Comunicazione sulla GU
Ricorso della Camper, S.L. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 31 gennaio 2005
(Causa T-43/05)
Lingua processuale: l'inglese
Il 31 gennaio 2005, la Camper, S.L., con sede in Inca, Mallorca (Spagna), rappresentata dall'avv. I. Temiñ o Ceniceros, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso era la JC AB, con sede in Mölnlycke, (Svezia).
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- accogliere il ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) nel procedimento R 170/2004-1, con cui è stata respinta l'impugnazione avverso il diniego di registrazione del marchio comunitario n. 1.954.601 nella classe 25;
- dichiarare la registrazione del marchio comunitario n. 1.954.601 "BROTHERS BY CAMPER" ammissibile per tutti i prodotti di cui alla classe 25;
- condannare ogni parte a sostenere le proprie spese, e ordinare la divisione in pari misura delle spese comuni.
Motivi e principali argomenti
Richiedente: La ricorrente
Marchio comunitario
di cui si chiede la registrazione: Il marchio figurativo "BROTHERS by CAMPER" per beni e servizi delle classi 18, 25 e 39 (cuoio, abbigliamento, calzature, copricapi, trasporto ...) - procedimento No 1 954 601
Titolare del diritto di marchio JC AB
o del segno rivendicato in sede di opposizione:
Marchio o segno
rivendicato in sede di opposizione: Il marchio figurativo svedese, finlandese e danese "Brothers" per beni della classe 25 (abbigliamento, calzature e copricapi)
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione nella parte in cui si fondava sulla precedente registrazione svedese. L'opposizione è stata parzialmente accolta con riguardo ai beni controversi, vale a dire 'abbigliamento, calzature, copricapi' per la classe 25, in quanto basata sulle precedenti registrazioni danese e finlandese.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi invocati: I marchi controversi non presentano una somiglianza tale da ingenerare rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94.
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