Language of document : ECLI:EU:C:2002:752

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

12 dicembre 2002 (1)

«Politica sociale - Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 80/987/CEE - Ambito di applicazione - Nozione di “diritti” - Nozione di “retribuzione” - “Salarios de tramitación” - Pagamento garantito dall'organismo di garanzia - Pagamento subordinato all'adozione di una decisione giudiziaria»

Nel procedimento C-442/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Ángel Rodríguez Caballero

e

Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, C. Gulmann e V. Skouris, e dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore), giudici,

avvocato generale: L.A. Geelhoed


cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

-    per il governo spagnolo, dalla sig.ra M. López-Monís Gallego, in qualità di agente;

-    per il governo del Regno Unito, dal sig. J.E. Collins, in qualità di agente, assistito dal sig.ra K. Smith, barrister;

-    per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra I. Martínez del Peral, in qualità di agente;

-    per l'Autorità di vigilanza AELS, dalla sig.ra D. Sif Tynes, in qualità di agente,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 giugno 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con ordinanza 27 ottobre 2000, pervenuta presso la cancelleria il 30 novembre seguente, il Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva»).

2.
    Tali questioni sono state sollevate nell'ambito della controversia tra il sig. Rodríguez Caballero e il Fondo de Garantía Salarial (Fondo di garanzia salariale; in prosieguo: il «FOGASA») in merito al rifiuto opposto da quest'ultimo di versare al sig. Caballero, a titolo di responsabilità sussidiaria, i «salarios de tramitación» (retribuzioni stabilite nel corso di una procedura) concordati tra il lavoratore subordinato e il suo datore di lavoro, nell'ambito di una procedura di conciliazione in presenza di un organo giurisdizionale, a causa del licenziamento illegittimo di cui il sig. Rodríguez Caballero era stato oggetto.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3.
    L'art. 1, n. 1, della direttiva dispone che «[l]a presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1».

4.
    L'art. 2, n. 2, della direttiva precisa che quest'ultima non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini «lavoratore subordinato», «datore di lavoro», «retribuzione», «diritto maturato» e «diritto in corso di maturazione».

5.
    L'art. 3, n. 1, della direttiva prevede:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l'articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione del periodo situato prima di una data determinata».

6.
    Ai sensi dell'art. 4 della direttiva, gli Stati membri hanno la facoltà di limitare l'obbligo di pagamento degli organismi di garanzia, di cui all'art. 3, circoscrivendo la retribuzione inerente a un periodo definito o fissando un massimale.

7.
    Conformemente all'art. 10, lett. a), della direttiva, quest'ultima «non pregiudica la facoltà degli Stati membri: (...) di adottare le misure necessarie per evitare abusi».

La normativa spagnola

8.
    Ai sensi dell'art. 26, n. 1, del regio decreto legislativo del 24 marzo 1995, n. 1/1995, relativo all'approvazione del testo modificato dell'Estatuto de los Trabajadores (legge relativa allo Statuto dei lavoratori, BOE n. 75, del 29 marzo 1995, pag. 9654; in prosieguo: lo «Statuto dei lavoratori»), per retribuzione si intendono tutte le prestazioni economiche, in denaro o in natura, percepite dai lavoratori subordinati a titolo di corrispettivo per le attività da essi svolte per conto altrui nell'ambito del loro rapporto di lavoro, dato che tali prestazioni retribuiscono il lavoro effettivo, a prescindere dalla forma della retribuzione, o i periodi di riposo equiparabili al lavoro.

9.
    L'art. 33, n. 1, dello Statuto dei lavoratori dispone:

«1. Il Fondo de Garantía Salarial, organismo autonomo dipendente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, dotato di personalità giuridica e della capacità di agire per adempiere ai propri obiettivi, versa ai lavoratori l'importo delle retribuzioni loro dovute in caso di insolvenza, di sospensione dei pagamenti, di fallimento o di risanamento giudiziario degli imprenditori.

A fini del precedente comma, è considerato retribuzione l'importo riconosciuto nell'ambito di una conciliazione o di una decisione giudiziaria relativa a tutti gli aspetti cui fa riferimento l'art. 26, n. 1, dello Statuto dei lavoratori, nonché l'indennizzo complementare a titolo di “salarios de tramitación”, decretato, se del caso, dall'autorità giudiziaria competente, fermo restando che il Fondo non verserà, ad alcun titolo, né congiuntamente né separatamente, un importo superiore alla somma risultante dalla moltiplicazione del doppio della retribuzione minima interprofessionale giornaliera per il numero dei giorni di paga non pagati, fino a un massimo di centoventi giorni».

