto 379 decisione impugnata, la ricorrente sostiene che nessuna si esse si riferiva direttamente o indirettamente alle pratiche illecite controverse o alla politica di acquisto di tabacco greggio spagnolo dell’Agroexpansión.

83      In terzo luogo, la ricorrente afferma che l’Agroexpansión ha sempre agito in quanto soggetto economico autonomo sul mercato dell’acquisto di tabacco greggio in Spagna, determinando essa stessa la propria politica commerciale.

84      A sostegno di tale affermazione, la ricorrente, dopo aver ricordato che l’Agroexpansión disponeva di una «direzione locale», fa valere i seguenti elementi:

–        il 18 novembre 1997, quando essa ha acquisito, per il tramite dell’Intabex, il 100% delle azioni dell’Agroexpansión, è stato deciso di mantenere al loro posto i dirigenti di quest’ultima, in particolare il suo azionista fondatore e direttore generale (sino al dicembre 2004), sig. B;

–        conformemente ad un «contratto di direzione» concluso in pari data tra l’Agroexpansión e il sig. B. (in prosieguo: il «contratto di direzione»), solo quest’ultimo poteva stipulare i contratti di acquisto di tabacco greggio e definire e attuare la politica di acquisto di tabacco greggio di tale società;

–        le decisioni prese dal sig. B. in materia di acquisto di tabacco greggio non erano subordinate ad approvazione preventiva o a ratifica successiva del consiglio di amministrazione dell’Agroexpansión;

–        il sig. B. è il solo membro del consiglio di amministrazione dell’Agroexpansión ad aver partecipato alle riunioni con gli altri trasformatori o con i produttori di tabacco greggio;

–        nessuno dei quattro membri del consiglio di amministrazione dell’Agroexpansión era contemporaneamente membro del consiglio di amministrazione o degli organi direttivi della ricorrente;

–        essa non ha dato alcun ordine né istruzioni di sorta all’Agroexpansión in relazione alle riunioni di cui sopra o alla politica di acquisto di quest’ultima;

–        essa non ha mai messo in opera il minimo meccanismo di controllo delle attività di acquisto dell’Agroexpansión.

85      La Commissione conclude per il rigetto del primo motivo.

86      In primo luogo, la Commissione afferma che dalla giurisprudenza e dalla sua prassi decisionale risulta che, quando una società madre detiene la totalità delle azioni della sua controllata, si può presumere che essa eserciti effettivamente un’influenza determinante sul comportamento commerciale di tale controllata e, pertanto, essa può essere considerata responsabile dell’infrazione commessa da quest’ultima. La Commissione non sarebbe quindi tenuta a fornire elementi di prova ulteriori. La Commissione precisa che la società madre può infirmare tale presunzione fornendo elementi di prova sufficienti tali da dimostrare che la sua controllata si comporta in realtà in maniera autonoma sul mercato.

87      In secondo luogo, la Commissione contesta che la ricorrente abbia effettuato una siffatta dimostrazione nella fattispecie. Essa ritiene che il fatto che l’Agroexpansión dispone di una direzione locale propria non sia sufficiente, di per sé, a dimostrare che essa agisse in maniera autonoma e rileva che il contratto di direzione prevede che il sig. B. sia sottoposto ai «sistemi» e alle «procedure» imposti dal consiglio di amministrazione di tale società.

88      In terzo luogo, la Commissione sostiene che il suo fascicolo contiene elementi che confermano che la ricorrente esercitava effettivamente un’influenza determinante sul comportamento dell’Agroexpansión. Essa fa valere in particolare che il sig. T. era stato nominato membro del consiglio di amministrazione di quest’ultima al fine di rappresentarvi gli interessi del gruppo Dimon e che non è plausibile, attesa l’importanza delle sue funzioni in seno a tale gruppo, che egli non abbia mai informato la ricorrente dei «rapporti di attività» e «rapporti sul terreno» di cui al punto 379 della decisione impugnata. La Commissione aggiunge che, oltre a tali rapporti, risulta da varie missive menzionate in tale punto che la ricorrente era tenuta al corrente da parte dell’Agroexpansión delle pratiche illecite controverse. Infine, altri documenti citati nello stesso punto della motivazione mostrerebbero chiaramente che la ricorrente esercitava un’influenza determinante su talune attività commerciali essenziali dell’Agroexpansión, quali la negoziazione e l’esecuzione di contratti con la Cetarsa e la Deltafina, e che essa era informata dalla sua controllata delle condizioni di acquisto e del contesto normativo vigente nel settore del tabacco greggio in Spagna.

 Giudizio del Tribunale

89      Si deve rammentare che il diritto comunitario della concorrenza riguarda le attività delle imprese (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punto 59) e che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detto soggetto e dalle sue modalità di finanziamento (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punto 112)..

90      La giurisprudenza ha inoltre precisato che la nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica anche qualora, sotto il profilo giuridico, questa unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenze della Corte 14 dicembre 2006, causa C-217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Racc. pag. I-11987, punto 40, e del Tribunale 15 settembre 2005, causa T-325/01, DaimlerChrysler/Commissione, Racc. pag. II-3319, punto 85).

91      Quando un simile soggetto economico contravviene alle regole della concorrenza, esso ha l’obbligo di rispondere di tale violazione secondo il principio della responsabilità personale (v., in tal senso, sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I-4125, punto 145; 16 novembre 2000, causa C-279/98 P, Cascades/Commissione, Racc. pag. I-9693, punto 78, e 11 dicembre 2007, causa C-280/06, ETI e a., Racc. pag. I-10893, punto 39).

92      Per quanto riguarda la questione di stabilire in quali circostanze una persona giuridica che non sia l’autore dell’infrazione possa tuttavia essere sanzionata, risulta da una giurisprudenza costante che il comportamento di una controllata può essere imputato alla società madre in particolare qualora, pur avendo una personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, ma applichi essenzialmente le istruzioni datele dalla società madre (sentenze della Corte Imperial Chemical Industries/Commissione, punto 29 supra, punti 132 e 133; 14 luglio 1972, causa 52/69, Geigy/Commissione, Racc. pag. 787, punto 44, e 21 febbraio 1973, causa 6/72, Europemballage e Continental Can/Commissione, Racc. pag. 215, punto 15), alla luce in particolare dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono tali due soggetti giuridici (v., per analogia, sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 89 supra, punto 117, e ETI e a., punto 91 supra, punto 49).

93      Infatti, in una simile situazione la società madre e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi della giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 89 e 90. Non è quindi una relazione di istigazione a commettere l’illecito tra la controllante e la sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa ai sensi dell’art. 81 CE che permette alla Commissione di indirizzare alla società madre la decisione che impone ammende (sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, causa T‑112/05, Akzo Nobel e a./Commissione, Racc. pag. II‑5049, punto 58).

94      Dalla giurisprudenza risulta altresì che la Commissione non può limitarsi a constatare che la società madre è in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata, ma deve del pari verificare se detta influenza sia stata effettivamente esercitata (v., in tal senso, sentenze Imperial Chemical Industries/Commissione, punto 29 supra, punto 137, e AEG‑Telefunken/Commissione, punto 29 supra, punto 50).

95      Nel caso particolare in cui una società madre detenga il 100% del capitale della sua controllata, la quale abbia commesso una violazione delle regole di concorrenza, da un lato, tale società madre può esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta controllata (v., in tal senso, sentenza Imperial Chemical Industries/Commissione, punto 29 supra, punti 136 e 137) e, dall’altro, sussiste una presunzione semplice secondo cui la predetta società madre esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata (v., in tal senso, sentenza AEG‑Telefunken/Commissione, punto 29 supra, punto 50, e sentenza PVC II, punto 29 supra, punti 961 e 984).

96      Ciò premesso, è sufficiente che la Commissione provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla società madre per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale della controllata medesima. La Commissione potrà conseguentemente considerare la società madre responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che questa società madre, sulla quale incombe l’onere di invertire tale presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti, idonei a dimostrare che la sua controllata tiene un comportamento autonomo nel mercato (v., in tal senso, sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, punto 29 supra, punto 29).

97      Sebbene sia vero che, ai punti 28 e 29 della sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, citata nel precedente punto 29, la Corte abbia indicato, oltre alla detenzione del 100% del capitale della controllata, altre circostanze, quali la non contestazione dell’influenza esercitata dalla società controllante sulla politica commerciale della sua controllata e la comune rappresentanza delle due società durante il procedimento amministrativo, ciò non toglie che dette circostanze siano state rilevate dalla Corte soltanto al fine di esporre tutti gli elementi sui quali il Tribunale aveva basato il suo ragionamento, e non già per subordinare l’applicazione della presunzione citata al precedente punto 95 al fatto che siano prodotti indizi supplementari relativi all’effettivo esercizio di un’influenza della società madre (sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑69/04, Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione, Racc. pag. II‑2567, punto 57).

98      Da ultimo, occorre precisare che la presunzione fondata sulla detenzione della totalità del capitale è applicabile non solo alla fattispecie in cui esista una relazione diretta tra la società madre e la sua controllata, ma anche al caso, come quello in esame, in cui detta relazione sia indiretta, tramite una controllata interposta.

99      D’altro canto, si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione, mediante decisione, può infliggere alle imprese che hanno commesso un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE ammende che non possono superare il 10% del fatturato realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione. La stessa menzione figurava all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

100    Il fatturato menzionato in tali disposizioni si riferisce, secondo una giurisprudenza costante, relativa all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, al fatturato complessivo dell’impresa interessata (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80‑103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 119; sentenze del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Tokai Carbon e a./Commissione, Racc. pag. II‑1181, punto 367, e 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./Commissione, Racc. pag. II‑2501, punto 533), cioè l’impresa a cui è stata imputata l’infrazione e che, pertanto, è stata dichiarata responsabile (sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑31/99, ABB Asea Brown Boveri/Commissione, Racc. pag. II‑1881, punto 181, e 4 luglio 2006, causa T‑304/02, Hoek Loos/Commissione, Racc. pag. II‑1887, punto 116).

