Language of document : ECLI:EU:C:2011:244

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 14 aprile 2011 (1)

Causa C‑371/08

Nural Ziebell

contro

Land Baden-Württemberg

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania)]

«Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione – Art. 7, primo comma – Cittadino turco che ha soggiornato i dieci anni precedenti il provvedimento di allontanamento nel territorio dello Stato membro ospitante – Condanne penali – Estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 28, n. 3, lett. a), della direttiva 2004/38/CE – Allontanamento unicamente per motivi imperativi di pubblica sicurezza»





1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla questione se la protezione rafforzata contro l’allontanamento istituita dall’art. 28, n. 3, lett. a), della direttiva 2004/38/CE (2) a favore dei cittadini dell’Unione possa essere applicata ad un cittadino turco che vanta la posizione giuridica di cui all’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1 (3), relativa allo sviluppo dell’associazione (4), qualora egli abbia soggiornato nello Stato membro ospitante i dieci anni precedenti il provvedimento di allontanamento adottato nei suoi confronti dalle competenti autorità nazionali.

2.        Ai sensi dell’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80, il familiare di un lavoratore turco che sia stato autorizzato a raggiungere quest’ultimo nello Stato membro ospitante e che vi risieda da almeno cinque anni ha libero accesso, in tale territorio, a qualsiasi attività dipendente di sua scelta.

3.        L’art. 28, n. 3, lett. a), della direttiva 2004/38 prevede invece che il cittadino dell’Unione che abbia soggiornato nello Stato membro ospitante i precedenti dieci anni può essere oggetto di una decisione di allontanamento solo per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

4.        Nelle presenti conclusioni indicherò i motivi per i quali ritengo che un cittadino turco non possa beneficiare di tale protezione rafforzata. Spiegherò poi che, a mio parere, la costante giurisprudenza della Corte in materia deve trovare nella specie la sua applicazione normale.

5.        Pertanto, proporrò alla Corte di dichiarare che l’art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro adotti un provvedimento di allontanamento nei confronti di un cittadino turco che vanta la posizione giuridica di cui all’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80, e che è stato residente negli ultimi dieci anni in tale Stato, purché il suo comportamento costituisca una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della collettività, il che dovrà essere verificato dal giudice nazionale.

I –    Ambito normativo

A –    Il diritto dell’Unione

1.      L’Accordo di associazione

6.        Al fine di regolare la libera circolazione dei lavoratori turchi sul territorio della Comunità economica europea, il 12 settembre 1963 è stato concluso un Accordo di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Turchia.

7.        Secondo il preambolo di detto accordo, quest’ultimo mira a migliorare le condizioni di vita in Turchia e nella Comunità mediante un più rapido progresso economico e un’armoniosa espansione degli scambi, nonché a ridurre il divario tra l’economia della Repubblica di Turchia e quella degli Stati membri della Comunità.

8.        Conformemente al suo art. 2, n. 1, detto accordo ha lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti, tenendo pienamente conto della necessità di assicurare un più rapido sviluppo dell’economia della Repubblica di Turchia ed il miglioramento del livello dell’occupazione e del tenore di vita del popolo turco.

9.        Nel capitolo 3 del titolo II dell’Accordo di associazione, intitolato «Altre disposizioni di carattere economico», l’art. 12 prevede che le parti convengono di ispirarsi agli articoli del Trattato CE per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori.

10.      La realizzazione progressiva della libera circolazione dei lavoratori turchi prevista da tale accordo deve avvenire secondo le modalità decise dal Consiglio di associazione, che ha il compito di garantire l’applicazione e lo sviluppo progressivo del regime di associazione (5).

2.      La decisione n. 1/80

11.      La decisione n. 1/80 è volta, in particolare, secondo il suo terzo ‘considerando’, a migliorare il regime di cui beneficiano i lavoratori e i loro familiari rispetto al regime istituito con decisione del Consiglio di associazione 20 dicembre 1976, n. 2.

12.      Infatti, l’art. 7 della decisione n. 1/80 è redatto come segue:

«I familiari che sono stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro:

–        hanno il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, a qualsiasi offerta di impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni;

–        beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni.

I figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale nel paese ospitante potranno, indipendentemente dal periodo di residenza in tale Stato membro e purché uno dei genitori eserciti legalmente un’attività lavorativa nello Stato membro interessato da almeno tre anni, rispondere a qualsiasi offerta d’impiego in tale Stato membro».

13.      L’art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80 stabilisce che le disposizioni del capitolo II, sezione 1, della stessa, che contiene l’art. 7, «vengono applicate fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di sicurezza e di sanità pubbliche».

3.      La direttiva 2004/38

14.      Mentre la direttiva 64/221/CEE (6) riguardava i cittadini di uno Stato membro che soggiornavano o si trasferivano in un altro Stato membro allo scopo di esercitarvi un’attività dipendente o autonoma, o in qualità di destinatari di servizi (7), la direttiva 2004/38 supera tale approccio settoriale e introduce la nozione di cittadino dell’Unione in materia di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri.

15.      La direttiva 2004/38 è intesa a semplificare e raccogliere le normative esistenti in materia. Infatti, abolisce l’obbligo per i cittadini dell’Unione di ottenere la carta di soggiorno, introduce il diritto di soggiorno permanente a favore dei suddetti cittadini e circoscrive la possibilità per gli Stati membri di limitare il soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri nel loro territorio.

16.      A tal riguardo, i cittadini dell’Unione beneficiano di una protezione rafforzata contro l’allontanamento. Invero, la direttiva 2004/38 disciplina rigorosamente la possibilità per gli Stati membri di limitare il diritto di circolare e di soggiornare dei cittadini dell’Unione.

17.      Così, l’art. 28, n. 3, lett. a), della direttiva 2004/38, sulla protezione contro l’allontanamento, recita quanto segue:

«3.      Il cittadino dell’Unione non può essere oggetto di una decisione di allontanamento, salvo se la decisione è adottata per motivi imperativi di pubblica sicurezza definiti dallo Stato membro, qualora:

a)      abbia soggiornato nello Stato membro ospitante [ne]i precedenti dieci anni».

B –    Il diritto nazionale

18.      L’art. 53 della legge 30 luglio 2004, relativa al soggiorno, all’attività lavorativa e all’integrazione degli stranieri nel territorio federale (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet) (8), modificata da ultimo dall’art. 1 della legge 19 agosto 2007, relativa alla trasposizione della direttiva dell’Unione europea in materia di diritto di soggiorno e di asilo (Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union) (9), prevede che uno straniero viene allontanato qualora sia stato condannato per uno o più reati dolosi ad una pena restrittiva della libertà personale o di rieducazione per minorenni della durata di almeno tre anni con decisione passata in giudicato.

19.      Tale disposizione prevede inoltre che uno straniero viene allontanato quando è stato condannato con decisione passata in giudicato per reati dolosi commessi nell’arco di cinque anni a più pene restrittive della libertà personale o di rieducazione per minorenni per complessivi tre anni almeno, ovvero siano state disposte misure di custodia cautelativa in occasione dell’ultima condanna passata in giudicato.

20.      Inoltre, secondo l’art. 55 dell’Aufenthaltsgesetz, uno straniero può essere allontanato se il suo soggiorno reca pregiudizio all’ordine pubblico e alla pubblica sicurezza o ad altri interessi imperativi della Repubblica federale di Germania.

21.      Tuttavia, è prevista una protezione speciale contro l’allontanamento. Infatti, l’art. 56, n. 1, dell’Aufenthaltsgesetz dispone che uno straniero beneficia di tale protezione qualora sia in possesso di un permesso di soggiorno e abbia regolarmente dimorato per almeno cinque anni nel territorio federale. L’allontanamento può essere disposto solo per motivi imperativi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. I motivi imperativi di ordine pubblico e pubblica sicurezza consistono di norma nei casi di cui agli artt. 53 e 54 dell’Aufenthaltsgesetz. Se sussistono i presupposti di cui all’art. 53 dell’Aufenthaltsgesetz, lo straniero viene di norma allontanato. Qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 54 dell’Aufenthaltsgesetz, il suo allontanamento può essere disposto secondo discrezionalità.

