Language of document : ECLI:EU:F:2013:70

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (giudice unico)

4 giugno 2013 (*)

«Funzione pubblica – Articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura – Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso e sottoscritto per mezzo di un timbro o mediante una diversa modalità di riproduzione della sottoscrizione dell’avvocato – Tardività del ricorso»

Nella causa F‑119/11,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in virtù dell’articolo 106 bis di quest’ultimo Trattato,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis‑Kayser e J. Baquero Cruz, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(giudice unico)

giudice: M.I. Rofes i Pujol,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto a mezzo posta nella cancelleria del Tribunale il 21 novembre 2011, il sig. Marcuccio ha proposto il presente ricorso, con il quale chiede, in particolare, che il Tribunale voglia dichiarare inesistente o annullare la decisione della Commissione europea recante rigetto della sua domanda del 6 settembre 2010, nonché quella recante rigetto del suo reclamo del 20 marzo 2011, accertare taluni fatti verificatisi in data 14, 16 e 19 marzo 2002, constatare la loro illiceità, nonché condannare la Commissione ad effettuare determinate operazioni e a risarcirlo per il danno subìto. Il deposito a mezzo posta dell’atto introduttivo è stato preceduto dall’invio per telefax, in data 11 novembre 2011, di un documento presentato come la copia dell’originale dell’atto introduttivo.

 Contesto normativo

2        L’articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:

«(...)

2.      Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se:

–      l’autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto,

–      tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

3.      Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

–        dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo;

(...)».

3        L’articolo 34 del regolamento di procedura, intitolato «Deposito degli atti processuali», così dispone:

«1.      L’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dal rappresentante della parte.

(...)

6.      Salve restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale, compreso l’indice degli atti e documenti menzionato nel paragrafo 4, perviene alla cancelleria mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto, corredato degli allegati e delle copie menzionati nel paragrafo 1, secondo comma, sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale. L’articolo 100, paragrafo 3, non si applica al detto termine di dieci giorni.

(…)».

4        L’articolo 100 del regolamento di procedura, relativo al calcolo dei termini, è così formulato:

«(...)

2.      Se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno [lavorativo].

(…)

3.      I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni».

 Fatti all’origine della controversia

5        Il ricorrente ha presentato una domanda alla Commissione, datata 6 settembre 2010, pervenuta all’istituzione a mezzo telefax quello stesso giorno, al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dal fatto che agenti della Commissione si sarebbero introdotti, scattando delle foto, nel suo alloggio a Luanda (Angola) nei giorni 14, 16 e 19 marzo 2002. Il ricorrente ha quantificato il danno subìto in EUR 20 000, salva eventuale maggiorazione in corso di causa. La Commissione non ha risposto alla domanda suddetta.

6        Il ricorrente ha successivamente presentato un reclamo, datato 20 marzo 2011, avverso la decisione implicita di rigetto della sua domanda del 6 settembre 2010; tale reclamo è stato trasmesso alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed è pervenuto a detta istituzione in data 1° aprile 2011. Il ricorrente afferma di avere altresì inviato il reclamo alla Commissione a mezzo telefax il 2 aprile 2011, per due volte, nonché il giorno seguente. La Commissione non ha contestato di aver ricevuto il reclamo nelle date sopra indicate.

7        La Commissione non ha dato risposta al reclamo.

 Conclusioni delle parti

8        Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare inesistente o, in subordine, annullare la decisione di rigetto della domanda del 6 settembre 2010;

–        per quanto necessario, dichiarare inesistente o, in subordine, annullare la decisione di rigetto del reclamo datato 20 marzo 2011, pervenuto alla Commissione il 1° aprile 2011;

–        accertare i comportamenti messi in atto nei giorni 14, 16 e 19 marzo 2002 contro la volontà del ricorrente, consistenti nel fatto che agenti della Commissione, ovvero delegati di quest’ultima, ovvero delegati di agenti di quest’ultima, si sarebbero introdotti proditoriamente, per più volte, nell’alloggio di servizio messo a disposizione del ricorrente da detta istituzione a Luanda, a mezzo di effrazione ovvero di chiavi illegittimamente detenute o illegittimamente utilizzate, ed avrebbero scattato delle fotografie all’interno dell’alloggio;

–        accertare l’illiceità di ognuno dei fatti generatori dei danni in questione;

–        dichiarare l’illiceità di ognuno dei fatti generatori dei danni in questione;

–        condannare la Commissione a provvedere alla distruzione materiale delle fotografie;