101    Quanto alla nozione di «esercizio sociale precedente» di cui all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, essa deve essere intesa nel senso che riguarda l’esercizio sociale che precede l’adozione della decisione della Commissione, salvo le situazioni particolari in cui il fatturato di quest’ultimo esercizio sociale non fornisce alcuna indicazione utile sulla situazione economica reale dell’impresa interessata e sull’ammontare adeguato dell’ammenda da infliggere a quest’ultima (v., in tal senso, sentenza della Corte 7 giugno 2007, causa C‑76/06 P, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, Racc. pag. I‑4405, punti 25, 29 e 30), il che non si verifica nel caso di specie.

102    Ne consegue che la questione che si pone nell’ambito del presente motivo è quella di stabilire se la Commissione potesse legittimamente considerare che, nella fattispecie, l’impresa interessata era costituita dall’Agroexpansión e dalla società capogruppo a cui essa appartiene, cioè la ricorrente. In caso di risposta in senso affermativo a tale questione, si dovrà concludere, alla luce dei principi ricordati ai precedenti punti 99‑101, che con ragione, ai punti 442 e 446 della decisione impugnata, la Commissione ha tenuto conto del fatturato consolidato realizzato dalla ricorrente nel 2003 per l’applicazione del limite di cui sopra del 10% del fatturato.

103    Ai fini dell’esame di detta questione, occorre innanzi tutto determinare quali siano i criteri utilizzati dalla Commissione, nella decisione impugnata, per imputare ad una società madre la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua controllata, nonché la loro conformità ai principi posti in materia dalla giurisprudenza e, successivamente, verificare se la Commissione abbia correttamente applicato tali criteri per concludere nel senso dell’esistenza di un soggetto economico unico tra l’Agroexpansión e la ricorrente.

 Sui criteri utilizzati dalla Commissione, nella decisione impugnata, per imputare ad una società madre la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua controllata

104    Dalla decisione impugnata risulta che, per imputare ad una società madre la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua controllata e, quindi, farla figurare con essa tra i destinatari di tale decisione e dichiararla responsabile in solido del pagamento dell’ammenda inflitta alla predetta controllata, la Commissione ha seguito il ragionamento illustrato qui di seguito.

105    La Commissione si è mossa dalla premessa secondo cui una siffatta imputazione è possibile quando la società madre e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e, di conseguenza, costituiscono una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE (v. punto 374 della decisione impugnata).

106    L’elemento centrale su cui la Commissione si è fondata per dimostrare che la società madre e la sua controllata ricadono in tale fattispecie è l’assenza di autonomia di quest’ultima per quanto riguarda il suo comportamento sul mercato (v. punto 371 della decisione impugnata), dal momento che una simile assenza di autonomia è il corollario dell’esercizio di un’«influenza determinante» della società madre sul comportamento della sua controllata (v. punti 18, 372, 373, 378, 380, 381, 383, 391, 392, 397, 399, 400, 422 e 441 della decisione impugnata).

107    A questo riguardo la Commissione ha ritenuto di non potersi limitare a constatare che la società madre avesse la possibilità di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata, ma che le incombesse l’onere di dimostrare che quest’influenza era stata effettivamente esercitata (v., in particolare, punti 18, 376, 384, 391, 392, 397, 399 e 400 della decisione impugnata).

108    Difatti, in particolare, dal punto 384 della decisione impugnata risulta che, se la Commissione ha ritenuto non doversi imputare alla Sepi la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua controllata Cetarsa, di cui essa peraltro deteneva circa l’80% del capitale, ciò è dipeso dal fatto che essa non disponeva nel suo fascicolo di alcun elemento in grado di dimostrare che quest’ultima non determinasse in maniera autonoma il proprio comportamento sul mercato.

109    Allo stesso modo, dal punto 18 della decisione impugnata risulta che il motivo per cui la Commissione non ha considerato né la Universal né la Universal Leaf, sua controllata al 100%, responsabili del comportamento illecito della Taes, controllata al 90% di questa, è che essa non disponeva di prove sufficienti del fatto che le stesse società esercitassero effettivamente un’influenza determinante su quest’ultima.

110    La Commissione ha inteso applicare i medesimi principi nel caso delle società madri della WWTE, per quanto riguarda il periodo precedente al maggio 1998. Infatti, in un primo momento essa si è riproposta di dimostrare che tali società madri esercitavano un controllo congiunto sulla WWTE assieme al presidente di questa ed a due suoi familiari, lasciando così intendere che esse fossero in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento di tale società (v. punti 388-391 della decisione impugnata). In un secondo momento, la Commissione, basandosi su una serie di elementi menzionati al punto 391 della decisione impugnata, si è sforzata di provare che dette società madri esercitavano effettivamente una siffatta influenza sul comportamento della WWTE (v. punti 391, 392 e 400 della decisione impugnata).

111    Inoltre, la Commissione ha rilevato che, nell’ipotesi particolare in cui la società madre detenesse la totalità del capitale della sua controllata, secondo la giurisprudenza poteva presumersi che la prima esercitasse effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della seconda (v. punto 372 della decisione impugnata).

112    Tuttavia, nel caso in esame, per imputare alle società controllanti che si trovassero in tale situazione la responsabilità dell’infrazione commessa dalla loro controllata, la Commissione ha scelto di non limitarsi a ricorrere a detta presunzione, ma di fondarsi altresì su elementi di fatto diretti a dimostrare che tali società madri esercitavano effettivamente un’influenza determinante sulla loro controllata e, pertanto, a corroborare la suddetta presunzione (v., in particolare, punti 372, 375, 376 e 378 della decisione impugnata).

113    Così, dal punto 18 della decisione impugnata risulta che, se la Commissione non ha ritenuto le società madri capogruppo e intermedia della Deltafina, cioè la Universal e la Universal Leaf, responsabili del comportamento illecito della loro controllata nonostante la controllassero al 100%, ciò è dipeso dal fatto che essa non disponeva di prove sufficienti a dimostrare che queste esercitassero effettivamente un’influenza determinante su tale controllata. È altresì in questo senso che occorre intendere il punto 376 della decisione impugnata, anche se è redatto in termini alquanto ambigui. Più in particolare, anche se la Commissione, in tale punto, dichiara che il suo fascicolo non contiene «alcun indizio di partecipazione materiale della Universal (...) e della Universal Leaf ai fatti esaminati nella [decisione impugnata]», tuttavia, letta in parallelo con il punto 18 di tale decisione e ricollocata nel contesto di quest’ultima, tale dichiarazione non può essere interpretata nel senso che significhi che il motivo per il quale essa non ha concluso per la responsabilità di tali due società madri – o di qualsiasi altra società madre – è la loro estraneità all’infrazione.

114    Analogamente, dal punto 18 della decisione impugnata risulta altrettanto esplicitamente che il motivo per il quale la Commissione non ha considerato l’Intabex responsabile del comportamento illecito dell’Agroexpansión, benché essa controllasse quest’ultima al 100%, è la mancanza di prove sufficienti relative all’esercizio effettivo, da parte della prima, di un’influenza determinante sulla seconda, essendo la sua partecipazione in quest’ultima di natura puramente finanziaria (v. altresì punto 376 della decisione impugnata).

115    Per contro, è appunto il fatto che, per quanto riguarda il periodo posteriore al maggio 1998, esistessero asseritamente prove del genere in ordine alle società madri della WWTE, prove che venivano ad aggiungersi alla detenzione da parte delle prime della totalità – o, solo per qualche mese, della quasi totalità – del capitale della seconda, che ha condotto la Commissione ad imputare a tali società madri la responsabilità dell’infrazione (v., in particolare, punti 375, 393, 396 e 398 della decisione impugnata).

116    La Commissione ha inteso applicare lo stesso metodo nel caso della ricorrente. Così, per dichiarare quest’ultima responsabile del comportamento illecito dell’Agroexpansión, a partire dal secondo semestre dell’anno 1997, essa non si è limitata a fondarsi sulla presunzione derivante dal fatto che, da allora, essa deteneva la totalità del capitale dell’Agroexpansión (v. punti 375, 377 e 378 della decisione impugnata), ma ha altresì tenuto conto di taluni elementi supplementari che dimostrerebbero che essa esercitava effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della stessa società (v. punti 375 e 378‑380 della decisione impugnata).

117    Ciò può essere dedotto, in particolare, dalla seconda frase del punto 378 della decisione impugnata, anche se vi si afferma che detti elementi supplementari confermano che la ricorrente era «in grado» di esercitare una siffatta influenza (v. precedente punto 33). Vero è che, come la Commissione stessa riconosce nella sua risposta ad un quesito scritto del Tribunale, tale frase avrebbe potuto essere «formulata più chiaramente». Tuttavia, letta in parallelo con i punti 372 e 377 della decisione impugnata nonché con la prima frase del punto 378 di tale decisione, essa può essere compresa solo nel senso descritto al precedente punto 116.

118    Infine, la Commissione ha esaminato la questione se gli argomenti addotti dalle controllate interessate (e/o dalle loro società madri) nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti allo scopo di dimostrare che esse si comportavano in maniera autonoma sul mercato potessero essere accolti (v., in particolare, punti 381 e 399 della decisione impugnata). Così, quanto a quelli fatti valere dalla ricorrente, essa li ha respinti in quanto inconferenti, rilevando, in particolare, che «l’esistenza di una direzione locale della sua controllata spagnola non [escludeva] la possibilità per [la ricorrente] di esercitare un’influenza determinante sulla stessa controllata» (punto 381 della decisione impugnata).

119    Va precisato che la Commissione ha adottato il metodo esposto ai precedenti punti 105‑107, 111 e 112 non solo per le società madri capogruppo, ma anche per le società madri intermedie, come dimostra – relativamente a queste ultime – il caso dell’Universal Leaf, dell’Intabex, della SCTC e della TCLT.

120    Occorre rilevare che il suddetto metodo – a prescindere dalla questione se esso sia stato correttamente applicato nel caso della ricorrente, questione che sarà esaminata qui di seguito – è del tutto conforme ai principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza, come rammentati ai precedenti punti 89-98.

