Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 30 novembre 2006 – Camper/UAMI – JC (BROTHERS by CAMPER)
(Causa T‑43/05)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo BROTHERS by CAMPER – Marchi nazionali figurativi anteriori BROTHERS – Irricevibilità – Impedimento relativo alla registrazione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 86-88, 91)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 29 novembre 2004 (procedimento R 170/2004-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la JC AB e la Camper SL |
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario: | Camper, SL |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio figurativo BROTHERS by CAMPER per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 39 – domanda n. 1954601 |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: | JC AB |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: | Marchio figurativo svedese, finlandese e danese BROTHERS per prodotti della classe 25 |
Decisione della divisione di opposizione: | Rigetto dell’opposizione nella parte in cui si fondava sul marchio anteriore svedese; opposizione accolta con riguardo a una parte dei prodotti controversi nei limiti in cui si fondava sui marchi anteriori danese e finlandese. |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
3) | | L’interveniente è condannata a sopportare le proprie spese. |