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Ricorso proposto il 26 ottobre 2020 – Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-554/20)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, pełnomocnik)

Resistenti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullamento delle seguenti disposizioni del regolamento (UE) del 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica i regolamenti (UE) 1071/2009, (UE) 1072/2009 e (UE) 1024/2012 per adeguarle all’evoluzione del settore del trasporto su strada:

articolo 1, punto 3, nella parte in cui tale disposizione introduce il paragrafo 3, lettere b) e g) nell’articolo 5 del regolamento 1071/2009)1 ,

articolo 2, punto 4, lettera a), che introduce il paragrafo 2a nell’articolo 8 del regolamento 1072/200922 ,

articolo 2, punto 5, lettera b), che introduce il paragrafo 7 nell’articolo 10 del regolamento 1072/2009;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

In subordine, qualora la Corte dovesse ritenere che le disposizioni impugnate del regolamento 2020/1055 non possano essere separate dal resto di tale regolamento senza alterare la sua sostanza, la Repubblica di Polonia chiede di annullare in toto il regolamento 2020/1055.

Motivi e principali argomenti

Avverso le disposizioni impugnate del regolamento 2020/1055 la Repubblica di Polonia deduce i seguenti motivi:

1) per quanto riguarda l’articolo 3, paragrafo 1, numero 3, nella parte in cui tale disposizione introduce il paragrafo 1, lettera b) nell’articolo 5 del regolamento 1071/2009:

a) motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4 TUE), dell’articolo 91, paragrafo 2 TFUE e dell’articolo 94 TFUE per aver introdotto l’obbligo di ritorno dei veicoli alla sede di attività ogni otto settimane,

b) motivo vertente sulla violazione dell’articolo 11 TFUE e dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per non aver tenuto conto dei requisiti di protezione dell’ambiente;

2) per quanto riguarda l’articolo 1, punto 3, nella parte in cui tale disposizione introduce il paragrafo 1, lettera g), nell’articolo 5 del regolamento 1071/2009:

a) motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4 TUE) per aver introdotto requisiti arbitrari riguardo al numero di veicoli di cui dovrebbero disporre i trasportatori su strada e riguardo all’ubicazione dei conducenti presso la sede di attività nello Stato membro di stabilimento,

b) motivo vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto per aver introdotto requisiti imprecisi riguardo al numero di veicoli di cui dovrebbero disporre i trasportatori su strada, e riguardo all’ubicazione dei conducenti presso la sede di attività nello Stato membro di stabilimento,

c) motivo vertente sulla violazione dell’articolo 11 TFUE e dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per non aver tenuto conto dei requisiti di protezione dell’ambiente;

3) per quanto riguarda l’articolo 2, punto 4, lettera a):

a) motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4 TUE), dell’articolo 91, paragrafo 2 TFUE e dell’articolo 94 TFUE per aver introdotto una pausa obbligatoria nell’esecuzione di operazioni di cabotaggio,

b) motivo vertente sulla violazione dell’articolo 11 TFUE e dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per non aver tenuto conto dei requisiti di protezione dell’ambiente;

4) per quanto riguarda l’articolo 2, punto 5, lettera. b):

a) motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4 TUE), dell’articolo 91, paragrafo 2 TFUE e dell’articolo 94 TFUE per aver consentito agli Stati membri di limitare l'esecuzione delle operazioni di cabotaggio che coinvolgono tratti stradali iniziali o finali facenti parte di un'operazione di trasporto combinato tra Stati membri;

b) motivo vertente sulla violazione dell’articolo 11 TFUE e dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per non aver tenuto conto dei requisiti di protezione dell’ambiente.

La Repubblica di Polonia sostiene, in particolare, che le disposizioni impugnate violano il principio di proporzionalità. In ragione dell’adozione di criteri inadeguati che stabiliscono limitazioni della possibilità di effettuare operazioni di cabotaggio e di traffico con i paesi terzi, sono stati imposti oneri eccessivi ai trasportatori, che avranno un impatto negativo non solo sulla situazione dei singoli imprenditori e sul mercato dei servizi di trasporto, ma anche sull’ambiente e sull’uso delle attrezzature relative ai trasporti.

Gli effetti negativi dell’applicazione delle disposizioni impugnate saranno avvertiti, in particolare, dagli imprenditori provenienti da paesi situati al di fuori del centro dell’Unione europea. Al contempo, la soluzione adottata non è oggettivamente giustificata alla luce della situazione dei conducenti. Essa non riflette neanche la natura specifica dei servizi regolamentati.

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1 Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU 2009, L 300, pag. 51).

2 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU 2009, L 300, pag. 72.)