Language of document : ECLI:EU:F:2014:23

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

25 febbraio 2014

Causa F‑118/11

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Decisione dell’APN di collocamento a riposo di un funzionario e concessione di un’indennità di invalidità – Decisione che non si pronuncia sull’origine professionale della malattia che ha giustificato il collocamento a riposo – Obbligo dell’APN di riconoscere l’origine professionale della malattia – Articolo 78, quinto comma, dello Statuto – Necessità di convocare una nuova commissione di invalidità – Rilevanza di una decisione anteriore adottata ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto – Articolo 76 del regolamento di procedura – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»

Oggetto: Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis, con cui sig. Marcuccio chiede, in particolare, l’annullamento della decisione implicita con cui la Commissione europea ha respinto la sua domanda intesa ad ottenere l’adozione, da parte di quest’ultima, di una decisione che conceda il riconoscimento o relativa al riconoscimento dell’origine professionale della malattia che ha indotto tale istituzione a collocarlo a riposo per invalidità, nonché la concessione di diverse indennità relative ai danni che avrebbe subito e che continuerebbe a subire in ragione dell’illegittima inerzia della Commissione, a far data dal 30 marzo 2005, quanto all’adozione di una decisione relativa al riconoscimento dell’origine professionale di tale malattia.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Presentazione del controricorso – Termine – Riassunzione di un procedimento sospeso – Dies a quo

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 39, §§ 1 e 3, 100, § 3, e 116; Statuto dei funzionari, artt. 91, § 4, e 90, § 2)

2.      Ricorsi dei funzionari – Ricorso vertente sull’astensione dall’adozione di una decisione da parte dell’amministrazione – Motivi di ricorso intesi ad ottenere l’annullamento del diniego e l’accertamento di una carenza – Stesso e unico rimedio giurisdizionale

(Artt. 263, comma 4, e 265, comma 3, TFUE; Statuto dei funzionari, art. 90, §§ 1 e 2)

3.      Funzionari – Pensioni – Pensione d’invalidità – Determinazione dell’origine professionale della malattia – Competenza della commissione di invalidità

(Statuto dei funzionari, artt. 11, 73 e 78; allegato VIII, art. 13)

4.      Funzionari – Decisione lesiva – Obbligo di motivazione – Portata – Insufficienza di motivazione – Regolarizzazione nel corso del procedimento contenzioso – Presupposti

(Art. 296, comma 2, TFUE; Statuto dei funzionari, art. 25)

5.      Funzionari – Pensioni – Pensione d’invalidità – Determinazione dell’origine professionale della malattia – Avvio del procedimento dopo la presentazione del ricorso – Conseguenze

(Statuto dei funzionari, artt. 73 e 78)

1.      In una causa sospesa conformemente all’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto, da una decisione implicita di rigetto di un reclamo consegue la fine della sospensione del procedimento et il convenuto dispone, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, e dell’articolo 100, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, di un termine di due mesi con decorrenza dalla fine della sospensione, al quale si aggiunge il termine forfettario di dieci giorni, per depositare il controricorso. Dato che siffatti termini sono di ordine pubblico e, di conseguenza, non rientrano nella disponibilità né delle parti né del Tribunale della funzione pubblica, la ripresa del procedimento in siffatte circostanze, al pari del computo del termine in questione, non dipendono da un’informazione che debba essere formalmente fornita dal Tribunale.

Pertanto, una lettera del convenuto, che debba essere considerata un controricorso, depositata entro i termini e con cui si chieda al Tribunale della funzione pubblica di pronunciare il non luogo a procedere, comporta il rigetto della domanda del ricorrente di accogliere le sue conclusioni mediante decisione pronunciata «in absentia», ai sensi dell’articolo 116 del regolamento di procedura.

(v. punti 35‑38)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 14 novembre 2006, Villa e a./Parlamento, F‑4/06, punti 24 e 26, e la giurisprudenza citata; 23 aprile 2008, Pickering/Commissione, F‑103/05, punti 49 e 51; 7 luglio 2011, Pirri/Commissione, F‑21/11, punto 14

2.      I capi di una domanda di annullamento rispettivamente ex articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, ed articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, possono confondersi in larga misura, al pari, nel contenzioso sulla legittimità degli atti dell’Unione europea, di un ricorso inteso all’annullamento di un atto recante diniego dell’adozione di una decisione sul fondamento dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e di un ricorso inteso all’accertamento dell’illegittimità dell’astensione, da parte di un’istituzione, dall’adozione di una siffatta decisione sul fondamento dell’articolo 265, terzo comma, TFUE, due disposizioni che costituiscono un unico rimedio giurisdizionale.

(v. punto 52)

Riferimento:

Corte: 18 novembre 1970, Chevalley/Commissione, 15/70, punto 6

3.      Nel procedimento di collocamento a riposo di un funzionario per invalidità, l’autorità che ha il potere di nomina non può adottare una decisione vertente sul riconoscimento dell’origine professionale della malattia che ha giustificato un collocamento a riposo per invalidità senza disporre del parere in tal senso della commissione di invalidità costituita a tal fine e alla costituzione della quale il funzionario deve apportare il proprio contributo per quanto riguarda sia la designazione di uno dei medici che la compongono sia l’apporto di tutti gli elementi che possono risultare utili alla commissione ai fini delle valutazioni mediche inerenti i suoi lavori.

