Language of document : ECLI:EU:T:2018:932

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

13 dicembre 2018 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo upgrade your personality – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Slogan pubblicitario – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»

Nella causa T‑102/18,

Martin Knauf, domicilato a Berlino (Germania), rappresentato da H. Jaeger, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da R. Manea e A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 dicembre 2017 (procedimento R 1011/2017-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo upgrade your personality come marchio dell’Unione europea,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová (relatore), presidente, P. Nihoul e J. Svenningsen, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2018,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2018,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 15 agosto 2016 il ricorrente, Martin Knauf, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2        Il marchio del quale è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo upgrade your personality.

3        I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, in particolare, nelle classi 9 e 28 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono segnatamente, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

–        classe 9: «Programmi registrati per computer; Programmi per computer [scaricabili]; Software; Software per giochi; Software per videogiochi; Programmi per computer per l’elaborazione di dati; Software per computergrafica; Software per giochi di realtà virtuale; Software per realtà virtuale; Supporti di registrazione ottici contenenti software registrato; Supporti di dati magnetici preregistrati; Cassette di videogiochi; Nastri video; Video preregistrati»;

–        classe 28: «Console per giochi».

4        Il 3 maggio 2017 l’esaminatore ha respinto la domanda di marchio per tutti i prodotti di cui al punto 3 supra sulla base del rilievo che non era conforme all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]. Al contrario, non ha sollevato obiezioni a tale domanda per quanto riguarda gli altri prodotti e servizi, di cui alle classi 9, 28 e 42. Il 15 maggio 2017 il ricorrente ha presentato un ricorso, dinanzi all’EUIPO, avverso la decisione dell’esaminatore nei limiti in cui riguardava il rigetto parziale di tale domanda.

5        Con decisione del 18 dicembre 2017 la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha integralmente respinto il ricorso, sulla sola base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Essa ha considerato, in sostanza, che il segno denominativo upgrade your personality aveva una funzione esclusivamente elogiativa e promozionale e non era idoneo ad assumere la funzione di base di un marchio che consiste nel fornire informazioni sull’origine commerciale. Tale conclusione varrebbe per tutti i prodotti per i quali la registrazione era stata rifiutata.

 Conclusioni delle parti

6        Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        registrare il marchio richiesto.

7        L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sul secondo capo delle conclusioni del ricorrente

8        Con il secondo capo delle conclusioni, il ricorrente chiede al Tribunale di «registrare il marchio richiesto».

9        L’EUIPO fa valere che tale domanda deve essere respinta in quanto irricevibile.

10      Occorre rilevare, a tale riguardo, che il secondo capo delle conclusioni del ricorrente deve essere interpretato come una domanda di riforma, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, che dispone che, per quanto riguarda i ricorsi introdotti avverso le decisioni delle commissioni di ricorso, «[i]l Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata».

11      Occorre rammentare che il potere di riforma del Tribunale ha ad oggetto l’adozione da parte di quest’ultimo della decisione che la commissione di ricorso, in conformità alle disposizioni del regolamento 2017/1001, avrebbe dovuto prendere [v., in tal senso, sentenze del 12 settembre 2007, Koipe/UAMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, EU:T:2007:264, punti 29 e 30; dell’11 febbraio 2009, Bayern Innovativ/UAMI – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T‑413/07, non pubblicata, EU:T:2009:34, punti da 14 a 16, e del 9 settembre 2011, Deutsche Bahn/UAMI – DSB (IC4), T‑274/09, non pubblicata, EU:T:2011:451, punto 22].

12      Pertanto, la ricevibilità di un capo delle conclusioni diretto alla riforma, da parte del Tribunale, della decisione di una commissione di ricorso deve essere valutata alla luce delle competenze a questa conferite dal regolamento 2017/1001.

13      Orbene, in particolare nell’ambito di un ricorso proposto avverso una decisione dell’esaminatore, una commissione di ricorso non è competente a conoscere una domanda diretta a che la stessa registri un marchio dell’Unione europea [v., in tal senso, ordinanza del 1o febbraio 2018, ExpressVPN/EUIPO (EXPRESSVPN), T‑265/17, EU:T:2018:79, punti da 18 a 24 e giurisprudenza ivi citata].