121    È vero che, nell’ipotesi particolare in cui una società madre detenga la totalità del capitale della sua controllata che abbia commesso un’infrazione alle regole di concorrenza, la Commissione non si è fondata esclusivamente sulla presunzione sancita dalla giurisprudenza (v. precedenti punti 95 e 96) per dimostrare che la prima esercitava effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale della seconda, ma ha altresì tenuto conto di altri elementi di fatto volti a confermare tale esercizio.

122    Tuttavia, così operando, la Commissione ha ottenuto solo l’effetto di innalzare il livello di prova richiesto affinché la stessa ritenesse dimostrato che fosse soddisfatta la condizione relativa all’esercizio effettivo di un’influenza determinante, pur rispettando appieno la nozione fondamentale di unità economica che è alla base di tutta la giurisprudenza relativa all’imputabilità della responsabilità delle infrazioni alle persone giuridiche che costituiscono una stessa impresa.

123    È importante precisare che, quando in una causa vertente su un’infrazione in cui sono coinvolte più imprese diverse, nell’ambito del quadro delineato dalla giurisprudenza, la Commissione adotta un determinato metodo per stabilire se occorra ritenere responsabili tanto le controllate che hanno materialmente commesso detta infrazione quanto le loro società madri, essa a tal fine deve, salvo circostanze particolari, fondarsi sugli stessi criteri in relazione a tutte le predette imprese. La Commissione è, infatti, tenuta al rispetto del principio della parità di trattamento che, per giurisprudenza costante, richiede che situazioni analoghe non siano trattate in maniera differenziata o situazioni diverse non siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze della Corte 13 dicembre 1984, causa 106/83, Sermide, Racc. pag. 4209, punto 28, e del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑311/94, BPB de Eendracht/Commissione, Racc. pag. II‑1129, punto 309). È giocoforza rilevare che del resto la Commissione condivide questo punto di vista quando, al punto 384 della decisione impugnata, afferma che «il fatto che le specifiche circostanze, che possono indur[la] (...) a considerare una società madre responsabile del comportamento della sua affiliata, possano variare da un caso all’altro non costituisce in quanto tale una violazione del principio di non discriminazione purché i principi di responsabilità siano applicati in maniera coerente».

 Sull’esistenza di un soggetto economico unico tra la ricorrente e l’Agroexpansión

124    Resta da verificare se la Commissione abbia applicato in modo corretto i criteri illustrati ai precedenti punti  105‑107, 111 e 112 per concludere per l’esistenza di un soggetto economico unico tra la ricorrente e l’Agroexpansión a partire dal secondo semestre 1997 e, quindi, considerare la prima responsabile in solido dell’infrazione nonché del pagamento dell’ammenda e farla figurare tra i destinatari della decisione impugnata.

125    È pacifico che, nel corso del periodo che va dal 18 novembre 1997 sino alla data di adozione della decisione impugnata, la ricorrente deteneva, tramite l’Intabex, la totalità del capitale dell’Agroexpansión. È pertanto incontestabile che la ricorrente, nel corso di tutto questo periodo, era in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima (v. precedente punto 95).

126    Occorre quindi verificare se, per quanto riguarda lo stesso periodo, ricorresse anche la condizione relativa all’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della ricorrente, come sostiene la Commissione.

127    A questo proposito dev’essere ricordato che, nella decisione impugnata, relativamente alle consociate controllate al 100% dalle loro società madri, la Commissione ha scelto di non limitarsi a basarsi sulla presunzione di cui ai precedenti punti 95, 96 e 111 per imputare a queste ultime la responsabilità dell’infrazione commessa da dette controllate, ma di tener conto altresì di ulteriori elementi che dimostrino l’esercizio effettivo di un’influenza determinante (v. precedenti punti 112‑117).

128    Occorre pertanto verificare se gli elementi presi in considerazione dalla Commissione nella decisione impugnata, venendo ad aggiungersi alla detenzione da parte della ricorrente della totalità del capitale dell’Agroexpansión, dimostrino sufficientemente, sotto il profilo giuridico, che, durante il periodo considerato, la prima esercitava effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della seconda. Tali elementi sono enunciati al punto 379 della decisione impugnata nonché nelle note a piè di pagina nn. 303‑305 di tale decisione. Si tratta, in sostanza, di vari rapporti e missive provenienti dall’Agroexpansión e destinati, secondo la Commissione, alla ricorrente.

129    In caso affermativo, occorrerà verificare se le affermazioni della ricorrente, quali riprodotte ai precedenti punti 83 e 84, permettano di infirmare tale conclusione.

–       Sui «rapporti di attività» e sui «rapporti sul terreno»

130    La Commissione fa valere una serie di «rapporti di attività» e di «rapporti sul terreno» redatti dall’Agroexpansión, rilevando in particolare che essi menzionavano spesso le pratiche illecite controverse. Tali rapporti, che sono in numero di quattordici e coprono un periodo che va dal dicembre 1998 al maggio 2001, sono elencati nella nota a piè di pagina n. 303 della decisione impugnata.

131    Innanzi tutto, occorre rilevare che detti rapporti contengono informazioni dettagliate non soltanto sui vari aspetti delle attività commerciali dell’Agroexpansión, come lo svolgimento delle campagne d’acquisto di tabacco greggio (quantitativi acquistati, prezzi di acquisto, ecc.), i quantitativi di tabacco greggio trasformati e i contratti conclusi con la Cetarsa per la battitura di una parte del suo tabacco, sulle novità normative nel settore del tabacco e sulle riunioni intervenute in seno all’Anetab nonché con i sindacati agricoli e i consorzi di produttori, ma anche – come si sottolinea al punto 379 della decisione impugnata – sulle pratiche illecite controverse.

132    Occorre poi constatare che risulta dal fascicolo che i rapporti di cui trattasi erano preparati dal sig. B. ed erano indirizzati ai membri del consiglio di amministrazione dell’Agroexpansión.

133    Per quanto riguarda quest’ultimo punto, dev’essere rilevato che, il giorno stesso in cui essa ha acquisito la totalità delle azioni dell’Agroexpansión, la ricorrente – agendo tramite l’Intabex, sua controllata al 100%, che deteneva solo una partecipazione di natura meramente finanziaria nell’Agroexpansión – ha sostituito tre dei quattro membri di tale consiglio di amministrazione, designandovi in particolare due persone (i sigg. G. e T.) che svolgevano già funzioni in seno ad altre società del gruppo Dimon. Così, all’epoca, il sig. G. era anche direttore esecutivo della Compañia de Filipinas, SA, una controllata dell’Intabex con sede in Spagna operante nella produzione di tabacco nero, e il sig. T. era anche dipendente della Dimon International Services e membro del consiglio di amministrazione di tale società (sino all’agosto 1998).

134    In tale contesto occorre, in particolare, sottolineare l’importanza delle funzioni assunte dal sig. T. in seno al gruppo Dimon. Infatti, oltre ad essere stato membro del consiglio di amministrazione dell’Agroexpansión durante tutto il periodo successivo all’acquisizione di quest’ultima da parte della ricorrente e membro del consiglio di amministrazione della Dimon International Services sino all’agosto 1998, il sig. T. ha fatto parte del consiglio di amministrazione di altre due società del gruppo Dimon, cioè l’Intabex Holding Worldwide, SA (dal 1998 al 1999) e la LRH Travel Ltd (sino al novembre 2000). Inoltre, come ha affermato la ricorrente nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, egli era incaricato di «contribuire all’integrazione del gruppo Intabex nel gruppo Dimon». A ciò si aggiunge il fatto che, come sarà spiegato più in dettaglio al punto 152 infra, risulta da svariate missive figuranti agli atti che la Agroexpansión consultava il sig. T. a proposito di questioni relative alle sue attività commerciali o sollecitava il suo consenso prima dell’adozione di talune decisioni importanti. Alla luce di tali elementi, la Commissione poteva legittimamente considerare che il sig. T. agiva a nome della società a capo del gruppo Dimon, cioè la ricorrente, e svolgeva il ruolo di intermediario tra quest’ultima e l’Agroexpansión. Il fatto che il sig. T. abbia avuto una controversia con la ricorrente, che avrebbe portato quest’ultima a porre termine, nell’agosto 1998, alle sue funzioni di membro del consiglio di amministrazione della Dimon International Services, non è tale da rimettere in discussione questa conclusione. Infatti, dopo tale data, il sig. T. ha continuato non soltanto ad essere alle dipendenze di tale società, ma anche ad esser membro del consiglio di amministrazione dell’Agroexpansión, della Intabex Holding Worldwide e della LRH Travel.

135    Gli elementi esposti ai precedenti punti 132‑134 dimostrano che la ricorrente, tramite i membri che essa aveva designato in seno al consiglio di amministrazione dell’Agroexpansión e, in particolare, il sig. T., intendeva esercitare una supervisione sulle attività di quest’ultima e fare in modo che esse si svolgessero conformemente alla politica commerciale del gruppo Dimon. Pertanto, anche se, formalmente, i «rapporti di attività» e i «rapporti sul terreno» di cui trattasi erano trasmessi a detti membri e non direttamente alla ricorrente stessa, la Commissione poteva fondatamente ritenere, al punto 380 della decisione impugnata, che tale società fosse informata del contenuto di tali rapporti e, singolarmente, delle pratiche illecite controverse. Tale constatazione è corroborata dal fatto, rilevato al punto 379 della decisione impugnata, che detti rapporti erano sistematicamente tradotti dallo spagnolo in inglese, che è la lingua di lavoro della ricorrente.

