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Ricorso proposto il 22 dicembre 2023 – Illumina / Commissione

(Causa T-1190/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Illumina, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: F. González Díaz, M. Siragusa, T. Spolidoro, F. Dewald, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, integralmente o parzialmente, la decisione della Commissione C(2023) 6737 final del 12 ottobre 2023 con cui vengono ordinate misure per ripristinare la situazione esistente prima della concentrazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 139/2004 del Consiglio [caso M.10939 ILLUMINA / GRAIL (Provvedimenti di ripristino ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, lettera a)];

condannare la Commissione a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

Primo motivo, secondo il quale la decisione sarebbe illegittima in quanto non sarebbero soddisfatte le condizioni per l’adozione di un ordine di ripristino ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio 1 .

Secondo motivo, in base al quale la decisione sarebbe viziata da errori di diritto, di fatto e di valutazione, violerebbe il principio di proporzionalità e di parità di trattamento, non osserverebbe l’obbligo di motivazione, e violerebbe il diritto della Illumina di essere ascoltata in quanto escluderebbe illegittimamente provvedimenti di ripristino diversi dalla cessione o una cessione meno ampia di una completa dismissione.

Terzo motivo, secondo il quale la decisione violerebbe il diritto fondamentale di proprietà della Illumina, sarebbe viziata da errori di diritto, di fatto e di valutazione, nonché violerebbe il principio di proporzionalità per quanto riguarda gli obblighi finanziari successivi alla cessione a carico della Illumina.

Quarto motivo, secondo il quale gli obblighi stabiliti dalla decisione in riferimento ai certificati di valore garantito sarebbero viziati da errori di diritto, di fatto e di valutazione, violerebbero il principio di proporzionalità e non osserverebbero l’obbligo di motivazione.

Quinto motivo, secondo il quale la decisione violerebbe il principio di proporzionalità e il diritto fondamentale di proprietà della Illumina per quanto riguarda la nomina e il mandato del fiduciario per la cessione.

Sesto motivo, secondo il quale la decisione sarebbe viziata da errori di diritto, di fatto e di valutazione, e violerebbe il principio di proporzionalità per quanto riguarda il periodo di dismissione.

Settimo motivo, secondo il quale la decisione sarebbe viziata da errori di diritto, di fatto e di valutazione, violerebbe il principio di proporzionalità, non osserverebbe l’obbligo di motivazione e violerebbe i diritti di difesa della Illumina per quanto riguarda le misure transitorie imposte.

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1 Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU 2004 L 24, pag. 1).