Language of document : ECLI:EU:T:2021:791

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

17 novembre 2021 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso generale EPSO/AD/371/19 – Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso – Condizione di ammissione connessa all’esperienza professionale – Conformità del criterio applicato dalla commissione giudicatrice con il bando di concorso»

Nella causa T‑430/20,

KV, rappresentato da M. Velardo, avvocata,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara, T. Lilamand e I. Melo Sampaio, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione della commissione giudicatrice del 19 settembre 2019 che respinge la domanda volta al riesame del rifiuto di ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso generale EPSO/AD/371/19 e, dall’altro, della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina, del 31 marzo 2020, che respinge il reclamo del ricorrente contro tale decisione,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, P. Nihoul e R. Frendo (relatrice), giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 giugno 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 25 marzo 2019 KV, ricorrente, ha presentato la propria candidatura al concorso generale per titoli ed esami EPSO/AD/371/19 per l’assunzione di amministratori (AD 7) specializzati nella ricerca scientifica (in prosieguo: il «concorso») nel settore n. 5 «Comunicazione e gestione delle conoscenze scientifiche». Obiettivo di tale concorso era la costituzione di elenchi di riserva dai quali le istituzioni europee, principalmente il Centro comune di ricerca della Commissione europea (in prosieguo: il «CCR»), avrebbero potuto attingere per l’assunzione di funzionari. Il bando di concorso è stato pubblicato dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21 febbraio 2019 (GU 2019, C 68 A, pag. 1; in prosieguo: il «bando di concorso»).

2        Il bando di concorso prevedeva una procedura in tre fasi. In una prima fase venivano esaminati i fascicoli di tutti i candidati al fine di verificare il rispetto delle condizioni di ammissione sulla base delle informazioni comunicate nell’atto di candidatura elettronico. Il bando di concorso enunciava le condizioni di ammissione, concernenti segnatamente i titoli e l’esperienza professionale dei candidati, ossia un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa, rispettivamente, di almeno tre o quattro anni, attestata da un diploma in una disciplina scientifica pertinente, seguita da un’esperienza professionale della durata, rispettivamente, di almeno sette o sei anni, direttamente attinente alle funzioni da svolgere.

3        Il bando di concorso prevedeva che potessero essere fatti valere a titolo di esperienza professionale, fino ad un massimo di tre anni, gli studi di dottorato di ricerca in un ambito scientifico pertinente, ossia scienze agrarie, architettura, biochimica, biologia, chimica, scienze informatiche, ecologia, economia, scienze dell’educazione, ingegneria, scienze ambientali, silvicoltura, geografia, geologia, scienze idrologiche, scienze della vita, scienze dei materiali, matematica, scienze mediche, meteorologia, nanotecnologie, nanobiotecnologie, scienze naturali, scienze nucleari, scienze dell’alimentazione, oceanografia/scienze marine, farmacia, fisica, scienze politiche, psicologia, scienze sociali e umane, e statistica.

4        L’allegato I al bando di concorso, intitolato «Funzioni e competenze specifiche» descriveva la natura delle funzioni, la quale era specifica in ciascuno dei settori di attività previsti.

5        Dopo la verifica delle condizioni generali di ammissione e di quelle specifiche, il bando di concorso prevedeva una seconda fase di selezione, quella in base ai titoli («Talent Screener»), incentrata sulle qualifiche indicate nell’atto di candidatura. Esso invitava i candidati a fornire, nel relativo modulo, quante più informazioni possibili in merito alle qualifiche e all’esperienza professionale, se del caso, attinenti alle funzioni da svolgere, come descritto nella sezione «Condizioni di ammissione» di detto bando. Tuttavia, il numero di caratteri a disposizione dei candidati era limitato.

6        L’allegato II del bando di concorso, intitolato «Criteri di selezione», elencava i criteri da prendere in considerazione nel contesto della selezione in base alle qualifiche («Talent Screener»).

7        Il bando di concorso presentava, infine, una terza fase, durante la quale i candidati che avevano conseguito i migliori punteggi nella seconda fase erano invitati a superare le prove dell’Assessment center e prove del tipo «test a scelta multipla». Coloro che avevano conseguito i migliori punteggi complessivi al termine di tale fase della procedura venivano inseriti nell’elenco di riserva del concorso.

8        Il 23 maggio 2019, l’EPSO ha informato il ricorrente che la commissione giudicatrice aveva deciso di non ammetterlo alla seconda fase del concorso (in prosieguo: la «decisione di esclusione»). In particolare, l’EPSO ha constatato che il ricorrente non soddisfaceva le condizioni specifiche relative all’esperienza professionale, ossia sei anni di esperienza professionale, compresi gli anni di studio di dottorato fino a un massimo di tre anni.