–        condannare la Commissione a notificare al ricorrente per iscritto l’avvenuta distruzione materiale delle fotografie, specificando – e ciò ad substantiam – i dettagli dell’operazione, riguardanti in particolare la data, il luogo e l’agente esecutore della distruzione materiale;

–        condannare la Commissione a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni in questione, la somma di EUR 20 000, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, vale a dire: EUR 10 000 per i danni derivanti dalle illecite introduzioni nell’alloggio di servizio in data 14, 16 e 19 marzo 2002, ed EUR 10 000 per i danni derivanti dall’illecita effettuazione delle fotografie;

–        condannare la Commissione a versare al ricorrente, a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento, da parte della Commissione, della domanda del 6 settembre 2010 e fino all’effettivo pagamento della somma di EUR 20 000, gli interessi su quest’ultima, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale;

–        condannare la Commissione a rifondere al ricorrente tutte le spese, diritti ed onorari di procedura, ivi inclusi quelli relativi alla redazione di una perizia di parte che il ricorrente si riserva di effettuare, nonché quelli relativi alla redazione di un’eventuale perizia d’ufficio, là dove l’una e l’altra perizia sono finalizzate ad accertare la sussistenza delle condizioni per la condanna della Commissione al versamento in favore del ricorrente delle somme summenzionate, nonché, più in generale, qualsiasi fatto rilevante ai fini dell’emananda sentenza nella presente causa.

9        La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese del procedimento ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

 Procedimento

10      La Commissione ha prodotto, quale allegato B.2 del controricorso, depositato il 6 febbraio 2012, quattro documenti, datati rispettivamente 24 ottobre 2011, 13 ottobre 2011, 9 agosto 2011 e 24 ottobre 2011. Ritenendo che questi quattro documenti costituissero un fatto nuovo a lui sconosciuto al momento della presentazione dell’atto introduttivo, il ricorrente ha depositato, il 19 marzo 2012, una domanda al fine di poter formulare osservazioni sul contenuto di detti documenti. In un intento di economia processuale, il ricorrente ha accluso le proprie osservazioni in allegato alla domanda.

11      Con nota del 27 aprile 2012, la cancelleria del Tribunale ha invitato la Commissione a prendere posizione sulle osservazioni depositate dal ricorrente, ciò che essa ha fatto in data 8 maggio 2012, entro il termine assegnato.

12      Inoltre, il 5 marzo 2012 il ricorrente ha presentato una domanda intesa ad ottenere che il Tribunale autorizzasse un secondo scambio di memorie. Tale domanda è stata respinta il 22 marzo 2012 con decisione della Seconda Sezione del Tribunale, designata per l’esame della presente causa.

13      Tuttavia, con decisione del 28 marzo 2012, la Seconda Sezione del Tribunale ha deciso che era necessario un secondo scambio di memorie scritte, limitato però alla questione dell’irricevibilità del ricorso sollevata dalla Commissione ai punti da 14 a 22 del controricorso.

14      Il ricorrente ha depositato la replica il 25 giugno 2012, mentre la controreplica è stata presentata il 16 luglio 2012.

15      Con ordinanza adottata il 12 luglio 2012 dal presidente della Seconda Sezione del Tribunale, il procedimento nella presente causa è stato sospeso, nell’interesse di una corretta amministrazione della giustizia, fino alla pronuncia della decisione che conclude il giudizio nella causa Marcuccio/Commissione, F‑41/06 RENV.

16      Il 6 novembre 2012 il Tribunale ha emesso una sentenza nella causa F‑41/06 RENV (Marcuccio/Commissione) ed il procedimento nella presente causa è ripreso. Con lettera della cancelleria del 24 gennaio 2013, le parti sono state informate riguardo all’intenzione della Seconda Sezione del Tribunale di applicare l’articolo 14 del regolamento di procedura e di rimettere la causa al giudice unico. Alle parti è stato assegnato un termine fino al 1° febbraio 2013 per presentare le loro osservazioni in merito a tale eventuale rimessione della causa al giudice unico.

17      Soltanto la Commissione ha preso posizione entro il termine assegnato e si è dichiarata favorevole alla rimessione dinanzi al giudice unico. Nella sua riunione del 7 febbraio 2013, la Seconda Sezione del Tribunale ha deciso all’unanimità che la causa sarebbe stata giudicata dal suo presidente relatore statuente in veste di giudice unico.