10.
    Ai sensi del n. 4 dell'art. 33 dello Statuto dei lavoratori, il Fondo assume gli obblighi previsti dai paragrafi precedenti dopo la verifica del fascicolo al fine di accertarne la fondatezza.

11.
    L'art. 56, nn. 1 e 2, dello Statuto dei lavoratori prevede:

«1.    Qualora il licenziamento venga dichiarato illegittimo, il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla notifica della sentenza, potrà optare tra la reintegrazione del lavoratore, combinata al pagamento dei “salarios de tramitación” come previsti dalla lett. b) del presente paragrafo, e il pagamento delle seguenti somme, che dovranno essere stabilite nella detta sentenza:

a)    un indennizzo equivalente a 45 giorni di salario per anno di servizio, prevedendosi una contabilizzazione dei periodi inferiori ad un anno pro rata su base mensile fino a un massimo di 42 mensilità;

b)    un importo pari alla somma dei salari dovuti dalla data in cui prende effetto il licenziamento sino alla notifica della sentenza che dichiari il licenziamento illegittimo o sino a che il lavoratore abbia trovato un nuovo impiego, se la detta assunzione è precedente alla pronuncia della sentenza e se il datore di lavoro prova l'entità delle somme corrisposte in vista della loro deduzione dai “salarios de tramitación”.

    Il datore di lavoro dovrà continuare a iscrivere il lavoratore alla previdenza sociale durante il periodo corrispondente alle retribuzioni di cui supra alla lett. b).

2.    Quando la scelta tra la reintegrazione e l'indennizzo spetti al datore di lavoro, la somma prevista alla lett. b) del paragrafo precedente sarà limitata alle retribuzioni non pagate dalla data del licenziamento fino a quella della previa conciliazione se, nell'accordo di conciliazione, il datore di lavoro ammette l'illegittimità del licenziamento e offre l'indennizzo previsto alla lett. a) del precedente paragrafo, ponendolo a disposizione del lavoratore presso lo Juzgado de lo Social entro le 48 ore successive alla conclusione dell'accordo di conciliazione».

12.
    L'art. 63 del regio decreto legislativo del 7 aprile 1995, n. 2/1995, relativo all'approvazione del testo modificato della Ley de Procedimiento laboral (legge relativa alla procedura del lavoro, BOE n. 86, dell'11 aprile 1995, pag. 10695; in prosieguo: la «LPL»), impone, in via preliminare allo svolgimento di un procedimento giurisdizionale, un tentativo di conciliazione dinanzi a un ufficio amministrativo.

13.
    L'art. 84 della LPL prevede imperativamente, dopo il fallimento della conciliazione dinanzi al suddetto ufficio, un altro tentativo di conciliazione dinanzi all'organo giurisdizionale competente.

Controversia di cui alla causa principale

14.
    Il sig. Rodríguez Caballero, responsabile delle relazioni esterne dell'impresa AB Diario de Bolsillo, il 30 marzo 1997 veniva licenziato dal suo datore di lavoro. Il procedimento giudiziario previsto dall'art. 84 della LPL è sfociato in un accordo di conciliazione ai sensi del quale la detta impresa ha ammesso, da un lato, l'illegittimità del licenziamento e, dall'altro, ha accettato di pagare i «salarios de tramitación» da essa dovuti dal giorno del licenziamento sino a quello dell'accordo citato, ossia per un importo pari a ESP 136 896.

15.
    L'impresa non provvedeva tuttavia al versamento dei suddetti «salarios de tramitación». Il mancato pagamento ha determinato l'avvio del procedimento di esecuzione nel corso del quale l'impresa AB Diario de Bolsillo veniva dichiarata insolvente. Il sig. Rodríguez Caballero ha pertanto chiesto al FOGASA di corrispondergli i «salarios de tramitación», il che gli è stato negato con decisione 30 aprile 1998 del suddetto Fondo.

16.
    Il sig. Rodríguez Caballero ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Juzgado de lo Social n. 2 di Albacete (Spagna). Con sentenza 16 aprile 1999 il giudice adito respingeva il ricorso, in quanto, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto dei lavoratori, la responsabilità sussidiaria del FOGASA per i «salarios de tramitación» sorge solo quando questi ultimi siano stati accertati dal giudice competente e non derivino da un atto di conciliazione tra le parti.