9        Il 28 maggio 2019, il ricorrente ha presentato una domanda di riesame della decisione di esclusione.

10      Il 19 settembre 2019, l’EPSO ha risposto alla domanda di riesame constatando che la commissione giudicatrice aveva confermato la sua decisione di esclusione (in prosieguo: la «decisione sulla domanda di riesame»). L’EPSO ha indicato che, prima di avviare la procedura di ammissione, la commissione giudicatrice aveva definito taluni criteri, prendendo in considerazione le condizioni specifiche del bando di concorso, le quali, al pari delle funzioni, erano definite sulla base delle competenze richieste per i posti e nell’interesse del servizio. Esso ha aggiunto che le condizioni di ammissione e la ponderazione dei diversi elementi di qualificazione o dell’esperienza professionale riflettevano le esigenze di assunzione delle istituzioni, in quel determinato momento. Infine, la decisione sulla domanda di riesame assicurava al ricorrente che la commissione giudicatrice aveva rigorosamente applicato i criteri a tutti i candidati al fine di garantire una parità di trattamento fra gli stessi.

11      Il 24 ottobre 2019, il ricorrente ha proposto un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») avverso la decisione di esclusione e la decisione sulla domanda di riesame.

12      Il 31 marzo 2020, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha respinto il reclamo del ricorrente (in prosieguo: la «decisione sul reclamo»). In sostanza, anzitutto, l’APN ha evidenziato che la commissione giudicatrice aveva definito in via preliminare e applicato in maniera egualitaria criteri oggettivi di valutazione al fine di garantire un esame uniforme delle candidature. Essa ha precisato, segnatamente, che uno dei criteri indicava che un’esperienza professionale era considerata «direttamente attinente alla natura delle funzioni» soltanto se comprendeva almeno due competenze specifiche elencate all’allegato I «Funzioni e competenze specifiche» del bando di concorso, ossia almeno una competenza scientifica e almeno una competenza in comunicazione. L’APN ha poi constatato che, pur se l’esperienza professionale del ricorrente copriva un periodo di circa 231 mesi, egli non aveva tuttavia raggiunto il periodo minimo di sei anni di esperienza professionale direttamente attinente alla natura delle funzioni, come richiesto dal bando di concorso. La commissione giudicatrice ne ha concluso che il ricorrente non aveva soddisfatto le condizioni di ammissione richieste dal bando di concorso, neanche dopo che la commissione giudicatrice aveva accettato uno dei suoi due dottorati e l’aveva preso in considerazione equiparandolo a tre anni di esperienza professionale. Infine, l’APN ha ritenuto che la valutazione operata dalla commissione giudicatrice dell’esperienza professionale del ricorrente applicando criteri oggettivi predefiniti non possa essere qualificata come manifestamente erronea.

 Procedimento e conclusioni delle parti

13      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2020, il ricorrente ha proposto il presente ricorso. Il controricorso della Commissione, la replica e la controreplica sono stati depositati, rispettivamente, il 24 settembre 2020, l’11 novembre 2020 e il 7 gennaio 2021.

14      Con atto separato dello stesso giorno, depositato nella cancelleria del Tribunale in applicazione dell’articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorrente ha presentato una richiesta di anonimato. Con decisione del 14 settembre 2020, il Tribunale (Quarta Sezione) ha accolto tale richiesta.

15      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di esclusione;

–        annullare la decisione sulla domanda di riesame;

–        annullare la decisione sul reclamo;

–        condannare la Commissione alle spese.

16      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulloggetto del ricorso

17      In via preliminare, occorre rilevare, come sostiene la Commissione, che nei suoi primi due capi di domanda il ricorrente ha contestato le due decisioni della commissione giudicatrice, vale a dire la decisione di esclusione e la decisione sulla domanda di riesame.

18      Orbene, secondo una giurisprudenza costante, la decisione adottata a seguito di riesame sostituisce la decisione iniziale della commissione giudicatrice (v. sentenza del 16 maggio 2019, Nerantzaki/Commissione, T‑813/17, non pubblicata, EU:T:2019:335, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che, nel presente procedimento, la decisione di esclusione è stata sostituita dalla decisione sulla domanda di riesame e che il primo e il secondo capo della domanda devono essere considerati come diretti soltanto all’annullamento della decisione sulla domanda di riesame, che costituisce, nel caso di specie, l’atto impugnato.