 Sulla decisione del Tribunale di statuire mediante ordinanza motivata

18      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

19      Per costante giurisprudenza, allorché, alla lettura degli atti di causa, l’organo giudicante, reputandosi sufficientemente edotto dagli atti stessi, è pienamente convinto della manifesta irricevibilità del ricorso o della sua manifesta infondatezza e ritiene per giunta che lo svolgimento di un’udienza non potrebbe offrire il benché minimo elemento nuovo al riguardo, il rigetto del ricorso mediante ordinanza motivata, a norma dell’articolo 76 del regolamento di procedura, non soltanto contribuisce all’economia processuale, ma risparmia altresì alle parti le spese che la tenuta di un’udienza comporterebbe (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 25 aprile 2012, Oprea/Commissione, F‑108/11, punto 12 e la giurisprudenza ivi citata).

20      Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dagli atti prodotti dal ricorrente e decide, a norma dell’articolo 76 del regolamento di procedura, di statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento.

 In diritto

 Sull’oggetto del ricorso

21      Con il secondo capo delle sue conclusioni, il ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare l’inesistenza ex lege o, in subordine, disporre l’annullamento dell’atto mediante il quale la Commissione ha rigettato il suo reclamo datato 20 marzo 2011.

22      Orbene, secondo una costante giurisprudenza, le conclusioni di un ricorso formalmente dirette contro il rigetto di un reclamo hanno come conseguenza che il Tribunale è chiamato a conoscere dell’atto contro il quale il reclamo è stato presentato, qualora esse siano, di per sé, prive di contenuto autonomo (v., in tal senso, sentenza della Corte del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, punto 8; sentenza del Tribunale del 15 settembre 2011, Munch/UAMI, F‑6/10, punti 24 e 25).

23      Nel caso di specie, il Tribunale constata che la decisione di rigetto del reclamo – formatasi, come risulta dal punto 6 della presente ordinanza, il 1º agosto 2011 – è una decisione implicita che non ha fatto altro che confermare la decisione implicita di rigetto, intervenuta il 6 gennaio 2011, della domanda di risarcimento del 6 settembre 2010, in quanto essa non contiene alcun riesame della situazione del ricorrente sulla scorta di nuovi elementi di diritto o di fatto e neppure modifica o integra la prima decisione di rigetto. Poiché le conclusioni del ricorso relative alla decisione di rigetto del reclamo sono, di per sé, prive di contenuto autonomo, esse si confondono in realtà con le conclusioni intese all’annullamento della decisione intervenuta il 6 gennaio 2011.

24      Date tali circostanze, il ricorso deve considerarsi diretto soltanto contro la decisione, intervenuta il 6 gennaio 2011, recante rigetto della domanda di risarcimento.

 Sul primo capo delle conclusioni, in quanto diretto alla declaratoria di inesistenza della decisione, intervenuta il 6 gennaio 2011, recante rigetto della domanda di risarcimento del ricorrente

25      Occorre ricordare che gli atti delle istituzioni dell’Unione sono assistiti, in linea di principio, da una presunzione di legittimità e pertanto producono effetti giuridici anche se sono viziati da irregolarità, fintantoché non vengano annullati o ritirati. Tuttavia, in deroga a questo principio, gli atti viziati da un’irregolarità di gravità talmente evidente da non poter essere tollerata dall’ordinamento giuridico dell’Unione devono ritenersi improduttivi di qualsiasi effetto giuridico. La gravità delle conseguenze che discendono dalla declaratoria di inesistenza di un atto delle istituzioni dell’Unione impone che, per ragioni di certezza del diritto, tale declaratoria sia limitata a ipotesi assolutamente estreme (sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 novembre 2010, Marcuccio/Commissione, T‑9/09 P, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).

26      A sostegno del primo capo delle sue conclusioni, il ricorrente fa valere che la decisione di rigetto della sua domanda di risarcimento è viziata da illegittimità talmente evidenti e gravi – segnatamente la lesione dell’inviolabilità del domicilio e del diritto al rispetto della vita privata, nonché la violazione dell’obbligo di motivazione – da non poter essere tollerate dall’ordinamento giuridico dell’Unione, di modo che una decisione siffatta non avrebbe prodotto alcun effetto giuridico, neppure provvisorio.

27      Si deve ricordare, anzitutto, che la decisione intervenuta il 6 gennaio 2011 è una decisione implicita di rigetto, la quale si è formata de iure, a norma dell’articolo 90, paragrafo 1, ultima frase, dello Statuto, per il fatto che l’APN non ha risposto entro il termine previsto alla domanda del ricorrente pervenuta alla Commissione il 6 settembre 2010.

