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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Lurgi AG e della Lurgi SpA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 febbraio 2003

    (Causa T-42/03)

Lingua processuale: l'inglese

Il 10 febbraio 2003 la Lurgi AG, con sede in Francoforte sul Meno, e la Lurgi SpA, con sede in Milano, rappresentate dagli avv.ti Dr. Michael Schütte e Prof. Massimo Benedetteli, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-annullare l'avviso di risoluzione del contratto THERMIE, notificato con lettera della Commissione 26 novembre 2002;

-dichiarare che la Commissione non è legittimata a chiedere la restituzione degli importi corrisposti alle controparti ai sensi del contratto THERMIE BM/1007/94;

-condannare la Commissione al pagamento delle spese;

Motivi e principali argomenti

Il 12 dicembre 1994 la Commissione e le ricorrenti hanno stipulato, insieme ad altre parti contraenti, un contratto (contratto THERMIE) relativo ad attività promozionali della tecnologia energetica in Europa. Il contratto è stato stipulato con la sigla BM/1007/94 IT/DE/UK ed aveva come oggetto la creazione e l'attuazione del progetto "Energy Farm: an IGCC plant for the production of electricity and heat through gasification of SRF biomass".

Il 30 maggio 1997 è stato stipulato tra una delle ricorrenti, la Lurgi S.p.A., ed il coordinatore del progetto, la Bioelettrica, un contratto relativo alla realizzazione di un progetto per la gassificazione atmosferica di biomassa. Durante i lavori di progettazione la ricorrente ha incontrato talune difficoltà tecniche. Tali difficoltà sono state portate all'attenzione della Commissione e degli altri contraenti.

Il 6 settembre 2001 la Commissione ha notificato alla Bioelettrica la sua risoluzione del contratto dato il mancato inizio dei lavori previsti dal contratto THERMIE. La bioelettrica ha contestato tale risoluzione del contratto dinanzi al Tribunale di primo grado nella causa T-287/01, Bioelettrica/Commissione.

Il 23 luglio 2002 la Commissione ha inviato un ulteriore avviso, con il quale ha indicato la sua risoluzione del contratto per mancato adempimento dei contraenti, salvo adempimento, da parte di questi ultimi, dei loro obblighi entro 30 giorni. La Commissione ha essenzialmente criticato i ritardi del progetto. In una lettera del 26 novembre 2002 la Commissione ha dichiarato che considerava il contratto risolto. Tale risoluzione è oggetto di contestazione nella causa proposta.

A sostegno delle loro domande le ricorrenti fanno valere una violazione dei requisiti di forma previsti dal procedimento di adozione dei provvedimenti della Commissione. Secondo le ricorrenti tutti gli atti della Commissione devono essere adottati conformemente al principio di collegialità sancito dall'art. 219 del Trattato CE e dall'art. 1 del regolamento interno della Commissione 1. Le ricorrenti sostengono che la decisione di risolvere il contratto ha avuto un impatto finanziario sostanziale sui contraenti e implica una difficile valutazione del contratto e del suo oggetto da un punto di vista tecnico e giuridico. Le ricorrente sostengono pertanto che la decisione di risolvere il contratto non potesse essere considerata come l'esecuzione di un atto a livello amministrativo o manageriale e che la decisione avrebbe dovuto essere adottata dal collegio dei membri.

Le ricorrenti fanno valere inoltre l'errata applicazione del contratto THERMIE. Esse sostengono al riguardo che non sussiste alcuna giustificazione per una risoluzione per inadempimento dei contraenti. Secondo le ricorrenti tale disposizione non è applicabile in presenza di ragionevoli motivi tecnici ed economici per l'inadempimento. Nel caso di specie sussisteva la necessità di procedere a modifiche della tecnologia originaria, che causava seri rischi economici.

Le ricorrenti sostengono infine che la condotta della Commissione impedisce a quest'ultima di far valere l'inadempimento come causa di risoluzione del contratto. Al riguardo, essi fanno valere l'art. 1460 del codice civile italiano ed il principio inadimplenti non est adimplendum.

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1 - (Regolamento interno della Commissione [C(2000) 3614] (GU L 308, pag. 26).