17.
    Il sig. Rodríguez Caballero presentava appello contro tale sentenza dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Le questioni pregiudiziali

18.
    Nell'ordinanza di rinvio il Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha constata che, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto dei lavoratori, come interpretato in particolare dal Tribunal Supremo (Spagna), il FOGASA è responsabile quando il diritto del lavoratore sia stato riconosciuto nell'atto di conciliazione, giudiziaria o anche amministrativa, unicamente in relazione alle retribuzioni ordinarie e non in relazione ai «salarios de tramitación». Per essere inclusi nella garanzia salariale, questi ultimi dovrebbero essere stati riconosciuti mediante decisione giudiziaria.

19.
    Tuttavia, per quanto riguarda l'intervento sussidiario del FOGASA, il suddetto Tribunale ritiene che non esistano argomenti ragionevoli che consentano di effettuare una distinzione tra i crediti da lavoro dovuti per i «salarios de tramitación» e quelli dovuti per altre retribuzioni.

20.
    Secondo lo stesso diritto spagnolo, perché sorga la responsabilità del FOGASA per quanto riguarda i crediti salariali ordinari, sarebbe sufficiente che questi ultimi siano stati riconosciuti in qualsiasi tipo di conciliazione, sia dinanzi al giudice sia in sede amministrativa.

21.
    La conciliazione raggiunta dinanzi ad un giudice sarebbe obbligatoria e dovrebbe essere approvata da quest'ultimo che, inoltre, sarebbe tenuto ad invitare le parti a negoziare. In ogni caso, la stessa potrebbe essere impugnata anche dal FOGASA qualora ritenga che sia contraria alla legge o ai suoi interessi.

22.
    L'insorgere della responsabilità sussidiaria del FOGASA richiederebbe, dopo un tentativo di dare esecuzione all'accordo convenuto in sede di conciliazione, un procedimento giudiziario consistente nella dichiarazione giudiziaria dell'insolvenza provvisoria dell'impresa, e il FOGASA può intervenire nel relativo procedimento per svolgere le osservazioni che ritiene necessarie.

23.
    Secondo il giudice a quo, il FOGASA, in ogni caso, mediante decisione motivata, emanata nel procedimento che deve essere istruito su domanda del lavoratore, può negare il pagamento richiesto in subordine, se ritiene che l'accordo conciliatorio abbia costituito una frode alla legge, come potrebbe anche fare quando il credito da lavoro sia stato riconosciuto da una sentenza. In tali circostanze, disporrebbe di sufficienti garanzie per evitare frodi di qualsiasi tipo.

24.
    Sulla base di tali considerazioni il Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le tre seguenti questioni pregiudiziali:

«1)    Se si debba ritenere che rientri nella nozione “diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro”, di cui all'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, una nozione, come quella considerata nella controversia principale, ossia di “salarios de tramitación”, che il datore di lavoro deve versare al lavoratore, in seguito all'illegittimità di un licenziamento.

2)    In caso affermativo, se dall'art. 1, n. 1, della menzionata direttiva 80/987 derivi l'obbligo in base al quale i diritti dei lavoratori subordinati debbano essere stabiliti mediante decisione giudiziaria, o mediante decisione amministrativa, o debbano comprendere tutti quei crediti da lavoro riconosciuti con qualsiasi altro procedimento che sia legalmente accertabile e che possa essere sottoposto a sindacato giurisdizionale, come accade con una conciliazione, da tentarsi obbligatoriamente, raggiunta in presenza di un organo giudiziario, il quale deve promuoverla fra le parti prima di avviare gli atti del giudizio così come deve approvarne il contenuto, e che può rifiutare la sua conclusione se ritiene che detto contenuto costituisca una lesione grave per una delle parti, frode alla legge o abuso di diritto.

3)    Se, qualora si intenda che si debbano comprendere nella nozione di diritti dei lavoratori subordinati i “salarios de tramitación”, convenuti in una conciliazione raggiunta in presenza del giudice e approvata da quest'ultimo, l'organo giudiziario nazionale che deve risolvere la controversia possa disapplicare la norma di diritto nazionale che esclude tale credito da lavoro dall'ambito di responsabilità dell'organismo statale di garanzia interna, il Fondo de Garantía Salarial, e applicare direttamente il contenuto dell'art. 1, n. 1, della direttiva 80/987, poiché lo stesso viene ritenuto chiaro, preciso e incondizionato».

Sulla prima e sulla seconda questione

25.
    Con la prima e la seconda questione, che è necessario esaminare congiuntamente, il giudice a quo chiede in sostanza se e, all'occorrenza, a quali condizioni i diritti corrispondenti a «salarios de tramitación» rientrino nella nozione di «diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro», di cui all'art. 1, n. 1, della direttiva.