28      Orbene, anche supponendo che una decisione siffatta – che costituisce una finzione giuridica – possa essere dichiarata inesistente ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 25 della presente ordinanza, occorre constatare che la lesione dell’inviolabilità del domicilio e del diritto al rispetto della vita privata, nonché la violazione dell’obbligo di motivazione, fatte valere dal ricorrente nel caso di specie, non possono comunque considerarsi rientranti tra le ipotesi estreme cui la suddetta giurisprudenza fa riferimento, non fosse altro per il fatto che, da un lato, omettendo di rispondere alla domanda del ricorrente del 6 settembre 2010 entro il termine di quattro mesi, la Commissione non ha leso l’inviolabilità del domicilio del ricorrente né la sua vita privata, e che, dall’altro lato, una decisione di rigetto di una domanda di risarcimento non può essere considerata inesistente per la sola ragione che essa non sia stata motivata, stante che un simile difetto non ha alcuna incidenza sulla legittimità di tale decisione, la quale ha come unico effetto di permettere al ricorrente di presentare una domanda di risarcimento dinanzi al Tribunale.

29      Ne consegue, che la domanda di declaratoria di inesistenza della decisione, intervenuta il 6 gennaio 2011, recante rigetto della domanda di risarcimento del ricorrente deve essere respinta perché manifestamente infondata.

 Sul primo capo delle conclusioni, in quanto diretto all’annullamento della decisione, intervenuta il 6 gennaio 2011, recante rigetto della domanda di risarcimento del ricorrente, nonché sui restanti capi delle conclusioni

30      In merito a tali capi delle conclusioni del ricorso, occorre ricordare come la Corte di giustizia dell’Unione europea abbia già statuito che dagli articoli 19, terzo comma, e 21, primo comma, del suo Statuto – applicabili al procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I del medesimo Statuto – risulta inequivocabilmente che un ricorrente deve farsi rappresentare da una persona abilitata a tale scopo e che i giudici dell’Unione possono essere validamente aditi soltanto mediante un atto introduttivo sottoscritto da quest’ultima (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 5 dicembre 1996, Lopes/Corte di giustizia, C‑174/96 P, punto 8 e la giurisprudenza ivi citata).

31      La Corte ha altresì statuito che dal testo dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte, ed in particolare dall’uso del termine «rappresentate», risulta che una «parte» ai sensi di tale disposizione, indipendentemente dalla sua qualità, non è autorizzata ad agire personalmente dinanzi ai giudici dell’Unione, ma deve avvalersi degli uffici di un terzo che sia abilitato ad esercitare dinanzi ad un giudice di uno Stato membro o di uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Altre disposizioni dello Statuto della Corte, quali gli articoli 21, primo comma, e 32 di detto Statuto, confermano che una parte e il suo difensore non possono essere la stessa persona (v., in tal senso, ordinanza Lopes/Corte di giustizia, cit., punto 11). Tali disposizioni dello Statuto della Corte vengono riprese, per il Tribunale, segnatamente agli articoli 34, paragrafo 1, primo comma, 35, paragrafo 1, lettera b), e 51, paragrafi 3 e 4, del regolamento di procedura.

32      Poiché nessuna deroga o eccezione a tale obbligo è prevista dallo Statuto della Corte o dal regolamento di procedura (v., in tal senso, ordinanza Lopes/Corte di giustizia, cit., punto 8 e la giurisprudenza ivi citata), ne consegue che una parte ricorrente dinanzi al Tribunale deve farsi rappresentare da un terzo abilitato ad esercitare dinanzi ad un giudice di uno Stato membro o di uno Stato parte dell’Accordo sul SEE.

33      Inoltre, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’originale di ogni atto processuale deve essere sottoscritto dal rappresentante della parte. Mediante l’apposizione della propria sottoscrizione, quest’ultimo conferma di aver assunto la responsabilità per il compimento ed il contenuto dell’atto introduttivo e adempie il ruolo essenziale di ausiliario della giustizia che gli conferiscono lo Statuto della Corte e il regolamento di procedura, facilitando l’accesso del ricorrente alla giurisdizione.

