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Ricorso proposto il 1° marzo 2012 - Spagna / Commissione

(Causa T-96/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la Commissione non ha ottemperato al proprio obbligo di versare alle autorità spagnole i saldi dovuti entro il termine di due mesi a partire dalla presentazione della documentazione raccolta nell'articolo D, paragrafo 2, lettera d) dell'Allegato II al regolamento n. 1164/1994;

in subordine, annullare la lettera del 22 dicembre 2011, recante la presa di posizione della Commissione riguardante la messa in mora di tale istituzione per quanto riguarda il pagamento del saldo relativo al processo di chiusura dei progetti in cofinanziamento a carico del Fondo di coesione assegnati alla Spagna nel periodo di programmazione 2000-2006, e dichiarare il dovere della Commissione di procedere al pagamento di detti saldi pendenti e

condannare alle spese l'istituzione convenuta.

Motivi e principali argomenti

Nel presente procedimento il Regno di Spagna propone ricorso per carenza avverso l'inadempimento dell'obbligo, che a parere dello Stato ricorrente incombe all'istituzione convenuta, di versare i saldi pendenti dei pagamenti relativi al processo di chiusura dei progetti in cofinanziamento a carico del Fondo di coesione assegnati alla Spagna nel periodo di programmazione 2000-2006.

In subordine, per il caso in cui la Corte ritenga che la lettera del 22 dicembre 2011, recante la presa di posizione della Commissione relativamente alla messa in mora da parte del Regno di Spagna, ponga termine alla carenza di cui trattasi, avverso la lettera medesima si propone altresì il relativo ricorso di annullamento.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

Violazione del paragrafo 5 dell'articolo D dell'Allegato II al regolamento n. 1164/94 2, avendo la Commissione omesso di versare il saldo dei progetti a cui si riferisce la domanda entro il termine di due mesi, senza che risulti l'interruzione o la sospensione di detto termine.

Violazione del principio della certezza del diritto, avendo la Commissione violato una norma giuridica chiara con precise conseguenze legali.

Violazione del paragrafo 3 dell'articolo 18 del regolamento n. 1386/2002 , avendo la Commissione omesso di adottare la relativa decisione entro il termine di tre mesi a partire dalla data della riunione con le autorità spagnole.

Violazione dell'articolo 12 del regolamento n. 1164/94, avendo la Commissione oltrepassato i limiti dei poteri attribuitile da tale articolo in materia di controllo finanziario.

Violazione dell'articolo 15 del regolamento n. 1386/2002, non ricorrendo il presupposto legalmente previsto affinché la Commissione possa chiedere che si proceda ad un nuovo controllo.

Violazione dell'articolo H dell'Allegato II al regolamento n. 1164/94, avendo la Commissione utilizzato il procedimento previsto in tale articolo senza che sussistessero i requisiti a tal fine.

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1 - Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, de 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) n. 1386/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie (DO L 201, pag. 5).