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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Leder & Schuh AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 3 febbraio 2003.

    (Causa T-32/03)

    Lingua processuale: da determinarsi ai sensi

    dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura -

    Lingua nella quale il ricorso è stato redatto: il tedesco

Il 3 febbraio 2003 la Leder & Schuh AG, con sede in Graz (Austria), rappresentata dagli avv.ti W. Kellenter e A. Schlaffge, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso era la Schuhpark Fascies GmbH, con sede in Warendorf (Germania).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione 27 novembre 2002, nella versione modificata del 9 dicembre 2002 (procedimento di ricorso R 494/1999-3) della Terza Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli);

(condannare l'ufficio convenuto alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti:

Soggetto richiedente la

registrazione del marchio:la ricorrente

Marchio comunitario di cui

si chiede la registrazione:marchio denominativo "JELLO SCHUHPARK" per prodotti delle classi 18, 25 e 28 (inter alia, cuoio e sue imitazioni, nonché articoli in queste materie, in quanto appartengano alla classe 18, articoli di abbigliamento, scarpe e giochi) ( registrazione n. 107367

Titolare del diritto di marchio

o del segno rivendicato in sede

di opposizione:                Schuhpark Fascies GmbH

Marchio o segno rivendicato

in sede di opposizione: marchio tedesco "Schuhpark" per prodotti della classe 25 (inter alia, stivali, stivaletti, pantofole, scarpe e mocassini)

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto della domanda di registrazione della ricorrente in relazione ai prodotti "articoli di abbigliamento, scarpe". Per il resto, rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:rigetto del ricorso dell'attrice

Motivi di ricorso:(Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 1;

                            (nessun rischio di confusione;

                            (scarso carattere distintivo del marchio opposto;

                            (insussistenza di una somiglianza dei marchi;

                            (notevole differenza tra i prodotti.

                                

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1 - (Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).