Spetta altresì al funzionario chiedere l’applicazione dell’articolo 78, quinto comma, dello Statuto e qualora sia presentata una domanda di riconoscimento dell’origine professionale della invalidità spetta in linea di principio all’istituzione interessata l’avvio del procedimento di riconoscimento dell’origine professionale. Tuttavia, l’istituzione non può esimersi da una nuova consultazione della commissione di invalidità e riconoscere immediatamente, senza formalità alcuna, l’origine professionale della malattia invocata.

Inoltre, atteso che i procedimenti disciplinati dagli articoli 73 e 78 possono legittimamente sfociare in risultati medici divergenti riguardo alla medesima situazione di fatto, segnatamente per quanto riguarda l’origine professionale della malattia da cui è affetto lo stesso funzionario, l’autorità che ha il potere di nomina non può nemmeno fondarsi sulle conclusioni che riconoscono una malattia professionale ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto, per accogliere immediatamente la domanda intesa al riconoscimento, ai sensi dell’articolo 78, quinto comma, dello Statuto, del fatto che la malattia che ha giustificato il collocamento a riposo dell’interessato per invalidità è parimenti di origine professionale.

Infine, non spetta al giudice dell’Unione sostituirsi all’istituzione interessata o alla commissione di invalidità per determinare esso stesso, in assenza dell’avvio di un qualsivoglia procedimento ai fini del riconoscimento dell’origine professionale, se la malattia che ha giustificato la decisione di collocamento a riposo sia di origine professionale.

(v. punti 58‑63, 66 e 68)

Riferimento:

Corte: 12 gennaio 1983, K/Consiglio, 257/81, punti 11, 12, 14, 15 e 20

Tribunale di primo grado: 27 febbraio 1992 Plug/Commissione, T‑165/89, punto 67; 14 maggio 1998, Lucaccioni/Commissione, T‑165/95, punto 149; 1° luglio 2008, Commissione/D., T‑262/06 P, punto 70

Tribunale della funzione pubblica: 22 maggio 2007, López Teruel/UAMI, F‑97/06, punti 48 e 68; 1° febbraio 2008, Labate/Commissione, F‑77/07, punto 12; 30 giugno 2011, Marcuccio/Commissione, F‑14/10, punto 60; 6 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, F‑41/06 RENV, punti 98 e 99

4.      La portata dell’obbligo di motivazione dev’essere valutata, in ciascun caso, in funzione di circostanze concrete. Una decisione è sufficientemente motivata qualora sia intervenuta in un contesto noto al funzionario interessato, che gli consenta di comprendere la portata del provvedimento preso nei suoi confronti.

In caso di insufficienza di motivazione, le spiegazioni fornite nel corso del procedimento possono, in casi eccezionali, privare di contenuto il motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione.

In tale contesto, l’amministrazione può fornire nel corso del giudizio un supplemento di motivazione sufficiente per la propria decisione di rigetto, in particolare qualora quest’ultima decisione debba essere analizzata come una decisione di rigetto «allo stato», vale a dire allo stato del procedimento di riconoscimento dell’origine professionale della malattia del ricorrente avviato ai sensi dell’articolo 78 dello Statuto che, in quanto tale, non pregiudica affatto la decisione che deve essere adottata in esito a tale procedimento

(v. punti 71‑73 e 78)

Riferimento:

Corte: 26 novembre 1981, Michel/Parlamento, 195/80, punto 22; 27 marzo 1985, Kypreos/Consiglio, 12/84, punto 8; 8 marzo 1988, Sergio e a./Commissione, 64/86, 71/86‑73/86 e 78/86, punto 52; 28 febbraio 2008, Neirinck/Commissione, C‑17/07 P, punti 50 e 51

Tribunale di primo grado: 20 marzo 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Commissione, T‑1/90, punto 73; 6 luglio 1995, Ojha/Commissione, T‑36/93, punto 60; 12 dicembre 2002, Morello/Commissione, T‑135/00, punto 28; 1° aprile 2004, N/Commissione, T‑198/02, punto 70; 6 luglio 2004, Huygens/Commissione, T‑281/01, punto 105; 15 settembre 2005, Casini/Commissione, T‑132/03, punto 36

Tribunale della funzione pubblica: 31 marzo 2011, Hecq/Commissione, F‑10/10, punto 68

5.      La censura relativa all’omesso avvio del procedimento inteso al riconoscimento dell’origine professionale della malattia del ricorrente è infondata in punto di fatto quando l’autorità che ha il potere di nomina ha, dopo la presentazione del ricorso del funzionario interessato, accolto la sua domanda.

Ciò premesso, spetterà, da una parte, all’autorità che ha il potere di nomina, prima di pronunciarsi, adire nuovamente la commissione di invalidità, la quale dovrà accertare se lo stato patologico del ricorrente presenti un nesso sufficientemente diretto con un rischio specifico e tipico, inerente alle mansioni esercitate dal ricorrente medesimo e, d’altra parte, al ricorrente, nel suo interesse a vedere chiarita la propria situazione amministrativa, contribuire pienamente alla convocazione di una commissione di invalidità e al corretto svolgimento dei suoi lavori.

(v. punti 81 e 82)

Riferimento:

Corte: 12 luglio 1988, Parlamento/Consiglio, 377/87, punto 10