136    Infine, dev’essere rilevato che è pacifico che la ricorrente, che era incontestabilmente in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento dell’Agroexpansión (v. precedenti punti 95 e 125), non ha mai manifestato la sua opposizione alle pratiche illecite di cui essa era così a conoscenza né ha adottato nei confronti della sua controllata alcun provvedimento diretto a impedire la prosecuzione della sua partecipazione all’infrazione, e ciò malgrado il rischio di azioni giudiziarie o di azioni di risarcimento danni da parte di terzi a cui essa si esponeva comportandosi in tal modo (v. anche punto 382 della decisione impugnata). La Commissione poteva legittimamente dedurne che la ricorrente approvava tacitamente detta partecipazione, e ritenere siffatto modo di agire quale indizio supplementare dell’esercizio di un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata.

–       Sulla corrispondenza scambiata tra l’Agroexpansión e la ricorrente

137    La Commissione si basa altresì su un certo numero di missive che sarebbero state scambiate tra l’Agroexpansión e la ricorrente, rilevando che talune di esse menzionavano le pratiche illecite controverse, che altre vertevano sui contratti di trasformazione di tabacco o di vendita di tabacco trasformato che la ricorrente aveva stipulato con la Cetarsa e la Deltafina e che altre ancora riguardavano, in maniera più generale, le condizioni di acquisto del tabacco greggio e il contesto normativo vigenti in Spagna.

138    Per quanto riguarda le missive rientranti nella prima delle categorie di cui al precedente punto 137, la Commissione, al punto 379 della decisione impugnata, rinvia, a mo’ d’esempio, ai punti 168 e 179 nonché alle note a piè di pagina nn. 217 e 229 di tale decisione.

139    A questo proposito, innanzi tutto, è giocoforza constatare che tali missive fanno effettivamente riferimento alle pratiche illecite controverse.

140    Così, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la telecopia inviata dal sig. B. al sig. D. (presso la Dimon International, una consociata del gruppo Dimon stabilita negli Stati Uniti) il 14 dicembre 1998, menzionata al punto 168 della decisione impugnata, non aveva esclusivamente ad oggetto un contratto di vendita di tabacco trasformato concluso dall’Agroexpansión con la Deltafina, ma riguardava anche dette pratiche. Ciò risulta chiaramente dal secondo capoverso di tale telecopia, nel quale il sig. B. precisa quanto segue:

«Non appena avrò ricevuto i prezzi delle quattro società, La informerò al riguardo. Tuttavia, posso sin da ora dirLe che i problemi che sembravano così gravi quando Lei ci ha reso visita in Spagna sono scomparsi, in quanto tutte le società si sono impegnate sul prezzo convenuto di 87 [pesetas spagnole (ESP)] (con l’approssimazione di 2 o 3 ESP) [al kg], prezzi che sono quelli ufficiali, anche se supponiamo che la Cetarsa abbia effettuato altri pagamenti ai produttori come noi».

141    Si deve rilevare che, contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, il sig. D. non era semplicemente un impiegato del reparto finanziario della Dimon International, ma era in particolare anche membro del consiglio di amministrazione della ricorrente.

142    Il punto 179 della motivazione della decisione impugnata fa riferimento ad un rapporto del sig. B. recante la data del 5 maggio 1998, rapporto che era destinato al sig. T. e di cui il giorno prima era stata inviata copia per telecopiatrice dal sig. B. agli altri due membri del consiglio di amministrazione dell’Agroexpansión. Si deve constatare che, in tale rapporto, che descrive lo svolgimento della campagna di acquisto di tabacco dell’anno 1998, si afferma in particolare che «l’Agroexpansión ha contribuito in maniera importante a far sì che le imprese giungano a taluni accordi al fine di evitare la guerra dei prezzi dell’anno [precedente]», che «i prezzi sono stati negoziati con i sindacati e le [associazioni di produttori di tabacco]», che, «per la prima volta, (…) la guerra tra le imprese [è stata evitata] e ciascuna ha potuto acquistare i quantitativi che essa voleva» e che «le trattative con [tali associazioni] sono state difficili ma tutte le imprese hanno mantenuto il loro punto di vista con serenità e spirito di collaborazione». Si afferma altresì, in detto rapporto, che l’Agroexpansión e la WWTE si sono impegnate ad acquistare gli stessi quantitativi di tabacco dell’anno precedente e che i trasformatori hanno convenuto di pagare alle associazioni di produttori anticipi di 35 ESP/kg per la varietà Virginia e di 45 ESP/kg per le varietà Burley. Infine, vi si menziona l’«opportunità di altri accordi in futuro tra i trasformatori». Alla luce di questi elementi, è incontestabile che il rapporto del 5 maggio 1998 faceva riferimento alle pratiche illecite controverse.

143    Lo stesso vale per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica del sig. B. al sig. S. del 30 ottobre 2000, al quale rinvia la nota a piè di pagina n. 217 della decisione impugnata. Infatti, in tale messaggio, il sig. B. inizia ricordando che, in occasione di una riunione indetta nell’ambito dell’Anetab, i trasformatori avevano discusso di un aumento dei prezzi richiesto dalle associazioni e dai sindacati di produttori e avevano convenuto all’unanimità di non accettarlo. Egli riferisce poi che, in una riunione tenutasi con tali associazioni e sindacati, i trasformatori hanno mantenuto la loro posizione e hanno chiaramente risposto a questi ultimi che respingevano la richiesta d’aumento del 20% da essi presentata.

144    Per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica del sig. B. al sig. S. del 9 maggio 2001 citato alla nota a piè di pagina n. 229 della decisione impugnata, vi si afferma che i trasformatori si sono riuniti nella sede dell’Anetab «per preparare le discussioni con i produttori sui prezzi», ed esso fa così un chiaro riferimento al fatto che i primi concordavano i prezzi di acquisto del tabacco greggio.

145    Poi, come nel caso dei citati «rapporti di attività» e «rapporti sul terreno», si deve considerare che la Commissione poteva con ragione ritenere, al punto 380 della decisione impugnata, che la ricorrente fosse informata del contenuto dei documenti menzionati ai precedenti punti 140‑144 e, pertanto, delle pratiche illecite controverse, anche se, formalmente, essi non le erano indirizzati.

146    Così, per quanto riguarda il rapporto recante la data del 5 maggio 1998, inviato dal sig. B. al sig. T. (v. precedente punto 142), si è già chiarito, al precedente punto 134, che quest’ultimo agiva a nome della ricorrente e svolgeva il ruolo di intermediario tra quest’ultima e l’Agroexpansión. Per quanto riguarda la telecopia del 14 dicembre 1998 (v. precedente punto 140), che era stata inviata al sig. D. presso la Dimon International, basta ricordare che quest’ultimo era in particolare membro del consiglio di amministrazione della ricorrente.

147    Per quanto riguardo i messaggi di posta elettronica del 30 ottobre 2000 e del 9 maggio 2001 (v. precedenti punti 143 e 144), essi erano stati inviati al sig. S. Contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, quest’ultimo non era un semplice impiegato della Dimon International Services, ma ricopriva una funzione di primo piano in seno al gruppo Dimon, di modo che, come del caso del sig. T., la Commissione poteva legittimamente ritenere che egli agisse in nome della società a capo di tale gruppo, nella fattispecie la ricorrente. Così, l’Agroexpansión ha affermato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, allegata dalla ricorrente al ricorso, che, dal 2000, il sig. S. «occupava un posto di coordinamento delle operazioni in Europa». Analogamente, l’Agroexpansión, nella sua risposta del 18 marzo 2002 ad una richiesta di informazioni della Commissione, comunicata da quest’ultima al Tribunale a seguito di un quesito scritto rivoltole nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento (v. precedente punto 69), ha precisato che il sig. S. esercitava le funzioni di «direttore regionale del gruppo Dimon in Europa». Inoltre, nella relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio fiscale chiuso il 30 giugno 2001, da essa presentata alla US Securities Exchange Commission (commissione americana per le operazioni di Borsa), la ricorrente ha affermato che il sig. S. copriva nel suo seno, dal marzo 1999, il posto di «Senior Vice President-Regional Director Europe».

148    Taluni elementi contenuti nel messaggio di posta elettronica del 9 maggio 2001 e nella risposta ad esso data dal sig. S. confermano ancora l’importanza del suo ruolo in seno al gruppo Dimon. Così, in tale messaggio, il sig. B. riferisce altresì al sig. S. su una riunione da lui avuta con il presidente della Deltafina, ai margini di quella tenutasi nella sede dell’Anetab, al fine di discutere di due questioni che egli qualifica come «molto importanti» e gli precisa che quest’ultimo gli avrebbe telefonato il più rapidamente possibile per trovare un accordo al riguardo. Con messaggio di posta elettronica in pari data, il sig. S. ha risposto al sig. B. che egli aveva parlato con il presidente della Deltafina e che essi avevano convenuto di incontrarsi a brevissima scadenza. Egli ha altresì precisato al sig. B. di essere d’accordo con le proposte che questi aveva fatto in ordine alle questioni di cui sopra.

149    Infine, la Commissione poteva legittimamente dedurre dall’assenza di reazioni da parte della ricorrente di fronte alla partecipazione dell’Agroexpansión all’infrazione, mentre essa ne era così informata, che essa approvava tacitamente il comportamento illecito della sua controllata e considerare che ciò costituiva un ulteriore indizio dell’esercizio di un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima (v. precedente punto 136).

150    Per quanto riguarda le missive rientranti nella seconda delle categorie citate al precedente punto 137, esse sono individuate nella nota a piè di pagina n. 304 della decisione impugnata. Si tratta essenzialmente di telecopie o di messaggi di posta elettronica scambiati tra il sig. B., da una parte, e i sigg. T. o S., dall’altra. Per i motivi già esposti ai precedenti punti 134, 147 e 148, questi ultimi devono essere considerati come agenti a nome della ricorrente.

151    Talune di queste missive riguardano un contratto recante la data del settembre 1998 e rinegoziato nel 2001 con il quale talune operazioni di trasformazione del tabacco dell’Agroexpansión hanno formato oggetto di subfornitura da parte della Cetarsa. Risulta chiaramente da dette missive che tale contratto è stato stipulato dal sig. B. a nome e per conto della ricorrente e che quest’ultima, tramite i sigg. T. e S., ha effettivamente esercitato un’influenza determinante sulle trattative riguardanti detto contratto.