22.      Conformemente al suo art. 1, la legge 30 luglio 2004, relativa alla libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione (Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern) (10), modificata da ultimo dall’art. 2 della legge relativa alla trasposizione delle direttive dell’Unione europea in materia di diritto di soggiorno e di asilo (11), regola l’ingresso e il soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea (cittadini dell’Unione) e dei loro familiari.

23.      Ai sensi dell’art. 6, n. 1, del Freizügigkeitsgesetz/EU, può essere dichiarata la perdita del diritto ex art. 2, n. 1, di quest’ultimo, l’attestazione relativa al diritto di soggiorno comunitario o al diritto di soggiorno permanente confiscata e la carta di soggiorno o di soggiorno permanente revocata, solo per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

24.      L’art. 6, n. 5, del Freizügigkeitsgesetz/EU prevede che, per quanto riguarda i cittadini dell’Unione e i loro familiari che hanno soggiornato nel territorio federale durante gli ultimi dieci anni, nonché i minori, tale dichiarazione può essere pronunciata soltanto per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Siffatta regola non si applica ai minori nel caso in cui la perdita del diritto di soggiorno sia necessaria nell’interesse del minore. Inoltre, motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono solo qualora l’interessato sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno o più delitti, a una pena detentiva o a una pena per delinquenza minorile di almeno cinque anni, oppure qualora sia stata disposta una reclusione di sicurezza in occasione dell’ultima condanna definitiva, in caso di pericolo per la sicurezza della Repubblica federale di Germania oppure se l’interessato costituisca una minaccia terroristica.

II – Fatti e questione pregiudiziale

25.      Il sig. Ziebell (12) è un cittadino turco, nato nel 1973 in Germania. Ha vissuto con i suoi genitori. Il padre, anch’egli cittadino turco, dimorava regolarmente sul territorio tedesco come lavoratore. In seguito al suo decesso nel 1991, la madre del ricorrente veniva ricoverata in una casa di riposo. Attualmente, non risulta che il sig. Ziebell viva con propri familiari; i fratelli e le sorelle conducono vite separate.

26.      Dal 28 gennaio 1991 il sig. Ziebell è titolare di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, titolo che è stato rinnovato come permesso di residenza permanente. Il ricorrente non ha terminato gli studi. Ha svolto lavori occasionali, che sono sempre stati interrotti da periodi di disoccupazione e di detenzione. Dal luglio 2000 non ha più svolto alcuna attività lavorativa.

27.      Nel 1991 il ricorrente fumava marijuana per la prima volta e a partire dal 1998 consumava regolarmente eroina e cocaina. Egli seguiva un programma di cura al metadone nel corso del 2001 e una terapia antidroga nel 2003, rimaste entrambe senza successo.

28.      A partire dal 1993 il sig. Ziebell veniva condannato più volte per vari reati, in particolare per concorso in furto, lesioni gravi, possesso intenzionale di oggetto proibito, furti e furti aggravati. Egli è stato detenuto dal gennaio 1993 al dicembre 1994, dall’agosto 1997 all’ottobre 1998, dal luglio all’ottobre 2000, dal settembre 2001 al maggio 2002 e dal novembre 2005 all’ottobre 2008. Il 28 ottobre 2008 ha iniziato un trattamento terapeutico presso un istituto specializzato.

29.      In data 28 ottobre 1996 il ricorrente, in ragione dei reati da lui fino ad allora commessi, veniva ammonito dalla competente autorità per gli stranieri (Ausländerbehörde) secondo la legge nazionale per gli stranieri.

30.      Con decisione 6 marzo 2007 il Regierungspräsidium Stuttgart disponeva l’allontanamento del ricorrente e ne ordinava l’immediata esecuzione.

31.      Secondo il Regierungspräsidium Stuttgart, il sig. Ziebell è titolare di diritti in forza dell’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80, poiché è nato sul territorio tedesco e ha vissuto come figlio di un lavoratore turco in famiglia per almeno cinque anni. Dal momento che tale posizione giuridica non si è estinta, egli gode della protezione contro l’allontanamento conferita dall’art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80.

32.      Ai sensi di tale disposizione, l’allontanamento potrebbe essere disposto solo se sulla base del suo comportamento personale sussistesse un pericolo effettivo e sufficientemente grave, tale da mettere a repentaglio l’interesse fondamentale della collettività.

