Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 2 aprile 2009 – Zuffa / UAMI (ULTIMATE FIGHTING)
(causa T‑379/05)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo ULTIMATE FIGHTING – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Obbligo di motivazione – Art. 7, n. 1, lett. b), e art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73) (v. punti 15‑17)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 8 agosto 2005 (procedimento R 24/2005-1) relativa alla registrazione come marchio comunitario del segno denominativo ULTIMATE FIGHTING. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Zuffa, LLC |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo "ULTIMATE FIGHTING" per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 25, 28 e 41 – Domanda n. 2766590 |
Decisione dell’esaminatore: | Diniego di registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
1) | | La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 8 agosto 2005 (procedimento R 24/2005‑1) è annullata. |
2) | | L’UAMI è condannato alle spese. |