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Impugnazione proposta il 29 novembre 2023 da Nicoventures Trading Ltd e a. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 settembre 2023, causa T-706/22, Nicoventures Trading e a. / Commissione

(Causa C-731/23 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Nicoventures Trading Ltd, British American Tobacco (Germany) GmbH, British American Tobacco Italia S.p.A. (BAT Italia), British American Tobacco Polska Trading sp. z o.o., British American Tobacco España, SA, P.J. Carroll & Company Ltd (rappresentanti: L. Van den Hende, M. Schonberg, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

nei limiti in cui la Corte consideri che lo stato degli atti lo consenta, respingere l’eccezione di irricevibilità della Commissione, dichiarare il ricorso ricevibile e rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché decida nel merito, e

condannare la Commissione a farsi carico delle spese delle ricorrenti, incluse quelle sostenute dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione contiene un unico motivo relativo all’applicazione, da parte del Tribunale, del requisito dell’incidenza individuale e alla conclusione che le ricorrenti non sarebbero legittimate ad agire per l’annullamento della direttiva delegata (UE) 2022/21001 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato (in prosieguo: l’«atto impugnato»).

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel valutare gli elementi addotti dalle ricorrenti a sostegno dell’incidenza individuale. Fondamentalmente, il Tribunale ha adottato un approccio errato allorché ha considerato ciascuno di tali elementi separatamente e individualmente, verificando quindi se ciascun elemento fosse di per sé sufficiente a dimostrare un’incidenza individuale, anziché considerarli nel loro insieme. Il Tribunale è incorso in un ulteriore errore durante la valutazione della rilevanza giuridica degli elementi addotti dalle ricorrenti, poiché ciascuno di tali elementi è chiaramente pertinente e rilevante in tal senso.

Il Tribunale è incorso in un errore valutando l’incidenza individuale basandosi sul criterio legale specifico se l’atto impugnato avesse una sostanziale incidenza sulla posizione delle ricorrenti nel mercato. In particolare, il Tribunale è incorso in errori relativi all’applicabilità e all’applicazione di tale criterio.

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1 GU 2022, L 283, pag. 4.