33.      Il Regierungspräsidium Stuttgart ha motivato la propria decisione di allontanamento con il fatto che nella specie sussisteva tale rischio, in considerazione dei reati ripetuti commessi dal ricorrente.

34.      Inoltre, il Regierungspräsidium Stuttgart ritiene che il sig. Ziebell non possa avvalersi della protezione speciale contro l’allontanamento conferita dall’art. 28, n. 3, lett. a), della direttiva 2004/38, in quanto tale disposizione si applica solo ai cittadini dell’Unione.

35.      Il ricorrente si è opposto al proprio allontanamento. Il ricorso proposto contro l’allontanamento è stato respinto dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Germania) con sentenza 3 luglio 2007.

36.      Il sig. Ziebell ha interposto appello contro tale sentenza dinanzi al Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania). Egli chiede la modifica di tale sentenza e l’annullamento del provvedimento di allontanamento del 6 marzo 2007.

37.      Il Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la seguente questione pregiudiziale alla Corte:

«Se la protezione contro un provvedimento di allontanamento di cui all’art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80 (…) a favore di un cittadino turco che vanta la posizione giuridica di cui all’art. 7, primo comma, secondo trattino, di detta decisione e che è stato residente negli ultimi dieci anni nello Stato membro nei cui confronti vige tale posizione giuridica sia compatibile con la trasposizione operata dal corrispondente Stato membro dell’art. 28, n. 3, lett. a), della direttiva 2004/38(…), in modo che la decisione di allontanamento possa essere giustificata solo per motivi imperativi di pubblica sicurezza, definiti dallo Stato membro».

III – Analisi

38.      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che un provvedimento di allontanamento adottato dalle autorità di uno Stato membro nei confronti di un cittadino turco che fruisce dei diritti conferiti dall’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80 e che è stato residente in tale Stato nei dieci anni precedenti possa essere fondato solo su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

39.      La Corte è già stata indotta a più riprese ad interpretare l’art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80. Così, nella sentenza 10 febbraio 2000, Nazli (13), la Corte ha dichiarato che, per determinare la portata dell’eccezione di ordine pubblico prevista da tale disposizione, occorre far riferimento all’interpretazione della medesima eccezione in tema di libera circolazione dei lavoratori che siano cittadini degli Stati membri (14). La Corte ha aggiunto che tale interpretazione è tanto più giustificata in quanto la suddetta disposizione è redatta in termini quasi identici a quelli dell’art. 39, n. 3, CE (15).

40.      Pertanto, riprendendo la giurisprudenza elaborata in materia di libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri e più specificamente nell’ambito della direttiva 64/221, la Corte ha dichiarato a più riprese che la nozione di ordine pubblico presuppone, oltre alla perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l’esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività (16).

41.      Secondo il sig. Ziebell, poiché la Corte ha sempre trasposto ai cittadini turchi, che godono di un diritto in forza di una disposizione della decisione n. 1/80, i principi applicabili in materia di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri, egli ritiene che occorra applicare per analogia l’art. 28, n. 3, lett. a), della direttiva 2004/38 nell’ambito dell’interpretazione dell’art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80, qualora un cittadino turco abbia trascorso i dieci anni che precedono il provvedimento di allontanamento nel territorio dello Stato membro. Pertanto, applicato alla sua situazione personale, tale provvedimento di allontanamento sarebbe illegittimo in quanto non giustificato da motivi imperativi di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 28, n. 3, lett. a), della direttiva 2004/38.

42.      Per le ragioni di seguito esposte, ritengo che tale analisi non sia ricevibile.

43.      Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 2 marzo 1999, Eddline El‑Yassini (17), un trattato internazionale dev’essere interpretato non soltanto alla stregua del tenore letterale in cui è redatto, ma anche alla luce dei suoi obiettivi (18). La Corte ha aggiunto che l’art. 31 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati stabilisce al riguardo che un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo (19).

44.      L’Accordo di associazione ha lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra la Repubblica di Turchia e l’Unione (20).

