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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Camper, S.L. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 31 gennaio 2005

    (Causa T-43/05)

    Lingua processuale: l'inglese

Il 31 gennaio 2005, la Camper, S.L., con sede in Inca, Mallorca (Spagna), rappresentata dall'avv. I. Temiñ o Ceniceros, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso era la JC AB, con sede in Mölnlycke, (Svezia).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-     accogliere il ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) nel procedimento R 170/2004-1, con cui è stata respinta l'impugnazione avverso il diniego di registrazione del marchio comunitario n. 1.954.601 nella classe 25;

-     dichiarare la registrazione del marchio comunitario n. 1.954.601 "BROTHERS BY CAMPER" ammissibile per tutti i prodotti di cui alla classe 25;

-    condannare ogni parte a sostenere le proprie spese, e ordinare la divisione in pari misura delle spese comuni.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:     La ricorrente

Marchio comunitario

di cui si chiede la registrazione:     Il marchio figurativo "BROTHERS by CAMPER" per beni e servizi delle classi 18, 25 e 39 (cuoio, abbigliamento, calzature, copricapi, trasporto ...) - procedimento No 1 954 601

Titolare del diritto di marchio JC AB

o del segno rivendicato in sede di opposizione:            

Marchio o segno

rivendicato in sede di opposizione:    Il marchio figurativo svedese, finlandese e danese "Brothers" per beni della classe 25 (abbigliamento, calzature e copricapi)

Decisione della divisione di opposizione:    Rigetto dell'opposizione nella parte in cui si fondava sulla precedente registrazione svedese. L'opposizione è stata parzialmente accolta con riguardo ai beni controversi, vale a dire 'abbigliamento, calzature, copricapi' per la classe 25, in quanto basata sulle precedenti registrazioni danese e finlandese.

Decisione della commissione di ricorso:    Rigetto del ricorso

Motivi invocati:                I marchi controversi non presentano una somiglianza tale da ingenerare rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94.

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