Language of document : ECLI:EU:C:2010:740

Cause riunite C‑585/08 e C‑144/09

Peter Pammer

contro

Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG

e

Hotel Alpenhof GesmbH

contro

Oliver Heller

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Oberster Gerichtshof)

«Competenza giudiziaria in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 15, nn. 1, lett. c), e 3 — Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori — Contratto di viaggio in nave mercantile — Nozione di “viaggio tutto compreso” — Contratto di soggiorno in albergo — Presentazione del viaggio e dell’albergo su un sito Internet — Nozione di attività “diretta verso” lo Stato membro o il consumatore presso il proprio domicilio — Criteri — Accessibilità del sito Internet»

Massime della sentenza

1.        Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 15, n. 3; direttiva del Consiglio 90/314, art. 2, punto 1)

2.        Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori — Nozione di attività dirette verso lo Stato membro di domicilio del consumatore ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento

[Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 15, n. 1, lett. c)]

1.        Un contratto avente ad oggetto un viaggio in nave mercantile può costituire un contratto di trasporto che, ad un prezzo forfettario, combina viaggio ed alloggio ai sensi dell’art. 15, n. 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Questo è il caso in cui, oltre al trasporto, il viaggio in nave mercantile comporti, per un prezzo forfettario, parimenti l’alloggio e che tale viaggio sia di durata superiore alle 24 ore. Conseguentemente, detta prestazione risponde ai requisiti necessari per poter costituire un viaggio tutto compreso ai sensi dell’art. 2, punto 1, della direttiva 90/314, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», e ricade nella definizione di contratto di trasporto a prezzo globale di cui all’art. 15, n. 3, del regolamento n. 44/2001, letto alla luce di detto art. 2, punto 1.

(v. punti 45, 46, dispositivo 1)

2.        Al fine di stabilire se l’attività di un commerciante, presentata sul suo sito Internet o su quello di un intermediario, possa essere considerata «diretta» verso lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato, ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, occorre verificare se, prima dell’eventuale conclusione di un contratto con il consumatore, risulti da tali siti Internet e dall’attività complessiva del commerciante che quest’ultimo intendeva commerciare con consumatori domiciliati in uno o più Stati membri, tra i quali quello di domicilio del consumatore stesso, nel senso che era disposto a concludere contratti con i medesimi.

I seguenti elementi, il cui elenco non è esaustivo, possono costituire indizi che consentono di ritenere che l’attività del commerciante sia diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore, vale a dire la natura internazionale dell’attività, l’indicazione di itinerari a partire da altri Stati membri per recarsi presso il luogo in cui il commerciante è stabilito, l’utilizzazione di una lingua o di una moneta diverse dalla lingua o dalla moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro in cui il commerciante è stabilito con la possibilità di prenotare e confermare la prenotazione in tale diversa lingua, l’indicazione di recapiti telefonici unitamente ad un prefisso internazionale, il dispiego di risorse finanziarie per un servizio di posizionamento su Internet al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in altri Stati membri l’accesso al sito del commerciante ovvero a quello del suo intermediario, l’utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito e la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri differenti. Spetta al giudice nazionale verificare la sussistenza di tali indizi.

Per contro, la semplice accessibilità del sito Internet del commerciante o di quello dell’intermediario nello Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato è insufficiente. Ciò vale anche con riguardo all’indicazione di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate ovvero all’impiego di una lingua o di una moneta che costituiscano la lingua e/o la moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro nel quale il commerciante è stabilito.

(v. punti 92-94, dispositivo 2)