45.      Per conseguire tale obiettivo sono infatti state istituite tre fasi. Durante la fase preparatoria, la Repubblica di Turchia rafforza la propria economia in modo da poter assumere le obbligazioni che le incomberanno nelle altre due fasi (21). La fase transitoria è intesa a realizzare progressivamente un’unione doganale tra le parti e a ravvicinare le loro politiche economiche (22). Infine, la fase definitiva è basata sull’unione doganale ed implica il rafforzamento della coordinazione delle politiche economiche della Repubblica di Turchia e dell’Unione (23).

46.      Visti lo scopo dell’Accordo di associazione e delle suddette tre fasi, la finalità esclusivamente economica dell’Accordo di associazione appare indubbia.

47.      Peraltro, si deve rilevare che, ai fini dell’attuazione della fase transitoria, detto accordo prevede in particolare che le parti contraenti convengono di ispirarsi agli artt. 39 CE-41 CE, per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori (24).

48.      Inoltre, la decisione n. 1/80, che ha lo scopo di rilanciare e sviluppare l’associazione (25), mira a migliorare il regime sociale di cui beneficiano i lavoratori e i loro familiari (26).

49.      Ne consegue che è unicamente in qualità di lavoratori o di familiari di un lavoratore che i cittadini turchi vengono presi in considerazione dall’Accordo di associazione e fruiscono quindi dei diritti loro conferiti dalla decisione n. 1/80.

50.      È per tale motivo che la Corte ha interpretato l’eccezione di ordine pubblico di cui all’art. 14, n. 1, di detta decisione facendo riferimento all’interpretazione data alla medesima eccezione in materia di libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri, e più in particolare nell’ambito della direttiva 64/221 (27).

51.      Infatti, la qualità di lavoratore costituiva allora il denominatore comune tra l’Accordo di associazione e la direttiva 64/221; l’art. 1, n. 1, di quest’ultima riguardava i cittadini di uno Stato membro che soggiornavano o si trasferivano in un altro Stato membro allo scopo di esercitarvi un’attività dipendente o autonoma, o in qualità di destinatari di servizi.

52.      Orbene, la direttiva 2004/38 va al di là del mero contesto economico e di quello dei lavoratori. Infatti, detta direttiva è stata adottata precisamente per superare il carattere settoriale e frammentario, esistito fino ad allora, delle norme concernenti il diritto di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione (28). Così, la direttiva 2004/38 non concerne più una sola categoria di persone, vale a dire i lavoratori, bensì riguarda, conformemente al suo art. 1, lett. a), il diritto dei cittadini dell’Unione (29) e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

53.      La direttiva 2004/38 istituisce, in particolare, un diritto di soggiorno permanente a favore dei cittadini degli Stati membri (30), nonché un sistema di protezione contro le misure di allontanamento fondato sul grado d’integrazione delle persone interessate nello Stato membro ospitante (31), a prescindere dal loro status di lavoratore. Il solo status preso in considerazione da detta direttiva è quello di cittadino dell’Unione, che si acquista con l’adesione all’Unione del proprio Stato di origine.

54.      Se è pur vero che, in virtù dell’Accordo di associazione, i cittadini turchi dispongono di diritti specifici che conferiscono loro uno status speciale rispetto agli altri cittadini di paesi terzi, resta il fatto che essi non possiedono la qualità di cittadini dell’Unione e il regime giuridico loro applicabile non è comparabile a quello applicabile ai cittadini dell’Unione. Pertanto, applicare il sistema di protezione rafforzata istituito dalla direttiva 2004/38 ai cittadini turchi equivarrebbe ad assimilarli ai cittadini dell’Unione, senza che vi sia stata un’intesa in tal senso tra le parti dell’Accordo di associazione.

55.      Consentire l’applicazione di tale sistema di protezione rafforzata significherebbe creare nuovi diritti a vantaggio dei cittadini turchi, mentre spetta al solo Consiglio di associazione introdurre le modifiche necessarie per una graduale realizzazione della libera circolazione dei lavoratori in base a considerazioni di ordine politico ed economico (32). Se applicasse per analogia l’art. 28, n. 3, lett. a), di tale direttiva al caso del sig. Ziebell, la Corte travalicherebbe le proprie competenze.

56.      Sebbene il sistema di protezione rafforzata istituito dalla menzionata direttiva non sia applicabile al caso del sig. Ziebell, ritengo che quest’ultimo non venga privato per tale motivo di qualsiasi tutela contro un provvedimento di allontanamento fondato su motivi di ordine pubblico. Ritengo, infatti, che la giurisprudenza elaborata dalla Corte in materia debba trovare nella specie la sua applicazione normale.

