Language of document : ECLI:EU:T:2006:370





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 30 novembre 2006 – Camper/UAMI – JC (BROTHERS by CAMPER)

(Causa T‑43/05)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo BROTHERS by CAMPER – Marchi nazionali figurativi anteriori BROTHERS – Irricevibilità – Impedimento relativo alla registrazione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 86-88, 91)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 29 novembre 2004 (procedimento R 170/2004-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la JC AB e la Camper SL

Dati relativi alla causa

Richiedente il marchio comunitario:

Camper, SL

Marchio comunitario
                                              di cui trattasi:

Marchio figurativo BROTHERS by CAMPER per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 39
                                              –
                                                    domanda
                                              n. 1954601

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

JC AB

Marchio o segno
                                              su cui si fonda l’opposizione:

Marchio figurativo svedese, finlandese e danese BROTHERS per prodotti della classe 25

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell’opposizione nella parte in cui si fondava sul
                                              marchio anteriore svedese; opposizione accolta con riguardo a una parte dei prodotti controversi nei limiti in cui si
                                              fondava
                                              sui marchi anteriori danese e finlandese.

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

3)

L’interveniente è condannata a sopportare le proprie spese.