Language of document : ECLI:EU:F:2012:35

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

20 marzo 2012

Causa F‑2/12 R

Emil Hristov

contro

Commissione europea
e

Agenzia europea per i medicinali

«Funzione pubblica – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Urgenza – Insussistenza»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 EA, nonché dell’articolo 279 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Hristov chiede la sospensione della decisione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), del 6 ottobre 2011, recante nomina del direttore esecutivo dell’EMA.

Decisione: La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – «Fumus boni iuris» – Urgenza – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 102, § 2, e 103, § 1)

2.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Interesse del richiedente ad ottenere il provvedimento provvisorio

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, § 2)

1.      Ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare, in particolare, i motivi di urgenza nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

Le condizioni relative all’urgenza e alla ragionevole parvenza del diritto (fumus boni iuris) sono cumulative, di modo che una domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta qualora una di esse non sia soddisfatta. Spetta del pari al giudice del procedimento sommario procedere alla ponderazione degli interessi presenti.

Nell’ambito di tale valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola, nonché l’ordine in cui condurre tale esame, qualora nessuna norma di diritto gli imponga uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria.

(v. punti 11-13)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 3 luglio 2008, Plasa/Commissione, F‑52/08 R (punti 21 e 22, e giurisprudenza ivi citata); 15 febbraio 2011, de Pretis Cagnodo e Trampuz de Pretis Cagnodo/Commissione, F‑104/10 R (punto 16)

2.      La finalità del procedimento sommario non è di assicurare il risarcimento di un danno, ma di garantire la piena efficacia della sentenza nel merito. Per conseguire tale obiettivo, occorre che i provvedimenti richiesti siano urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del ricorrente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nella causa principale. Inoltre, spetta alla parte che chiede la concessione di provvedimenti provvisori provare di non poter attendere l’esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura.

Orbene, il giudice dei procedimenti sommari, nell’ambito del suo esame della condizione relativa all’urgenza, può prendere in considerazione un preteso danno grave e irreparabile solo in quanto quest’ultimo possa essere prodotto nei confronti degli interessi della parte che chiede il provvedimento provvisorio.

(v. punti 15 e 18)

Riferimento:

Corte: 25 marzo 1999, Willeme/Commissione, C‑65/99 P(R) (punto 62)

Tribunale di primo grado: 10 settembre 1999, Elkaïm e Mazuel/Commissione, T‑173/99 R (punto 25); 19 dicembre 2002, Esch-Leonhardt e a./BCE, T‑320/02 R (punto 27)

Tribunale della funzione pubblica: 14 luglio 2010, Bermejo Garde/CESE, F‑41/10 R (punto 28, e giurisprudenza ivi citata)