Language of document : ECLI:EU:T:2006:223





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 25 luglio 2006 – Belgio / Commissione

(Causa T-221/04)

«FEAOG — Liquidazione dei conti — Seminativi — Controllo delle superfici fondato su un sistema di ortoimmagini aeree (SIG) — Discrepanza tra la superficie dichiarata e la superficie risultante dal sistema SIG — Controllo amministrativo e controllo in loco — Danno per il FEAOG»

1.                     Corte di giustizia — Tribunale di primo grado — Competenza di piena giurisdizione — Esercizio nel contesto del ricorso di annullamento (Artt. 229 CE e 230 CE) (v. punti 27 e 28)

2.                     Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti (Regolamento del Consiglio n 729/70) (v. punti 30-33, 82-92)

3.                     Agricoltura — FEAOG — Concessione di aiuti e di premi (Regolamenti del Consiglio nn. 729/70 e 3508/92; regolamento della Commissione n. 3887/92) (v. punti 52-57)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 4 febbraio 2004, 2004/136/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 40, pag. 31), nella parte in cui prevede una correzione forfetaria del 2% delle spese dichiarate dal Belgio in materia di seminativi

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.