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Sentenza del Tribunale del 10 luglio 2012 - TF1 e a. / Commissione

(Causa T-520/09)

("Aiuti di Stato - Servizio pubblico della radiotelevisione - Aiuto previsto dalla Repubblica francese a favore della France Télévisions - Sovvenzione di bilancio per il 2009 - Decisione di non sollevare obiezioni - Servizio di interesse economico generale - Criterio di proporzionalità - Assenza di difficoltà serie")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Télévision française 1 (TF1) (Boulogne-Billancourt, Francia), Métropole télévision (M6) (Neuilly-sur-Seine, Francia) e Canal + (Issy-les-Moulineaux, Francia) (rappresentanti: J.-P. Hordies e C. Smits, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e D. Grespan, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J. Gstalter, agenti) e France Télévisions (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-P. Gunther e A. Giraud, avocats)

Oggetto

Domanda diretta ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione del 1° settembre 2009, relativa ad una sovvenzione di bilancio in favore della France Télévisions, nella parte in cui la Commissione, con detta decisione, non solleva obiezioni a proposito di una sovvenzione di bilancio per un importo massimo di EUR 450 milioni per il 2009.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto infondato.

La Télévision française 1 (TF1), la Métropole télévision (M6) e la Canal + sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla France Télévisions.

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 80 del 27.3.2010.