152    Così, in una telecopia del 9 settembre 1998 al sig. T., il sig. B., dopo aver premesso di aver avuto di recente diverse riunioni con la Cetarsa al fine di tentare di risolvere le «questioni pendenti [della ricorrente]», richiedeva espressamente il consenso del sig. T. su alcune delle condizioni contrattuali menzionate nel resoconto di una di queste riunioni allegato a tale telecopia. Va sottolineato che, in detto resoconto, il sig. B. è espressamente individuato come rappresentante della ricorrente. Nello stesso senso si deve rilevare che, in una telecopia del 14 settembre 1998, il sig. B. informa il sig. T. che, «conformemente alle [sue] indicazioni», egli ha nuovamente incontrato la Cetarsa e che al contratto da firmare con quest’ultima sono state apportate modifiche, a proposito delle quali egli chiede il consenso del sig. T. In una telecopia del 15 settembre 1998, il sig. B. riferisce al sig. T. di aver comunicato alla Cetarsa la proposta di modifica che quest’ultimo gli aveva trasmesso il giorno prima e che tale trasformatore aveva fatto una controproposta. Il sig. B. invita il sig. T. a fargli sapere se occorra accettare quest’ultima. Infine, si deve rilevare che, nella versione finale del contratto concluso con la Cetarsa, inviata dal sig. B. al sig. T. con telecopia del 18 settembre 1998, la ricorrente è espressamente individuata come una delle due parti del contratto e il sig. B. come suo rappresentante.

153    Analogamente, si deve rilevare che, in un messaggio di posta elettronica del 3 aprile 2001, il sig. B. ha informato il sig. S. dello svolgimento della rinegoziazione del contratto di cui al precedente punto 152, esprimendo il timore che la Cetarsa esigesse dalla ricorrente le stesse condizioni da essa convenute con il presidente della Deltafina, sig. M., nell’ambito di un contratto concluso in parallelo con quest’ultimo a nome dell’Universal e invitando, pertanto, il sig. S. a prendere contatto con il sig. M. Da un messaggio di posta elettronica del giorno successivo del sig. S al sig. B. risulta che il primo ha effettivamente cercato di raggiungere il sig. M.

154    Infine, dev’essere rilevato che, in un messaggio di posta elettronica del 7 marzo 2001, il sig. B. riferisce al sig. S. di un incontro che, «come convenuto a Camberley» (che è la sede della Dimon International Services nel Regno Unito), egli ha avuto il giorno prima con un rappresentante della Cetarsa e nel corso del quale essi hanno in particolare discusso di taluni aspetti del contratto in corso di rinegoziazione con quest’ultima.

155    Altre delle missive rientranti nella seconda delle categorie menzionate al precedente punto 137 riguardano un contratto con il quale la Deltafina acquista gran parte del tabacco trasformato dall’Agroexpansión. Così, in una telecopia del 14 settembre 1998, il sig. T. chiede al sig. B. di fornirgli precisazioni su taluni prezzi e altre condizioni convenuti nell’ambito di tale contratto. Con telecopia in pari data, il sig. B. ha fornito tali precisazioni al sig. T. Analogamente, nella telecopia del 14 dicembre 1998 menzionata al precedente punto 140, il sig. B., oltre a far riferimento alle pratiche illecite controverse, risponde ad una domanda che il sig. D. – che era in particolare membro del consiglio di amministrazione della ricorrente – gli aveva rivolto a proposito dell’esecuzione di tale contratto. Infine, il messaggio di posta elettronica del 9 maggio 2001 citato ai precedenti punti 144 e 147 dimostra non soltanto che la ricorrente era informata di dette pratiche, ma, per giunta, che essa esercitava un’influenza sui rapporti commerciali intercorrenti tra l’Agroexpansión e la Deltafina.

156    Infine, per quanto riguarda il terzo tipo di missive menzionate al precedente punto 137, esse sono specificate nella nota a pié di pagina n. 305 della decisione impugnata.

157    Si tratta di messaggi di posta elettronica inviati dal sig. B. al sig. S. che, come la Commissione asserisce al punto 379 della decisione impugnata, riguardano, più in generale, le condizioni di acquisto del tabacco greggio e il contesto normativo vigenti in Spagna. Tali messaggi sono pertinenti in quanto dimostrano che la ricorrente, tramite il sig. S., seguiva da vicino la situazione sul mercato spagnolo.

158    Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo il quale le missive esaminate ai precedenti punti 150‑157 non hanno alcun rapporto con gli acquisti di tabacco greggio, esso è privo di pertinenza. Infatti, l’autonomia di una controllata rispetto alla sua società madre non dev’essere valutata esclusivamente alla luce della sua attività nel settore dei prodotti interessati dall’infrazione. Così, come si è già rilevato al precedente punto 92, per accertare se una controllata determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono la controllata alla società madre, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono dunque essere oggetto di un elenco tassativo.

–       Sugli argomenti fatti valere dalla ricorrente al fine di dimostrare che l’Agroexpansión agiva in maniera autonoma sul mercato

159    Innanzi tutto, occorre rilevare che la ricorrente fonda gran parte del suo ragionamento sulla tesi secondo cui l’influenza determinante che deve esercitare una società madre perché possa esserle imputata la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua controllata deve riguardare attività che sono direttamente connesse a detta infrazione, nella fattispecie l’acquisto di tabacco greggio. Orbene, per i motivi esposti ai precedenti punti 92 e 158, tale tesi non può essere accolta.

160    Così, l’affermazione della ricorrente secondo la quale essa non ha mai messo in opera meccanismi di controllo delle attività di acquisto di tabacco greggio dell’Agroexpansión non può bastare a dimostrare che quest’ultima agiva in maniera autonoma sul mercato. Lo stesso vale quanto alla sua affermazione secondo la quale essa non ha mai dato ordini o istruzioni all’Agroexpansión per quanto riguarda la sua politica di acquisto o le riunioni con gli altri trasformatori o con i produttori. Tali affermazioni sono tanto meno concludenti in quanto, come risulta dai documenti esaminati ai precedenti punti 150‑155, la ricorrente, tramite i sigg. T. o S., interveniva attivamente in altri aspetti della politica commerciale dell’Agroexpansión, cioè la subfornitura di talune operazioni di trasformazione del tabacco greggio e la vendita di tabacco trasformato.

161    Poi, per quanto riguarda la circostanza secondo cui il sig. B. e gli altri dirigenti dell’Agroexpansión sono stati mantenuti al loro posto quando quest’ultima è stata acquisita dall’Intabex, essa non dimostra di per sé che l’Agroexpansión agisse in maniera autonoma sul mercato. Infatti, tale fatto risultava non da una decisione autonoma di quest’ultima, ma da una scelta deliberata della ricorrente stessa, così come essa ha affermato nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, giustificando tale scelta con la sua inesperienza nel settore dell’acquisto del tabacco greggio in Spagna e con l’ostacolo della lingua.

162    Inoltre, per quanto riguarda il contratto di direzione, anche se esso conferisce ampi poteri al sig. B. per quanto riguarda la gestione dell’Agroexpansión e, singolarmente, gli acquisti di tabacco greggio, nondimeno esso prevede espressamente, al suo art. 1, n. 1, che questi sia tenuto ad agire nel rispetto, in particolare, dei «metodi e delle procedure a lui imposti dal consiglio di amministrazione [dell’Agroexpansión]». Per giunta, l’art. 1, n. 2, del contratto di direzione obbliga il sig. B. ad «informare regolarmente e in maniera dettagliata [tale consiglio di amministrazione] sull’andamento delle attività della società e [a] preparare e presentare alle date e nel formato che gli sono indicati i rapporti eventualmente a lui richiesti [da detto] consiglio di amministrazione». È quindi chiaro che, nell’esercizio delle sue funzioni, ivi comprese quelle relative agli acquisti di tabacco greggio, il sig. B. restava soggetto al controllo del consiglio di amministrazione dell’Agroexpansión nonché alle direttive che quest’ultima poteva impartirgli. Interrogata al riguardo dal Tribunale all’udienza, la ricorrente ha del resto espressamente ammesso che, come avveniva per qualsiasi altra società in Spagna, il consiglio di amministrazione dell’Agroexpansión aveva il potere di respingere, di modificare o di annullare le decisioni del suo direttore generale. Il fatto, supponendolo provato, che, nella prassi, tale consiglio di amministrazione non abbia mai proceduto in tal modo né elaborato «metodi» o «procedure» come quelle di cui sopra nulla toglie al fatto che, contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, il sig. B. non godeva di una totale libertà d’azione per quanto riguarda la gestione della società e neppure in ordine alla politica di acquisto del tabacco greggio di quest’ultima. Occorre aggiungere che l’attribuzione di poteri operata a favore del sig. B. nel contratto di direzione non aveva nulla di eccezionale e non distingueva in nulla l’Agroexpansión da altre società di diritto spagnolo, contrariamente a quanto vuol far credere la ricorrente. È infatti abbastanza abituale che il consiglio di amministrazione di una società non si occupi delle attività correnti di quest’ultima.

163    Alla luce della constatazione operata al precedente punto 135, secondo la quale la ricorrente, tramite i membri da essa designati in seno al consiglio di amministrazione dell’Agroexpansión e, in particolare, il sig. T., aveva la supervisione delle attività di quest’ultima, gli argomenti fondati sul contratto di direzione e sui poteri attribuiti al sig. B. non risultano convincenti. Nello stesso senso, per quanto riguarda, più in generale, il fatto che l’Agroexpansión dispone di una sua propria direzione locale, occorre considerare, al pari della Commissione, che esso non prova, di per sé, che essa definisca il suo comportamento sul mercato in maniera autonoma rispetto alla sua società madre. Così, nella fattispecie, anche se è vero che l’Agroexpansión si trovava in una siffatta situazione, nondimeno essa agiva sotto la supervisione della ricorrente e quest’ultima svolgeva addirittura un ruolo attivo in taluni aspetti della sua politica commerciale (v., in particolare, precedenti punti 150‑155).