14      Non spetta pertanto nemmeno al Tribunale conoscere di una domanda di riforma diretta a fargli modificare la decisione di una commissione di ricorso in tal senso [ordinanza del 30 giugno 2009, Securvita/UAMI (Natur-Aktien-Index), T‑285/08, EU:T:2009:230, punto 23]

15      Emerge dall’insieme delle considerazioni che precedono che si deve respingere il secondo capo delle conclusioni del ricorrente in quanto irricevibile.

 Sul primo capo delle conclusioni del ricorrente

16      A sostegno della sua domanda d’annullamento della decisione impugnata il ricorrente deduce, sostanzialmente, un motivo unico vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Egli fa valere, in sostanza, che, in tale decisione, la commissione di ricorso ha effettuato una valutazione erronea del carattere distintivo concreto del marchio richiesto.

17      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Secondo una giurisprudenza costante, i marchi oggetto di tale disposizione sono quelli considerati inidonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, cioè quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio in questione al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si sia rivelata positiva, o di fare un’altra scelta, qualora essa risulti negativa [sentenze del 27 febbraio 2002 Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, punto 37, e del 15 settembre 2009, Wella/UAMI (TAME IT), T‑471/07, EU:T:2009:328, punto 14].

18      Secondo una giurisprudenza costante, la registrazione di un marchio composto di segni o indicazioni che siano utilizzati anche come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa, di per sé, in ragione di una siffatta utilizzazione. Tuttavia, un marchio, quale uno slogan pubblicitario, che soddisfi funzioni diverse da quelle di un marchio in senso classico è distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, soltanto se può essere percepito prima facie come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, al fine di consentire al pubblico interessato di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale [sentenze del 3 luglio 2003, Best Buy Concepts/UAMI (BEST BUY), T‑122/01, EU:T:2003:183, punto 21, e del 15 settembre 2009, TAME IT, EU:T:2009:328, punto 15].

19      Al fine di constatare l’assenza di carattere distintivo è sufficiente che il contenuto semantico del marchio denominativo di cui si tratta indichi al consumatore una caratteristica del prodotto o del servizio relativa al suo valore commerciale che, senza essere precisa, proceda da un’informazione di carattere promozionale o pubblicitario che il pubblico pertinente percepirà, in primo luogo, in quanto tale, anziché come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in questione [sentenze del 30 giugno 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/UAMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, punto 31, e del 15 settembre 2009, TAME IT, EU:T:2009:328, punto 16].

20      Tuttavia, la Corte ha constatato che talvolta un marchio poteva contemporaneamente essere percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi. In un simile caso, essa ha statuito che, dal momento che tale pubblico percepisce il marchio come un’indicazione di tale origine, il fatto che quest’ultimo venga simultaneamente, se non addirittura in primo luogo, percepito come una formula promozionale, non influisce sul suo carattere distintivo (sentenza del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, punto 45).

21      Il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato, da un lato, rispetto ai prodotti o ai servizi per i quali la registrazione del marchio è richiesta e, dall’altro, rispetto alla percezione che ne ha il pubblico di riferimento, che è costituito dal consumatore medio di tali prodotti o di tali servizi (sentenza del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punto 35, e del 15 settembre 2009, TAME IT, EU:T:2009:328, punto 17).

 Sul pubblico di riferimento

22      La commissione di ricorso ha correttamente constatato, senza che ciò sia contestato dalle parti, che i prodotti per i quali la registrazione è stata rifiutata riguardavano il settore dei software e dei videogiochi e si rivolgevano, in primo luogo, al consumatore medio, e che, giacché il marchio richiesto è composto da parole del vocabolario di base in inglese e l’utilizzo di tale lingua è comune nel settore informatico, ivi compreso, in particolare, in Germania, si doveva tener conto dei consumatori anglofoni dell’Unione europea, che non erano limitati a quelli del Regno Unito o dell’Irlanda.