34      Allo stato attuale del diritto processuale, successivamente all’entrata in vigore, il 2 ottobre 2011, della decisione del Tribunale n. 3/2011, del 20 settembre 2011, relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l’applicazione e‑Curia (GU C 289, pag. 11), la sottoscrizione apposta di proprio pugno dall’avvocato sull’originale dell’atto introduttivo del giudizio ovvero il deposito elettronico dell’atto introduttivo ad opera del rappresentante della parte con utilizzo del suo nome utente e della sua password costituiscono gli unici mezzi che consentono al Tribunale di assicurarsi che la responsabilità del compimento e del contenuto di detto atto processuale sia assunta da una persona abilitata a rappresentare la parte ricorrente dinanzi ai giudici dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T‑223/06 P, punto 50).

35      Pertanto, l’obbligo di sottoscrizione autografa ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura mira, in un intento di certezza del diritto, a garantire l’autenticità dell’atto introduttivo e ad escludere il rischio che tale atto non sia, in realtà, opera dell’autore abilitato a tal fine. Detto obbligo deve dunque essere considerato come un requisito di forma sostanziale, da applicarsi rigorosamente, e la cui inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso. Per quanto riguarda l’apposizione, sull’atto introduttivo del giudizio, di un timbro che riproduce la sottoscrizione dell’avvocato incaricato dal ricorrente, è giocoforza constatare che tale modalità indiretta e meccanica di «sottoscrivere» non permette, di per sé sola, di concludere che l’atto processuale in questione sia stato necessariamente firmato dall’avvocato in persona (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado Parlamento/Eistrup, cit., punti 51 e 52).

36      Nel caso di specie, risulta dall’esame del documento presentato come la copia dell’originale dell’atto introduttivo, trasmesso per telefax l’11 novembre 2011 e ricevuto lo stesso giorno presso la cancelleria del Tribunale, che la sottoscrizione dell’avvocato del ricorrente non è autografa, bensì è stata apposta per mezzo di un timbro o mediante una diversa modalità di riproduzione della sottoscrizione. Date tali circostanze, occorre constatare che il documento suddetto non reca la sottoscrizione originale dell’avvocato del ricorrente, contrariamente a quanto prescritto dall’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura, e deve per tale motivo essere dichiarato irricevibile. Ne consegue che la data di ricevimento del suddetto documento inviato per telefax non può essere presa in considerazione per valutare se il termine di ricorso, previsto dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, sia stato rispettato.

37      Nella presente causa, in data 21 novembre 2011 è pervenuto a mezzo posta nella cancelleria del Tribunale un secondo documento intitolato «ricorso», sul quale figura la sottoscrizione autografa dell’avvocato del ricorrente. Per statuire sulla ricevibilità di questo secondo documento, occorre verificare se esso sia stato depositato entro i termini di ricorso.

38      A questo proposito, – come è stato illustrato al punto 6 della presente ordinanza, – a dire del ricorrente, non contraddetto sul punto dalla Commissione, il reclamo, diretto contro il rigetto della sua domanda del 6 settembre 2010, è stato trasmesso alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed è pervenuto all’istituzione il 1° aprile 2011. Poiché la Commissione non ha risposto al reclamo, il 1° agosto 2011 si è formata una decisione implicita di rigetto. Pertanto, il termine di tre mesi aumentato del termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza, previsto per la presentazione di un ricorso contro quest’ultima decisione, è scaduto venerdì 11 novembre 2011.

39      Poiché il documento presentato come la copia dell’originale dell’atto introduttivo, trasmesso per telefax l’11 novembre 2011, non è ricevibile, come risulta dal punto 36 della presente ordinanza, ne consegue che il solo atto introduttivo che possa essere preso in considerazione nella presente causa è quello sul quale figura la sottoscrizione autografa del rappresentante del ricorrente; poiché tale atto introduttivo è pervenuto in cancelleria il 21 novembre 2011, ossia dopo la scadenza del termine di ricorso, esso deve essere considerato tardivo.

40      Ne consegue che il primo capo delle conclusioni, in quanto diretto all’annullamento della decisione, intervenuta il 6 gennaio 2011, recante rigetto della domanda di risarcimento del ricorrente, nonché i restanti capi delle conclusioni formulate con il ricorso, devono essere respinti in quanto manifestamente irricevibili.

41      Di conseguenza, il ricorso deve essere interamente respinto perché, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.

 Sulle spese

42      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo sopra citato, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

43      Dalla motivazione della presente ordinanza risulta la soccombenza del ricorrente. Inoltre, nelle sue conclusioni la Commissione ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della presente fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(giudice unico)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto perché, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.

2)      Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Lussemburgo, 4 giugno 2013

Il cancelliere

 

       Il giudice

W. Hakenberg

 

       M.I. Rofes i Pujol


* Lingua processuale: l’italiano.