164    Infine, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo il quale nessuno dei quattro membri del consiglio di amministrazione dell’Agroexpansión era contemporaneamente membro del suo proprio consiglio di amministrazione o dei suoi propri organi di direzione, occorre rilevare che, benché la coincidenza di dirigenti tra una società madre e la sua controllata costituisca un indizio dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, non si può dedurre dall’assenza di una coincidenza del genere che detta controllata agisca in maniera autonoma sul mercato. Occorre aggiungere che, come si è già esposto al precedente punto 133, due dei quattro membri del consiglio di amministrazione dell’Agroexpansión che erano stati designati dalla ricorrente quando essa ha acquisito quest’ultima tramite l’Intabex svolgevano già all’epoca funzioni importanti in seno ad altre società del gruppo Dimon.

165    Da tutte le considerazioni che precedono risulta che legittimamente la Commissione ha concluso per l’esistenza di un soggetto economico unico tra l’Agroexpansión e la ricorrente a partire dal 18 novembre 1997 e, pertanto, ha considerato quest’ultima responsabile in solido dell’infrazione nonché del pagamento dell’ammenda facendola figurare tra i destinatari della decisione impugnata.

166    Alla luce dei principi ricordati ai precedenti punti 99‑101, si deve concludere che pure legittimamente la Commissione si è basata sul fatturato consolidato realizzato dalla ricorrente nel 2003, anno precedente a quello dell’adozione della decisione impugnata, per calcolare il massimale del 10% previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003.

167    Il primo motivo dev’essere quindi dichiarato infondato.

2.     Sul quinto motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione

 Argomenti delle parti

168    All’udienza, la ricorrente ha dedotto un nuovo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione. A sostegno di tale motivo, innanzi tutto, essa fa valere che non risulta dalla decisione impugnata che gli elementi menzionati al punto 379 di quest’ultima fossero destinati a corroborare la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante derivante dalla detenzione, da parte sua, della totalità del capitale dell’Agroexpansión. Tali elementi riguarderebbero, in realtà, la possibilità di esercitare un’influenza del genere. Inoltre, dalla decisione impugnata non risulterebbe neppure che la Commissione considerasse che i rapporti e le missive trasmessi al sig. T. erano destinati alla ricorrente. Infine, nelle sue memorie, al fine di dimostrare quest’ultimo fatto, la Commissione si sarebbe basata su un documento non riportato nella decisione impugnata, cioè una telecopia del sig. B al sig. T del 29 aprile 1998.

169    La Commissione sostiene che il quinto motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile perché è nuovo e, in ogni caso, in quanto infondato.

 Giudizio del Tribunale

170    Si deve necessariamente constatare che solo all’udienza la ricorrente, per la prima volta, ha sollevato un motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione. Tuttavia, tale circostanza non implica la conseguenza che il Tribunale non possa esaminarla nel caso di specie. Infatti, nell’ambito di un ricorso di annullamento, il motivo vertente su una carenza o su un’insufficienza di motivazione di un atto costituisce un motivo di ordine pubblico che può, o addirittura deve, essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione e che, di conseguenza, può essere invocato dalle parti in qualsiasi fase del procedimento (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 13 dicembre 2001, cause riunite T‑45/98 e T‑47/98, Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, Racc. pag. II‑3757, punto 125).

171    Secondo costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo direttamente e individualmente interessate possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento della conformità della motivazione di un atto ai requisiti di cui all’art. 253 CE dev’essere effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63 e la giurisprudenza ivi citata, e sentenza Hoek Loos/Commissione, punto 100 supra, punto 58).

172    È altresì giurisprudenza costante che, allorché una decisione che applica l’art. 81 CE riguarda più destinatari e pone un problema di imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione (sentenze del Tribunale 28 aprile 1994, causa T‑38/92, AWS Benelux/Commissione, Racc. pag. II‑211, punto 26, e 27 settembre 2006, causa T‑330/01, Akzo Nobel/Commissione, Racc. pag. II‑3389, punto 93).

173    Nel caso di specie, dalla sintesi della parte della decisione impugnata relativa ai suoi destinatari di cui ai precedenti punti 27-37 nonché dalle constatazioni operate ai precedenti punti 104-119 risulta che, in detta decisione, la Commissione ha fornito una motivazione sufficiente delle ragioni per cui aveva deciso di imputare alla ricorrente la responsabilità dell’infrazione commessa dall’Agroexpansión. Con riferimento alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, la Commissione ha pertanto esposto i principi che essa intendeva applicare per definire tali destinatari. Per quanto riguarda più specificamente la ricorrente, innanzi tutto, essa ha rilevato che, a partire dal secondo semestre dell’anno 1997, quest’ultima deteneva la totalità del capitale dell’Agroexpansión. Essa ha quindi ritenuto dimostrato che la ricorrente esercitasse effettivamente un’influenza determinante sul comportamento dell’Agroexpansión, fondandosi a questo riguardo non solo sulla presunzione derivante dalla detenzione della totalità del capitale della controllata, ma anche su taluni elementi supplementari che corroboravano detta presunzione. Infine, la Commissione ha ritenuto che nessuno degli argomenti fatti valere dalla ricorrente nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti consentisse di pervenire a una conclusione contraria.

174    Vero è che la seconda frase del punto 378 della decisione impugnata può dar luogo a confusione, precisando che gli ulteriori elementi descritti nel punto successivo confermano «la presunzione secondo cui [la ricorrente] era in grado di esercitare un’influenza determinante». Tuttavia, come è già stato esposto al precedente punto 117, risulta chiaramente da una lettura congiunta dei punti 372 e 377 nonché dalla prima frase del punto 378 della decisione impugnata che, in realtà, tali elementi erano destinati a corroborare la presunzione secondo cui una società madre esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata qualora detenga la totalità del capitale di quest’ultima. La ricorrente è tanto meno legittimata a sostenere che essa non poteva comprendere in tal senso la decisione impugnata in quanto, nel ricorso, essa contesta espressamente che detti elementi confermino che essa esercitava un’influenza determinante sull’Agroexpansión. La presunzione sancita dalla giurisprudenza, considerata al punto 372 della decisione impugnata e ricordata ai precedenti punti 95 e 96, ha manifestamente ad oggetto non la possibilità di esercitare una siffatta influenza, ma l’esercizio effettivo di quest’ultima.

175    Inoltre, la ricorrente non può neppure seriamente sostenere che essa non poteva comprendere, prima di aver preso conoscenza delle memorie della Commissione, che quest’ultima ritenesse che il sig. T. dovesse essere considerato agente quale suo intermediario. Infatti, da un lato, la maggior parte dei documenti espressamente individuati nelle note a piè di pagina nn. 303 e 304 della decisione impugnata e che la Commissione descrive, in tale decisione, come inviati alla ricorrente erano indirizzati al sig. T. D’altro lato, tanto nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti quanto nel ricorso, la ricorrente ha presentato osservazioni dettagliate sul ruolo e sulle funzioni del sig. T. in seno al gruppo Dimon, insistendo in particolare sul fatto che egli non era mai stato membro del suo consiglio di amministrazione, dei suoi organi di direzione o del suo personale.

176    Infine, per quanto riguarda la telecopia del 29 aprile 1998 del sig. B. al sig. T., basta rilevare che essa non è stata utilizzata dal Tribunale come elemento di prova per avvalorare la conclusione della Commissione secondo la quale la ricorrente esercitava effettivamente un’influenza determinante sul comportamento dell’Agroexpansión, dato che tale circostanza era dimostrata a sufficienza sul piano giuridico dagli elementi di prova menzionati al punto 379 della decisione impugnata (v. precedenti punti 128 e 130‑158).

177    Ne consegue che il quinto motivo dev’essere dichiarato infondato.

3.     Sul secondo motivo, relativo alla violazione dei principi di proporzionalità e di responsabilità personale

 Argomenti delle parti

178    Nell’ambito del secondo motivo, fatto valere in subordine rispetto al primo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato i principi di proporzionalità e di responsabilità personale considerandola responsabile dell’infrazione commessa dall’Agroexpansión senza aver dimostrato che essa avesse direttamente preso parte a quest’ultima, ad esempio avendo dato istruzioni specifiche a tale controllata o avendo avuto la supervisione della sua partecipazione all’intesa. Essa asserisce che il fatto che una società madre abbia ricevuto «informazioni isolate» a proposito di pratiche restrittive messe in atto dalla sua controllata non può bastare ad imputarle la responsabilità del comportamento illecito di quest’ultima. Occorrerebbe, quanto meno, dimostrare che essa era tenuta informata «periodicamente e regolarmente» o «in dettaglio» di tale infrazione.

179    Rinviando agli argomenti da essa svolti nell’ambito del primo motivo, la ricorrente ribadisce che essa non era a conoscenza di comunicazioni che le sarebbero state inviate dall’Agroexpansión e contenenti informazioni a proposito della politica di acquisto di quest’ultima o prove materiali delle pratiche illecite controverse.

180    La Commissione ritiene che il secondo motivo debba essere respinto per le stesse ragioni per cui è stato respinto il primo dato che esso costituisce, sostanzialmente, una ripetizione di questo.

 Giudizio del Tribunale

181    Innanzi tutto, occorre respingere l’argomento della ricorrente relativo al fatto che la Commissione non ha dimostrato che essa avesse direttamente partecipato all’infrazione, ad esempio avendo dato istruzioni alla sua controllata nel senso di commettere quest’ultima o avendo avuto la supervisione della partecipazione di detta controllata all’intesa. Difatti, come si è già affermato al precedente punto 93, non è un atto di istigazione a commettere l’illecito compiuto dalla società madre nei confronti della sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa ai sensi dell’art. 81 CE che permette alla Commissione di adottare una decisione che impone ammende nei confronti della società madre.

