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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Burgas (Bulgaria) il 1° dicembre 2023 – «Beach and bar management» EOOD / Nachalnik na otdel «Operativni deynosti» Burgas

(Causa C-733/23, Beach and bar management)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Burgas (Bulgaria)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Beach and bar management EOOD

Resistente: Nachalnik na otdel «Operativni deynosti» Burgas

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale secondo cui per infrazioni multiple di obblighi fiscali può essere disposta una misura complessiva («apposizione di sigilli a un locale commerciale e divieto di accesso allo stesso»), se tale misura mira esclusivamente a limitare gli effetti dannosi, compresa l’entità degli atti lesivi degli interessi finanziari dell’Unione europea, ma non a punire il trasgressore, ferma restando la possibilità di instaurare nei confronti di quest’ultimo, per ciascuna violazione di detti obblighi fiscali, un procedimento autonomo di carattere repressivo, nel quale si adotti contro il soggetto passivo una misura in forma di sanzione pecuniaria, con l’obbligo per il giudice nazionale di verificare e accertare in ogni singolo caso quale dei due obiettivi, limitativo/preventivo o repressivo, persegua la misura amministrativa coercitiva precedentemente disposta («apposizione di sigilli a un locale commerciale e divieto di accesso allo stesso»).

Se l’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a un regime sanzionatorio come quello di cui al procedimento principale, che indipendentemente dal tipo e dalla gravità degli illeciti compiuti stabilisce un limite minimo considerevole della sanzione in forma di sanzione pecuniaria, senza prevedere la possibilità di irrogare una sanzione al di sotto del limite di legge o di sostituire la pena con una meno severa.

3)    Se l’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e gli articoli 47, primo comma, 48, paragrafo 1, e 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo cui per infrazioni multiple di obblighi fiscali può essere disposta una misura complessiva («apposizione di sigilli a un locale commerciale e divieto di accesso allo stesso») eseguibile provvisoriamente, ancora prima che divenga definitiva, senza che sia prevista per il giudice o per l’autore stesso dell’illecito la possibilità di un controllo della proporzionalità della misura con riferimento alla gravità di ogni singola infrazione amministrativa.

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1 GU 2006, L 347, pag. 1.