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Ricorso proposto il 7 ottobre 2005 - Marenco / Commissione

(Causa T-378/05)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Giuliano Marenco (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: A. Pappalardo, M. Merola, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la fissazione della retribuzione del ricorrente del gennaio 2005 (ultimo mese di servizio),

nella misura in cui tale fissazione non tiene conto dell'aumento del trattamento di base previsto dall'art. 7, n. 4, dell'allegato XIII dello Statuto,

nella misura in cui il fattore di moltiplicazione è indicato in 0,9982852 invece che 1;

annullare la decisione che concede e liquida i diritti a pensione del ricorrente adottata il 31 gennaio 2005 dal capo dell'unità pensioni dell'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali,

nella misura in cui non tiene conto dell'aumento del trattamento di base previsto dall'art. 7, n. 4, dell'allegato 13 dello Statuto,

nella misura in cui nell'inquadramento a cessazione delle funzioni figura la cifra 0,9982852 invece che 1,

nella misura in cui fissa l'inquadramento a pensione come A*16/06,

annullare la decisione 1° luglio 2005 adottata dal direttore generale della direzione del personale dell'amministrazione [ADMIN.B.2 - SHS/amd - D (05) 15121] che ha respinto i due reclami del ricorrente (n. R/266/05 e R/298/05),

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, ex direttore generale aggiunto del servizio giuridico della Commissione, collocato in pensione nel febbraio 2005, era inquadrato, prima della cessazione delle sue funzioni, nel grado A*16 e avrebbe beneficiato, fino alla fine del 2004, dell'aumento della retribuzione previsto dall'art. 7, n. 4, dell'allegato XIII dello Statuto. Conformemente alle modifiche dello Statuto entrate in vigore 1° maggio 2004, alla sua retribuzione di base era applicabile un fattore moltiplicatore di 0,9580274, che riflette la differenza tra il trattamento di base previsto per il suo grado e lo scaglione tra il vecchio e il nuovo Statuto.

Il 1° gennaio 2005, il ricorrente raggiungeva lo scaglione 6 del suo grado. Poiché la retribuzione di base `prevista per tale scaglione sotto il vecchio e il nuovo statuto erano uguali, il ricorrente considera che il fattore moltiplicatore applicabile doveva essere "1". Tuttavia, un fattore moltiplicatore di 0,9982852 figurava, a partire da tale mese, sia sul suo ultimo foglio paga che sulla decisione che concedeva e liquidava i suoi diritti a pensione. Inoltre, l'aumento del trattamento previsto dall'art. 7, n. 4, dell'allegato XIII dello Statuto non era compreso nel suo salario per il mese di gennaio 2005, e, di conseguenza, non è stato preso in conto ai fini della fissazione dei suoi diritti a pensione, calcolati sulla base della retribuzione di tale mese. Infine, la decisione di fissazione dei diritti a pensione avrebbe inquadrato il ricorrente allo scatto 3 invece che 6 del suo grado.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2, n. 2, dell'art. 7, n. 4 e dell'art. 8, n. 2, dell'allegato XIII dello Statuto. Deduce ancora la violazione del suo legittimo affidamento, assertivamente sorto dal risultato di un calcolo indicativo dei suoi diritti a pensione che egli avrebbe fatto con l'aiuto di un apparecchio informatico ("calcolatore"), messo a disposizione del personale della Commissione. Secondo il ricorrente il calcolatore prevedeva la presa in considerazione dell'aumento di cui trattasi in occasione della determinazione della pensione.

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