182    Si deve poi ricordare che, per imputare alla ricorrente la responsabilità dell’infrazione commessa dall’Agroexpansión, la Commissione si è basata soltanto sulla presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante derivante dalla detenzione della totalità del capitale della controllata, ma anche su taluni elementi supplementari che dimostrano un siffatto esercizio effettivo da parte della ricorrente. Tali elementi sono costituiti da vari rapporti e missive provenienti dall’Agroexpansión e che dimostrano che la ricorrente, tramite i sigg. T., S. o D., non solo era informata delle pratiche illecite controverse, ma altresì – cosa che essa omette di menzionare nell’ambito del presente motivo – interveniva in taluni rapporti commerciali tra la sua controllata e la Deltafina o la Cetarsa e seguiva da vicino la situazione sul mercato spagnolo (v. precedenti punti 130‑158).

183    Infine, non si può seriamente sostenere che solo «informazioni isolate» sulle pratiche illecite controverse siano state comunicate alla ricorrente. Infatti, viene fatto riferimento a tali pratiche nei rapporti di attività dell’Agroexpansión di febbraio, marzo, aprile e ottobre 1999, e di gennaio, maggio, settembre e novembre 2000, nel rapporto sul terreno dell’Agroexpansión di maggio 2001, nella telecopia del 14 dicembre 1998 del sig. B. al sig. D. (v. precedente punto 140), nel rapporto del 5 maggio 1998 del sig. B. (v. precedente punto 142) e nei messaggi di posta elettronica del 30 ottobre 2000 e del 9 maggio 2001 del sig. B. al sig. S. (v. precedenti punti 143 e 144).

184    Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve respingere il terzo motivo. Devono pertanto essere integralmente respinte le conclusioni dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata.

4.     Sul quarto motivo, relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

 Argomenti delle parti

185    La ricorrente sostiene che l’Agroexpansión ha cessato di partecipare all’infrazione sin dai primi interventi della Commissione e contesta a quest’ultima il fatto di aver arrecato pregiudizio al suo legittimo affidamento omettendo di prendere in considerazione, conformemente al punto 3 degli orientamenti nonché alla sua prassi decisionale, tale circostanza attenuante nel determinare l’importo dell’ammenda.

186    Secondo la ricorrente, la Commissione può astenersi dal prendere in considerazione una siffatta circostanza attenuante solo qualora vi sia stata una violazione deliberata delle regole di concorrenza.

187    D’altro canto, nella replica, essa sottolinea di aver posto fine all’infrazione non prima della data dei primi interventi della Commissione, ma il giorno stesso di questi, ossia il 3 ottobre 2001.

188    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

189    Nella controreplica, facendo riferimento all’affermazione della ricorrente secondo la quale è stato posto fine all’infrazione solo il 3 ottobre 2001 (v. precedente punto 187), la Commissione chiede al Tribunale di applicare un’ulteriore maggiorazione del 5%, in base alla durata dell’infrazione, all’importo iniziale dell’ammenda. La partecipazione della ricorrente all’infrazione, in tale ipotesi, sarebbe stata infatti superiore a cinque anni e sei mesi.

 Giudizio del Tribunale

190    Occorre rilevare che la Commissione, in linea di principio, nel fissare l’importo delle ammende, deve conformarsi al disposto dei suoi orientamenti. Tuttavia, negli orientamenti non viene prescritto che la Commissione debba sempre tener conto singolarmente di ciascuna delle circostanze attenuanti elencate al punto 3 di tali orientamenti, ed essa non è tenuta a concedere una riduzione supplementare a tale titolo e in modo automatico, dal momento che il carattere adeguato di un’eventuale riduzione dell’ammenda per circostanze attenuanti deve essere valutato da un punto di vista complessivo, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti. Infatti, l’adozione degli orientamenti non ha privato di rilievo la giurisprudenza precedente, secondo cui la Commissione dispone di un potere discrezionale che le consente di prendere o di non prendere in considerazione taluni elementi all’atto di stabilire l’importo delle ammende che essa intende infliggere, in particolare in funzione delle circostanze del caso di specie. Pertanto, in assenza di indicazioni di carattere imperativo negli orientamenti riguardo alle circostanze attenuanti che possono essere prese in considerazione, deve ritenersi che la Commissione abbia conservato un certo margine per valutare in modo globale l’entità di un’eventuale riduzione dell’importo delle ammende in ragione di circostanze attenuanti (v. sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich/Commissione, Racc. pag. II‑5169, punto 473 e giurisprudenza ivi citata).

191    Ai sensi del punto 3, terzo trattino, degli orientamenti, l’«aver posto fine alle attività illecite sin dai primi interventi della Commissione (in particolare allo stadio degli accertamenti)» è annoverato tra le circostanze attenuanti.

192    Tuttavia, secondo una giurisprudenza consolidata, tale cessazione può legittimamente essere una circostanza attenuante solo se esistono motivi per supporre che le imprese di cui trattasi siano state indotte a porre fine ai loro comportamenti anticoncorrenziali dagli interventi in questione, non essendo coperta da tale disposizione degli orientamenti l’ipotesi in cui l’infrazione sia già terminata anteriormente ai primi interventi della Commissione (sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑50/00, Dalmine/Commissione, Racc. pag. II‑2395, punti 328 e 329, confermata su impugnazione da sentenza della Corte 25 gennaio 2007, causa C‑407/04 P, Dalmine/Commissione, Racc. pag. I‑829, punto 158).

193    Orbene, nella fattispecie in esame l’infrazione è cessata il 10 agosto 2001, vale a dire prima della data dei primi accertamenti operati dalla Commissione, nel caso di specie il 3 ottobre 2001. Infatti, come risulta dal punto 432 della decisione impugnata, benché i trasformatori abbiano dichiarato che la loro intesa aveva cessato di esistere a quest’ultima data, la Commissione ha preso in considerazione la prima come data di cessione dell’infrazione in quanto l’«ultima prova» di cui essa disponeva era una riunione del 10 agosto 2001, menzionata al punto 260 della decisione impugnata. Detta cessazione pertanto non può costituire una circostanza attenuante ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda.

194    Si deve aggiungere che, anche se la Commissione avesse considerato l’infrazione cessata il giorno stesso in cui essa aveva effettuato i suoi primi accertamenti, essa sarebbe stata pienamente legittimata a non prendere in considerazione la circostanza fatta valere dalla ricorrente. Infatti, una riduzione dell’ammenda a causa della cessazione di un’infrazione sin dai primi interventi della Commissione non può avvenire automaticamente, ma dipende da una valutazione delle circostanze del caso di specie da parte di quest’ultima, nell’ambito del suo potere discrezionale. A tale riguardo, l’applicazione del punto 3, terzo trattino, degli orientamenti a favore di un’impresa sarà particolarmente adeguata in una situazione in cui la natura anticoncorrenziale del comportamento in questione non sia manifesta. Viceversa, la sua applicazione sarà meno adeguata, in linea di principio, in una situazione in cui tale natura sia chiaramente anticoncorrenziale, supponendola provata (sentenze del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑156/94, Aristrain/Commissione, Racc. pag. II‑645, punto 138, e 8 luglio 2004, causa T‑44/00, Mannesmannröhren-Werke/Commissione, Racc. pag. II‑2223, punto 281).

195    Orbene, nella fattispecie, la natura anticoncorrenziale del comportamento dell’Agroexpansión era indubbia. Infatti, il cartello dei trasformatori, avente ad oggetto la fissazione dei prezzi e la ripartizione del mercato (v. punti 278‑317 della decisione impugnata), corrisponde a un tipo di infrazione classico e particolarmente grave (v. punti 409‑411 della decisione impugnata) al diritto della concorrenza e ad un comportamento la cui illegittimità è stata più volte affermata dalla Commissione a partire dai suoi primi interventi in materia. Il fatto che tale intesa comportasse una parte segreta conferma inoltre che l’Agroexpansión era pienamente a conoscenza del carattere illecito del suo comportamento.

196    Ne consegue che il quarto motivo dev’essere dichiarato infondato.

197    Per quanto riguarda la domanda della Commissione diretta ad ottenere che sia applicata una maggiorazione ulteriore del 5%, per la durata dell’infrazione, all’importo iniziale dell’ammenda determinato per l’Agroexpansión, il Tribunale considera che essa non va accolta. Infatti, facendo valere che l’infrazione era cessata il 3 ottobre 2001, e non il 10 agosto 2001, la ricorrente non intendeva tanto contestare la valutazione della durata dell’infrazione operata dalla Commissione quanto rispondere ad un argomento, formulato da quest’ultima nel controricorso, secondo il quale la presa in considerazione della seconda data in quanto data di cessazione dell’infrazione aveva già avuto un effetto favorevole sulla situazione della ricorrente.

5.     Sul terzo motivo, relativo alla violazione dei principi di proporzionalità e di responsabilità personale nonché dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003

 Argomenti delle parti

198    Nell’ambito del terzo motivo, fatto valere in subordine rispetto al primo, la ricorrente, rinviando al punto 386 della decisione impugnata, sostiene che essa non avrebbe dovuto essere considerata responsabile dell’infrazione commessa dall’Agroexpansión per il periodo antecedente al 18 novembre 1997 e che l’ammenda deve pertanto essere ridotta di conseguenza.

199    La ricorrente ritiene che, per quanto riguarda detto periodo, l’ammenda avrebbe dovuto essere calcolata senza applicare il fattore moltiplicatore a fini deterrenti all’importo iniziale dell’ammenda, poiché, all’epoca, l’Agroexpansión non faceva parte di una multinazionale.

200    Per quanto riguarda il periodo che va dal 18 novembre 1997 al 10 agosto 2001, essa fa valere che l’ammenda dev’essere calcolata deducendo dall’importo imposto all’Agroexpansión dall’art. 3 della decisione impugnata l’importo esclusivamente attribuibile a quest’ultima società per il periodo anteriore al 18 novembre 1997.