26.
    In limine, si deve affermare che dal combinato disposto degli artt. 1, n. 1, e 3, n. 1, della direttiva emerge che quest'ultima si riferisce solo ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro quando tali diritti riguardino la retribuzione ai sensi del suddetto art. 3, n. 1.

27.
    A norma dell'art. 2, n. 2, della direttiva, compete al diritto nazionale precisare il termine «retribuzione» e definirne il contenuto. Nella fattispecie, la direttiva rinvia quindi al diritto spagnolo.

28.
    Nel determinare le retribuzioni a carico del FOGASA, l'art. 33 dello Statuto dei lavoratori vi include, secondo l'interpretazione del Tribunal Supremo, oltre alla retribuzione ai sensi dell'art. 26, n. 1, dello stesso Statuto, i «salarios de tramitación» solo qualora questi ultimi siano stabiliti da una decisione giudiziaria.

29.
    Si pone tuttavia la questione se la facoltà riconosciuta al diritto nazionale di precisare le prestazioni a carico dell'istituto di garanzia non sia subordinata agli obblighi derivanti dal diritto comunitario e se, nel definire il termine «retribuzione», ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva, il Regno di Spagna abbia rispettato tali obblighi.

30.
    Per quanto riguarda l'esistenza di detti obblighi, occorre rammentare, da un lato, che, secondo una costante giurisprudenza, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l'osservanza e, d'altro lato, che gli obblighi inerenti alla tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico comunitario vincolano parimenti gli Stati membri quando essi danno esecuzione alle discipline comunitarie. Ne consegue che questi ultimi sono tenuti, per quanto possibile, ad applicare tali discipline nel rispetto degli obblighi ricordati (v. sentenze 24 marzo 1994, causa C-2/92, Bostock, Racc. pag. I-955, punto 16, e 13 aprile 2000, causa C-292/97, Karlsson e a., Racc. pag. I-2737, punto 37).

31.
    Quando una normativa nazionale rientra nella sfera di applicazione del diritto comunitario, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi di interpretazione necessari alla valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di detta normativa con i diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto (sentenze 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT, Racc. pag. I-2925, punto 42, e 19 novembre 1998, causa C-85/97, SFI, Racc. pag. I-7447, punto 29).

32.
    Nel novero dei diritti fondamentali figura in particolare il principio generale di uguaglianza e di non discriminazione. Detto principio impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento non sia obiettivamente giustificata (v., ad esempio, sentenze 12 luglio 2001, causa C-189/01, Jippes, Racc. pag. I-5689, punto 129, e 23 novembre 1999, causa C-149/96, Portogallo/Consiglio, Racc. pag. I-8395, punto 91).

33.
    Orbene, sia dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio sia dalle osservazioni scritte del governo spagnolo emerge che, secondo la normativa spagnola, tutti i lavoratori licenziati illegittimamente versano nella stessa situazione nel senso che hanno diritto a «salarios de tramitación». Tuttavia, in caso di insolvenza del datore di lavoro, l'art. 33, n. 1, dello Statuto dei lavoratori riserva ai lavoratori licenziati un trattamento diverso in quanto il diritto al pagamento, da parte del FOGASA, delle spettanze relative ai «salarios de tramitación» è riconosciuto solo per quelle che siano state stabilite con decisione giudiziaria.

34.
    Tale disparità di trattamento può essere ammessa solo se obiettivamente giustificata.

35.
    Per giustificare la suddetta disparità di trattamento, il governo spagnolo si basa espressamente sull'art. 10 della direttiva e rileva che la distinzione di cui trattasi mira a evitare tali abusi.

36.
    E' vero che l'art. 10 della direttiva consente agli Stati membri di adottare le misure necessarie per evitare abusi. Tuttavia, dalle precisazioni fornite nell'ordinanza di rinvio e nelle osservazioni del governo spagnolo sul ruolo del FOGASA emerge che quest'ultimo dispone di garanzie sufficienti per essere in grado di evitare frodi di qualsiasi tipo. Il FOGASA può in particolare, in ogni caso, con decisione motivata emanata nel procedimento istruito su domanda del lavoratore, negare il pagamento richiesto in subordine, se ritiene che l'accordo di conciliazione ha costituito una frode alla legge.

37.
    Inoltre, dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio risulta che la conciliazione, quando viene effettuata in base all'art. 84 della LPL, è sottoposta ad un rigoroso controllo di un organo giurisdizionale chiamato ad approvarla.