 Sull’assenza di carattere distintivo del marchio richiesto

23      La commissione di ricorso ha considerato, in sostanza, che l’elemento denominativo «upgrade your personality» aveva una funzione esclusivamente elogiativa e promozionale, il cui scopo era di incitare il consumatore ad utilizzare i prodotti del ricorrente per sviluppare la propria personalità. Dal momento che tale slogan si riferiva esclusivamente al consumatore e che comunicava alcune promesse, esso non sarebbe idoneo ad assumere la funzione di base di un marchio che è di fornire informazioni sull’origine commerciale.

24      Il ricorrente fa valere, a tale riguardo, che il marchio richiesto non consiste esclusivamente in un messaggio elogiativo e promozionale e che, in particolare, l’affermazione della commissione di ricorso, secondo la quale, dal punto di vista linguistico, tale marchio non richiede interpretazione, non è corretta.

25      L’EUIPO contesta gli argomenti del ricorrente.

26      Il ricorrente fa valere che l’invito contenuto nella frase «upgrade your personality» non è facilmente comprensibile. Esso sostiene che la nozione di personalità, che designa l’insieme delle qualità personali di un individuo, è una nozione in sé neutra e quindi, in ampia misura, soggetta ad interpretazione. Considerata l’incompatibilità di principio del termine «upgrade», che designerebbe un aggiornamento tecnico, con il riferimento ad un essere vivente e ai suoi tratti di carattere personale, esisterebbe un conflitto concettuale all’interno del marchio richiesto stesso. Dal momento che il pubblico interessato è quindi incoraggiato ad effettuare la propria interpretazione circa l’effetto ultimo che deve essere raggiunto, tale frase richiamerebbe parimenti un’introspezione allo scopo di rendersi conto, dal punto di vista personale, dei propri punti forti e deboli. Il ricorrente sottolinea, per quanto riguarda, in particolare, i giochi per il computer, che è possibile migliorare un personaggio di un gioco man mano che il gioco progredisce e che tale frase suggerisce che un simile successo nel gioco si rifletterà nella vita reale del pubblico interessato. Egli rinvia ad altri marchi comparabili che sarebbero stati registrati dall’EUIPO. Infine, rileva che la commissione di ricorso non ha indicato ragioni obiettive che giustificano che il marchio richiesto possa essere registrato per alcuni prodotti e servizi e non per altri.

27      Occorre constatare che gli argomenti del ricorrente non possono validamente rimettere in causa l’analisi della commissione di ricorso.

28      In primo luogo, contrariamente a ciò che afferma il ricorrente, il messaggio trasmesso dal marchio richiesto è facilmente comprensibile. Infatti, lo slogan «upgrade your personality» contiene l’invito al consumatore a migliorare e sviluppare la sua personalità con l’aiuto dei prodotti designati dal marchio richiesto, eventualmente associato alla promessa che tali prodotti renderanno possibile o faciliteranno un simile miglioramento o sviluppo. Il fatto che alcune sfumature siano possibili nella comprensione di tale slogan non comporta in alcun modo che il suo significato sarebbe vago, impreciso o ambiguo. In particolare, il fatto che la nozione di personalità possa essere interpretata in più modi non impedirà che il consumatore comprenda il messaggio trasmesso dallo slogan, sulla base della sua comprensione di tale nozione.

29      In secondo luogo, il fatto che l’espressione «upgrade» derivi dal settore informatico non crea, in alcun modo, un «conflitto concettuale», come sostiene il ricorrente. Infatti, da un lato, tale termine è, ad oggi, utilizzato in contesti che vanno ampiamente oltre il solo settore informatico e, dall’altro, occorre tener conto del fatto che i prodotti designati dal marchio richiesto rientrano precisamente nel settore informatico, di modo che l’utilizzo di tale termine sembra naturale e non può sorprendere il pubblico di riferimento.

