Language of document : ECLI:EU:F:2011:8

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

4 febbraio 2011

Causa F‑54/10

Luc Verheyden

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Decisione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di trasmettere informazioni riguardanti persone fisiche alle autorità giudiziarie italiane — Effetti di una sentenza nei confronti dei terzi — Principio della parità di trattamento»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Verheyden chiede in particolare l’annullamento della decisione con cui la Commissione gli ha negato il versamento dello stesso risarcimento di EUR 3 000 che essa è stata condannata dal Tribunale a versare a ciascuno dei ricorrenti nelle cause in cui è stata pronunciata la sentenza del Tribunale 28 aprile 2009, cause riunite F‑5/05 e F‑7/05, Violetti e a./Commissione.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato. Il ricorrente sopporterà la totalità delle spese.

Massime

1.      Procedura — Esame del merito precedente l’esame della ricevibilità — Ammissibilità

2.      Funzionari — Parità di trattamento — Trattamento diverso dei destinatari di decisioni individuali analoghe, alcuni dei quali hanno intentato avverso tali decisioni un’azione giudiziaria, con esito positivo, e altri no — Insussistenza di discriminazione

3.      Funzionari — Dovere di sollecitudine dell’amministrazione — Principio di buona amministrazione — Portata — Sindacato giurisdizionale — Limiti

1.      Il giudice comunitario può valutare se, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, un ricorso debba in ogni caso essere respinto nel merito, senza che occorra statuire sulla sua ricevibilità.

(v. punto 31)

Riferimento:

Corte: 26 febbraio 2002, causa C‑23/00 P, Consiglio/Bohringer punti 51 e 52)

2.      I destinatari di più decisioni individuali analoghe, adottate nell’ambito di un procedimento comune, possono essere trattati in maniera diversa a seconda che alcuni di loro ne abbiano ottenuto l’annullamento in giudizio, mentre altri non abbiano intentato con esito positivo un’azione dinanzi ai giudici competenti.

Orbene, la situazione di un funzionario il cui ricorso è stato respinto per irricevibilità è obiettivamente diversa da quella di altri funzionari che hanno proposto i loro ricorsi entro i termini per i ricorsi contenziosi, i quali in tal modo hanno fatto riconoscere che un illecito era stato commesso nei loro confronti e che, pertanto, hanno potuto ottenere una condanna dell’istituzione da parte del Tribunale della funzione pubblica. Ne consegue che l’istituzione non ha manifestamente violato il principio di parità di trattamento rifiutando di concedere all’interessato la stessa somma concessa agli altri funzionari.

(v. punti 34 e 35)

Riferimento:

Corte: 14 settembre 1999, causa C‑310/97 P, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a. (punti 49‑71)

3.      In applicazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine, l’amministrazione ha l’obbligo, qualora statuisca a proposito della situazione di un funzionario, di prendere in considerazione il complesso degli elementi che possono determinare la sua decisione e, nel fare ciò, deve tener conto non soltanto dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario interessato. Le istituzioni sono altresì libere, per scrupolo di sollecitudine particolare nei confronti dei loro dipendenti, di estendere a taluni funzionari che non hanno contestato entro i termini le decisioni individuali che li riguardano il beneficio di decisioni giudiziarie favorevoli ad altri funzionari.

Tenuto conto però dell’ampiezza del potere discrezionale delle istituzioni nella valutazione dell’interesse del servizio, il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi alla questione se l’istituzione interessata si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera manifestamente erronea.

(v. punti 36 e 37)

Riferimento:

Corte: 4 febbraio 1987, causa 417/85, Maurissen/Corte dei conti (punto 12), e 11 gennaio 2001, causa C‑389/98 P, Gevaert/Commissione (punti 44, 45 e 56)

Tribunale di primo grado: 15 settembre 1998, causa T‑3/96, Haas e a./Commissione (punto 53), e 16 marzo 2004, causa T‑11/03, Afari/BCE (punto 42)