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Impugnazione proposta il 18 agosto 2021 da Puma SE, Puma United Kingdom Ltd, Puma Nordic AB, Austria Puma Dassler GmbH, Puma Italia Srl, Puma France SAS, Puma Denmark A/S, Puma Iberia, SL, Puma Retail AG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 giugno 2021, causa T-781/16, Puma e a./ Commissione

(Causa C-507/21 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Appellanti: Puma SE, Puma United Kingdom Ltd, Puma Nordic AB, Austria Puma Dassler GmbH, Puma Italia Srl, Puma France SAS, Puma Denmark A/S, Puma Iberia, SL, Puma Retail AG (rappresentanti: E. Vermulst, J. Cornelis, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle appellanti

Le appellanti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 1 della Commissione, del 18 agosto 2016, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 2 della Commissione, del 13 settembre 2016, e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 3 della Commissione, del 28 settembre 2016, e

condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalle appellanti nonché a quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-781/16

o, in subordine,

rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

riservare la decisione sulle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale e a quello d’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione le appellanti fanno valere tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la sentenza impugnata non ha esaminato la parte fondamentale del primo motivo di ricorso delle appellanti, da cui discende una violazione dell’obbligo di motivazione.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la sentenza impugnata ha applicato un criterio giuridico erroneo nell’esaminare la pretesa delle appellanti, contenuta in una parte del terzo motivo di ricorso, in base alla quale i regolamenti controversi avevano violato il principio di proporzionalità.

Terzo motivo, vertente sul fatto che nel contesto di una parte del quarto motivo di ricorso delle appellanti la sentenza impugnata ha erroneamente interpretato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 4 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che stabilisce una procedura di valutazione di determinate domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate da produttori esportatori della Cina e del Vietnam ed esegue la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, e ha ignorato il principio giuridico in base al quale nessuno può trarre vantaggio dal proprio comportamento illecito.

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1 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 della Commissione, del 18 agosto 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2016, L 225, pag. 52).

2 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 della Commissione, del 13 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e prodotte da Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd. e la sua società collegata Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd., Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2016, L 245, pag. 16).

3 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 della Commissione, del 28 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da General Footwear Ltd (Cina), Diamond Vietnam Co Ltd e Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2016, L 262, pag. 4).

4 GU 2016, L 41, pag. 3.