57.      Infatti, la direttiva 64/221 è stata abrogata e sostituita con la direttiva 2004/38, facendo così venir meno il denominatore comune tra l’Accordo di associazione e la prima direttiva, vale a dire la qualità di lavoratore. Tuttavia, resta il fatto che i principi sanciti nell’ambito degli artt. 39 CE-41 CE devono essere estesi, nei limiti del possibile, ai cittadini turchi che fruiscono dei diritti conferiti dalla decisione n. 1/80 (33).

58.      Di conseguenza, per determinare la portata dell’eccezione di ordine pubblico prevista dall’art. 14, n. 1, di tale decisione, occorre far riferimento all’interpretazione della medesima eccezione elaborata in tema di libera circolazione dei lavoratori che siano cittadini degli Stati membri dell’Unione (34).

59.      Infatti, come la Corte ha recentemente sottolineato, tale eccezione costituisce una deviazione dal principio fondamentale della libera circolazione delle persone, da intendersi in modo restrittivo e la cui portata non può essere determinata unilateralmente dagli Stati membri (35).

60.      Seguendo la sua costante giurisprudenza in materia, la Corte ha quindi ribadito che il ricorso da parte di un’autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone, oltre alla perturbazione sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l’esistenza di una minaccia reale ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività (36).

61.      Anche i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere fondati esclusivamente sul comportamento del soggetto interessato. Provvedimenti di tal genere non possono quindi essere automaticamente emanati a seguito di una condanna penale e a scopo di prevenzione generale (37). Inoltre, le circostanze che hanno portato a una condanna penale devono provare un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l’ordine pubblico (38).

62.      È quindi alla luce della situazione attuale del sig. Ziebell che il giudice nazionale deve esaminare se il comportamento di quest’ultimo costituisca ancora una minaccia per l’ordine pubblico. Ad esempio, il giudice nazionale dovrà tenere conto degli elementi dedotti in udienza dal sig. Ziebell, vale a dire che egli si è sposato, è attualmente un lavoratore autonomo e ha ottenuto la sospensione condizionale della pena con sentenza 16 giugno 2009, e i suoi problemi legati alla droga sono apparentemente risolti.

63.      Peraltro, ritengo che dovranno essere presi in considerazione dal giudice nazionale anche gli anni trascorsi nel territorio dello Stato membro ospitante.

64.      Infatti, poiché l’art. 12, n. 3, della direttiva 2003/109/CE (39) prevede che tale elemento viene preso in considerazione prima di adottare un provvedimento di allontanamento nei confronti di un cittadino di un paese terzo, ritengo che ciò debba valere a fortiori per i cittadini turchi che fruiscono di uno status particolare nell’ambito dell’Unione, a metà strada fra lo status di cittadino di uno Stato membro e quello di cittadino di un paese terzo.

65.      Ciò mi sembra tanto più importante in quanto il sig. Ziebell è nato e ha sempre vissuto in Germania. Si può legittimamente ritenere che egli abbia stretti legami familiari ed economici con la Repubblica federale di Germania. Pertanto, un provvedimento di allontanamento potrebbe avere gravi conseguenze, in particolare, sulla sua vita familiare. Orbene, la Corte ha indicato che si deve tenere conto dei diritti fondamentali di cui essa garantisce il rispetto qualora un provvedimento di allontanamento possa ostacolare l’esercizio della libera circolazione dei lavoratori (40). In particolare, il diritto al rispetto della vita familiare è tutelato dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, diritto che fa parte dei diritti fondamentali tutelati dalla Corte nell’ordinamento giuridico comunitario (41).

66.      Pertanto, alla luce degli elementi che precedono, sono del parere che l’art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro adotti un provvedimento di allontanamento nei confronti di un cittadino turco che vanta la posizione giuridica di cui all’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80 e che è stato residente negli ultimi dieci anni in tale Stato, purché il suo comportamento costituisca una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività, il che dovrà essere verificato dal giudice nazionale.