19      Con il suo terzo capo di domanda, il ricorrente chiede anche l’annullamento della decisione sul reclamo. Orbene, secondo costante giurisprudenza conclusioni dirette contro il rigetto di un reclamo hanno l’effetto di sottoporre al giudice l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato e sono in quanto tali prive di contenuto autonomo (v. sentenza del 20 novembre 2007, Ianniello/Commissione, T‑205/04, EU:T:2007:346, punto 27 e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 14 novembre 2013, Europol/Kalmár, T‑455/11 P, EU:T:2013:595, punto 41).

20      Tuttavia, occorre notare che, sebbene nel caso di specie la decisione sul reclamo sia priva di contenuto autonomo e non sia quindi necessario pronunciarsi specificamente su di essa, essa contiene tuttavia argomenti destinati a completare la portata di quelli contenuti, in particolare, nella decisione sulla domanda di riesame. Pertanto, nel procedere all’esame della legittimità della decisione di riesame, occorrerà prendere in considerazione la motivazione contenuta nella decisione sul reclamo, motivazione che si presume coincida con quella della decisione di riesame (v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, punti 58 e 59 e giurisprudenza ivi citata).

21      Di conseguenza, va considerato che l’oggetto del presente ricorso consiste nella decisione sulla domanda di riesame, che costituisce, nella fattispecie, l’atto che arreca pregiudizio al ricorrente, come integrata dalla decisione sul reclamo.

 Nel merito

22      A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo riguarda un errore manifesto di valutazione della sua esperienza professionale nonché la violazione del bando di concorso e dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto; il secondo motivo attiene alla violazione del principio di parità di trattamento e il terzo motivo riguarda la violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di parità delle parti nel procedimento garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

23      Il primo motivo si suddivide in due parti, la prima vertente su un errore manifesto di valutazione dell’esperienza professionale del ricorrente e la seconda sulla violazione del bando di concorso e dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto.

24      Nelle circostanze del caso di specie, il Tribunale reputa necessario iniziare con l’esame della seconda parte del primo motivo.

25      Il ricorrente fa valere una violazione del bando di concorso e dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto, in quanto, come risulta dalla decisione sulla domanda di riesame, la commissione giudicatrice avrebbe adottato criteri diversi da quelli previsti dal bando di concorso per l’esame dell’esperienza professionale e si sarebbe basata su di essi. Secondo il ricorrente, questi criteri aggiuntivi sarebbero stati introdotti arbitrariamente dalla commissione giudicatrice, che, di conseguenza, lo avrebbe illegittimamente escluso dalla procedura di selezione, applicando criteri diversi da quelli stabiliti nel bando di concorso.

26      L’elenco dei criteri elaborato e applicato dalla commissione giudicatrice nella procedura controversa è stato prodotto dalla Commissione con il suo controricorso come allegato B.1.

27      L’argomento del ricorrente relativo alla violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto deve essere respinto a priori, in quanto, come sostiene la Commissione, tale disposizione non impedisce in linea di principio alla commissione giudicatrice di fissare criteri di valutazione dei titoli. Infatti, la commissione giudicatrice di un concorso per titoli ed esami ha la responsabilità di valutare, caso per caso, se i diplomi prodotti o l’esperienza professionale dimostrata da ciascun candidato corrispondono al livello richiesto dallo Statuto e dal bando di concorso (sentenze del 28 novembre 1991, Van Hecken/CES, T‑158/89, EU:T:1991:63, punto 22; del 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commissione, T‑214/99, EU:T:2000:272, punto 69, e del 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commissione, T‑332/01, EU:T:2002:289, punti da 39 a 41) e, adottando taluni criteri di valutazione, tende a garantire, nell’interesse dei candidati, una certa omogeneità delle sue valutazioni, soprattutto quando il numero dei candidati è elevato (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 29). A questo proposito, bisogna ricordare che il Tribunale ha precisato che in un caso in cui un requisito previsto dal bando di concorso era stato redatto in termini molto generici, la commissione giudicatrice disponeva di un ampio potere discrezionale per definire i criteri di applicazione dei requisiti di ammissione al concorso, tra cui quello della durata dell’esperienza professionale maturata (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2017, Commissione/FE, T‑734/15 P, EU:T:2017:612, punto 26).