30      In terzo luogo, è privo di interesse chiedersi se, come sostiene il ricorrente, la personalità umana non è idonea ad essere oggetto di un miglioramento in senso tecnico (upgrade), dal momento che si tratta di uno slogan di natura pubblicitaria la cui prossimità con la realtà non è un criterio di valutazione pertinente. Il consumatore è, infatti, abituato a messaggi pubblicitari che, implicitamente o esplicitamente, gli fanno promesse non realistiche.

31      Ne risulta che il contenuto semantico del marchio richiesto indica al consumatore una caratteristica dei prodotti contraddistinti relativa al loro valore commerciale che, senza essere precisa, procede da un’informazione di carattere promozionale o pubblicitario che il pubblico percepirà in quanto tale, e non come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti in questione, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 19 supra.

32      Correttamente quindi la commissione di ricorso ha considerato che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 per l’insieme dei prodotti per i quali la domanda di registrazione era stata respinta.

33      Giacché il ricorrente si avvale della registrazione in quanto marchio, da parte dell’EUIPO, di segni denominativi analoghi al marchio richiesto, vale a dire i segni «upgrade your life», «upgrade your garden» e «upgrade yourself», occorre rammentare che le decisioni che le commissioni di ricorso dell’EUIPO sono portate ad adottare, in forza del regolamento 2017/1001, relative alla registrazione di un segno in quanto marchio dell’Unione europea rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità di tali decisioni deve essere valutata unicamente sulla base di tale regolamento e non sulla base di una prassi decisionale anteriore alla stessa [sentenze del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, punto 65, e del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, punto 71].

34      Sebbene, alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l’EUIPO debba prendere in considerazione le decisioni già adottate e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso, l’applicazione di tali principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legittimità (sentenza del 17 luglio 2014, Reber Holding/UAMI, C‑141/13 P, EU:C:2014:2089, punto 45; v. parimenti, in tal senso, sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punti da 73 a 75).

35      Conseguentemente, la persona che chiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a proprio vantaggio un’eventuale illegittimità commessa in favore di altri al fine di ottenere una decisione identica (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 76).

36      Del resto, per ragioni di certezza del diritto e, specificamente, di buona amministrazione, l’esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo per evitare l’indebita registrazione dei marchi. Tale esame deve avvenire in ogni caso concreto. Infatti, la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi rientra in un impedimento alla registrazione (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 77).

37      Nel caso di specie, è risultato che la presente domanda di registrazione era contraria, alla luce di alcuni prodotti per i quali la registrazione era richiesta e alla percezione da parte degli ambienti interessati, ad uno degli impedimenti alla registrazione enunciati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 (v. punto 32 supra).

38      Infine, il ricorrente rileva che la commissione di ricorso non ha indicato ragioni oggettive che giustificano la differenza di valutazione per quanto riguarda, da un lato, prodotti per i quali essa aveva respinto la registrazione del marchio richiesto e, dall’altro, prodotti per i quali l’esaminatore non aveva sollevato obiezioni. Tale omissione gli parrebbe arbitraria.

39      Occorre osservare, a tale riguardo, che il ricorso introdotto avverso la decisione dell’esaminatore aveva per oggetto solo il rifiuto dello stesso di registrare il marchio richiesto per alcuni prodotti e che l’astensione dell’esaminatore dal sollevare obiezioni relative agli altri prodotti indicati nella domanda di registrazione non faceva quindi parte della controversia dinanzi alla commissione di ricorso, come quest’ultima ha del resto chiarito al punto 9 della decisione impugnata. Conseguentemente, non vi era nessuna ragione, per tale commissione, di prendere posizione sulle ragioni che giustificano che l’esaminatore non abbia sollevato obiezioni relative ad alcuni prodotti, né sulla questione se i prodotti per i quali l’esaminatore non aveva sollevato obiezioni erano differenti da quelli che aveva respinto.

40      In considerazione di tutto quanto precede, occorre respingere il motivo unico dedotto dal ricorrente e, di conseguenza, il ricorso nella sua interezza.

 Sulle spese

41      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Martin Knauf sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 dicembre 2018.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.