38.
    Pertanto, il fatto che il pagamento dei diritti relativi ai «salarios de tramitación» sia garantito dal FOGASA solo se questi ultimi sono decretati con decisione giudiziaria non può essere considerato una misura necessaria al fine di evitare abusi ai sensi dell'art. 10 della direttiva.

39.
    Atteso che non è stato invocato alcun altro argomento per giustificare la disparità di trattamento menzionata al punto 33 della presente sentenza, si deve constatare che non sono stati proposti argomenti convincenti atti a giustificare la disparità tra i crediti salariali ordinari e i crediti corrispondenti a «salarios de tramitación» accordati mediante una decisione giudiziaria, da una parte, e i crediti relativi a «salarios de tramitación» riconosciuti in seguito ad un procedimento di conciliazione, dall'altra, al fine di escludere questi ultimi dall'ambito di applicazione della direttiva.

40.
    Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la prima e la seconda questione devono essere risolte nel senso che diritti corrispondenti a «salarios de tramitación» devono essere considerati come diritti di lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione, ai sensi degli artt. 1, n. 1, e 3, n. 1, della direttiva, indipendentemente dal procedimento in forza del quale sono stabiliti, se, in base alla normativa nazionale considerata, siffatti diritti, riconosciuti mediante decisione giudiziaria, fanno sorgere la responsabilità dell'istituto di garanzia e se un diverso trattamento di diritti identici, stabiliti in una procedura di conciliazione, non è obiettivamente giustificato.

Sulla terza questione

41.
    Con la terza questione il giudice a quo chiede, essenzialmente, se possa disapplicare una disciplina nazionale come quella considerata nella causa principale nell'ipotesi in cui quest'ultima escluda, in modo discriminatorio, dalla nozione di «retribuzione» ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva crediti corrispondenti a «salarios de tramitación» diversi da quelli stabiliti mediante decisione giudiziaria.

42.
    Quando venga accertata una discriminazione, incompatibile col diritto comunitario, e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, l'osservanza del principio di uguaglianza può essere garantita solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata.

43.
    In tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato agli altri lavoratori (v., in merito alla parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, sentenze 7 febbraio 1991, causa C-184/89, Nimz, Racc. pag. I-297, punti 18-20, e 28 settembre 1994, causa C-408/92, Avdel Systems, Racc. pag. I-4435, punto 16).

44.
    Di conseguenza, occorre risolvere la terza questione nel senso che il giudice nazionale deve disapplicare una normativa interna che escluda - in violazione del principio di uguaglianza - dalla nozione di «retribuzione», ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva, diritti corrispondenti a «salarios de tramitación», convenuti in un procedimento di conciliazione svoltosi in presenza di un organo giurisdizionale e da questo approvato; esso deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito da tale discriminazione il regime in vigore per i lavoratori subordinati i cui diritti dello stesso tipo rientrano, in forza della definizione nazionale della nozione di «retribuzione», nell'ambito di applicazione della direttiva.

Sulle spese

45.
    Le spese sostenute dai governi spagnolo e del Regno Unito, nonché dalla Commissione e dall'Autorità di vigilanza AELS, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con ordinanza 27 ottobre 2000, dichiara:

1)    Diritti corrispondenti a «salarios de tramitación» devono essere considerati come diritti di lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione, ai sensi degli artt. 1, n. 1, e 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, indipendentemente dal procedimento in forza del quale sono stabiliti, se, in base alla normativa nazionale considerata, siffatti diritti, riconosciuti mediante decisione giudiziaria, fanno sorgere la responsabilità dell'istituto di garanzia e se un diverso trattamento di diritti identici, stabiliti in una procedura di conciliazione, non è obiettivamente giustificato.

2)    Il giudice nazionale deve disapplicare una normativa interna che escluda - in violazione del principio di uguaglianza - dalla nozione di «retribuzione», ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva 80/987, diritti corrispondenti a «salarios de tramitación», convenuti in un procedimento di conciliazione svoltosi in presenza di un organo giurisdizionale e da questo approvato; esso deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito da tale discriminazione il regime in vigore per i lavoratori subordinati i cui diritti dello stesso tipo rientrano, in forza della definizione nazionale della nozione di «retribuzione», nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva.

Puissochet
Gulmann
Skouris

Macken

Colneric

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 dicembre 2002.

Il cancelliere

Il presidente della Sesta Sezione

R. Grass

J.-P. Puissochet


1: Lingua processuale: lo spagnolo.