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Ordinanza del Tribunale 21 settembre 2011 - PPG e SNF / Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

(Causa T-268/10) 1

("Ricorso di annullamento - REACH - Identificazione dell'acrilamide come sostanza estremamente problematica - Termine di ricorso - Irricevibilità")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruxelles, Belgio) e SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Francia) (rappresentanti: inizialmente avv.ti K. Van Maldegem e R. Cana, avocats, e P. Sellar, solicitor, successivamente avv.ti K. Van Maldegem e R. Cana)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä e W. Broere, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Noort e J. Langer, agenti) e Commissione europea (rappresentanti P. Oliver e E. Manhaeve, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell'ECHA che identifica l'acrilamide (CE n. 201-173-7) come sostanza che risponde ai criteri di cui all'art. 57 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), e che include l'acrilamide nell'elenco di sostanze candidate all'eventuale inclusione nell'allegato XIV di detto regolamento, ai sensi dell'art. 59 dello stesso.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

Il Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) e la SNF SAS sono condannati a sopportare le proprie spese nonché le spese dichiarate dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 274 del 9.10.2010