28      Tuttavia, nonostante il suo ampio margine di discrezionalità, la commissione giudicatrice è sempre vincolata dal testo del bando di concorso, la funzione essenziale del quale consiste nell’informare gli interessati, con la maggiore precisione possibile, del tipo di requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di porli in grado di valutare, segnatamente, se sia per essi opportuno presentare la propria candidatura (v., in tal senso, ordinanza del 3 aprile 2001, Zaur-Gora e Dubigh/Commissione, T‑95/00 e T‑96/00, EU:T:2001:114, punto 47, e sentenza del 13 settembre 2010, Spagna/Commissione, T‑156/07 e T‑232/07, non pubblicata, EU:T:2010:392, punto 87). In ogni caso, dall’allegato B.1 risulta esplicitamente che la commissione giudicatrice è sempre vincolata alla formulazione del bando di concorso e che i termini di detto bando devono essere interpretati nello spirito del testo e nel rispetto del legittimo affidamento dei candidati. Tuttavia, il criterio controverso non è conforme alla formulazione del bando di concorso.

29      Nella fattispecie, il ricorrente contesta alla commissione giudicatrice di aver ritenuto che la sua esperienza professionale non comprendesse due delle competenze specifiche tra quelle elencate nell’allegato I del bando di concorso e rubricate «Funzioni e competenze specifiche», in quanto, come risulta dalla decisione sul reclamo, almeno una di tali competenze avrebbe dovuto riguardare il settore scientifico e l’altra il settore della comunicazione (in prosieguo: il «criterio controverso»).

30      Il criterio controverso è chiaramente indicato nell’allegato B.1, che contiene esplicitamente i criteri adottati dalla commissione giudicatrice il cui rispetto dovrebbe essere verificato nella prima fase, ossia la «fase di ammissione», in cui vengono verificate le condizioni di ammissione e durante la quale il candidato è stato escluso. Si deve quindi concludere che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la portata della definizione di questi criteri non può, per questa fase, essere definita trascurabile.

31      Per quanto riguarda in particolare il criterio controverso, il ricorrente sostiene che, nell’adottarlo, la commissione giudicatrice avrebbe attribuito lo stesso peso al settore scientifico e a quello della comunicazione, nonostante la preponderanza del profilo scientifico prevista dal concorso, come risulterebbe dal bando di concorso.

32      La Commissione, invece, sostiene che il criterio controverso è legittimo, facendo valere che la natura delle funzioni e delle competenze specifiche menzionate nel bando di concorso indicherebbero che il profilo scientifico dei candidati non era l’unico elemento da prendere in considerazione per valutare la rilevanza della loro esperienza professionale.

33      A questo proposito, è certamente vero che, in assenza di disposizioni più precise e dato il suo ampio potere discrezionale relativamente alla pertinenza delle qualifiche dei candidati, la commissione giudicatrice poteva legittimamente adottare criteri che richiedessero uno stretto rapporto tra i compiti da svolgere e l’esperienza professionale. Infatti, secondo la giurisprudenza, le condizioni di ammissione devono essere interpretate alla luce delle finalità del concorso, quali risultano dalla descrizione generale delle funzioni (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2000, Teixeira Neves/Corte di giustizia, T‑146/99, EU:T:2000:194, punto 34, e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, nella specie, il bando di concorso collegava esplicitamente le condizioni di ammissione alle funzioni dei posti da coprire, richiedendo un’esperienza professionale in diretto rapporto con tali funzioni.

34      Orbene, il punto 5 dell’allegato I del bando di concorso elencava le funzioni principali per il settore «Comunicazione e gestione delle conoscenze scientifiche», scelto dal ricorrente, come consistenti nella «gestione delle conoscenze, che nel caso del CCR riguarda principalmente la raccolta, l’organizzazione, il controllo della qualità, la convalida, la comunicazione, la comprensione e la disponibilità di dati, informazioni, strumenti e metodi scientifici al fine di sostenere lo sviluppo e l’attuazione delle politiche dell’UE». Lo stesso punto evidenziava anche la capacità di prevedere le esigenze politiche, di individuare le lacune in materia di conoscenze e di proporre temi di ricerca a sostegno dei servizi della Commissione incaricati delle politiche, nonché le capacità di comunicazione e di gestione dell’informazione. Ne consegue che i compiti che i vincitori sarebbero stati chiamati a svolgere andavano oltre la ricerca scientifica in senso stretto.

35      Tuttavia, lo stesso bando di concorso ha anche stabilito esplicitamente, che, come parte dell’esperienza professionale pertinente, i candidati dovevano dimostrare di possedere «alcune delle competenze specifiche» elencate anch’esse al punto 5 dell’allegato I. Il criterio controverso, invece, affermava esplicitamente che i candidati dovevano dimostrare di possedere almeno due competenze specifiche, di cui almeno una doveva rientrare nel «gruppo A): scienze» e l’altra nel «gruppo B): comunicazione».

