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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 30 marzo 2021 – DN / Finanzamt Österreich

(Causa C-199/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti

Ricorrente: DN

Autorità resistente: Finanzamt Österreich

Questioni pregiudiziali

Questione 1, da sottoporre congiuntamente alla questione 2:

Se i termini «Stato membro competente per la (…) pensione o la (…) rendita» di cui all’articolo 67, seconda frase, del regolamento (CE) n. 883/2004 1 , come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 2 , debbano essere interpretati come riferiti allo Stato membro già competente per le prestazioni familiari in quanto Stato di occupazione e ora tenuto a versare la pensione di vecchiaia, il cui diritto si fonda sul precedente esercizio sul suo territorio della libera circolazione dei lavoratori.

Questione 2:

Se la formulazione «diritti conferiti a titolo dell’erogazione di pensioni o di rendite», di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), sub ii), del regolamento n. 883/2004, debba essere interpretata nel senso di un diritto a prestazioni familiari fondato sul percepimento di una pensione qualora, da un lato, la legislazione dell’Unione OPPURE degli Stati membri preveda il percepimento di una pensione come elemento costitutivo del diritto a una prestazione familiare e, dall’altro, l’elemento costitutivo del percepimento della pensione sia effettivamente soddisfatto sul piano fattuale, per cui un «mero percepimento di una pensione» non rientrerebbe nell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), sub ii), del regolamento n. 883/2004 e lo Stato membro interessato non dovrebbe essere considerato come «Stato di erogazione della pensione» sotto il profilo del diritto dell’Unione.

Questione 3, che si pone in alternativa alle questioni 1 e 2, nel caso in cui sia sufficiente il mero percepimento di una pensione ai fini dell’interpretazione della nozione di Stato di erogazione della pensione:

Se, nel caso del percepimento di una pensione di vecchiaia, il cui diritto è stato acquisito in applicazione dei regolamenti sui lavoratori migranti e, prima ancora, attraverso l’esercizio di un’attività lavorativa in uno Stato membro in un periodo in cui il solo Stato di residenza o entrambi gli Stati non erano ancora Stati membri dell’Unione, né dello Spazio economico europeo, la formulazione «[i] diritti alle prestazioni familiari dovute (…) sono (…) erogati, se del caso, sotto forma d’integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo», di cui all’articolo 68, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 883/2004, debba essere interpretata, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa Laterza, 733/79, nel senso che, ai sensi del diritto dell’Unione, la prestazione familiare è garantita nella massima misura possibile anche in caso di percepimento di una pensione.

Questione 4:

Se l’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento (CE) n. 987/2009 3 , debba essere interpretato nel senso che esso osta all’articolo 2, paragrafo 5, del FLAG 1967 – ai sensi del quale, in caso di divorzio, il diritto all’assegno familiare e al credito d’imposta per figli a carico spetta al genitore che si occupa della gestione della casa finché il figlio, studente e maggiorenne, appartiene al suo nucleo familiare, ancorché tale genitore non abbia presentato domanda né nello Stato di residenza, né nello Stato di erogazione della pensione – così che l’altro genitore, che risiede in Austria come pensionato e che provvede effettivamente in via esclusiva al mantenimento del figlio, può far valere, nei confronti dell’istituzione dello Stato membro la cui legislazione è applicabile in via prioritaria, il diritto all’assegno familiare e al credito d’imposta per figli a carico direttamente sulla base dell’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009.

Questione 5, da sottoporre congiuntamente alla questione 4:

Se, inoltre, l’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che, affinché il lavoratore dell’Unione possa essere parte di un procedimento nazionale avente ad oggetto prestazioni familiari, è anche necessario che egli sia la persona principalmente responsabile per il mantenimento ai sensi dell’articolo 1, lettera i), punto 3, del regolamento n. 883/2004.

Questione 6:

Se le disposizioni relative alla procedura di dialogo di cui all’articolo 60 del regolamento n. 987/2009 debbano essere interpretate nel senso che tale procedura deve essere seguita dalle istituzioni degli Stati membri interessati non solo per l’erogazione di prestazioni familiari, ma anche per il recupero delle stesse.

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1 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1).

2 Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU 2012, L 149, pag. 4).

3 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).