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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso proposto il 28 gennaio 2005 dalla Ritec International contro la Commissione delle Comunità europee

    (Causa T-40/05)

    (Lingua processuale: l'inglese)

Il 28 gennaio 2005 la Ritec International, con sede in Enfield (Regno Unito), rappresentata dagli avv.ti P.H.L.M. Kuypers e J. Osse, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare che la ricorrente non è tenuta ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 5, n. 7, del regolamento (CE) n. 2037/2000 per il suo particolare uso dell'HCFC-141b nel prodotto "ClearShield";

-    in subordine, ingiungere alla Commissione di adottare quanto prima una nuova decisione in conformità alla sentenza del Tribunale, se quest'ultimo dovesse dichiarare che la ricorrente è tenuta ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 5, n. 7, del regolamento (CE) n. 2037/2000 per il suo particolare uso dell'HCFC-141b nel prodotto "ClearShield";

-    dichiarare che la ricorrente ha ampiamente dimostrato che, per il suo particolare uso dell'HCFC-141b nel prodotto "ClearShield", non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, praticabili sotto il profilo tecnico ed economico ai sensi dell'art. 5, n. 7, del regolamento n. 2037/2000;

-    condannare la Commissione a pagare tutte le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

L'art. 5, n. 7, del regolamento (CE) n. 2037/2000 1 concede alla Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro, di autorizzare una deroga temporanea per consentire l'uso e l'immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, praticabili sotto il profilo tecnico ed economico. L'autorità competente del Regno Unito ha presentato una siffatta richiesta al fine di ottenere, a favore della ricorrente, una deroga relativa al suo particolare uso dell'HCFC-141b nel suo prodotto "ClearShield", un prodotto per la protezione dei vetri. Il 23 novembre 2004 la Commissione ha respinto tale domanda.

La ricorrente ritiene che la Commissione abbia erroneamente inteso la modalità in base alla quale essa utilizza l'HCFC-141b e inoltre contesta le affermazioni della Commissione secondo cui sono commercializzati prodotti simili al "ClearSchield" non infiammabile, che la ricorrente stava programmando di immettere su mercato il "ClearSchield" infiammabile o una cabina di verniciatura nel 2005, che i prodotti infiammabili destinati alla protezione dei vetri possono essere resi sicuri per quanto riguarda l'applicatore qualora il prodotto infiammabile sia applicato in una cabina di verniciatura, e che ha avuto disposizione un tempo sufficiente per sostituire l'impiego dell'HCFC-141b con sostanze alternative. Sostiene inoltre che la decisione impugnata omette di tener conto del fatto che la ricorrente ha trovato un'alternativa all'impiego dell'HCFC-141b. Al contempo, la ricorrente contesta l'accertamento della Commissione secondo cui diverse alternative all'HCFC sarebbero disponibili ma non ancora realizzate in ragione delle considerazioni sull'infiammabilità o secondo cui sarebbero utilizzate da altre società all'interno del mercato UE. La ricorrente afferma di aver individuato solo un'alternativa che non è commercialmente disponibile.

La ricorrente inoltre pone in discussione le constatazioni della Commissione in base alle quali l'uso dell'HCFC-141b era già stato bandito in conformità al regolamento 3093/1994 2 e che era necessaria una deroga ai sensi dell'art. 5, n. 7, del regolamento n. 2037/2000 affinché la ricorrente potesse avvalersi di un uso continuativo della sostanza in questione. A giudizio della ricorrente il suo particolare uso dell'HCFC-141b non è disciplinato dal regolamento n. 2037/2000 o, al massimo, verrà vietato solo dopo il 2015.

Infine, la ricorrente adduce che la decisione della Commissione viola l'art. 253 CE non indicando i motivi sui cui si fonda.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244, pag. 1)

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 15 dicembre 1994, n. 3093, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 333, pag. 1).