Sentenza del Tribunale del 10 luglio 2012 - TF1 e a. / Commissione
(Causa T-520/09)
("Aiuti di Stato - Servizio pubblico della radiotelevisione - Aiuto previsto dalla Repubblica francese a favore della France Télévisions - Sovvenzione di bilancio per il 2009 - Decisione di non sollevare obiezioni - Servizio di interesse economico generale - Criterio di proporzionalità - Assenza di difficoltà serie")
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Télévision française 1 (TF1) (Boulogne-Billancourt, Francia), Métropole télévision (M6) (Neuilly-sur-Seine, Francia) e Canal + (Issy-les-Moulineaux, Francia) (rappresentanti: J.-P. Hordies e C. Smits, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e D. Grespan, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J. Gstalter, agenti) e France Télévisions (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-P. Gunther e A. Giraud, avocats)
Oggetto
Domanda diretta ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione del 1° settembre 2009, relativa ad una sovvenzione di bilancio in favore della France Télévisions, nella parte in cui la Commissione, con detta decisione, non solleva obiezioni a proposito di una sovvenzione di bilancio per un importo massimo di EUR 450 milioni per il 2009.
Dispositivo
Il ricorso è respinto in quanto infondato.
La Télévision française 1 (TF1), la Métropole télévision (M6) e la Canal + sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla France Télévisions.
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.
____________1 - GU C 80 del 27.3.2010.