IV – Conclusione

67.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere nel modo seguente le questioni sollevate dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg:

«L’art. 14, n. 1, della decisione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE, deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro adotti un provvedimento di allontanamento nei confronti di un cittadino turco che vanta la posizione giuridica di cui all’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80 e che è stato residente negli ultimi dieci anni in tale Stato, purché il suo comportamento costituisca una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività, il che dovrà essere verificato dal giudice nazionale».


1 – Lingua originale: il francese.


2 – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e rettifiche nella GU 2004, L 229, pag. 35, e nella GU 2005, L 197, pag. 34).


3 – Il Consiglio di associazione è stato istituito con l’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro. Tale accordo è stato concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685; in prosieguo: l’«Accordo di associazione»).


4 – In prosieguo: la «decisione n. 1/80». La decisione n. 1/80 può essere consultata in Accordi di associazione e protocolli CEE-Turchia e altri testi di base, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Bruxelles, 1992.


5 – V. art. 6 di detto accordo.


6 – Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU n. 56, pag. 850).


7 – V. art. 1, n. 1, della direttiva 64/221.


8 – BGBl. 2004 I, pag. 1950.


9 – BGBl. 2007 I, pag. 1970; in prosieguo: l’«Aufenthaltsgesetz».


10 – BGBl. 2004 I, pag. 1950.


11 – In prosieguo: il «Freizügigkeitsgesetz/EU».


12 –       A seguito del suo matrimonio, nel corso del procedimento, con una cittadina tedesca, il ricorrente ha cambiato il proprio nome Örnek in Ziebell.


13 –      Causa C‑340/97 (Racc. pag. I‑957).


14 – Punto 56. V. anche sentenze 11 novembre 2004, causa C‑467/02, Cetinkaya (Racc. pag. I‑10895, punto 43); 2 giugno 2005, causa C‑136/03, Dörr e Ünal (Racc. pag. I‑4759, punto 63), e 22 dicembre 2010, causa C‑303/08, Bozkurt (Racc. pag. I‑13445, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).


15 – V. sentenza Nazli, cit. (punto 56).


16 – V. sentenze Nazli, cit. (punto 57); 7 luglio 2005, causa C‑373/03, Aydinli (Racc. pag. I‑6181, punto 27); 18 luglio 2007, causa C‑325/05, Derin (Racc. pag. I‑6495, punto 54), e Bozkurt, cit. (punto 57).


17 –      Causa C‑416/96 (Racc. pag. I‑1209).


18 – Punto 47.


19 – Idem.


20 – V. art. 2, n. 1, di tale accordo.


21 – V. art. 3, n. 1, primo comma, di detto accordo.


22 – V. art. 4, n. 1, dell’Accordo di associazione.


23 – V. art. 5 di detto accordo.


24 – V. art. 12 dell’Accordo di associazione.


25 – V. primo ‘considerando’ di tale decisione.


26 – V. terzo ‘considerando’ di detta decisione.


27 – V. paragrafi 39 e 40 delle presenti conclusioni.


28 – V. quarto ‘considerando’ di detta direttiva.


29 – Il corsivo è mio.


30 – V. art. 16, n. 1, di tale direttiva.


31 – V. sentenza 23 novembre 2010, causa C‑145/09, Tsakouridis (Racc. pag. I‑11979, punto 25).


32 – V. sentenza 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel (Racc. pag. 3719, punto 21).


33 – V. sentenza 4 ottobre 2007, causa C‑349/06, Polat (Racc. pag. I‑8167, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).


34 – V. sentenza Polat, cit. (punto 30). V. anche sentenza Bozkurt, cit. (punto 55).


35 – V. sentenza Bozkurt, cit. (punto 56).


36 – Ibidem (punto 57).


37 – Ibidem (punto 58).


38 – Ibidem (punto 59).


39 – Direttiva del Consiglio 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).


40 – V., in particolare, sentenza 29 aprile 2004, cause riunite C‑482/01 e C‑493/01, Orfanopoulos e Oliveri (Racc. pag. I‑5257, punto 97). V. anche, per quanto riguarda un cittadino di un paese terzo, sentenza 11 luglio 2002, causa C‑60/00, Carpenter (Racc. pag. I‑6279, punto 40).


41 – Sentenza Orfanopoulos e Oliveri, cit. (punto 98).