Language of document : ECLI:EU:T:2010:504

Causa T‑69/08

Repubblica di Polonia

contro

Commissione europea

«Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2001/18/CE — Disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione — Decisione di rigetto della Commissione — Mancata notifica entro il termine di sei mesi previsto dall’art. 95, n. 6, primo comma, CE»

Massime della sentenza

Ravvicinamento delle legislazioni — Misure destinate alla realizzazione del mercato unico — Introduzione di nuove disposizioni nazionali derogatorie — Procedura di approvazione o di rigetto da parte della Commissione — Termini

(Art. 95, n. 6, primo e secondo comma, CE)

Per quanto riguarda una decisione della Commissione, diretta ad impedire l’adozione di disposizioni nazionali notificate alla Commissione da parte di uno Stato membro, i suoi effetti, la cui decorrenza deve necessariamente coincidere con l’interruzione del termine di sei mesi di cui all’art. 95, n. 6, primo comma, CE, non possono cominciare a prodursi prima della data in cui detta decisione diventa opponibile a tale Stato membro, ossia prima della data della sua notifica.

Di conseguenza, l’art. 95, n. 6, secondo comma, CE, il quale contempla la mancanza di decisione della Commissione entro il periodo di sei mesi previsto dal primo comma di questa disposizione, non può essere interpretato, quindi, nel senso che esso riconosce l’idoneità ad interrompere il decorso del termine alla semplice adozione della decisione, a prescindere dalla sua notifica. Infatti, il processo decisionale interno della Commissione non è percepibile, di regola, dallo Stato membro interessato. Pertanto, se per interrompere il decorso del termine si guardasse all’adozione della decisione e non alla notifica di quest’ultima allo Stato membro interessato, in rapporto allo Stato membro questo termine si prolungherebbe.

(v. punti 68‑69)