36      È certamente vero che, nella misura in cui il bando di concorso richiedeva il possesso di «alcune» delle competenze specifiche che elencava, la commissione giudicatrice poteva legittimamente applicare un requisito minimo di almeno due di queste competenze.

37      Tuttavia, adottando il criterio controverso, la commissione giudicatrice ha anche separato le competenze specifiche elencate nell’allegato I del bando di concorso in due categorie distinte, mentre tale allegato non faceva alcuna distinzione tra tali competenze in base al loro carattere scientifico o attinente alla comunicazione. In altre parole, la commissione giudicatrice ha ridotto l’ampia e libera scelta tra le quindici competenze specifiche previste dal bando di concorso imponendo il requisito minimo che le competenze dei candidati appartengano a queste due categorie distinte, in chiara contraddizione con i termini del bando stesso.

38      Inoltre, imponendo un requisito minimo di competenza nel settore della comunicazione, il criterio controverso non ha tenuto conto del fatto che, delle quindici competenze specifiche elencate al punto 5 dell’allegato I, solo quattro erano particolarmente pertinenti alla comunicazione. Del resto, il titolo del concorso, «Amministratori nell’ambito della ricerca scientifica», indicava che l’obiettivo era, segnatamente, di selezionare amministratori con un profilo scientifico. Inoltre, il bando di concorso si soffermava in particolare sulle specifiche necessita' del CCR, mettendo in evidenza lo stretto collegamento tra la procedura di assunzione e le funzioni di alto livello scientifico del CCR. Quanto alla natura delle funzioni, si prevedeva nella parte introduttiva che «[i]l personale del CCR [aveva] il compito di fornire un sostegno scientifico e tecnico alla concezione, all’elaborazione, all’attuazione e al monitoraggio delle politiche dell’Unione europea».

39      Se è certamente vero che, come risulta dal precedente punto 32, i candidati prescelti sarebbero chiamati a svolgere mansioni che esulano dal campo della ricerca scientifica in senso stretto, l’illegittimità del criterio controverso risiede tuttavia non nel fatto che la commissione giudicatrice abbia considerato rilevante l’esperienza professionale sia nel campo della comunicazione sia in quello scientifico, bensì nel fatto che essa ha stabilito che almeno una delle competenze specifiche dei candidati dovesse essere nel settore della comunicazione per accedere alla seconda fase del concorso, mentre il bando di concorso non imponeva alcun requisito minimo di questo tipo.

40      Ne consegue che il criterio controverso contraddice chiaramente il bando di concorso.

41      Orbene, come emerge dal precedente punto 28, nonostante il suo ampio margine di discrezionalità, la commissione giudicatrice rimane vincolata al testo del bando di concorso. Infatti, i termini del bando di concorso costituiscono sia la cornice di legalità, sia i parametri di valutazione per la commissione giudicatrice del concorso (sentenze del 16 aprile 1997, Fernandes Leite Mateus/ Consiglio, T‑80/96, EU:T:1997:57, punto 27, e del 21 ottobre 2004, Schumann/Commissione, T‑49/03, EU:T:2004:314, punto 63), e non spetta alla commissione giudicatrice limitare o ampliare i criteri di selezione determinati dal bando di concorso, pena il mancato rispetto del testo di tale bando (sentenza del 14 dicembre 2018, UR/Commissione, T‑761/17, non pubblicata, EU:T:2018:968, punto 67).

42      Ne consegue che, adottando e applicando il criterio controverso, la commissione giudicatrice si è discostata illegittimamente dai criteri di selezione stabiliti nel bando di concorso e ha quindi violato il bando stesso. Di conseguenza, il ricorrente è stato illegittimamente escluso dalla procedura di selezione.

43      Consegue da quanto suesposto che la seconda parte del primo motivo deve essere accolta. La decisione sulla domanda di riesame deve quindi essere annullata, senza che sia necessario esaminare la prima parte del primo motivo, il secondo motivo e il terzo motivo sollevati dal ricorrente.

 Sulle spese

44      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda del ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della commissione giudicatrice del 19 settembre 2019 recante rigetto della domanda di riesame dell’esclusione di KV dal concorso EPSO/AD/371/19 è annullata.

2)      La Commissione europea è condannata alle spese.

Gervasoni

Nihoul

Frendo

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 novembre 2021.

Firme


*      Lingua processuale: l’italiano.