201    La Commissione riconosce che l’importo dell’ammenda che la ricorrente è tenuta a pagare in solido con l’Agroexpansión dovrebbe essere inferiore all’importo totale dell’ammenda inflitta a quest’ultima. Essa respinge, tuttavia, l’argomento della ricorrente secondo il quale l’importo dell’ammenda dovrebbe essere calcolato escludendo l’applicazione del fattore moltiplicatore a fini deterrenti per il periodo anteriore al 18 novembre 1997. Essa ritiene che la ricorrente dovrebbe essere dichiarata responsabile in solido, con l’Agroexpansión, del pagamento dell’ammenda sino ad un importo di EUR 2 332 800, mentre quest’ultima dovrebbe rimanere responsabile del pagamento dell’importo totale dell’ammenda, ossia EUR 2 592 000 (di cui EUR 259 200 a titolo esclusivo). La Commissione giunge all’importo di EUR 2 332 800 tenendo conto del fatto che la ricorrente può essere considerata responsabile dell’infrazione solo per una durata di tre anni e nove mesi circa e maggiorando quindi l’importo iniziale dell’ammenda, per quanto riguarda la ricorrente, solo del 35%.

 Giudizio del Tribunale

202    Occorre rilevare che, com’è pacifico e come risulta dal punto 386 della decisione impugnata, la ricorrente non poteva essere considerata responsabile dell’infrazione commessa dall’Agroexpansión per il periodo anteriore al 18 novembre 1997, poiché solo a partire da tale ultima data essa ha formato con quest’ultima un soggetto economico unico e, quindi, un’impresa ai sensi dell’art. 81 CE. Poiché la solidarietà per il pagamento dell’ammenda può coprire solo il periodo di infrazione durante il quale la società madre e la sua controllata costituivano un’impresa del genere, la Commissione non poteva legittimamente imporre alla ricorrente di pagare in solido, con l’Agroexpansión, la totalità dell’importo inflitto a quest’ultima, ossia EUR 2 592 000, vale a dire un importo riferentesi a tutto il periodo dell’infrazione. Di conseguenza, il terzo motivo dev’essere accolto.

6.     Sulla determinazione dell’importo finale dell’ammenda

203    Si deve pertanto riformare la decisione impugnata nella parte in cui essa considera la ricorrente come responsabile in solido, con l’Agroexpansión, del pagamento dell’importo totale dell’ammenda determinata per quest’ultima.

204    Nell’esercizio della sua competenza anche di merito, il Tribunale ritiene opportuno calcolare la quota di tale importo che la ricorrente deve pagare in solido con l’Agroexpansión seguendo il ragionamento proposto dalla Commissione nelle sue memorie, cioè prendendo in considerazione il metodo e i criteri da questa applicati, nella decisione impugnata, per fissare l’importo delle ammende da infliggere ai destinatari di quest’ultima (v. precedenti punti 38‑61).

205    Così, in primo luogo, occorre basarsi sullo stesso importo iniziale utilizzato per l’Agroexpansión, ossia EUR 3 600 000.

206    Infatti, innanzi tutto, il fatto che la ricorrente non possa essere considerata responsabile dell’infrazione per il periodo anteriore al 18 novembre 1997 è ininfluente sulla qualificazione come «molto grave» di tale infrazione (punti 408‑414 della decisione impugnata).

207    Inoltre, tale fatto è altresì ininfluente sulla presa in considerazione del «peso specifico» di ciascuna impresa e dell’incidenza del suo comportamento illecito sulla concorrenza (punto 415 della decisione impugnata).

208    Infatti, da una parte, esso non pregiudica assolutamente la constatazione secondo la quale il «contributo» dei trasformatori alle pratiche illecite controverse era globalmente analogo (punto 418 della decisione impugnata).

209    D’altra parte, esso non è tale da rimettere in discussione la fondatezza della ripartizione dei trasformatori in tre categorie e dell’inserimento dell’Agroexpansión nella seconda di queste ultime (che prevede un importo iniziale di EUR 1 800 000), poiché tali operazioni sono state effettuate tenendo conto della quota di ciascuno dei trasformatori sul mercato dell’acquisto di tabacco greggio spagnolo nel 2001, ultimo anno dell’infrazione (punti 419‑421 della decisione impugnata).

210    Infine, per quanto riguarda il fattore moltiplicatore a fini deterrenti di 2 applicato all’importo iniziale dell’ammenda dell’Agroexpansión, la sua applicazione resta giustificata nell’ambito del presente calcolo dato che esso si fonda sulle dimensioni e sulle risorse globali dell’impresa interessata nel 2003, anno precedente a quello dell’adozione della decisione impugnata (punti 422 e 423 della decisione impugnata). Com’è stato dimostrato in precedenza in occasione dell’esame del primo motivo, nel 2003 l’Agroexpansión e la ricorrente formavano insieme un unico e identico soggetto economico e, pertanto, una siffatta impresa.

211    A tale proposito occorre sottolineare che lo scopo della presa in considerazione delle dimensioni e delle risorse globali dell’impresa di cui trattasi per assicurare un effetto deterrente sufficiente all’ammenda risiede nell’impatto perseguito su detta impresa, in quanto la sanzione non deve essere trascurabile con riferimento, in particolare, alla capacità finanziaria dell’impresa stessa. Al fine di poter misurare il carattere deterrente di un’ammenda nei confronti di un’impresa dichiarata responsabile di un’infrazione, non può pertanto essere tenuto conto della situazione quale esisteva all’inizio dell’infrazione. Una siffatta presa in considerazione rischierebbe di concludersi con l’irrogazione di un’ammenda di importo troppo basso per essere sufficientemente deterrente, nell’ipotesi in cui il fatturato dell’impresa interessata fosse aumentato nel frattempo, ovvero di concludersi con l’irrogazione di un’ammenda avente un importo superiore a quello necessario per essere deterrente, nell’ipotesi in cui il fatturato dell’impresa interessata fosse intanto diminuito.

212    In secondo luogo, per contro, poiché la ricorrente poteva essere considerata responsabile dell’infrazione solo per la durata di tre anni e nove mesi circa del periodo compreso tra il 18 novembre 1997 e il 10 agosto 2001, l’importo iniziale di EUR 3 600 000 dev’essere maggiorato del 35%, e non del 50% come nel caso dell’Agroexpansión, in base alla durata dell’infrazione. Pertanto, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda al pagamento del quale la ricorrente è tenuta in solido con l’Agroexpansión, si deve tener conto di un importo base di EUR 4 860 000.

213    In terzo luogo, il fatto che la ricorrente non possa essere considerata responsabile dell’infrazione per il periodo anteriore al 18 novembre 1997 è ininfluente sulla riduzione del 40% dell’importo di base in considerazione di circostanze attenuanti (punti 437‑439 della decisione impugnata). L’importo di base da prendere in considerazione deve quindi essere portato a EUR 2 916 000. Alla luce del fatturato dell’impresa interessata nel 2003, tale importo non dev’essere adeguato al fine di rispettare il limite del 10% del fatturato, previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003.

214    In quarto luogo, per quanto riguarda l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, dev’essere rilevato che, nella sua sentenza pronunciata in data odierna nella causa T‑38/05, Agroexpansión/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha considerato che occorreva concedere all’Agroexpansión, per la sua cooperazione, un’ulteriore riduzione del 5% oltre a quella del 20% già concessa nella decisione impugnata. Nella fattispecie, si deve dunque applicare anche una riduzione del 25% all’importo di EUR 2 916 000 di cui sopra.

215    Da tutte le considerazioni che precedono risulta che va fissata in EUR 2 187 000 la quota dell’importo dell’ammenda inflitta all’Agroexpansión al pagamento della quale la ricorrente è tenuta in solido con quest’ultima.

216    Per il resto, il ricorso dev’essere respinto.

 Sulle spese

217    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In applicazione del n. 3, primo comma, della medesima disposizione, il Tribunale può ripartire le spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

218    Nella fattispecie, poiché il ricorso è stato parzialmente accolto, in base ad una giusta valutazione delle circostanze della causa si decide che la ricorrente sopporterà nove decimi delle proprie spese e nove decimi delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest’ultima sopporterà un decimo delle proprie spese e un decimo delle spese sostenute dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La quota dell’importo dell’ammenda inflitta all’Agroexpansión, SA all’art. 3 della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (Caso COMP/C.38.238/B.2 − Tabacco greggio – Spagna), al pagamento della quale l’Alliance One International, Inc. è tenuta in solido con l’Agroexpansión, è fissata in EUR 2 187 000.

2)      Per il resto, il ricorso è respinto.

3)      L’Alliance One International sopporterà nove decimi delle proprie spese e nove decimi delle spese sostenute dalla Commissione europea, mentre quest’ultima sopporterà un decimo delle proprie spese e un decimo delle spese sostenute dall’Alliance One International.

Czúcz

Labucka

O’Higgins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 ottobre 2011.

Firme

Indice


Fatti

1.  Ricorrente e procedimento amministrativo

2.  Decisione impugnata

3.  Destinatari della decisione impugnata

4.  Determinazione dell’importo delle ammende

Importo iniziale delle ammende

Importo di base delle ammende

Circostanze aggravanti e attenuanti

Limite massimo dell’ammenda previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003

Applicazione della comunicazione sulla cooperazione e importo finale delle ammende

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

1.  Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 81, n. 1, CE, dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e del principio di proporzionalità

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sui criteri utilizzati dalla Commissione, nella decisione impugnata, per imputare ad una società madre la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua controllata

Sull’esistenza di un soggetto economico unico tra la ricorrente e l’Agroexpansión

–  Sui «rapporti di attività» e sui «rapporti sul terreno»

–  Sulla corrispondenza scambiata tra l’Agroexpansión e la ricorrente

–  Sugli argomenti fatti valere dalla ricorrente al fine di dimostrare che l’Agroexpansión agiva in maniera autonoma sul mercato

2.  Sul quinto motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

3.  Sul secondo motivo, relativo alla violazione dei principi di proporzionalità e di responsabilità personale

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

4.  Sul quarto motivo, relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

5.  Sul terzo motivo, relativo alla violazione dei principi di proporzionalità e di responsabilità personale nonché dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

6.  Sulla determinazione dell’importo finale dell’ammenda

Sulle spese